Art. 2.
Le garanzie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 possono essere concesse solo per quei prodotti nazionali, la cui costituzione in deposito all'estero venga ritenuta di notevole e particolare interesse in rapporto ad una azione di sviluppo delle vendite su determinati mercati con adeguato riguardo anche ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato.
La quota di garanzia di cui alla lettera a) del precedente art. 1 non puo' superare il 65 per cento del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero.
La durata della, garanzia statale sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero non puo' superare i due anni dal momento della spedizione dei prodotti, oggetto della assicurazione.
La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni di vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, per i quali e' richiesta la garanzia statale, non puo' superare i due anni dal momento dalla loro vendita, sempre che questa avvenga entro il periodo di copertura concesso ai sensi del precedente comma.
La garanzia relativa alla costituzione il deposito all'estero di prodotti nazionali e' concessa in lire italiane, quella relativa ai crediti derivanti dalla vendita dei medesimi prodotti e' concessa nella stessa valuta nella quale sono espressi i crediti.
Le garanzie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 possono essere concesse solo per quei prodotti nazionali, la cui costituzione in deposito all'estero venga ritenuta di notevole e particolare interesse in rapporto ad una azione di sviluppo delle vendite su determinati mercati con adeguato riguardo anche ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato.
La quota di garanzia di cui alla lettera a) del precedente art. 1 non puo' superare il 65 per cento del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero.
La durata della, garanzia statale sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero non puo' superare i due anni dal momento della spedizione dei prodotti, oggetto della assicurazione.
La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni di vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, per i quali e' richiesta la garanzia statale, non puo' superare i due anni dal momento dalla loro vendita, sempre che questa avvenga entro il periodo di copertura concesso ai sensi del precedente comma.
La garanzia relativa alla costituzione il deposito all'estero di prodotti nazionali e' concessa in lire italiane, quella relativa ai crediti derivanti dalla vendita dei medesimi prodotti e' concessa nella stessa valuta nella quale sono espressi i crediti.