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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6419/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088015359 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088015359 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3097/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, notaio, si è opposto all'avviso di liquidazione n.24088015359, emesso da Agenzia delle Entrate, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.100,00 a titolo di imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale. La pretesa è scaturita a seguito di un controllo sull'atto del 08/05/2024, Repertorio N. 31404/13510 registrato in via telematica il 10/05/2024 al N. 8811.
Il ricorrente ha eccepito:
· il difetto di motivazione dell'atto impugnato
· nullita' dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva del ricorrente pubblico ufficiale.
· nel merito infondatezza della pretesa. eccesso di potere e violazione di legge.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione e la condanna alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 06/11/2024, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite.
In data 09-12-2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19-12-2025 il giudice monocratico esaminati gli atti di causa accoglie il ricorso.
Si osserva che in data 8 maggio 2024 è stato redatto verbale di mediazione tra le parti Nominativo_1
, Nominativo_2 e Nominativo_3, dinanzi al mediatore Avv. Nominativo_4, designato dall'Organismo di Mediazione Associazione_1 S.r.l.s.”. Il verbale di conciliazione ha ad oggetto l'usucapione, di due quozienti di terreni agricoli siti in Comune di Luogo_1 della superficie catastale complessiva rispettivamente di are 53.50 (are cinquantatre centiare cinquanta), riportato in Catasto Terreni al fIndirizzo_1, riportato in Catasto Terreni al Indirizzo_2, avendoli posseduti, Nominativo_1 e Nominativo_2, insieme tra loro, da oltre un ventennio, in modo pacifico, ininterrotto e pubblico.
Nel predetto verbale il mediatore ha dato atto che il procedimento di mediazione si era concluso con esito positivo, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione ed entrambi gli atti (verbale e accordo) erano stati sottoscritti presso lo studio del Notaio Ricorrente_1, in Luogo_2.
La Corte non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la quale nega l'esenzione fiscale ex art. 17 del d.lgs. 28/2010 all'atto notarile, qualificandolo come atto autonomo, di natura traslativa e novativa rispetto all'accordo di mediazione e, pertanto, distinto dal verbale di mediazione. Dall'atto notarile emerge, invece, chiaramente che esso si limita a recepire integralmente il contenuto del verbale di mediazione, senza introdurre nuovi effetti giuridici. In particolare, l'atto è espressamente qualificato come “deposito di verbale di mediazione” ed è funzionale esclusivamente alla trascrizione del verbale stesso, a prescindere dalla forma utilizzata dal notaio. Eventuali irregolarità relative alla sussistenza dei presupposti dell'usucapione o allo svolgimento della procedura di mediazione sono eventualmente imputabili alle parti, ma non al notaio, il quale si è limitato a ricevere e conservare il verbale ai fini dei successivi adempimenti.
Per tali ragioni, l'atto notarile deve ritenersi parte integrante dell'accordo conciliativo e, come tale, esentato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate ne giustifica la compensazione integrale tra le parti costituite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. V,in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Compensa le spese di lite. Così deciso in Cosenza,li 19-12- 2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6419/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088015359 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088015359 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3097/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, notaio, si è opposto all'avviso di liquidazione n.24088015359, emesso da Agenzia delle Entrate, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.100,00 a titolo di imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale. La pretesa è scaturita a seguito di un controllo sull'atto del 08/05/2024, Repertorio N. 31404/13510 registrato in via telematica il 10/05/2024 al N. 8811.
Il ricorrente ha eccepito:
· il difetto di motivazione dell'atto impugnato
· nullita' dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva del ricorrente pubblico ufficiale.
· nel merito infondatezza della pretesa. eccesso di potere e violazione di legge.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione e la condanna alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 06/11/2024, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite.
In data 09-12-2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19-12-2025 il giudice monocratico esaminati gli atti di causa accoglie il ricorso.
Si osserva che in data 8 maggio 2024 è stato redatto verbale di mediazione tra le parti Nominativo_1
, Nominativo_2 e Nominativo_3, dinanzi al mediatore Avv. Nominativo_4, designato dall'Organismo di Mediazione Associazione_1 S.r.l.s.”. Il verbale di conciliazione ha ad oggetto l'usucapione, di due quozienti di terreni agricoli siti in Comune di Luogo_1 della superficie catastale complessiva rispettivamente di are 53.50 (are cinquantatre centiare cinquanta), riportato in Catasto Terreni al fIndirizzo_1, riportato in Catasto Terreni al Indirizzo_2, avendoli posseduti, Nominativo_1 e Nominativo_2, insieme tra loro, da oltre un ventennio, in modo pacifico, ininterrotto e pubblico.
Nel predetto verbale il mediatore ha dato atto che il procedimento di mediazione si era concluso con esito positivo, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione ed entrambi gli atti (verbale e accordo) erano stati sottoscritti presso lo studio del Notaio Ricorrente_1, in Luogo_2.
La Corte non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la quale nega l'esenzione fiscale ex art. 17 del d.lgs. 28/2010 all'atto notarile, qualificandolo come atto autonomo, di natura traslativa e novativa rispetto all'accordo di mediazione e, pertanto, distinto dal verbale di mediazione. Dall'atto notarile emerge, invece, chiaramente che esso si limita a recepire integralmente il contenuto del verbale di mediazione, senza introdurre nuovi effetti giuridici. In particolare, l'atto è espressamente qualificato come “deposito di verbale di mediazione” ed è funzionale esclusivamente alla trascrizione del verbale stesso, a prescindere dalla forma utilizzata dal notaio. Eventuali irregolarità relative alla sussistenza dei presupposti dell'usucapione o allo svolgimento della procedura di mediazione sono eventualmente imputabili alle parti, ma non al notaio, il quale si è limitato a ricevere e conservare il verbale ai fini dei successivi adempimenti.
Per tali ragioni, l'atto notarile deve ritenersi parte integrante dell'accordo conciliativo e, come tale, esentato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate ne giustifica la compensazione integrale tra le parti costituite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. V,in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Compensa le spese di lite. Così deciso in Cosenza,li 19-12- 2025