TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 216/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 10.27 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, presente personalmente, l'Avv. Alberto Berrettarossa, per parte convenuta l'Avv. Gaia Deniccolò Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv. ti Alberto Berrettarossa e Paolo Confalonieri del Foro di Monza, elettivamente domiciliata a Monza (Mb), Via Maurizio Campini, presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'Avv. Gaia Denicolò del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in Rimini, Via
Circonvallazione Orientale n. 14, presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta da non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista, al presente giudizio, la prova che il sinistro del 02.08.2021 si sia verificato secondo le modalità descritte in atto di citazione, oltre che la prova della assoluta responsabilità del CP_2
nella causazione dell'evento.
[...]
Assume, infatti, la Sig.ra che il “sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del citato Pt_1 convenuto, il quale, provenendo dal marciapiede di Via Morigi, nel Comune di Rimini, con direzione di marcia Ravenna-Ancona, giunto in prossimità dell'intersezione che la stessa via forma con la Via pagina 2 di 4 Melucci, proseguiva la marcia in direzione Ancora, transitando sull'attraversamento pedonale, entrando così in collisione con il motociclo di parte attrice che ivi si trovava a transitare con diritto di precedenza”.
Si costituisce nel giudizio, il Sig. , ben oltre l'udienza di assunzione dei mezzi di prova, CP_1 contestando la domanda attorea.
Che la dinamica del sinistro sia avvenuta nelle modalità descritte da parte attrice, difetta però la prova.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio per chiedere un risarcimento deve comprovare sia il danno subito che il nesso causale con la condotta altrui;
non è, in buona sostanza, sufficiente aver subito un danno, è necessario fornire la prova di chi lo ha causato, come e in quali circostanze (Cass. Civ. ordinanza n. 21072/2024).
Nel caso di specie, la relazione di incidente stradale si limita a fotografare lo stato dei luoghi, nell'attimo immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, dando atto che la collisione tra i due mezzi sia avvenuta al centro delle strisce pedonali.
Nessuna prova testimoniale viene, infatti, offerta da parte attrice a sostegno di quanto affermato, in particolare sulla repentina immissione sulla circolazione stradale del monopattino.
Del pari, la mancata comparizione del convenuto, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, non comporta una automatica fictio confessoria, essendo il Giudice tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarre il convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti (Cass. Civ. ordinanza n. 9436/2018).
A quanto sopra, va aggiunto, altresì, la circostanza per cui la sanzione amministrativa, irrogata a parte convenuta in epoca successiva al sinistro (21.08.2021), non è di per sé idonea a provarne la responsabilità.
Infatti, dalle contestazioni elevate al convenuto è unicamente possibile desumere che il Sig. CP_1 ometteva di circolare sulla parte destra della carreggiata e effettuava immissione nel flusso della circolazione, omettendo di concedere la precedenza al veicolo in marcia normale.
Dal rilevamento planimetrico allegato alla relazione, però, si evince come la collisione fosse avvenuta al centro della carreggiata, sulle strisce pedonali.
Ebbene, con la Circolare n. 300 del 09.03.2020, il Ministro dell'Interno precisa che i monopattini son equiparati ai velocipedi e, quindi, essendo considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada, in particolare gli artt. 40, 146 e
182.
A mente degli artt. 40 e 146, i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini (elettrici) che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli pagina 3 di 4 attraversamenti ciclabili; a mente dell'art. 182, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Applicando la suddetta normativa al caso di specie, e proprio alla luce del rilevamento planimetrico della Polizia Municipale di Rimini, in atti, il Sig. si trovava sulle strisce pedonali, avendole CP_1 già impegnate sino alla metà della carreggiata, allorquando collideva con la parte anteriore del motociclo della Sig.ra Pt_1
Pertanto, il Sig. , non avendo altri attraversamenti ciclabili a disposizione, per lo meno per CP_1 quanto risulta agli atti, poteva attraversare la strada, sulle strisce, ottenendo quindi la precedenza dagli altri veicoli.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità del Sig. , difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra CP_1 il danno e la condotta altrui, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1626/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano nell'importo di euro 1.700,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 216/2022 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 10.27 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, presente personalmente, l'Avv. Alberto Berrettarossa, per parte convenuta l'Avv. Gaia Deniccolò Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv. ti Alberto Berrettarossa e Paolo Confalonieri del Foro di Monza, elettivamente domiciliata a Monza (Mb), Via Maurizio Campini, presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'Avv. Gaia Denicolò del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in Rimini, Via
Circonvallazione Orientale n. 14, presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta da non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista, al presente giudizio, la prova che il sinistro del 02.08.2021 si sia verificato secondo le modalità descritte in atto di citazione, oltre che la prova della assoluta responsabilità del CP_2
nella causazione dell'evento.
[...]
Assume, infatti, la Sig.ra che il “sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del citato Pt_1 convenuto, il quale, provenendo dal marciapiede di Via Morigi, nel Comune di Rimini, con direzione di marcia Ravenna-Ancona, giunto in prossimità dell'intersezione che la stessa via forma con la Via pagina 2 di 4 Melucci, proseguiva la marcia in direzione Ancora, transitando sull'attraversamento pedonale, entrando così in collisione con il motociclo di parte attrice che ivi si trovava a transitare con diritto di precedenza”.
Si costituisce nel giudizio, il Sig. , ben oltre l'udienza di assunzione dei mezzi di prova, CP_1 contestando la domanda attorea.
Che la dinamica del sinistro sia avvenuta nelle modalità descritte da parte attrice, difetta però la prova.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio per chiedere un risarcimento deve comprovare sia il danno subito che il nesso causale con la condotta altrui;
non è, in buona sostanza, sufficiente aver subito un danno, è necessario fornire la prova di chi lo ha causato, come e in quali circostanze (Cass. Civ. ordinanza n. 21072/2024).
Nel caso di specie, la relazione di incidente stradale si limita a fotografare lo stato dei luoghi, nell'attimo immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, dando atto che la collisione tra i due mezzi sia avvenuta al centro delle strisce pedonali.
Nessuna prova testimoniale viene, infatti, offerta da parte attrice a sostegno di quanto affermato, in particolare sulla repentina immissione sulla circolazione stradale del monopattino.
Del pari, la mancata comparizione del convenuto, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, non comporta una automatica fictio confessoria, essendo il Giudice tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarre il convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti (Cass. Civ. ordinanza n. 9436/2018).
A quanto sopra, va aggiunto, altresì, la circostanza per cui la sanzione amministrativa, irrogata a parte convenuta in epoca successiva al sinistro (21.08.2021), non è di per sé idonea a provarne la responsabilità.
Infatti, dalle contestazioni elevate al convenuto è unicamente possibile desumere che il Sig. CP_1 ometteva di circolare sulla parte destra della carreggiata e effettuava immissione nel flusso della circolazione, omettendo di concedere la precedenza al veicolo in marcia normale.
Dal rilevamento planimetrico allegato alla relazione, però, si evince come la collisione fosse avvenuta al centro della carreggiata, sulle strisce pedonali.
Ebbene, con la Circolare n. 300 del 09.03.2020, il Ministro dell'Interno precisa che i monopattini son equiparati ai velocipedi e, quindi, essendo considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada, in particolare gli artt. 40, 146 e
182.
A mente degli artt. 40 e 146, i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini (elettrici) che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli pagina 3 di 4 attraversamenti ciclabili; a mente dell'art. 182, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Applicando la suddetta normativa al caso di specie, e proprio alla luce del rilevamento planimetrico della Polizia Municipale di Rimini, in atti, il Sig. si trovava sulle strisce pedonali, avendole CP_1 già impegnate sino alla metà della carreggiata, allorquando collideva con la parte anteriore del motociclo della Sig.ra Pt_1
Pertanto, il Sig. , non avendo altri attraversamenti ciclabili a disposizione, per lo meno per CP_1 quanto risulta agli atti, poteva attraversare la strada, sulle strisce, ottenendo quindi la precedenza dagli altri veicoli.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità del Sig. , difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra CP_1 il danno e la condotta altrui, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1626/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano nell'importo di euro 1.700,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4