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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2842/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI RI ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7275/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173344828 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 i ruoli si sono formati in violazione dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000; b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto il ruolo si è formato su un palese errore commesso dall Agenzia delle Entrate in quanto nello specifico caso trattato lo stesso doveva essere emesso con avviso di accertamento( Cassazione Ordinanza n. 9759 dell'11 aprile 2024) ; c) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto stante il vizio procedurale e la mancata notifica dell avviso di accertamento come stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 12932 del 22 aprile 2022; c) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 stante l erroneità nella formazione del ruolo esattorialein quanto l'attività 9 di controllo dell'Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata sulle dichiarazioni IVA e non sulle comunicazioni;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 stante il palese errore procedurale per assenza dichiarazione di esecutività e pertanto risultano del tutto errati per sanzioni ed interessi stante l'erroneità nella formazione del ruolo esattoriale per l'attività di controllo dell Agenzia delle Entrate;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto risulta palese come l'Ufficio abbia, con i propri atti sequenziali, proceduto alla riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, disattendo il contenuto delle citate norme e violando il disposto normativo, che determina conseguentemente la nullità sia del procedimento di liquidazione che quello di riscossione. g) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto non motivata come espressamente previsto dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze numero 16853 e 16854 del 15 giugno 2021 stante la completa assenza del richiamo al controllo sulla dichiarazione IVA , l'obbligo di motivazione deve essere assolto mediante il mero richiamo delle dichiarazioni;
h) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n 071 2024 01733448 28 000 in quanto nel caso de quo NON NECESSITA ALCUN controllo meramente cartolare della dichiarazione e alcuna correzione di errori materiali o di calcolo, pertanto doveva essere notificato un avviso di accertamento prima dell emissione della cartella esattoriale impugnata i) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 14 L.P.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notifica alla controparte ,il contribuente impugnava la
Cartella Esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 43 .194,49 dall' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Napoli -ufficio territoriale di Nola quali somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972. – Controllo modello IVA anno 2021
A fondamento del ricorso la società deduceva:
1. la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale impugnata atteso che l 'attività di controllo dell'
Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata sulle dichiarazioni IVA e non sulle comunicazioni con conseguente erronea applicazione dell'art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), 2. l'indispensabilità della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis;
3. la nullità del procedimento di formazione del ruolo;
4. la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'articolo 54 bis del DPR 633/1972 combinato con l'articolo 7 - comma 3. della Legge 212/2000, in sede di formazione del ruolo nr 252123/2024 per difetto di motivazione
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direziona Provinciale Napoli II che con plurime argomentazioni ribadiva la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricoso.
All'esito della trattazione della causa in camera di consiglio la stessa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La società assume quale primo motivo di illegittimità dell'atto impugnato che il ruolo nr. 252123/2024 risulterebbe essere formato sulla base di una comunicazione (avviso bonario) in luogo di un avviso di accertamento.
Assume che il controllo automatizzato ex articolo 54 del DPR 633/72 andava effettuato, non già sulle risultanze del controllo LIPE (dichiarazioni mensili )ma piuttosto sulle risultanze della dichiarazione IVA , verificando la perfetta aderenza tra il versato ed il dichiarato.
Ritiene la Corte che l'amministrazione abbia emesso l'atto nell'eseguire il controllo formale della dichiarazione
IVA per l'anno 2021 .
Come evidenziato dalla parte ricorrente la procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 può, infatti, essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Per contro, è necessario procedere mediante avviso di accertamento qualora sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa.
Orbene è proprio ciò che avvenuto nel caso di specie ed , invero, la società ha considerato come corrisposto l'importo di € 30.395,00, (relativo al mese di novembre), laddove, invece, lo stesso non risultava pagato, e proprio tale errore formale ha determinato la richiesta di pagamento qui impugnata.
Al rigo VL 30 tale importo risulta come IVA dovuta e versata , mentre nella medesima dichiarazione al quadro
VP nel mese di novembre viene considerata dovuta e non versata .
Trattasi pertanto di mero rilievo formale che non necessita di avviso di accertamento volto ad esaminare atti successivi. Dalla dichiarazione IVA, infatti, l'importo risulta indicato erroneamente tra le somme versate, laddove ciò non è avvenuto, con diverso computo della IVA dovuta rispetto a quello risultante dalla dichiarazione suddetta. In relazione al secondo profilo di illegittimità la società assume il mancato invio della comunicazione di irregolarità.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato il 20 giugno del 2025 comunicazione di irregolarità n. 0110924722401 notificata a mezzo PEC all'indirizzo della resistente il 26 aprile 2024 come da formato eml in atti, dimostrando in tal modo l'infondatezza della deduzione.
Quanto, infine , all'omessa motivazione delle ragioni che hanno determinato l'emissione del ruolo, appare sufficiente il richiamo nella cartella esattoriale alla disposizione applicata ed alla comunicazione di irregolarità ricevuta che la giustificano .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 per compensi professionali.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel . Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott. Gennaro Di Cecilia
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente
LOMBARDI RI ROSARIA, Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7275/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173344828 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 i ruoli si sono formati in violazione dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000; b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto il ruolo si è formato su un palese errore commesso dall Agenzia delle Entrate in quanto nello specifico caso trattato lo stesso doveva essere emesso con avviso di accertamento( Cassazione Ordinanza n. 9759 dell'11 aprile 2024) ; c) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto stante il vizio procedurale e la mancata notifica dell avviso di accertamento come stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 12932 del 22 aprile 2022; c) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 stante l erroneità nella formazione del ruolo esattorialein quanto l'attività 9 di controllo dell'Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata sulle dichiarazioni IVA e non sulle comunicazioni;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 stante il palese errore procedurale per assenza dichiarazione di esecutività e pertanto risultano del tutto errati per sanzioni ed interessi stante l'erroneità nella formazione del ruolo esattoriale per l'attività di controllo dell Agenzia delle Entrate;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto risulta palese come l'Ufficio abbia, con i propri atti sequenziali, proceduto alla riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, disattendo il contenuto delle citate norme e violando il disposto normativo, che determina conseguentemente la nullità sia del procedimento di liquidazione che quello di riscossione. g) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 in quanto non motivata come espressamente previsto dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze numero 16853 e 16854 del 15 giugno 2021 stante la completa assenza del richiamo al controllo sulla dichiarazione IVA , l'obbligo di motivazione deve essere assolto mediante il mero richiamo delle dichiarazioni;
h) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n 071 2024 01733448 28 000 in quanto nel caso de quo NON NECESSITA ALCUN controllo meramente cartolare della dichiarazione e alcuna correzione di errori materiali o di calcolo, pertanto doveva essere notificato un avviso di accertamento prima dell emissione della cartella esattoriale impugnata i) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 14 L.P.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, previa notifica alla controparte ,il contribuente impugnava la
Cartella Esattoriale n. 071 2024 01733448 28 000 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 43 .194,49 dall' Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Napoli -ufficio territoriale di Nola quali somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972. – Controllo modello IVA anno 2021
A fondamento del ricorso la società deduceva:
1. la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale impugnata atteso che l 'attività di controllo dell'
Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata sulle dichiarazioni IVA e non sulle comunicazioni con conseguente erronea applicazione dell'art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), 2. l'indispensabilità della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis;
3. la nullità del procedimento di formazione del ruolo;
4. la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'articolo 54 bis del DPR 633/1972 combinato con l'articolo 7 - comma 3. della Legge 212/2000, in sede di formazione del ruolo nr 252123/2024 per difetto di motivazione
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direziona Provinciale Napoli II che con plurime argomentazioni ribadiva la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricoso.
All'esito della trattazione della causa in camera di consiglio la stessa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La società assume quale primo motivo di illegittimità dell'atto impugnato che il ruolo nr. 252123/2024 risulterebbe essere formato sulla base di una comunicazione (avviso bonario) in luogo di un avviso di accertamento.
Assume che il controllo automatizzato ex articolo 54 del DPR 633/72 andava effettuato, non già sulle risultanze del controllo LIPE (dichiarazioni mensili )ma piuttosto sulle risultanze della dichiarazione IVA , verificando la perfetta aderenza tra il versato ed il dichiarato.
Ritiene la Corte che l'amministrazione abbia emesso l'atto nell'eseguire il controllo formale della dichiarazione
IVA per l'anno 2021 .
Come evidenziato dalla parte ricorrente la procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 può, infatti, essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Per contro, è necessario procedere mediante avviso di accertamento qualora sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa.
Orbene è proprio ciò che avvenuto nel caso di specie ed , invero, la società ha considerato come corrisposto l'importo di € 30.395,00, (relativo al mese di novembre), laddove, invece, lo stesso non risultava pagato, e proprio tale errore formale ha determinato la richiesta di pagamento qui impugnata.
Al rigo VL 30 tale importo risulta come IVA dovuta e versata , mentre nella medesima dichiarazione al quadro
VP nel mese di novembre viene considerata dovuta e non versata .
Trattasi pertanto di mero rilievo formale che non necessita di avviso di accertamento volto ad esaminare atti successivi. Dalla dichiarazione IVA, infatti, l'importo risulta indicato erroneamente tra le somme versate, laddove ciò non è avvenuto, con diverso computo della IVA dovuta rispetto a quello risultante dalla dichiarazione suddetta. In relazione al secondo profilo di illegittimità la società assume il mancato invio della comunicazione di irregolarità.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato il 20 giugno del 2025 comunicazione di irregolarità n. 0110924722401 notificata a mezzo PEC all'indirizzo della resistente il 26 aprile 2024 come da formato eml in atti, dimostrando in tal modo l'infondatezza della deduzione.
Quanto, infine , all'omessa motivazione delle ragioni che hanno determinato l'emissione del ruolo, appare sufficiente il richiamo nella cartella esattoriale alla disposizione applicata ed alla comunicazione di irregolarità ricevuta che la giustificano .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 per compensi professionali.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice rel . Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Lombardi dott. Gennaro Di Cecilia