Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 719
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto notarile si limitasse a recepire il verbale di mediazione, senza introdurre nuovi effetti giuridici, e fosse quindi esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva del ricorrente pubblico ufficiale

    La Corte ha ritenuto che l'atto notarile si limitasse a recepire il verbale di mediazione, senza introdurre nuovi effetti giuridici, e fosse quindi esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito della pretesa, eccesso di potere e violazione di legge

    La Corte ha ritenuto che l'atto notarile si limitasse a recepire il verbale di mediazione, senza introdurre nuovi effetti giuridici, e fosse quindi esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 719
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 719
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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