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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE DA ON - Presidente
CE EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1369/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. La Novara Calogero) Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] on EN (Regno Unito) il 20/07/1962 (Avv. La Novara CP_1
Calogero)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
23.09.2025, hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e nel reciproco rispetto;
3. La casa coniugale, sita in CU alla via Scaramuzza n. 2, resterà assegnata alla moglie
[...] di cui la stessa è proprietaria, mentre il marito avendone la Parte_1 CP_1 materiale disponibilità, si trasferirà presso altra abitazione;
4. Entrambi i coniugi, reciprocamente, rinunciano espressamente ad ogni forma e/o assegno di mantenimento, senza pretendere nulla l'uno dall'altro ora per allora;
5. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
Ritenuto che la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE 2 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CU (AG) il 24 settembre 1987 da nata ad [...] il [...] e nato a [...] on Parte_1 CP_1
EN (Regno Unito) il 20/07/1962, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
CU al n.23, parte II, seria A dell'anno 1987; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 23.09.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CU, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
CE EN
IL PRESIDENTE
PE DA ON
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE DA ON - Presidente
CE EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1369/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. La Novara Calogero) Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] on EN (Regno Unito) il 20/07/1962 (Avv. La Novara CP_1
Calogero)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
23.09.2025, hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e nel reciproco rispetto;
3. La casa coniugale, sita in CU alla via Scaramuzza n. 2, resterà assegnata alla moglie
[...] di cui la stessa è proprietaria, mentre il marito avendone la Parte_1 CP_1 materiale disponibilità, si trasferirà presso altra abitazione;
4. Entrambi i coniugi, reciprocamente, rinunciano espressamente ad ogni forma e/o assegno di mantenimento, senza pretendere nulla l'uno dall'altro ora per allora;
5. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
Ritenuto che la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE 2 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CU (AG) il 24 settembre 1987 da nata ad [...] il [...] e nato a [...] on Parte_1 CP_1
EN (Regno Unito) il 20/07/1962, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
CU al n.23, parte II, seria A dell'anno 1987; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 23.09.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CU, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
CE EN
IL PRESIDENTE
PE DA ON
(atto firmato digitalmente)
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