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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Ilaria Mazza Parte_1
- attore -
e
, contumace CP_1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- che l'abitazione di sua proprietà, sita in Casarza Ligure, era rimasta gravemente danneggiata a causa di un incendio sviluppatosi per colpa e responsabilità del convenuto, allora convivente con l'attrice;
- che, in particolare, secondo quanto dichiarato dallo stesso convenuto alle forze di polizia intervenute, doveva ritenersi che l'incendio fosse stato determinato
1 da parti di cenere e braci ancora attive e non completamente spente chiuse dal convenuto in un sacchetto di plastica e appoggiate vicino a una catasta di legna da ardere;
- che il danno patito dall'attrice, e gli esborsi dalla stessa sostenuti per il ripristino dell'immobile, ammontava a complessivi euro 51.504,63;
- che le richieste di risarcimento inviate stragiudizialmente a controparte erano rimaste prive di esito.
Su detti presupposti l'attrice domandava condannarsi il convenuto al pagamento del complessivo importo sopra indicato.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, rimaneva CP_1
contumace.
* * * * *
Considerato che
- la documentazione in atti (si vedano in particolare i docc.1 e 2 di parte attrice)
consente di ritenere ampiamente provata la responsabilità del convenuto per il verificarsi dell'incendio che ha distrutto l'immobile di proprietà dell'attrice;
non vi è nessun dubbio circa l'origine e la causa dell'incendio, nonché circa i profili di colpa ascrivibili al convenuto;
- il menzionato doc.2 di parte attrice dà altresì conto del verificarsi del
“cedimento dei laterizi del solaio del locale interessato” nonché dei “danni da
calore secondario per irraggiamento termico (scioglimento delle guaine)”,
situazione che determinava l'interdizione dell'accesso “all'intero piano
inferiore, compreso il locale direttamente interessato dall'incendio, per motivi
2 di sicurezza a seguito delle lesioni strutturali del solaio prodotte dal calore e
delle fiamme”; risulta altresì documentato il fatto che, oltre al piano terra, i danni hanno interessato anche il locale cucina e la scala di accesso al piano superiore dello stabile;
- i docc.3 e 4 di parte attrice costituiscono prova adeguata del danneggiamento dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico sanitario, degli intonaci, pavimenti e rivestimenti, della soletta, di arredi, porte e caldaia;
- l'analisi e la valutazione del preventivo di spesa prodotto come doc.12 e delle ulteriori documentazioni di spesa offerte in prova (docc. aa 14 a 31),
unitamente all'esito delle prove testimoniali, che hanno reso piena conferma delle allegazioni di parte attrice, inducono a ritenere adeguatamente provato il determinarsi di un danno di importo corrispondente alla somma per cui è
domanda, pari a complessivi euro 51.504,63, somma che si liquida in termini monetari attuali e sulla quale spettano a parte attrice gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice condanna al pagamento CP_1
in favore di dell'importo di euro 51.504,63 oltre interessi dalla Parte_1
data della presente decisione al soddisfo;
3 - condanna a pagare allo Stato - in forza del gratuito patrocinio CP_1
cui è stata ammessa con provvedimento del 17.1.2024 del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova - le spese di lite;
spese che spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( Parte_2
n.147/2022) - si liquidano per compensi, nei valori medi e operata la dimidiazione di cui all'art.130 dpr n.115/02, in € 3.808,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 19.11.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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