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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13444 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33983/2020 promossa da:
(per brevità, anche ”) in persona del l.r.p.t. Sig. Parte_1 Pt_1
corrente in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 (C.F./P.IV Parte_2
), il Sig. (per brevità, anche ) in P.IVA_1 Parte_2 Pt_2 proprio, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), la CodiceFiscale_1 CP_1 [...] per brevità, anche ”) in persona del Parte_3 Pt_3
l.r.p.t. Sig. corrente in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 Parte_2
(C.F./P.IV ), e la (per brevità, anche P.IVA_2 Controparte_2 [...]
”) in persona del l.r.p.t. Sig.ra , corrente in Pomezia CP_2 Controparte_3 alla Via Triste n. 4 (C.F./P.IV ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_3
Giuseppe Di Pietro (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo Studio in Roma alla Via Livio Andronico n. 25, giuste procure agli atti
PARTE ATTRICE contro
(per Controparte_4 brevità, anche ), aderente al CP_5 Controparte_6
– C.F. con sede in Roma, Via Sardegna n.129, in persona
[...] P.IVA_4 del Presidente del C.d.A. Dott. rappresentata e difesa Controparte_7
dall'Avv. Alessandro TO (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il di lui studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 96 giusta procura agli atti
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(per brevità, anche ) Controparte_8 CP_9
(C.F./P.IV ), con sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 P.IVA_5
Conegliano (TV), e per essa la mandataria C.F. Parte_4 P.IVA_6
e P.IV ), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in P.IVA_7 persona della dott.ssa che interviene nella qualifica di Parte_5 procuratore, con poteri di firma per essa giusta procura per atto Parte_4
Notaio dott. di Velletri del 21/12/2021 (Rep n. 76412, Persona_1
Racc. n. 28277), agli atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferraro (C.F: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in Roma, Viale Regina Margherita 278, giusta procura speciale agli atti
PARTE INTERVENIENTE
Oggetto: rapporti bancari: conto corrente.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la somma ingiunta mediante il decreto ingiuntivo n. 5744/2020 (r.g. n. 12072/2020) emesso in data 03.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma in persona del Giudice Dott. Lucio Fredella, oggetto della presente opposizione, non risulta dovuta dagli odierni opponenti e, quindi, dichiarare l'infondatezza della domanda di controparte azionata con il titolo oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 5744/2020 (r.g. n. 12072/2020) emesso in data 03.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma in persona del Giudice Dott. Lucio Fredella, oggetto della presente opposizione, quindi revocarlo, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
3- in via subordinata, per le causali di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adìto ritenesse di non dover accogliere le suesposte/precedenti conclusioni, ridurre la somma ingiunta nella misura che verrà accertata in corso di causa, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, C.A. ed I.V.A. come per legge.
Per parte convenuta: 1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. R.G. 12072/2020, n. decreto 5744/2020 ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) nel merito rigettare le richieste tutte di controparte per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. R.G. 12072/2020, n. decreto 5744/2020, depositato in data 03.04.2020; 3) condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite tutte”.
Per parte interveniente,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e l'estromissione della banca cedente dal presente giudizio;
• Controparte_8
NEL MERITO: rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla Parte_1
poiché Parte_2 Controparte_10 Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 5744/2020 R.G. n. 12072/2020 emesso dal Tribunale civile di Roma;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 5744/2020 - R.G. n. 12072/2020, depositato in data 03.04.2020 e notificato, in data 12.05.2020, alle società , e Pt_1 Pt_3 [...]
e, in data 09.06.2020, al sig. , il Tribunale Civile di Roma CP_2 Parte_2 ingiungeva alle citate società e al sig. l pagamento, in solido tra loro, della Pt_2 somma complessiva di € 1.426.128,34 (nei limiti del minor importo pari a € 1.007.164,86 per la e la ), per crediti derivanti dal conto Pt_3 CP_2 corrente n. 3572 intestato alla (per una somma pari ad € 1.007.164,86) e Pt_1 dal finanziamento chirografario erogato dalla banca alla medesima società (per una somma pari ad € 418.963,48), oltre gli interessi convenzionali, le spese della procedura di ingiunzione, IVA e CPA come per legge e le spese successive occorrende a favore della . CP_5
2. Con atto di citazione notificato in data 17.06.2020 e depositato in data 25.06.2020, i debitori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per non essere dovuta la somma ingiunta o, in subordine, nel minor importo determinato In fatto, gli opponenti deducevano che la aveva concesso a : CP_5 Pt_1
1. un finanziamento a titolo di apertura in conto corrente a tempo indeterminato fino alla concorrenza di € 100.000,00 a valere sul c/c n. 3572;
2. un finanziamento a titolo di finanziamento import complessivo di
€ 150.000,00; 3. un affidamento sotto forma di anticipo export in misura non superiore all'80%;
4. un affidamento sotto forma di anticipazioni su fatture o altri documenti in misura non superiore all'80%;
5. un mutuo chirografario per la somma di € 500.000,00;
6. un finanziamento a titolo di apertura di credito in conto corrente con scadenza al 31.12.2018 fino alla concorrenza di € 400.000,00 a valere sul cc. n. 3572; e che il sig. in proprio, la e la si erano costituiti quali Pt_2 Pt_3 CP_2 garanti per le somme dovute da alla Banca. Pt_1
In diritto, gli opponenti sostenevano la nullità del decreto ingiuntivo sollevando contestazioni su entrambi i titoli di credito azionati dalla . In CP_5 particolare, in merito al conto corrente n. 3572 ed alle linee di affidamento, cat 1 e cat2 (valore di causa 1 Mln circa) rispetto alle quali risultano interessati il Sig. in proprio, la e la (oltre che la ), deduceva Pt_2 Pt_3 CP_2 Pt_1 che l'Istituto di credito aveva continuato ad applicare dal I/2014 al I/2017 la capitalizzazione trimestrale, nonostante non fosse più consentito, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014 n. 147 del 27/12/2013 co. 629 con cui era stato modificato l'art. 120 co. 2 del TUB, con conseguente nullità dell'applicazione dell'anatocismo. Sosteneva, poi, che la banca avesse modificato illegittimamente il tasso interesse debitorio/creditorio, le spese e le commissioni applicate in quanto, esercitando lo jus variandi in assenza di un giustificato motivo e senza comunicare per iscritto la variazione delle condizioni contrattuali nelle modalità previste all'art. 118 TUB, secondo comma, chiedendo disapplicarsi le modifiche in pejus dei tassi debitori ed il ricalcolo del saldo del conto corrente con espunzione di quanto indebitamente modificato in via unilaterale dalla
[...]
ancora, la mancata prova della formazione del saldo debitorio, non CP_11 avendo depositato gli estratti conti in sede monitoria. A sostegno delle allegazioni, depositava consulenza di parte.
Quanto al finanziamento chirografario, si chiedeva ritenersi il superamento della soglia di usura, mediante una ricostruzione del costo del denaro offerta che aveva applicato la formula matematica del TAEG, includendo in essa, tra gli oneri rilevanti, anche la penale di estinzione anticipata al tasso dell'1,00% sul capitale residuo, sul tasso di interesse dichiarato nel mutuo stipulato in data 08.11.2017, pari al 4%. Il TAEG ricalcolato risultava essere pari al 22,70% superiore alla soglia di legge per la categoria altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese (CAT10), pari al 17,2300% nel IV trimestre 2017, con conseguente nullità della clausola degli interessi e non debenza degli stessi ex art. 1815 II c.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la CP_5
che contestavo le contestazioni dei debitori, rilevando, in primo luogo, di
[...] avere integrato la documentazione già depositata in sede di monitorio, depositando gli estratti conto integrali del conto corrente n. 3572 dalla data di apertura del rapporto.
In ordine al conto corrente n. 3572, ha esposto: 1) di aver applicato gli interessi in conformità alla normativa via via vigente e che il conto corrente n. 3572 era divenuto negativo solamente a partire dal mese di aprile 2017 in poi.
2) di aver fatto esercizio di ius variandi a fronte di giustificati motivi e previa comunicazione scritta alla CLAX in conformità all'art. 118 TUB, in attuazione di quanto pattuito in sede contrattuale. In ciascuno dei contratti sottoscritti dalla la società contraente aveva riconosciuto alla la facoltà di Parte_1 CP_5 apportare modifiche alle condizioni economiche e normative applicate ai rapporti negoziali, nel rispetto delle disposizioni di legge e amministrative inerenti gli obblighi di trasparenza e salvo il diritto per il cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Nei fatti, le due proposte di modifica debitamente comunicate inerivano, la prima, comunicata con l'estratto conto relativo al trimestre luglio/settembre 2015 e decorrente dal 15.12.2015, conseguente all'introduzione del Provvedimento della Banca d'IA del 15 luglio 2015 a modifiche delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, finalizzata ad assicurare una maggiore certezza nella ricezione delle comunicazioni inviate dalla la seconda, comunicata CP_5 con l'estratto conto relativo al trimestre marzo/giugno 2016 e decorrente dal 01.10.2016 ineriva l'aumento da € 1,00.= a € 1,30.= del costo per il pagamento del bollettino postale premarcato, in conseguenza dell'adozione di una nuova piattaforma informatica fornita da un service esterno che avrebbe dato la possibilità di pagare a distanza i bollettini postali tramite internet o ATM ed avrebbe permesso il pagamento di un maggior numero di utenze allo sportello con aumento dei costi operativi per la Banca. In altri casi le parti avevano concordemente pattuito nuove regolamentazione dei rapporti ( “Modifica delle condizioni economiche” stipulata in data 28.11.2017, “Contratti di proroga di apertura di credito” relativi all'apertura di credito a tempo determinato n. 53321; 3) di aver assolto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito, avendo prodotto in sede monitoria l'estratto conto autenticato ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 relativo al conto corrente n. 308 ed integrando la produzione documentale già fornita in sede monitoria con tutti gli estratti conto dall'apertura del conto corrente n. 3572 sino al passaggio in sofferenza della posizione di
(cfr. all. 1 – fascicolo di ). Pt_1 CP_5
In ordine al finanziamento chirografario, la esponeva di non aver CP_5 violato la normativa usuraria, atteso che nel calcolo del TAEG non doveva essere computata la penale di estinzione anticipata, non comprendendosi in quale modo e secondo quale criterio o calcolo, il costo del finanziamento, indicato nel contratto, pari a 6,41670% dovrebbe essere rideterminato nel tasso pari al 22,70%.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio
[...]
e per essa la mandataria rappresentando di essere CP_8 Parte_4 cessionaria dei crediti della Controparte_12 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
[...]
Unico Bancario il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica IAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (doc. 3). La AN (anche in nome e per conto della Banca Cedente) aveva reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti ceduti, che erano stati trasferiti con gli accessori ai sensi dell'art. 1263 c.c. Chiedeva dichiararsi la legittimazione passiva di CP_8
in relazione alle solo situazioni attive creditorie.
[...]
5. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in prima udienza, a seguito dello scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU tecnico-contabile, nominata per l'eventuale conteggio indebito di interessi anatocistici, e trattenuta in decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 13.02.2025, sostitutiva dell'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
✓ Thema decidendum
Ai fini della definizione dell'odierno thema decidendum, giova premettere quanto segue. La ha richiesto e ottenuto il d.i. n. 5744/2020 - R.G. n. CP_5
12072/2020, emesso dal Tribunale Civile di Roma in relazione ai propri crediti, pari ad un totale di €1.426.128,34, derivanti dal conto corrente n. 3572 intestato alla (per una somma pari ad € 1.007.164,86) e dal finanziamento Pt_1 chirografario erogato dalla banca alla medesima società (per una somma pari ad
€ 418.963,48), per i quali le società e e il sig. in Pt_3 CP_2 Pt_2 proprio risultavano quali garanti.
I debitori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza dei crediti ingiunti ed eccependo la conseguente nullità del decreto ingiuntivo per la presenza di anatocismo, di indebito esercizio dello jus variandi, della carenza di prova del credito e superamento della soglia di usura quanto al mutuo. La banca contestava la non correttezza del proprio operato. La
[...]
e per essa la mandataria interveniva in giudizio ex CP_9 Parte_4 art. 111 c.p.c. quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti degli odierni attori, richiedendo la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese avanzate da parte opponente, stante il proprio subentro dal solo lato attivo dei rapporti tra la e gli odierni attori, in quanto CP_5 cessionaria ex artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U. dei crediti come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica IAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (cfr.
doc. 3 – atto di intervento) e, nel merito, si è associata alle deduzioni della cedente in ordine all'infondatezza dell'opposizione.
Così definito il thema decidendum della controversia, alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, occorre soffermarsi su: A) Sussistenza del credito derivante dal contratto di conto corrente n. 3572 concluso in data 20.07.2012, con particolare riferimento a:
• Onere della prova incombente sulla;
CP_5
• Applicazione di interessi anatocistici;
• Esercizio dello ius variandi da parte della ai sensi dell'art. 118 TUB;
CP_5
B) Sussistenza del credito derivante dal contratto di mutuo chirografario del 08.11.2017, con particolare riferimento al rispetto della disciplina in tema di usura.
✓ A) contratto di conto corrente n. 3572 – I) Onere della prova incombente sulla CP_5
1. Parte opponente ha contestato il proprio debito nei confronti della ed CP_5 eccepito che l'istituto di credito opposto non aveva assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto, in sede monitoria, aveva prodotto soltanto il saldo ex art. 50 TUB e non anche gli estratti conto bancari.
2. L'eccezione di parte opponente va disattesa.
3. L'art. 2697 c.c. fonda il principio secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La che agisce in giudizio per i crediti risultanti da contratto di conto CP_5 corrente bancario ha l'onere di provare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero al fine di giustificare l'eventuale formazione di una debitoria.
4. Nel presente giudizio, la ha adeguatamente assolto l'onere della prova in CP_5 ordine alla sussistenza del credito derivante dal contratto di apertura del conto corrente n. 3572 del 20.07.2012. Ed invero, l'Istituto di credito, già in sede monitoria, ha effettuato la produzione: 1) del contratto di apertura del conto corrente n. 3572 del 20.07.2012; 2) del contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato n. 5748 del 24.04.2017; 3) del contratto di finanziamento import n. 5749 del 20.04.2017; 4) del contratto di anticipo export n. 5750 del 20.04.207; 5) del contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti del 20.04.2017; 6) del contratto di mutuo chirografario del 08.11.2017; 7) del contratto di fideiussione specifica fino alla concorrenza della somma di € 600.000,00.= rilasciata dal sig. , Parte_2 corredato del relativo documento di sintesi;
8) della modifica delle condizioni economiche dell'apertura di credito avvenuta in data 28.11.2017; 9) del contratto di apertura di credito a tempo determinato n. 53321 del 27.09.2018; 10) dei contratti di proroga dell'apertura di credito a tempo determinato del 03.01.2019, del 12.02.2019 e del 05.04.2019; 11) della fideiussione omnibus fino alla
concorrenza dell'importo di € 1.320.000,00.= sottoscritta dal sig. , Parte_2 dalla e dalla in data Controparte_2 Controparte_10
12.02.2019; 12) delle lettere a/r inviate dall'Istituto di credito alle parti opponenti in data 28.01.2020; 13) del calcolo debito residuo mutuo autenticato ex art. 50 T.U.B. e dell'estratto conto autenticato ex art. 50 T.U.B (all.ti da 1 a 17 del fasc. monitorio). Inoltre, nel giudizio di opposizione ha integrato la propria documentazione con l'estratto conto integrale del conto corrente n. 3572 dalla data di apertura del rapporto (cfr. all. 1).
✓ A) contratto di conto corrente n. 3572 – II) Applicazione di interessi anatocistici
1. Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di reciprocità, sul rilievo che l'Istituto di credito avrebbe continuato ad applicarla anche in un periodo in cui detta modalità di calcolo era vietata dalla normativa vigente (l. di stabilità del 2014 n. 147 del 27/12/2013 co. 629, con cui era stato modificato l'art. 120 co. 2 del TUB, che aveva introdotto dall'1.1.2014 il divieto di anatocismo), vale a dire dal gennaio 2014 al gennaio 2017, in tal modo arrecando un danno alla Controparte_13
2. L'eccezione risulta parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei soli limiti che seguono.
3. Considerata la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, giova sinteticamente ricostruire la disciplina di riferimento applicabile per i diversi periodi di tempo. Come noto, all'indomani del revirement della Suprema Corte che con sentenza n. 2374/1999 aveva qualificato l'anatocismo bancario come uso negoziale e non normativo, ritenendo quindi le dette clausole recessive a fronte del divieto di cui all'art. 1283 c.c. era intervenuto il legislatore delegato che con l'art. 25 D.Lgs 4.08.1999 n. 342 aveva modificato l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiungendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia CP_1 debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, disponeva: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Il medesimo articolo 25 al comma terzo aveva ad oggetto una previsione di carattere transitorio in forza della quale i contratti recanti clausole anatocistiche, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della emananda delibera del CIRC, dovevano ritenersi valide ed efficaci fino a tale data. In espletamento della potestà normativa attribuitagli dall'art. 120 comma 2 TUB (nella formulazione vigente fino al 31.12.2013) il CIRC con delibera del
09.02.2000 entrata in vigore il 22.04.2000 ha regolamentato il fenomeno dell'anatocismo bancario, affermando in primo luogo che “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 la capitalizzazione degli interessi passivi non poteva essere ritenuta illegittima tout court, dovendosi di volta in volta specificare l'eventuale violazione da parte della banca alle disposizioni normative in questione. Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma, dunque, pareva assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) e vietava l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati1.
Pertanto, la materia risultava regolata in via primaria dalla modifica all'art. 120 TUB, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, che vieta la capitalizzazione degli interessi e risulta norma sovraordinata rispetto alla Delibera CIRC del 2000 che, invece, in modo divenuto incoerente, disciplinava le modalità di attuazione dell'anatocismo bancario. Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità 2014 sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata e abrogante rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 il legislatore aveva abrogato in parte qua il precedente assetto normativo, negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati potessero andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non erano più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione - intesa come accorpamento degli interessi al capitale - per cui capitale ed interessi dovevano rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trovava applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma operava solo con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014. In seguito, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo". Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente. Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità. La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di
deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto. Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b.
4. Nel presente giudizio è stata ammessa ctu tecnico-contabile per valutare e determinare l'eventuale applicazione indebita di interessi anatocistici. In conformità ai quesiti sottopostigli, il professionista incaricato ha svolto le proprie operazioni distinguendo partitamente ogni periodo di riferimento, considerata la diversa normativa applicabile. I) Per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013 la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi era ammessa a condizione che questa risultasse oggetto di clausola contrattuale scritta e fosse garantita la medesima periodicità. Per tale arco temporale, il ctu ha rilevato che nel contratto era inserita una clausola di reciprocità nella modalità di contabilizzazione degli interessi (cfr. clausola intitolata “Modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto” di cui all'art. 4, Parte II – Sez. I, il cui comma 2 prevede che: “i rapporti dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità – pattuita ed indicata nel documento di sintesi”) e che le parti avevano convenuto che “Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la Banca applica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori” (cfr. pagina 15 del Documento di sintesi, nel paragrafo
“Capitalizzazione”). Entrambe le condizioni previste dalla normativa vigente erano state rispettate nel periodo di riferimento. Il ctu ha, quindi, svolto le operazioni di ricalcolo del conto corrente mantenendo la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. II) Per il periodo dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 la capitalizzazione doveva essere in ogni caso esclusa, poiché vietata dalla normativa vigente. Per tale arco temporale, quindi, il ctu ha svolto le operazioni di ricalcolo del conto corrente escludendo la capitalizzazione degli interessi passivi e mantenendo la capitalizzazione degli interessi attivi. III) Per il periodo successivo all'entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 la capitalizzazione degli interessi passivi era ammessa solo a condizione che la si fosse adeguata agli artt. 4 e 5 della delibera e se il cliente avesse CP_5 espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera.
Il ctu ha rilevato che la aveva trasmesso alla un documento CP_5 Pt_1 denominato “Modifica condizioni economiche apertura di credito”, firmato per accettazione dal Cliente in data 28.11.2017, con il quale le parti avevano concordato per iscritto la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità annuale (cfr. doc. all. 8 del fascicolo monitorio). Da tale momento, quindi, la risulta essersi compiutamente adeguata ai CP_5 citati artt. 4 e 5 della delibera del CICR del 3 agosto 2016. Il ctu ha svolto le operazioni di ricalcolo del conto corrente escludendo la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dall'entrata in vigore della citata delibera CICR del 3 agosto 2016 sino al 28.11.2017, momento in cui la si CP_5
è adeguata agli artt. 4 e 5 della medesima delibera, e mantenendo la capitalizzazione annuale da tale momento e sino alla chiusura del rapporto.
5. Chiarite le modalità di calcolo, il ctu ha effettuato una rideterminazione del saldo contabile del contratto per come risultante dall'ultimo estratto conto depositato (quantificato in € 1.007.164,86), ritenendo di dover sommare a questo gli interessi maturati nell'anno 2019, pari a € 85.802,19, e il rateo d'interesse afferente al periodo 01.01.2020 – 28.01.2020, ricalcolato dallo stesso ctu nella misura di € 9.406,32, mediante applicazione del tasso indicato nel d.i., alle condizioni già in vigore per l'ultimo trimestre 2019. In definitiva, il saldo contabile come rideterminato dal CTU ammonta a una somma pari ad € 1.102.373,38 alla data del 28.01.2020, Sul saldo così ricalcolato, si è poi proceduto alla eliminazione degli effetti anatocistici, prodottisi nel periodo che va dal 1.1.2014 al 28.11.2017, e a rideterminare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le Parti, verificando un minor debito per il correntista di € 1.275,66. Conseguentemente, alla data di chiusura del conto del 28.01.2020, il saldo ricalcolato ammonta a € 1.101.097,72, pari alla differenza tra l'importo del saldo ricostruito dal ctu in € 1.102.373,38 e la componente anatocistica espunta per un totale di € 1.275,66.
6. Nel complesso, la ctu si appalesa esaustiva, esente da vizi logici e congruamente motivata, anche laddove prende posizione rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte. Occorre, tuttavia, operare la seguente correzione rispetto alle conclusioni rassegnate dal professionista incaricato. Come saldo contabile “base”, dal quale detrarre la componente anatocistica individuata nella misura di € 1.275,66, deve essere assunto quello posto a fondamento della domanda proposta dalla banca ricorrente in sede monitoria e non quello rideterminato ex officio dal ctu. Al giudice è precluso pronunciarsi oltre la domanda di parte e, a seguito della rideterminazione del saldo, né la convenuta né l'interveniente CP_5
hanno modificato la propria richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto nel senso di includere il maggior credito risultante dalle operazioni del ctu. Tanto premesso, dunque, il credito della relativo al contratto di CP_5 conto corrente n. 3572 nei confronti degli opponenti deve essere rideterminato nella misura pari ad € 1.005.889,20, determinato sottraendo all'originario importo ingiunto (€ 1.007.164,86) il valore di quanto, all'esito della ctu, è risultato essere stato indebitamente corrisposto dal cliente a titolo di interessi anatocistici contra legem (€ 1.275,66).
✓ A) contratto di conto corrente n. 3572 – III) Esercizio dello ius variandi da parte della Banca ai sensi dell'art. 118 TUB
1. Parte opponente ha eccepito che la banca avrebbe esercitato il proprio ius variandi in maniera illegittima, modificando il tasso interesse debitorio/creditorio, le spese e le commissioni applicate, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione per iscritto della variazione delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 118 TUB. Per l'effetto, pertanto, tutte le modifiche in peius delle condizioni contrattuali ed economiche operate in corso del contratto dovrebbero ritenersi nulle e non potrebbero trovare applicazione nei confronti della CLAX.
2. L'eccezione non può trovare accoglimento.
3. Il riparto dell'onere probatorio in materia di contratti bancari ed esercizio dello ius variandi da parte della è strutturato nel senso che, una volta che il CP_5 correntista abbia dedotto l'omesso invio delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, alla banca spetta di provare di aver inviato detti documenti in conformità all'art. 118 TUB. Tuttavia, l'eccezione del cliente può ritenersi validamente formulata solo ove sia sufficientemente determinata e specifica, ad esempio, quantomeno, deducendo e allegando: a) quali fossero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali peggiorative in contestazione;
b) i periodi di riferimento in cui tali modifiche sarebbero state applicate senza previa comunicazione;
c) quali sarebbero state, in concreto, le condizioni peggiorative applicate;
d) quali sarebbero state, conseguentemente, le eventuali somme indebitamente corrisposte alla banca opposta per effetto di tali modifiche contrattuali (in tal senso Cass. n. 17163/2025). D'altra parte, qualora non risulti individuato o comunque individuabile l'oggetto dell'obbligo di comunicazione, l'istituto bancario non avrebbe modo di confutare l'eccezione avversaria, non potendo dimostrare di aver adempiuto agli obblighi su di sé incombenti, vedendo così compromesso il proprio diritto di difesa.
4. Tanto premesso, l'eccezione opposta dagli odierni attori in ordine all'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della risulta formulata CP_5 in maniera del tutto generica ed indefinita e non è corroborata da alcuna specifica
allegazione, appalesandosi del tutto inidonea a far sorgere in capo all'Istituto di credito l'onere di provare di aver compiutamente adempiuto ai propri obblighi di legge.
5. In ogni caso, la ha prodotto in questo giudizio, sub all. 1, l'intera CP_5 sequenza degli estratti conto trasmessi alla , nei quali risultano tre Pt_1 comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto: la prima, in allegato all'estratto conto del 30.09.2015; la seconda, in allegato all'estratto conto del 30.06.2016; la terza, del 23.12.2019. Anche sotto questo versante, dunque, non è possibile muovere alcuna censura in ordine all'operato dell'Istituto di credito.
✓ B) Mutuo chirografario dell'08.11.2017 – il rispetto della disciplina in tema di usura
1. Parte opponente ha eccepito che la avrebbe applicato condizioni CP_5 usurarie alla , in quanto il TAEG del finanziamento, ricalcolato tenendo in Pt_1 considerazione anche i costi per la penale di estinzione anticipata, risultava pari al 22,70% e appariva, pertanto, superiore alla soglia di legge per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (CAT10 - pari al 17,2300% nel IV trimestre 2017). In applicazione dell'art. 1815 c.c., quindi, la non era Pt_1 tenuta a versare alcun interesse alla banca intimante.
2. L'eccezione di parte opponente non può trovare accoglimento.
3. In tema di usura, giova ricordare che il legislatore è intervenuto con la Legge n. 108 del 1996, prevedendo una forma di usura c.d. “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, il tasso soglia risulta pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'IA che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'IA provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate
all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
4. Tanto premesso, per quanto di interesse, si deve osservare che la commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo. Ed invero, l'art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto di tutte le commissioni “collegate all'erogazione del credito”, mentre la penale di estinzione anticipata del finanziamento è, all'evidenza, un costo eventuale e relativo alla chiusura del rapporto. La clausola di estinzione anticipata, infatti, ha lo scopo di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale chiusura anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. La diversità di funzione della penale di estinzione anticipata rispetto alle altre tipologie di costi “collegati all'erogazione del credito” colloca tale voce al di fuori dell'ambito di tutela predisposto dalla normativa antiusura. In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza, affermando che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. da ultimo Cass. 7352/2022). Va, peraltro, considerato che penale di estinzione anticipata, a tutto voler concedere, rappresenta comunque una voce di costo soltanto eventuale che può assumere rilievo, ai fini dell'usurarietà del tasso, solo al momento in cui questa sia in concreto applicata nei confronti del cliente. Il principio è stato recentemente affermato dalle recenti Sezioni Unite della Cassazione (con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020), con riferimento alla usurarietà degli interessi di mora, ove si è precisata l'irrilevanza del tasso pattuito in astratto in tema di usura, dovendosi avere riguardo a quello in concreto applicato a seguito dell'inadempimento.
5. Va, pertanto, affermato che la nell'erogazione del mutuo CP_5 chirografario firmato l'08.11.2017, non ha violato la normativa antiusura e, di conseguenza, va interamente confermato il credito derivante da tale rapporto, nella misura di € 418.963,48.
✓ Sulla legittimazione passiva della terza interveniente ex art. 111 c.p.c.
1. La e per essa la mandataria è intervenuta CP_9 Parte_4 in giudizio quale cessionaria dei crediti per cui è causa, richiedendo di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese di parte opponente,
stante il proprio subentro nel solo lato attivo del rapporto obbligatorio con estromissione della cedente.
2.La domanda risulta infondata, per le seguenti considerazioni.
3. Va premesso che la cessione del credito rappresenta una delle ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, che dà vita a una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto. Tale vicenda si realizza a mezzo di un accordo intervenuto tra creditore cedente e cessionario e rappresenta, per il debitore, un fenomeno neutro, essendo per questi indifferente l'effettiva identità del creditore a favore del quale eseguire la propria prestazione. La posizione del debitore, infatti, non può essere pregiudicata dall'avvenuta cessione. Ebbene, ancorché nel codice non si rinvenga una specifica disciplina positiva delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto nei confronti del cessionario, è pacifico che possa far valere nei suoi confronti tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente, ivi comprese quelle concernenti la validità del titolo su cui il credito si fonda.
4. Venendo al caso di specie, va rilevato che gli opponenti, debitori ceduti, hanno effettivamente mosso contestazioni in ordine alla sussistenza dei crediti oggetto di cessione da parte della alla banca CP_5 CP_9
In altri termini, l'odierno thema decidendum è proprio la sussistenza e validità dei crediti, per i quali la banca ha ritenuto di effettuare intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Tanto premesso, la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva da parte della cessionaria si appalesa inconferente rispetto all'oggetto del giudizio e non può trovare accoglimento, atteso che gli opponenti si sono limitati a contestare la validità del credito ingiunto dalla cedente senza formulare domande riconvenzionale che avrebbero determinato la perdurante legittimazione attiva della sola cedente, titolare della gestione del rapporto.
✓ Conclusioni e spese di lite
1. La domanda di parte attrice, alla luce delle motivazioni esposte, può trovare limitato accoglimento con riferimento al minor debito di € 1.275,66, in relazione al contratto di conto corrente n. 3572, per l'indebita corresponsione di interessi anatocistici nel corso del rapporto bancario.
2. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5744/2020 - R.G. n. 12072/2020 del Tribunale di Roma va revocato e parte attrice va comunque condannata al pagamento nei confronti di cessionaria dei crediti di cui alla CP_9 presente controversia, della somma complessiva di € 1.424.852,68, derivante
dalla somma di: € 1.005.889,20 in ragione del credito derivante dal saldo del conto corrente n. 3572, epurato degli interessi anatocistici indebitamente corrisposti dal cliente;
€ 418.963,48 in ragione del contratto di mutuo chirografario dell'08.11.2017. Sulla somma complessiva, devono essere calcolati gli interessi convenzionali fino al soddisfo.
3. Le spese di lite sono ripartite secondo il principio della soccombenza. La banca opposta e la terza interveniente vanno condannate in solido a rifondere le spese di lite degli opponenti, liquidate secondo il criterio del decisum (€ 1.275,66) facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia tra € 1.101,00 ad € 5.200,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, avuto riguardo al valore del decisum rispetto ai valori minimi dello scaglione di riferimento). Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate come da decreto del 17.9.2023, sono poste in via definitiva a carico delle parti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di n persona Parte_1 del l.r.p.t. Sig. (C.F./P.IV , n Parte_2 P.IVA_1 Parte_2 proprio (C.F. ), la CodiceFiscale_1 Controparte_10 in persona del l.r.p.t. Sig.
[...] Parte_2
(C.F./P.IV ), e la in persona del l.r.p.t. Sig.ra P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P.IV ), e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_3 P.IVA_3 ingiuntivo n. 5744/2020 - R.G. n. 12072/2020 del Tribunale di Roma;
2) Condanna in persona del l.r.p.t. Sig. Parte_1 Pt_2
(C.F./P.IV , in proprio
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), la CodiceFiscale_1 Controparte_10 in persona del l.r.p.t. Sig. (C.F./P.IV , e la
[...] Parte_2 P.IVA_2
n persona del l.r.p.t. Sig.ra (C.F./P.IV Controparte_2 Controparte_3
) al pagamento della somma di € 1.424.852,68 a favore di P.IVA_3 [...]
(C.F./P.IV ) e per essa la mandataria Controparte_8 P.IVA_5
(C.F. e P.IV ), , oltre interessi Parte_4 P.IVA_6 P.IVA_7 convenzionali sino al soddisfo.
3) Condanna, in solido, Controparte_4
(C.F. ) e
[...] P.IVA_4 Controparte_8
(C.F./P.IV ) e per essa la mandataria (C.F. P.IVA_5 Parte_4
e P.IV ), a rifondere a in P.IVA_6 P.IVA_7 Parte_1 persona del l.r.p.t. Sig. (C.F./P.IV ), Parte_2 P.IVA_1 Pt_2
[...]
[...]
[...] n proprio (C.F. ), la
[...] CodiceFiscale_1 Controparte_10 in persona del l.r.p.t. Sig.
[...] Parte_2
(C.F./P.IV ), e la in persona del l.r.p.t. Sig.ra P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P.IV ) le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 P.IVA_3
€ 1.278 per onorari, 872,00 per esborsi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta,
4) Pone definitivamente a carico di
[...]
C.F. ), e Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F./P.IV ) e per essa la mandataria CP_8 P.IVA_5 Pt_4
(C.F. e P.IV ), le spese di CTU, liquidate come
[...] P.IVA_6 P.IVA_7 da decreto del 17.9.2023
Roma, 07.10.2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Lorenzo Del Castello (DM 22.10.2024)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.