TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5788 / 2020
All'udienza del 12/03/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 12/03/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 5788/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5788/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, res.te in Belpasso, via Del Pavone n. 17, elettivamente C.F._1
domiciliato in LARGO ROSOLINO PILO 14 CATANIA , presso lo studio dell' Avv.
PULEO LEDA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, nata a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._3
entrambi residenti in [...] int.
6- elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTI CONTUMACI
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2024, parte attrice ha concluso e discusso come in verbale telematico. Il G.I si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20-29 maggio 2020, parte attrice ha citato i convenuti al fine di ottenere declaratoria di usucapione dell'immobile sito in Belpasso, via del Pavone n.17, individuato al NCU del medesimo Comune fg.39, p.lla 993
sub.4 cat. A/2 cl.3.
In particolare parte attrice espone di avere posseduto, ininterrottamente da oltre vent'anni il sopra detto immobile, avendolo adibito ad abitazione propria e della famiglia e per tali motivi ha chiesto la declaratoria di usucapione.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, benchè
regolarmente citati, non hanno curato di costituirsi.
Nel merito la domanda non è fondata e va rigettata.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro,
3 non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice non ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione, infatti non ha articolato alcuna prova per testi, né ha provato di avere espletato nell'immobile oggetto di causa tutte quelle attività in cui si estrinseca il diritto di proprietà, con la conseguenza che la domanda di usucapione va rigettata.
Ritenuto che i convenuti non si sono costituiti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 12.03.2025
4 Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5