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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1257 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
quale titolare della ditta “Agriturismo Terre Delle Parte_1
Monache” con sede in Pontecagnano Faiano, via Irno snc, c.f. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Graniero in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.iva Controparte_1 P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano De Rosa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
4031/2023 pubblicata il 27/09/2023 ( Opposizione all'esecuzione )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza nel termine del 10/04/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 29/06/2021 , quale titolare della ditta Parte_1
“Agriturismo Terre Delle Monache” con sede in Pontecagnano Faiano, via Irno snc,
[... premesso che aveva chiesto ed ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
un estratto di ruolo afferente la propria posizione debitoria nei confronti dei vari CP_2
Enti delle pretese anche di natura previdenziale, riscontrando l'esistenza delle seguenti
Cartelle Esattoriali: 1) DOCUMENTO - 08520110002009815000, presuntivamente notificata il 29/10/2011 per l'importo di €. 33.780, oltre interessi moratori e compensi con indicazione dell'Ente creditore ”, Parte_2
relativamente all'anno 2007; 2) DOCUMENTO – 100 2015 0001090117000,
presuntivamente notificata il 13/04/2015 per l'importo di €. 4.162,00, oltre interessi moratori e compensi con indicazione dell'Ente Creditore Parte_3
, relativamente all'anno 2011, dichiarava di avere interesse a proporre formale
[...]
ricorso per l'accertamento dell'avvenuta estinzione della pretesa creditoria, all'uopo richiamando Cass., Ord. 12 ottobre 2016, n. 20611, per cui“il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa
notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua
richiesta dal concessionario della riscossione “ e Cass. SU sentenza n. 19704 del
02/10/2015, secondo cui "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo)
2 che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a
conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario
senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma
impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato
unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque
legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere
tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non
vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il
proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente
necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un
concreto problema di reciproca limitazione”; deduceva che le due cartelle non risultavano pervenute al ricorrente né erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione;
che inoltre le cartelle erano comunque inesistenti perché il ruolo risultava iscritto dall' e successivamente emessa cartella di Controparte_3
pagamento, e
per questi motivi
chiedeva al Tribunale di Salerno di “Ritenere e
dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria
rappresentata dalle Cartelle Esattoriali 08520110002009815000 e n°100 2015
0001090117000 e dichiarare comunque la infondatezza della pretesa creditoria in atti
dell' sia per incompetenza territoriale che per inesistenza della Controparte_3
notifica”.
2. Si costituiva l' , che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
la inammissibilità/improponibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse dell'opponente, trattandosi di atto interno dell'amministrazione, e per essere stata le cartelle esattoriali regolarmente notificate, e l'inammissibilità della
3 domanda diretta a far accertare l'intervenuta prescrizione del credito essendo consentita dall'ordinamento soltanto l'eccezione di prescrizione. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in quanto soggetto destinatario del ruolo ma non titolare del credito portato ad esecuzione;
l'infondatezza della domanda per intervenuta notifica delle cartelle ai sensi degli artt. 139 e 140 cpc;
l'infondatezza della dedotta prescrizione soggetta al termine decennale;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza;
la inammissibilità dell'opposizione dovendo l'attore proporre opposizione al Giudice di pace del luogo in cui era stata commessa l'infrazione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 4031/2023, pubblicata il 27/09/2023, il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dall' e, richiamato l'art. 12, co. 4bis, DPR n. CP_3
602/1973 e i princìpi ermeneutici espressi da Cass. SU 2022 n. 26283, ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo e l'annullamento delle cartelle esattoriali per carenza di interesse ad agire, compensando tra le parti le spese processuali.
4. Con atto di appello notificato il 1°/12/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando due motivi di doglianza: al capo A) ha fatto rilevare che l'azione intrapresa non costituiva impugnazione del ruolo esattoriale ma accertamento negativo del credito iscritto a ruolo per effetto della intervenuta prescrizione/decadenza dell'azione e del potere di riscossione coattiva;
che, in ragione della inesatta qualificazione, il Tribunale, facendo applicazione della sentenza Cass. SU 2022/26283,
aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda per non impugnabilità
dell'estratto di ruolo;
che la richiamata pronuncia non era pertinente in quanto il principio espresso riguardava soltanto i debiti tributari;
che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, esso appellante vantava un interesse ad agire per far accertare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione e la decadenza dell' dal CP_1
4 diritto di riscossione coattiva;
al capo B) ha riproposto la domanda di prescrizione delle avverse pretese ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, all'uopo facendo rilevare che,
anche laddove le cartelle fossero state regolarmente notificate, il credito inerente a sanzioni amministrative sarebbe stato comunque prescritto. Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte di “dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito rappresentato
dai Documenti specificati in premessa con n° 08520110002009815000 e n° 100 2015
0001090117000 con conseguente perdita del potere di riscossione coattiva da parte
dell' e condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del CP_3
doppio grado di Giudizio in favore dello scrivente difensore che si dichiara
antistatario”
5. Si è costituita l' che, eccepita preliminarmente Controparte_1
la inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 cpc, nel merito ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Ha altresì riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza.
6. Disposta la trattazione scritta della causa, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato all'udienza del 10/04/2025; con successiva ordinanza del 24/04/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
7. L'appello va rigettato.
7.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, sollevata dalla appellata .
Può infatti affermarsi che l'appello è rispondente al modello legale di impugnazione contenuto nella richiamata norma essendo in esso chiaramente indicate sia le parti della
5 sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolate attraverso la specifica confutazione della motivazione del primo giudice.
7.2. Nel merito, col primo motivo l'appellante contesta la sentenza sul rilievo che il
Tribunale abbia erroneamente qualificato la domanda come 'impugnazione del ruolo',
laddove invece l'azione introdotta era di 'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo', finalizzata a farne dichiarare la prescrizione e la decadenza dell' dal CP_3
potere di riscossione coattiva.
- La doglianza è infondata.
Ed infatti, l' nell'atto introduttivo di primo grado scriveva “Sicuramente Parte_1
sussiste l'interesse del ricorrente alla presente azione di accertamento, per quanto più
volte ribadito dalla Suprema Corte: 'il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a
conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario della riscossione' (Cfr. Cass., Ord. 12 ottobre 2016, n. 20611) ”,
richiamava poi “la sentenza n. 19704 del 02.10.2015 delle Sezioni Unite della
Cassazione Civile secondo cui 'è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del
ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto
a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario'“, e precisava altresì che “E' onere dell' dimostrare anche di CP_3
aver effettuato la iscrizione nei ruoli entro i termini legislativamente previsti ai fini
della eventuale DECADENZA dall'azione di recupero nei confronti del ricorrente”.
L'azione proposta è pertanto sicuramente un'azione di accertamento negativo della pretesa esattoriale che è stata esercitata attraverso una impugnazione delle cartelle,
assunte come non notificate, riportate nel ruolo.
- Rispetto a questa domanda il Tribunale ha escluso l'esistenza di un interesse ad agire in capo all'attore.
6 Ed infatti, l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento,
esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico,
tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa
permanenza (cfr. Cass. n. 11536 del 2006).
Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo ( le cartelle esattoriali ancora iscritte a ruolo, costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti), la cui riscossione, a suo avviso, non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito cui esse facevano riferimento, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiederne lo sgravio, in via di autotutela, dell'
ormai prescritto credito dell'amministrazione, non dovendo invece percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte di quest'ultima, la strada dell'azione di accertamento negativo. Avrebbe potuto invece essere oggetto di impugnazione, eventualmente,
soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.
- Ad integrazione della motivazione del primo Giudice va altresì rilevato che l' ha avuto conoscenza dell'emissione delle cartelle emesse a suo carico per Parte_1
effetto della ricezione delle relative notifiche, e non a seguito della lettura dell'estratto di ruolo che ne riportava gli estremi.
Ed infatti, dalle relate prodotte in primo grado dall'Agenzia delle Entrate risulta che,
con riferimento alla cartella n. 08520110002009815000, la notifica è stata eseguita in data 29/10/2011 ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 139-140 c.p.c. con deposito
7 dell'atto alla casa comunale di Piacenza e perfezionata con spedizione dell'avviso di
Part avvenuto deposito n. 67059080627 ritornato al mittente per irreperibilità;
con riferimento alla cartella n. 10020150001090117000, la notifica risulta effettuata ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e art. 139-140 c.p.c. con deposito dell'atto alla casa comunale di Agropoli e perfezionata con spedizione dell'avviso di avvenuto deposito
A/R n. 689169149731, ricevuta a mani del destinatario in data 28/04/2015.
L'Agenzia delle Entrate ha altresì prodotto un elenco di atti, tra i quali figurano le cartelle sopra richiamate, in cui, con riferimento alla prima, risulta attestato l'avvenuto deposito dell'atto, in data 21/10/2011, in busta chiusa e sigillata presso la Casa
Comunale di Piacenza, ai sensi dell'art.26 co. 4 dPR 602/1973 e dell'art. 60 co.1 lett. e)
dPR 600/1973, per “l'impossibilità di effettuare la notifica attesa l'assenza, nel
Comune, di loro abitazione, ufficio o azienda”, e con riferimento alla seconda,
l'avvenuto deposito dell'atto, in data 26/03/2015 presso la Casa Comunale di Agropoli,
per le medesime ragioni.
- Non risulta, comunque, che, successivamente alla notifica, l' Riscossione CP_4
abbia intrapreso la procedura esecutiva nei confronti dell' per il recupero Parte_1
coatto delle somme iscritte a ruolo, sicché difettava nel ricorrente l'interesse ad agire considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi.
Nel caso di specie tale minaccia non risulta documentata ed è altresì ben possibile ipotizzare che non sarà intrapresa alcuna procedura esecutiva considerato che il lungo tempo trascorso dalla notifica delle cartelle potrebbe indurre l'amministrazione ad eliminare il credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa ( arg. ex Cass. n.
5446/2019; Cass. n. 20618/2016; n. 22946/2016).
8 - La sentenza va poi confermata in ordine alla declaratoria di non meritevolezza di tutela dell'interesse della parte, che costituisce un presupposto indispensabile dell'impugnazione di un atto – l'estratto di ruolo -- che, in quanto privo di rilevanza esterna, in giurisprudenza è sempre stato ritenuto, di regola, non autonomamente impugnabile ( cfr. Cass. 19/6887; 16/22946; 16/20618).
Come dato atto dal primo Giudice, la materia è stata di recente regolamentata dalla previsione contenuta nell'art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973
inserendovi il comma 4 bis, ai sensi del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei
rapporti con una pubblica amministrazione”.
La deroga alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo è pertanto consentita nelle sole ipotesi in cui, come precisato nella Relazione alla legge, “l'esigenza di tutela giudiziale
si palesa indifferibile”, e cioè nei casi in cui “il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
9 comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione”.
La norma è stata ritenuta applicabile anche ai processi pendenti da Cass. SU 22/26283,
che ha statuito che “ In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche
extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex
art. 363, comma 3, c.p.c.).”
Sotto il profilo della ratio legis, la norma introduce una “misura indirizzata a
scoraggiare impugnazioni pretestuose”, che “asseconda non soltanto l'esigenza di
contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai
rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso”, pur assicurando nel contempo una tutela al debitore “qualora vi sia lo specifico pregiudizio
ivi contemplato”.
- Nel caso di specie la domanda è stata pertanto correttamente dichiarata inammissibile poiché l' si era limitato a richiamare il principio espresso da Cass. n. Parte_1
20611/2016 e SU n. 19704/2015 sull'interesse del contribuente a contrastare, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'avanzamento del procedimento di imposizione e
10 riscossione, ma non aveva allegato o comunque dimostrato alcuno specifico pregiudizio tra quelli consentiti dalla legge.
7.3. L'appello è infondato anche nel secondo motivo, in cui l' richiamando il Parte_1
principio espresso da Cass. n. 3990/2020, sostiene l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella anche se regolarmente notificata, al fine di far valere in via di azione,
“attraverso la cosiddetta impugnazione del ruolo”, la prescrizione del credito.
- Sul punto osserva la Corte che, se è vero che, con la disciplina della prescrizione,
l'ordinamento attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo escludendone la rilevabilità d'ufficio, tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza della prolungata inerzia del creditore è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938
e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione.
Deve pertanto escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere,
come nel caso di specie, con un'azione di mero accertamento.
Peraltro, se fosse ritenuta ammissibile, nel caso di specie l'azione si porrebbe come strumento idoneo a consentire di fatto al debitore di riaprire, inammissibilmente, i termini per proporre opposizione alle cartelle di pagamento che, regolarmente notificate nei suoi confronti, non erano state tempestivamente opposte.
- Per mera completezza argomentativa, rileva infine la Corte che la pronuncia Cass.
2020 n. 3990, che l'appellante ha richiamato per sostenere la tesi della proponibilità di un'azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione attraverso l'impugnazione del ruolo, non è applicabile al caso di specie in quanto è stata adottata
11 con riferimento ad una vicenda anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 215/2021,
richiamata in precedenza, che ha espressamente dichiarato la non impugnabilità
dell'estratto di ruolo.
8. Il rigetto del gravame esonera la Corte dalla disamina delle numerose questioni riproposte dall' ai sensi dell'art. 346 cpc. CP_3
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
37/2018, con riferimento al valore della causa, pari alla somma degli importi delle due cartelle e pertanto compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. Controparte_1
4031/2023, così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida Parte_1
in favore dell' , a titolo di compenso, in € 3.473,00 Controparte_1
per il presente grado, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap,
con attribuzione all'avv. Stefano De Rosa, che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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