CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33530 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12849/2024 R.G., proposto DA “Autostrade per l’Italia S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Trimarchi, con studio in Roma, e dall’Avv. Giuseppe Pizzonia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: pizzonia@cert.virtax.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Giuseppe Detta, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: avv.enricogdetta@pec.it), giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33530 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 CONTRORICORRENTE E “Ge.Fi.L. S.p.A.”, con sede in La Spezia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Barletta, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: claudio.barletta@milano.pec- avvocati.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 27 novembre 2023, n. 6223/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, l’Avv. Enrico Giuseppe Detta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la “Ge.Fi.L. S.p.A.”, l’Avv. Massimiliano Scarsella, per delega dell’Avv. Claudio Barletta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per l’“Autostrade per l’Italia S.p.A.”. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 27 novembre 2023, n. 6223/11/2023, che, in controversia su impugnazione 3 di avviso di pagamento n. 4620795351 notificato il 5 luglio 2021 dalla “Ge.Fi.L. S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con riguardo ai contributi relativi all’anno 2021 per l’importo di € 28.343,56, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e della “Ge.Fi.L. S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 4 maggio 2022, n. 5111/8/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che: «Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, né le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un effettivo vantaggio per la ricorrente». 3. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e la “Ge.Fi.L. S.p.A.” hanno resistito con separati controricorsi. 4 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. La “Ge.Fi.L. S.p.A.” ha depositato memoria (sotto il titolo di “note illustrative”) ex art. 378 cod. proc. civ. 6. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ha rinnovato la costituzione in giudizio con la nomina di un nuovo difensore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla 5 fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, né, le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un effettivo vantaggio per la ricorrente», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano 6 anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche. A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello, è condivisibile l’assunto del consorzio controricorrente, secondo cui: «Ritenere, poi, che l’esistenza di sistemi di difesa specifici (scarpate e fossi di guardia), posti a servizio della infrastruttura autostradale, sia sufficiente a determinare ipso facto ipso iure l’esenzione dall’obbligo contributivo, (…) non tiene conto della complessità delle funzioni svolte dalle opere ed attività di bonifica. Una strada, infatti, è una superficie impermeabilizzata: le acque meteoriche, impattando sull’asfalto, vengono convogliate per essere poi allontanate, laddove è evidente che i terreni pianeggianti o posti a quote inferiori dei canali colatori, presentano una difficoltà, nell’allontanamento delle acque, che è considerevole. Il contributo di bonifica attiene alla difesa del suolo e alla corretta regimazione delle acque e, quindi, alla salvaguardia complessiva del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, nonché all’allontanamento delle acque attraverso i canali consortili, che diversamente non sarebbero smaltibili proprio perché le strade, in quanto superfici impermeabilizzate, non sono in grado di assorbire le precipitazioni, come invece accade nel caso dei terreni agricoli. 7 (…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico 8 per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; 9 Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «la riduzione dell’ammontare complessivo del contributo [sarebbe] dovuto per erronea qualificazione delle aree accertate, ritenendo in particolare che “il Consorzio abbia utilizzato un’aliquota errata in sede di calcolo del contributo dovuto, a causa di un’arbitraria equiparazione tra le aree destinate ad “autovia in sede propria” 10 (costituita dal sedime autostradale) e i “terreni” attigui alla stessa, non ricoperti di asfalto (es. scarpate, banchine, fossi di guardia interna, aree di svincolo ecc.)”». La stessa «ha evidenziato come dal momento dell’esproprio, le aree autostradali (quali quelle accertate) assumono la nuova qualifica di “autovia in sede propria”, con depennamento di ogni reddito “dominicale” o “agrario”, in conformità con il D.M. 1 marzo 1949, art. 169, in forza del quale debbono essere esclusi dall’estimo dei terreni “quelli sottratti alla coltura e alla produzione di qualsiasi reddito per la costruzione di opere pubbliche, e quelli che da imponibili siano divenuti esenti”». In definitiva, la ricorrente si duole dei criteri applicati dal consorzio di bonifica in sede di determinazione dei contributi e dell’omesso esame da parte dei giudici di merito della richiesta di ricalcolo dei contributi dovuti, non essendo state applicate aliquote differenziate che tenessero conto delle effettive caratteristiche tecniche delle aree facenti parte della rete autostradale. 3.2 Ora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli 11 elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; 12 Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 3.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 3.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa assimilazione «tra le aree destinate ad “autovia in sede propria” (costituita dal sedime autostradale 13 vero e proprio) e i “terreni” attigui alla stessa, non ricoperti di asfalto (es. scarpate, banchine, fossi di guardia interna, aree di svincolo ecc.)» ai fini della liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 3.5 Ad ogni modo, la contestazione sul quantum – al pari di quella sull’an - dei contributi consortili presupporrebbe l’onere del contribuente di fornire elementi idonei a comprovare la differenziazione del beneficio consortile in relazione alla natura eterogenea dei terreni serviti dalle opere idrauliche. Cosa che la contribuente non ha fatto in sede di merito, come si evince dal ragionamento del giudice di appello, secondo il quale «(…) la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, ne, le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un 14 effettivo vantaggio per la ricorrente». Da qui la coerente conclusione che «il Giudice di prime cure, accertata la carenza di prova circa l’invocata insussistenza del presupposto del tributo, [non] avrebbe dovuto esaminare il motivo subordinato attinente ai i criteri di calcolo dei contributi consortili iscritti a ruolo, atteso che esso è stato assorbito dal rigetto del ricorso». 4. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Giuseppe Detta, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: avv.enricogdetta@pec.it), giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33530 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 CONTRORICORRENTE E “Ge.Fi.L. S.p.A.”, con sede in La Spezia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Barletta, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: claudio.barletta@milano.pec- avvocati.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 27 novembre 2023, n. 6223/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, l’Avv. Enrico Giuseppe Detta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la “Ge.Fi.L. S.p.A.”, l’Avv. Massimiliano Scarsella, per delega dell’Avv. Claudio Barletta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per l’“Autostrade per l’Italia S.p.A.”. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 27 novembre 2023, n. 6223/11/2023, che, in controversia su impugnazione 3 di avviso di pagamento n. 4620795351 notificato il 5 luglio 2021 dalla “Ge.Fi.L. S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con riguardo ai contributi relativi all’anno 2021 per l’importo di € 28.343,56, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e della “Ge.Fi.L. S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 4 maggio 2022, n. 5111/8/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che: «Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, né le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un effettivo vantaggio per la ricorrente». 3. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e la “Ge.Fi.L. S.p.A.” hanno resistito con separati controricorsi. 4 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. La “Ge.Fi.L. S.p.A.” ha depositato memoria (sotto il titolo di “note illustrative”) ex art. 378 cod. proc. civ. 6. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ha rinnovato la costituzione in giudizio con la nomina di un nuovo difensore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla 5 fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «Nel caso di specie, la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, né, le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un effettivo vantaggio per la ricorrente», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano 6 anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche. A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello, è condivisibile l’assunto del consorzio controricorrente, secondo cui: «Ritenere, poi, che l’esistenza di sistemi di difesa specifici (scarpate e fossi di guardia), posti a servizio della infrastruttura autostradale, sia sufficiente a determinare ipso facto ipso iure l’esenzione dall’obbligo contributivo, (…) non tiene conto della complessità delle funzioni svolte dalle opere ed attività di bonifica. Una strada, infatti, è una superficie impermeabilizzata: le acque meteoriche, impattando sull’asfalto, vengono convogliate per essere poi allontanate, laddove è evidente che i terreni pianeggianti o posti a quote inferiori dei canali colatori, presentano una difficoltà, nell’allontanamento delle acque, che è considerevole. Il contributo di bonifica attiene alla difesa del suolo e alla corretta regimazione delle acque e, quindi, alla salvaguardia complessiva del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, nonché all’allontanamento delle acque attraverso i canali consortili, che diversamente non sarebbero smaltibili proprio perché le strade, in quanto superfici impermeabilizzate, non sono in grado di assorbire le precipitazioni, come invece accade nel caso dei terreni agricoli. 7 (…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico 8 per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; 9 Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «la riduzione dell’ammontare complessivo del contributo [sarebbe] dovuto per erronea qualificazione delle aree accertate, ritenendo in particolare che “il Consorzio abbia utilizzato un’aliquota errata in sede di calcolo del contributo dovuto, a causa di un’arbitraria equiparazione tra le aree destinate ad “autovia in sede propria” 10 (costituita dal sedime autostradale) e i “terreni” attigui alla stessa, non ricoperti di asfalto (es. scarpate, banchine, fossi di guardia interna, aree di svincolo ecc.)”». La stessa «ha evidenziato come dal momento dell’esproprio, le aree autostradali (quali quelle accertate) assumono la nuova qualifica di “autovia in sede propria”, con depennamento di ogni reddito “dominicale” o “agrario”, in conformità con il D.M. 1 marzo 1949, art. 169, in forza del quale debbono essere esclusi dall’estimo dei terreni “quelli sottratti alla coltura e alla produzione di qualsiasi reddito per la costruzione di opere pubbliche, e quelli che da imponibili siano divenuti esenti”». In definitiva, la ricorrente si duole dei criteri applicati dal consorzio di bonifica in sede di determinazione dei contributi e dell’omesso esame da parte dei giudici di merito della richiesta di ricalcolo dei contributi dovuti, non essendo state applicate aliquote differenziate che tenessero conto delle effettive caratteristiche tecniche delle aree facenti parte della rete autostradale. 3.2 Ora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli 11 elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; 12 Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 3.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 3.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa assimilazione «tra le aree destinate ad “autovia in sede propria” (costituita dal sedime autostradale 13 vero e proprio) e i “terreni” attigui alla stessa, non ricoperti di asfalto (es. scarpate, banchine, fossi di guardia interna, aree di svincolo ecc.)» ai fini della liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 3.5 Ad ogni modo, la contestazione sul quantum – al pari di quella sull’an - dei contributi consortili presupporrebbe l’onere del contribuente di fornire elementi idonei a comprovare la differenziazione del beneficio consortile in relazione alla natura eterogenea dei terreni serviti dalle opere idrauliche. Cosa che la contribuente non ha fatto in sede di merito, come si evince dal ragionamento del giudice di appello, secondo il quale «(…) la società contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all'inesistenza dei vantaggi fondiari, immediati e diretti, derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili detenuti in concessione posti all’interno del perimetro di contribuenza, non contenendo i rilievi tecnici forniti della Società Autostrade, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, elementi specifici a sostegno del minor beneficio, non è stata prodotta una relazione tecnica, né un rilievo dei luoghi, ne, le generiche asserzioni sullo stato delle autostrade e sulle modalità di realizzazione di opere stradali, sono sufficienti a vincere la presunzione semplice di utilità diretta, restando affermazioni di principio non corroborate da elementi probatori tali da escludere che le opere idrauliche abbiano prodotto un 14 effettivo vantaggio per la ricorrente». Da qui la coerente conclusione che «il Giudice di prime cure, accertata la carenza di prova circa l’invocata insussistenza del presupposto del tributo, [non] avrebbe dovuto esaminare il motivo subordinato attinente ai i criteri di calcolo dei contributi consortili iscritti a ruolo, atteso che esso è stato assorbito dal rigetto del ricorso». 4. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla