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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di riliquidazione pensione anzianità,
T R A
rappr. e dif. dagli avv.ti Salvatore De Felice e Giulio Insalata Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1 dagli avv.ti Giuseppe Basile e Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/07/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
217 del 29.01.2021 con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda volta alla riliquidazione della pensione di anzianità in godimento Vo n. 10076940, con decorrenza gennaio 2004 (con anzianità di 1508 settimane in quota A e 572 settimane in quota B, per complessivi 2080 contributi, pari a 40 anni), con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate nel numero di trenta settimane dall'1.1.2003 al 31.7.2003 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane maturate e non utilizzate per esposizione amianto, derivandone, per effetto della riliquidazione un rateo di € 2.134,90.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto la pensione conforme ai precetti costituzionali, riaffermati dalla Consulta, non potendo essere calcolata secondo criteri che consentano di superare la misura massima della prestazione potenzialmente conseguibile in itinere, ovvero selezionando (e, in tal modo, escludendo) in termini discontinui soltanto una parte dei periodi di minore contribuzione ricadenti nel quinquennio di riferimento. Ha, altresì, ritenuto, che operando la neutralizzazione, oltre che delle retribuzioni delle 30 settimane dell'anno 2003, anche quelle delle 23 settimane successive in relazione agli importi retributivi risultanti dall'estratto conto previdenziale in atti (da cui si evince che la retribuzione complessiva per l'anno
2003 supera quella percepita nell'anno precedente), si perverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico in godimento, non consentito, con conseguente rigetto della domanda.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha insistito per la spettanza di una neutralizzazione delle sole 30 settimane dell'anno 2003 in quanto rientrante nell'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituta, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito l'appello è infondato.
2.1. Sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla
Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”1.
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n.
822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del
2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico” 2. 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, conforme Sez. L - , Sentenza n. 29967 del 13/10/2022. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
2.2. Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni esplicitate in atti dalla parte appellante, già non si evince se le trenta settimane dell'anno 2003 – oggetto di domanda di neutralizzazione – siano o meno necessarie ai fini dei requisiti pensionistici.
2.3. La deduzione secondo cui l'appellante, neutralizzando le 30 settimane di contribuzione accreditate nell'anno 2003, conserverebbe il diritto a pensione (35 anni di contributi), con recupero n. 30 settimane non utilizzate per esposizione ad amianto (con il limite di 2080 settimane), non si presenta in linea con quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. - 28/11/2024, n.
30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023 e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata Cass. n.
528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr.
Cass. n. 30639 del 2022)”.
2.4. Ne deriva, pertanto, la non correttezza della pretesa dell'appellante di voler recuperare con la rivalutazione contributiva amianto, 30 settimane di contribuzione dell'anno 2003 oggetto della domanda di neutralizzazione.
3. L'appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. La natura della causa e la complessità della questione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. -Spese compensate. - Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di riliquidazione pensione anzianità,
T R A
rappr. e dif. dagli avv.ti Salvatore De Felice e Giulio Insalata Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1 dagli avv.ti Giuseppe Basile e Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/07/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
217 del 29.01.2021 con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda volta alla riliquidazione della pensione di anzianità in godimento Vo n. 10076940, con decorrenza gennaio 2004 (con anzianità di 1508 settimane in quota A e 572 settimane in quota B, per complessivi 2080 contributi, pari a 40 anni), con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate nel numero di trenta settimane dall'1.1.2003 al 31.7.2003 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane maturate e non utilizzate per esposizione amianto, derivandone, per effetto della riliquidazione un rateo di € 2.134,90.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto la pensione conforme ai precetti costituzionali, riaffermati dalla Consulta, non potendo essere calcolata secondo criteri che consentano di superare la misura massima della prestazione potenzialmente conseguibile in itinere, ovvero selezionando (e, in tal modo, escludendo) in termini discontinui soltanto una parte dei periodi di minore contribuzione ricadenti nel quinquennio di riferimento. Ha, altresì, ritenuto, che operando la neutralizzazione, oltre che delle retribuzioni delle 30 settimane dell'anno 2003, anche quelle delle 23 settimane successive in relazione agli importi retributivi risultanti dall'estratto conto previdenziale in atti (da cui si evince che la retribuzione complessiva per l'anno
2003 supera quella percepita nell'anno precedente), si perverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico in godimento, non consentito, con conseguente rigetto della domanda.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha insistito per la spettanza di una neutralizzazione delle sole 30 settimane dell'anno 2003 in quanto rientrante nell'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituta, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito l'appello è infondato.
2.1. Sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla
Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”1.
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n.
822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del
2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico” 2. 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, conforme Sez. L - , Sentenza n. 29967 del 13/10/2022. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
2.2. Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni esplicitate in atti dalla parte appellante, già non si evince se le trenta settimane dell'anno 2003 – oggetto di domanda di neutralizzazione – siano o meno necessarie ai fini dei requisiti pensionistici.
2.3. La deduzione secondo cui l'appellante, neutralizzando le 30 settimane di contribuzione accreditate nell'anno 2003, conserverebbe il diritto a pensione (35 anni di contributi), con recupero n. 30 settimane non utilizzate per esposizione ad amianto (con il limite di 2080 settimane), non si presenta in linea con quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. - 28/11/2024, n.
30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023 e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata Cass. n.
528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr.
Cass. n. 30639 del 2022)”.
2.4. Ne deriva, pertanto, la non correttezza della pretesa dell'appellante di voler recuperare con la rivalutazione contributiva amianto, 30 settimane di contribuzione dell'anno 2003 oggetto della domanda di neutralizzazione.
3. L'appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. La natura della causa e la complessità della questione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. -Spese compensate. - Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022.