CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/08/2024, n. 32166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32166 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 31 maggio 2024 la difesa della ricorrente ha inoltrato conclusioni in replica a quelle del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.IO ER, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29 settembre 2023, che ha confermato quella di Penale Sent. Sez. 5 Num. 32166 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/06/2024 primo grado, resa nel rito abbreviato, a sua volta dichiarativa della sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.. 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato l'inosservanza, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dell'art. 414 cod. proc. pen., perché il pubblico ministero avrebbe esercitato l'azione penale in presenza di un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, senza aver preventivamente richiesto la sua autorizzazione alla riapertura delle indagini;
tra l'altro, la riapertura delle indagini sarebbe stata ordinata dal pubblico ministero sulla scorta dei medesimi atti investigativi che lo avevano indotto ad instare per l'archiviazione. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato assenza di motivazione, travisamento di prova e violazione di legge a riguardo della ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa. 2.3.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata, ravvisabile solo nel caso di adozione di modalità particolarmente astute e scaltre, non ricorrenti nel caso in esame poiché la prevenuta avrebbe semplicemente acquistato della merce e sarebbe uscita dalla pescheria prima di pagarla, una volta allontanatasi la titolare dal banco di vendita. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo non può essere accolto, dal momento che è costante principio di diritto, affermato da questa Corte, che nel procedimento contro ignoti - regolato dall'art. 415 cod. proc. pen. - non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (sez. U n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. contro ignoti, Rv. 233198; sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128; sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686). Dal tenore degli atti allegati al ricorso, si evince univocamente che l'ufficio requirente ha richiesto al giudice per le k indagini preliminari la restituzione del fascicolo - in quella fase definito con decreto di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato - una volta pervenuto il "seguito" delle investigazioni svolte d'iniziativa dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio ed ha proceduto, correttamente, ad iscrivere il nome della persona sottoposta alle indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e ad esercitare nei suoi confronti l'azione penale. 2.11 secondo motivo è aspecifico, totalmente fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il processo si è svolto con il rito abbreviato, richiesto dall'imputato, nel quale sono pienamente utilizzabili, sotto il profilo probatorio, gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui l'atto di querela nei suoi contenuti narrativi e l'atto ricognitivo successivo. La giurisprudenza vagamente citata nell'atto d'impugnazione si riferisce al caso, ben diverso, di acquisizione al fascicolo del dibattimento, celebrato con il rito ordinario, delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone informate sui fatti che non siano state ascoltate nel contraddittorio delle parti (sez. U n. 27918 del 25/11/2010, D. F., Rv. 250199). La sentenza impugnata, in un contesto peraltro di doppia conforme, nel quale le decisioni dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, ha richiamato le proposizioni logiche e lineari del primo giudice a riguardo della credibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento fotografico operato dalla querelante, avvalorata dall'esito di altre indagini nelle quali l'imputata è stata identificata come autrice di furti analoghi (pag.3 sentenza di appello, pag. 3 sentenza del giudice di prime cure). 3.Anche il terzo motivo presta il fianco a censura di genericità e manifesta infondatezza, perché omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado - fatte proprie da quella della Corte territoriale - che hanno descritto le modalità limpidamente decettive del contegno della prevenuta, che, dopo essersi fatta consegnare dalla negoziante merce per il discreto importo di 400 euro, ha pretestuosamente richiesto altri generi alimentari che si trovavano in fondo al locale, così profittando del momentaneo allontanamento e dell'allentamento della vigilanza della vittima, per dileguarsi senza pagare il corrispettivo. Si tratta proprio di azione artificiosa, accompagnata da particolare astuzia, che presenta attitudine fraudolenta ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. (tra le tante, sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924, che ha richiamato sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.255974). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19/06/2024 Il consigNere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 31 maggio 2024 la difesa della ricorrente ha inoltrato conclusioni in replica a quelle del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.IO ER, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29 settembre 2023, che ha confermato quella di Penale Sent. Sez. 5 Num. 32166 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/06/2024 primo grado, resa nel rito abbreviato, a sua volta dichiarativa della sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.. 2.L'impugnazione si è affidata a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato l'inosservanza, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dell'art. 414 cod. proc. pen., perché il pubblico ministero avrebbe esercitato l'azione penale in presenza di un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, senza aver preventivamente richiesto la sua autorizzazione alla riapertura delle indagini;
tra l'altro, la riapertura delle indagini sarebbe stata ordinata dal pubblico ministero sulla scorta dei medesimi atti investigativi che lo avevano indotto ad instare per l'archiviazione. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato assenza di motivazione, travisamento di prova e violazione di legge a riguardo della ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa. 2.3.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata, ravvisabile solo nel caso di adozione di modalità particolarmente astute e scaltre, non ricorrenti nel caso in esame poiché la prevenuta avrebbe semplicemente acquistato della merce e sarebbe uscita dalla pescheria prima di pagarla, una volta allontanatasi la titolare dal banco di vendita. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo non può essere accolto, dal momento che è costante principio di diritto, affermato da questa Corte, che nel procedimento contro ignoti - regolato dall'art. 415 cod. proc. pen. - non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (sez. U n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. contro ignoti, Rv. 233198; sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128; sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686). Dal tenore degli atti allegati al ricorso, si evince univocamente che l'ufficio requirente ha richiesto al giudice per le k indagini preliminari la restituzione del fascicolo - in quella fase definito con decreto di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato - una volta pervenuto il "seguito" delle investigazioni svolte d'iniziativa dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio ed ha proceduto, correttamente, ad iscrivere il nome della persona sottoposta alle indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e ad esercitare nei suoi confronti l'azione penale. 2.11 secondo motivo è aspecifico, totalmente fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il processo si è svolto con il rito abbreviato, richiesto dall'imputato, nel quale sono pienamente utilizzabili, sotto il profilo probatorio, gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui l'atto di querela nei suoi contenuti narrativi e l'atto ricognitivo successivo. La giurisprudenza vagamente citata nell'atto d'impugnazione si riferisce al caso, ben diverso, di acquisizione al fascicolo del dibattimento, celebrato con il rito ordinario, delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone informate sui fatti che non siano state ascoltate nel contraddittorio delle parti (sez. U n. 27918 del 25/11/2010, D. F., Rv. 250199). La sentenza impugnata, in un contesto peraltro di doppia conforme, nel quale le decisioni dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, ha richiamato le proposizioni logiche e lineari del primo giudice a riguardo della credibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento fotografico operato dalla querelante, avvalorata dall'esito di altre indagini nelle quali l'imputata è stata identificata come autrice di furti analoghi (pag.3 sentenza di appello, pag. 3 sentenza del giudice di prime cure). 3.Anche il terzo motivo presta il fianco a censura di genericità e manifesta infondatezza, perché omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado - fatte proprie da quella della Corte territoriale - che hanno descritto le modalità limpidamente decettive del contegno della prevenuta, che, dopo essersi fatta consegnare dalla negoziante merce per il discreto importo di 400 euro, ha pretestuosamente richiesto altri generi alimentari che si trovavano in fondo al locale, così profittando del momentaneo allontanamento e dell'allentamento della vigilanza della vittima, per dileguarsi senza pagare il corrispettivo. Si tratta proprio di azione artificiosa, accompagnata da particolare astuzia, che presenta attitudine fraudolenta ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. (tra le tante, sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924, che ha richiamato sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.255974). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19/06/2024 Il consigNere estensore Il Presidente