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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/08/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1628/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Maria Federica Minervini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1628/2024 R.G. promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FOCANTE AGNESE come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. POLITA MARCO come da procura in atti elettivamente domiciliato in VIALE
DELLA VITTORIA N. 73 60035 JESI,
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
pagina 1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18.6.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 25/6/2024 [“L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolamentato come segue:
- nulla viene disposto in ordine alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, genitore non collocatario;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione Per_1 presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé, compatibilmente con le esigenze del minore, durante la settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, liberi dal lavoro (prelevandolo all'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo o la mattina nei periodi di vacanze scolastiche, fino al mattino successivo) e il venerdì dalle 12 (prelevandolo dall'asilo, o dall'uscita di scuola) fino alle 16,45 (riportandolo alla nonna o al dopo-scuola dell'associazione di lavoro della madre), nonché nel fine settimana, o il sabato o la domenica, prelevandolo la mattina e riportandolo prima dell'inizio del lavoro, a fine settimana alterni;
potrà inoltre incontrarlo per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività civili e le ricorrenze familiari
(compleanno);
- il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 mensili (consentendo che CP_1
l'assegno unico sia interamente percepito dalla sig.ra ), a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
- le parti si impegnano proseguire il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità che li aiuti a superare l'attuale conflittualità per il bene del figlio minore, restando in facoltà di ciascuno la scelta del professionista cui rivolgersi in eventuale sostituzione del servizio sociale e del
Consultorio familiare attualmente coinvolti”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.3.2024, la sig.ra ha adìto questo Tribunale, Parte_1 rappresentando: - di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. CP_1
, stabilendo la residenza a Santa Maria Nuova;
- che dall'unione è nato il figlio nato il
[...] Per_1
17.10.2020; - che il rapporto di coppia si è deteriorato in breve tempo fino alla irreversibile dissoluzione, anche per i comportamenti denigratori, aggressivi e violenti del sig. , che hanno CP_1 dato luogo ad episodi che hanno anche richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. pagina 2 Ha chiesto pertanto che il Tribunale disciplini le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate nel ricorso.
Si è costituito il resistente quale, non negando la crisi del rapporto, ha chiesto una CP_1 diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite al figlio minore.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data
9.7.2024.
2. Alla prima udienza tenutasi il 25.6.2024 il giudice relatore, sentite le parti, ha formulato una proposta conciliativa che le parti si sono riservate di accettare formalmente previa verifica dell'adempimento della condizione relativa al percorso psicologico di sostegno alla genitorialità.
Tale verifica ha richiesto alcuni mesi, dapprima per la necessità che tale percorso fosse compatibile con gli impegni di lavoro del resistente, poi per la presenza di un procedimento penale – scaturito da una denuncia della ricorrente – che impediva l'effettuazione di incontri congiunti, quindi per il perdurare di una significativa conflittualità tra le parti.
All'esito dell'udienza del 3.6.2024 (sostituita dal deposito di note scritte di trattazione) si poteva prendere atto che la ricorrente non aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 1491/2024 RGNR formulata dal PM, sì che detto procedimento era archiviato con provvedimento del GIP di Ancona del 21.3.2025, e che le parti stavano effettuando il percorso di genitorialità presso il Consultorio Familiare di riferimento ed avevano già partecipato ad alcuni incontri (quelli del 02.04.2025, 06.05.2025 e del 20.05.2025). Su richiesta delle parti veniva fissata pertanto l'udienza di discussione del 18.6.2025, nel corso della quale i difensori davano atto che i genitori stavano partecipando ad un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità gestito dai servizi sociali di Jesi-Filottrano e dichiaravano di poter accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.6.2024, concludendo in conformità e discutendo oralmente la causa, che veniva pertanto trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno accettato la proposta conciliativa del giudice relatore, rileva al riguardo che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, atteso che le condizioni concordate prevedono l'affidamento del figlio minore in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali e condizioni di mantenimento del minore coerenti con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze del figlio.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore, stante la sua tenera età e l'assenza di adeguata capacità di discernimento;
d'altra parte, le condizioni pattuite risultano rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere pagina 3 un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra i genitori appare attualmente collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
4. Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione Persona_2 presso la madre,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come sopra riportati.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/08/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Maria Federica Minervini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1628/2024 R.G. promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FOCANTE AGNESE come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. POLITA MARCO come da procura in atti elettivamente domiciliato in VIALE
DELLA VITTORIA N. 73 60035 JESI,
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
pagina 1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18.6.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 25/6/2024 [“L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolamentato come segue:
- nulla viene disposto in ordine alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, genitore non collocatario;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione Per_1 presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé, compatibilmente con le esigenze del minore, durante la settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, liberi dal lavoro (prelevandolo all'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo o la mattina nei periodi di vacanze scolastiche, fino al mattino successivo) e il venerdì dalle 12 (prelevandolo dall'asilo, o dall'uscita di scuola) fino alle 16,45 (riportandolo alla nonna o al dopo-scuola dell'associazione di lavoro della madre), nonché nel fine settimana, o il sabato o la domenica, prelevandolo la mattina e riportandolo prima dell'inizio del lavoro, a fine settimana alterni;
potrà inoltre incontrarlo per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività civili e le ricorrenze familiari
(compleanno);
- il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 mensili (consentendo che CP_1
l'assegno unico sia interamente percepito dalla sig.ra ), a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
- le parti si impegnano proseguire il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità che li aiuti a superare l'attuale conflittualità per il bene del figlio minore, restando in facoltà di ciascuno la scelta del professionista cui rivolgersi in eventuale sostituzione del servizio sociale e del
Consultorio familiare attualmente coinvolti”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.3.2024, la sig.ra ha adìto questo Tribunale, Parte_1 rappresentando: - di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. CP_1
, stabilendo la residenza a Santa Maria Nuova;
- che dall'unione è nato il figlio nato il
[...] Per_1
17.10.2020; - che il rapporto di coppia si è deteriorato in breve tempo fino alla irreversibile dissoluzione, anche per i comportamenti denigratori, aggressivi e violenti del sig. , che hanno CP_1 dato luogo ad episodi che hanno anche richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. pagina 2 Ha chiesto pertanto che il Tribunale disciplini le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate nel ricorso.
Si è costituito il resistente quale, non negando la crisi del rapporto, ha chiesto una CP_1 diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite al figlio minore.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data
9.7.2024.
2. Alla prima udienza tenutasi il 25.6.2024 il giudice relatore, sentite le parti, ha formulato una proposta conciliativa che le parti si sono riservate di accettare formalmente previa verifica dell'adempimento della condizione relativa al percorso psicologico di sostegno alla genitorialità.
Tale verifica ha richiesto alcuni mesi, dapprima per la necessità che tale percorso fosse compatibile con gli impegni di lavoro del resistente, poi per la presenza di un procedimento penale – scaturito da una denuncia della ricorrente – che impediva l'effettuazione di incontri congiunti, quindi per il perdurare di una significativa conflittualità tra le parti.
All'esito dell'udienza del 3.6.2024 (sostituita dal deposito di note scritte di trattazione) si poteva prendere atto che la ricorrente non aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 1491/2024 RGNR formulata dal PM, sì che detto procedimento era archiviato con provvedimento del GIP di Ancona del 21.3.2025, e che le parti stavano effettuando il percorso di genitorialità presso il Consultorio Familiare di riferimento ed avevano già partecipato ad alcuni incontri (quelli del 02.04.2025, 06.05.2025 e del 20.05.2025). Su richiesta delle parti veniva fissata pertanto l'udienza di discussione del 18.6.2025, nel corso della quale i difensori davano atto che i genitori stavano partecipando ad un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità gestito dai servizi sociali di Jesi-Filottrano e dichiaravano di poter accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.6.2024, concludendo in conformità e discutendo oralmente la causa, che veniva pertanto trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno accettato la proposta conciliativa del giudice relatore, rileva al riguardo che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, atteso che le condizioni concordate prevedono l'affidamento del figlio minore in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali e condizioni di mantenimento del minore coerenti con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze del figlio.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore, stante la sua tenera età e l'assenza di adeguata capacità di discernimento;
d'altra parte, le condizioni pattuite risultano rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere pagina 3 un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra i genitori appare attualmente collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
4. Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione Persona_2 presso la madre,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come sopra riportati.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/08/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4