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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3377/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10854/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU LIQ19-3982 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20856/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Pomigliano D'arco, l'avviso di accertamento n IMU LIQ19-3982 del 05/04/2024 prot. 11027 dell' 05 /04/2024 IMU anno 2019, notificato il
15/03/2025 per un importo complessivo di euro 1.645,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione, falsa e mancata applicazione dell'art. 13, commа 9-bis, del D.L. 201/2011 e rassegna le seguenti conclusioni: «in via preliminare la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato avviso di accertamento n IMU LIQ19-3982 DEL 05/04/2024 prot. 11027 dell' 05 /04/2024
IMU anno 2019 emesso dal Comune di Pomigliano D'Arco notificato il 15/03/2025 fino alla data della sentenza che decida sul ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, tenuto conto che l'accertamento è stato emesso in forma esecutiva ai sensi dell'art. 29 del D.L. 78/2010,, valutato che sussistono i motivi di sospensione richiesti dalla legge ed in particolare il danno grave ed il fumus boni juris;
• In via principale di accogliere il ricorso riconoscendo la totale illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. CONTESTUALMENTE si chiede che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/92».
Si è costituito COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «Per i motivi che precedono si conclude affinché codesta Associazione_1 Corte di Giustizia Tributaria di I Grado voglia rigettare il ricorso in oggetto perché inammissibile ed infondato, rigettando integralmente le richieste di controparte, affermando la legittimità della pretesa dell'Ente, con vittoria di spese».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Dirimente si manifesta l'omissione da parte della ricorrente della dichiarazione IMU con la quale il “Il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, [...] attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica…”.
Tale dichiarazione non è una mera dichiarazione di scienza, come tale rettificabile anche in sede giudiziale, ma una precisa attestazione del possesso di requisiti, come tale non integrabile a posteriori, anche in considerazione della tassatività delle norme agevolative.
A prescindere da tale omissione, peraltro, l'esenzione non sarebbe comunque spettata alla società per tali immobile: in tema di IMU, difatti, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, va riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa - alla luce di un coordinamento sistematico con l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 3 del predetto art. 13, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, attesa la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie (cfr. Cass., 10392/2025; 15407/2017).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10854/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU LIQ19-3982 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20856/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Pomigliano D'arco, l'avviso di accertamento n IMU LIQ19-3982 del 05/04/2024 prot. 11027 dell' 05 /04/2024 IMU anno 2019, notificato il
15/03/2025 per un importo complessivo di euro 1.645,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione, falsa e mancata applicazione dell'art. 13, commа 9-bis, del D.L. 201/2011 e rassegna le seguenti conclusioni: «in via preliminare la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato avviso di accertamento n IMU LIQ19-3982 DEL 05/04/2024 prot. 11027 dell' 05 /04/2024
IMU anno 2019 emesso dal Comune di Pomigliano D'Arco notificato il 15/03/2025 fino alla data della sentenza che decida sul ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, tenuto conto che l'accertamento è stato emesso in forma esecutiva ai sensi dell'art. 29 del D.L. 78/2010,, valutato che sussistono i motivi di sospensione richiesti dalla legge ed in particolare il danno grave ed il fumus boni juris;
• In via principale di accogliere il ricorso riconoscendo la totale illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. CONTESTUALMENTE si chiede che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/92».
Si è costituito COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «Per i motivi che precedono si conclude affinché codesta Associazione_1 Corte di Giustizia Tributaria di I Grado voglia rigettare il ricorso in oggetto perché inammissibile ed infondato, rigettando integralmente le richieste di controparte, affermando la legittimità della pretesa dell'Ente, con vittoria di spese».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Dirimente si manifesta l'omissione da parte della ricorrente della dichiarazione IMU con la quale il “Il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, [...] attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica…”.
Tale dichiarazione non è una mera dichiarazione di scienza, come tale rettificabile anche in sede giudiziale, ma una precisa attestazione del possesso di requisiti, come tale non integrabile a posteriori, anche in considerazione della tassatività delle norme agevolative.
A prescindere da tale omissione, peraltro, l'esenzione non sarebbe comunque spettata alla società per tali immobile: in tema di IMU, difatti, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, va riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa - alla luce di un coordinamento sistematico con l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 3 del predetto art. 13, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, attesa la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie (cfr. Cass., 10392/2025; 15407/2017).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.