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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] – e da nata a Parte_1 Parte_2
Canicattì il 24.03.1985, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Cristian Michele Morgana che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
n persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dott. Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._1 con sede legale in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria ZZ ed Elisa
ZZ sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Catania.
- CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni da vacanza rovinata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale della società “ “ per l'inesatta Controparte_1 esecuzione dei servizi contenuti nel pacchetto turistico dalla stessa venduto in particolare per la difformità (sia di comfort, che di condizioni igienico-sanitarie) delle strutture ricettive in loco, rispetto a quelle proposte in fase di prenotazione del viaggio di nozze, causa di notevoli disagi, nonché per la totale assenza di ogni forma - anche minima - di assistenza, e conseguentemente la condanna della predetta società al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella riduzione del prezzo del pacchetto turistico quantificato nell'importo di €
5.784,80 pari alla metà del costo complessivo pagato di € 11.569,60, nonché alla refusione delle spese sostenute, per ovviare alle negligenze del tour operator, quantificate in € 894,45
e al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, quantificati in € 3.000,00 per ciascuno, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invero, in punto di fatto hanno allegato: - “che il servizio offerto e concordato è risultato, tuttavia, di gran lunga inferiore alle aspettative, anzitutto sotto il profilo della scelta delle strutture proposte, delle loro condizioni igienico sanitarie e di comfort in generale (anche sotto il profilo della temperatura minima dei luoghi di soggiorno) e la mancata prestazione della assistenza h 24. In particolare hanno lamentato che: - “ L'albergo in località di Agra, “Crystal
AR EM” ove giungevano il 23 dicembre 2019 risultava allocato in posizione assolutamente inadeguata della città, frontalmente su una strada particolarmente trafficata e rumorosa: ciò che ha determinato un riposo notturno altamente disturbato…. risultava posta al di sopra di una “discarica” di rifiuti, essendo poi la “vista” completata da abitazioni fatiscenti;
- che le condizioni della nuova camera proposta, dopo le loro rimostranze, allocata sulla parte frontale non erano migliori atteso che di fronte alla finestra della camera, era ben visibile una fatiscente abitazione sul cui “terrazzo” pure era stato acceso un focolare di fortuna;
- “le pessime condizioni igieniche presso il ristorante dell'albergo “Crystal AR
EM ragion per cui si sono astenuti dal partecipare ai pasti;
- che l'e-mail inviata al servizio assistenza non è stata riscontrata;
-l'assenza presso l'albergo in Jaipur “Grand Uniara, ove giungevano la viglia di Natale, di ogni forma di igiene risultando la stanza priva di ogni minima forma di igiene, dotata di corredo tarlato, lenzuola bucate, cuscini del letto macchiati, lunghi capelli appoggiati accanto e davanti il letto e davanti la scrivania, divano sudicio e macchiato, pavimento macchiato, wc sudicio anche sulla tavoletta e sotto, piatto doccia sporco e con vermi morti, porta della doccia sudicia e con calcare, lavabo fatiscente e rotto, pieno di calcare e sporcizia, corredo da bagno insufficiente, tazze sudice (fondo nero), piastra per alloggiamento “scheda della camera” sudicia e con “apertura” verso l'alloggiamento elettrico;
” - che per l'impossibilità della fruizione della stanza per le condizioni igienico sanitarie descritte, considerato che la sera precedente non era stato loro consentito di cambiare a spese del tour operator struttura alberghiera, in via di urgenza prenotarono una camera all' sostenendo la spesa di 626,65 complessive per il pernottamento con cena della CP_3
Notte di Natale e prima colazione, per il 24 dicembre ed € 115,00 complessive per il pernottamento del 25 dicembre con prima colazione;
- il mancato riscontro da parte dell'assistenza della comunicazione via e -mail del cambio di albergo in autonomia e la mancata risposta alle telefonate;
- la mancanza di riscaldamento centralizzato nell'albergo
“Castle Mandawa” di Mandawa, presso cui ebbero a soggiornare la notte del 26 dicembre
2019, e l'insufficienza della stufa elettrica ottenuta, dopo rimostranze, in sostituzione di quella alogena ad una barra trovata in stanza;
- che la visuale fronte-mare nella struttura
“Velavaru Angsana” era rovinata dalla presenza di un muro divisorio nella prospiciente verandina;
- assegnazione di una camera comunicante con quella accanto;
- mancata assistenza nel corso del check-in aeroportuale, da Male verso Roma al fine di richiedere l'autorizzazione per imbarcare il bagaglio per Catania con la conseguenza che il ritardo del volo da Malè a Roma di 40 minuti ha impedito la partenza per il volo per Catania con la conseguente necessità di prenotare a proprie spese una struttura alberghiera per poi ripartire con ulteriore disagio la mattina successiva 5 gennaio 2020.
La convenuta “ nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le Controparte_1 domande attoree evidenziando preliminarmente che contrariamente al loro assunto il tour operator ha sempre fornito i servizi pattuiti e concordati in sede di prenotazione mentre gli attori pretendevano prestazioni ulteriori e aggiuntive e considerato altresì che ha fornito le sue stanze migliori gratuitamente e in un periodo di altissima stagione con grandi difficoltà a reperire camere libere.” Ha inoltre disconosciuto, ex art. 2712 c.c., le foto prodotte dagli attori
“in quanto tali riproduzioni fotografiche non sono conformi né alla realtà dei fatti, né tantomeno ai luoghi che gli attori affermano di avere ripreso” nonché evidenziato che il pacchetto comprendeva l'assistenza fino a Roma, indi ha instato per il rigetto delle domande attoree. La causa istruita documentalmente, è stata previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Gli attori non hanno assolto all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., atteso che la documentazione fotografica riversata in atti non costituisce prova delle loro allegazioni.
Invero, nessuna foto documenta la presenza di una discarica di rifiuti nè quella di un focolare di fortuna, inoltre da nessuna delle fotografie emerge che siano state scattate nell'Hotel
RI AR EM o in altro albergo in cui abbiano soggiornato, non si può infatti dalle fotografie riversate in atti identificare il luogo in cui sono state scattate né risulta in quale giorno ed in quale ora, né gli attori hanno articolato prove testimoniali volti alla prova delle circostanze allegate. Tanto si afferma poiché le fotografie ritraggono dettagli, particolari, di luoghi quali angoli, o cose quale un cuscino o la vaschetta dei cubetti di ghiaccio e del burro che non identificano un luogo. Né gli attori con fondamento possono chiedere un danno anche per la brutta vista dall'albergo non essendo stato documentato che fosse stato promesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande degli attori;
-condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] – e da nata a Parte_1 Parte_2
Canicattì il 24.03.1985, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Cristian Michele Morgana che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
n persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dott. Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._1 con sede legale in Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria ZZ ed Elisa
ZZ sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Catania.
- CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni da vacanza rovinata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale della società “ “ per l'inesatta Controparte_1 esecuzione dei servizi contenuti nel pacchetto turistico dalla stessa venduto in particolare per la difformità (sia di comfort, che di condizioni igienico-sanitarie) delle strutture ricettive in loco, rispetto a quelle proposte in fase di prenotazione del viaggio di nozze, causa di notevoli disagi, nonché per la totale assenza di ogni forma - anche minima - di assistenza, e conseguentemente la condanna della predetta società al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella riduzione del prezzo del pacchetto turistico quantificato nell'importo di €
5.784,80 pari alla metà del costo complessivo pagato di € 11.569,60, nonché alla refusione delle spese sostenute, per ovviare alle negligenze del tour operator, quantificate in € 894,45
e al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, quantificati in € 3.000,00 per ciascuno, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invero, in punto di fatto hanno allegato: - “che il servizio offerto e concordato è risultato, tuttavia, di gran lunga inferiore alle aspettative, anzitutto sotto il profilo della scelta delle strutture proposte, delle loro condizioni igienico sanitarie e di comfort in generale (anche sotto il profilo della temperatura minima dei luoghi di soggiorno) e la mancata prestazione della assistenza h 24. In particolare hanno lamentato che: - “ L'albergo in località di Agra, “Crystal
AR EM” ove giungevano il 23 dicembre 2019 risultava allocato in posizione assolutamente inadeguata della città, frontalmente su una strada particolarmente trafficata e rumorosa: ciò che ha determinato un riposo notturno altamente disturbato…. risultava posta al di sopra di una “discarica” di rifiuti, essendo poi la “vista” completata da abitazioni fatiscenti;
- che le condizioni della nuova camera proposta, dopo le loro rimostranze, allocata sulla parte frontale non erano migliori atteso che di fronte alla finestra della camera, era ben visibile una fatiscente abitazione sul cui “terrazzo” pure era stato acceso un focolare di fortuna;
- “le pessime condizioni igieniche presso il ristorante dell'albergo “Crystal AR
EM ragion per cui si sono astenuti dal partecipare ai pasti;
- che l'e-mail inviata al servizio assistenza non è stata riscontrata;
-l'assenza presso l'albergo in Jaipur “Grand Uniara, ove giungevano la viglia di Natale, di ogni forma di igiene risultando la stanza priva di ogni minima forma di igiene, dotata di corredo tarlato, lenzuola bucate, cuscini del letto macchiati, lunghi capelli appoggiati accanto e davanti il letto e davanti la scrivania, divano sudicio e macchiato, pavimento macchiato, wc sudicio anche sulla tavoletta e sotto, piatto doccia sporco e con vermi morti, porta della doccia sudicia e con calcare, lavabo fatiscente e rotto, pieno di calcare e sporcizia, corredo da bagno insufficiente, tazze sudice (fondo nero), piastra per alloggiamento “scheda della camera” sudicia e con “apertura” verso l'alloggiamento elettrico;
” - che per l'impossibilità della fruizione della stanza per le condizioni igienico sanitarie descritte, considerato che la sera precedente non era stato loro consentito di cambiare a spese del tour operator struttura alberghiera, in via di urgenza prenotarono una camera all' sostenendo la spesa di 626,65 complessive per il pernottamento con cena della CP_3
Notte di Natale e prima colazione, per il 24 dicembre ed € 115,00 complessive per il pernottamento del 25 dicembre con prima colazione;
- il mancato riscontro da parte dell'assistenza della comunicazione via e -mail del cambio di albergo in autonomia e la mancata risposta alle telefonate;
- la mancanza di riscaldamento centralizzato nell'albergo
“Castle Mandawa” di Mandawa, presso cui ebbero a soggiornare la notte del 26 dicembre
2019, e l'insufficienza della stufa elettrica ottenuta, dopo rimostranze, in sostituzione di quella alogena ad una barra trovata in stanza;
- che la visuale fronte-mare nella struttura
“Velavaru Angsana” era rovinata dalla presenza di un muro divisorio nella prospiciente verandina;
- assegnazione di una camera comunicante con quella accanto;
- mancata assistenza nel corso del check-in aeroportuale, da Male verso Roma al fine di richiedere l'autorizzazione per imbarcare il bagaglio per Catania con la conseguenza che il ritardo del volo da Malè a Roma di 40 minuti ha impedito la partenza per il volo per Catania con la conseguente necessità di prenotare a proprie spese una struttura alberghiera per poi ripartire con ulteriore disagio la mattina successiva 5 gennaio 2020.
La convenuta “ nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le Controparte_1 domande attoree evidenziando preliminarmente che contrariamente al loro assunto il tour operator ha sempre fornito i servizi pattuiti e concordati in sede di prenotazione mentre gli attori pretendevano prestazioni ulteriori e aggiuntive e considerato altresì che ha fornito le sue stanze migliori gratuitamente e in un periodo di altissima stagione con grandi difficoltà a reperire camere libere.” Ha inoltre disconosciuto, ex art. 2712 c.c., le foto prodotte dagli attori
“in quanto tali riproduzioni fotografiche non sono conformi né alla realtà dei fatti, né tantomeno ai luoghi che gli attori affermano di avere ripreso” nonché evidenziato che il pacchetto comprendeva l'assistenza fino a Roma, indi ha instato per il rigetto delle domande attoree. La causa istruita documentalmente, è stata previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Gli attori non hanno assolto all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., atteso che la documentazione fotografica riversata in atti non costituisce prova delle loro allegazioni.
Invero, nessuna foto documenta la presenza di una discarica di rifiuti nè quella di un focolare di fortuna, inoltre da nessuna delle fotografie emerge che siano state scattate nell'Hotel
RI AR EM o in altro albergo in cui abbiano soggiornato, non si può infatti dalle fotografie riversate in atti identificare il luogo in cui sono state scattate né risulta in quale giorno ed in quale ora, né gli attori hanno articolato prove testimoniali volti alla prova delle circostanze allegate. Tanto si afferma poiché le fotografie ritraggono dettagli, particolari, di luoghi quali angoli, o cose quale un cuscino o la vaschetta dei cubetti di ghiaccio e del burro che non identificano un luogo. Né gli attori con fondamento possono chiedere un danno anche per la brutta vista dall'albergo non essendo stato documentato che fosse stato promesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande degli attori;
-condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò