TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4180/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza dell'8.4.2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio;
tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Yves Catanzaro, presso il cui studio ha eletto domicilio, ricorrente e
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Antonio Chiarella, presso il cui studio ha eletto domicilio, resistente nonchè P.M. in sede interventore ex lege
Conclusioni: per le parti costituite da verbale d'udienza dell'8.4.2025; visto del PM.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 2.9.2024, Parte_1
ha chiesto di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio
[...]
, nato a [...] il [...] da una relazione more uxorio intrattenuta Per_1 con . Controparte_1
In particolare, lamentando il disinteresse del padre ai bisogni del figlio minore, affetto da una delicata e complessa patologia, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, la facoltà per il resistente di vedere il figlio una volta al mese, oltre alla corresponsione di euro 100,00 ed il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del cane domestico. Costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione attorea, riferendo Controparte_1 di non essersi mai disinteressato del figlio e dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento dello stesso tramite un assegno di euro 250,00 al mese. Fissata l'udienza di prima comparizione del 17.12.2024, da tenersi in modalità scritta, la difesa attrice ha depositato scrittura privata sottoscritta personalmente dalle parti e contenente le condizioni di affidamento e mantenimento del minore liberamente concordate dai due genitori.
1 Ritenutane la necessità, il giudice istruttore ha disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza dell'8.4.2025, al fine di precisare l'intesa dalle stesse raggiunta, all'esito riservando la causa al Collegio per la decisione. 2. In esito ai chiarimenti resi, le condizioni di affidamento e mantenimento concordate dalle parti risultano le seguenti:
- il minore nato a [...] il [...], viene affidato ad Persona_2 entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, sita in Caraffa, loc. Cona;
- il padre avrà facoltà di vedere liberamente il figlio durante la settimana e di tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al sabato sera, sino alle ore 22:00, quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre, mentre, nel periodo in cui non vi è frequenza scolastica, il figlio trascorrerà con il padre due settimane al mese, anche non consecutive (a tal fine, le parti concorderanno detti periodi con anticipo di almeno 15 giorni); il minore trascorrerà le festività (tali qualificandosi anche il 24 ed il 31 dicembre) in giorni ed anni alterni con ciascun genitore;
- contribuirà al mantenimento del figlio minore versando a Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di € 250 e sostenendo il 50% delle spese straordinarie
[...] come previste e disciplinate dal Protocollo stipulato fra l'Ordine degli avvocati di Catanzaro ed il Tribunale di Catanzaro, nonché impegnandosi a concorrere in modo paritario alle spese ordinarie e straordinarie per l'animale di affezione del minore. 3. Ritenuto che la suesposta intesa non contrasti con il superiore interesse del minore nè con l'ordine pubblico, il Tribunale procede a rendere esecutivo l'accordo fra le parti e dichiara, alla luce delle modalità di definizione del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede: dispone che l'affidamento ed il mantenimento del minore sia Persona_2 regolato alla stregua delle condizioni riportate in motivazione;
spese compensate. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
2