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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' avv. G. De Parte_1
Cata
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti P. Bonetti e M. CP_1
Mattia
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 30.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 9.2.2023 per ritenuta CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione e rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato CP_1
al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario e rilevava in ogni caso che il diritto non poteva che decorrere dal 12° mese successivo alla presentazione della domanda,
e quindi dall'1.3.2024.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi,
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Pacifica la sussistenza del requisito contributivo, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario.
Ebbene, il Ctu Dott. nella relazione depositata in data 31.1.2025, ha diagnostico a carico Per_1 dell'istante “Esiti di intervento cardochirurgico di sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica per steno-insufficienza in conseguenza di malattia reumatica, in attuale trattamento con terapia anticoagulante orale;
successivo riscontro ecocardiografico di Frazione di Eiezione del
Ventricolo sinistro ai limiti (50%) e di contestuale dilatazione delle sezione cardiache di destra con incremento della PAPs fino a 45 mmHg, in classe III NHYA;
bronchite cronica. Spondiloartrite sieronegativa ad impegno prevalentemente periferico delle grandi e piccole articolazioni degli arti superiori ed inferiori con contestuale spondilodiscoartrosi cervicale e lombo-sacrale oltre a severa gonartrosi bilaterale, in soggetto obeso” ed ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura dell'80% a decorrere dalla data della domanda.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti, non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza.
Alla luce delle esposte considerazioni, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 12° mese successivo alla riscontrata sussistenza dello stato di invalidità, come indicato da , secondo quanto previsto dal d.l. 78/2010, CP_1
convertito dalla legge 122/2010; norma applicabile anche alla fattispecie che occupa come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 29610/2024).
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia
(desumibile dall'entità del credito) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 12° mese successivo alla data di riconoscimento dello stato di invalidità, come da CTU in atti e per l'effetto condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi o rivalutazione sino all'effettivo CP_1
soddisfo; CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
CP_
3. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' avv. G. De Parte_1
Cata
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti P. Bonetti e M. CP_1
Mattia
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 30.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 9.2.2023 per ritenuta CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione e rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato CP_1
al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario e rilevava in ogni caso che il diritto non poteva che decorrere dal 12° mese successivo alla presentazione della domanda,
e quindi dall'1.3.2024.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi,
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Pacifica la sussistenza del requisito contributivo, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario.
Ebbene, il Ctu Dott. nella relazione depositata in data 31.1.2025, ha diagnostico a carico Per_1 dell'istante “Esiti di intervento cardochirurgico di sostituzione della valvola mitrale con protesi meccanica per steno-insufficienza in conseguenza di malattia reumatica, in attuale trattamento con terapia anticoagulante orale;
successivo riscontro ecocardiografico di Frazione di Eiezione del
Ventricolo sinistro ai limiti (50%) e di contestuale dilatazione delle sezione cardiache di destra con incremento della PAPs fino a 45 mmHg, in classe III NHYA;
bronchite cronica. Spondiloartrite sieronegativa ad impegno prevalentemente periferico delle grandi e piccole articolazioni degli arti superiori ed inferiori con contestuale spondilodiscoartrosi cervicale e lombo-sacrale oltre a severa gonartrosi bilaterale, in soggetto obeso” ed ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura dell'80% a decorrere dalla data della domanda.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti, non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza.
Alla luce delle esposte considerazioni, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 12° mese successivo alla riscontrata sussistenza dello stato di invalidità, come indicato da , secondo quanto previsto dal d.l. 78/2010, CP_1
convertito dalla legge 122/2010; norma applicabile anche alla fattispecie che occupa come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 29610/2024).
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia
(desumibile dall'entità del credito) e dell'assenza di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 12° mese successivo alla data di riconoscimento dello stato di invalidità, come da CTU in atti e per l'effetto condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi o rivalutazione sino all'effettivo CP_1
soddisfo; CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
CP_
3. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere