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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 14579/22
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Vincenzo Scala
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Giacinto Verde
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Fatto e diritto
Con atto di ricorso, depositato in data 14.11.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 25.11.2019 al 12.02.2021 con Controparte_1 contratto di lavoro di apprendista con mansioni di borsettaio e con inquadramento nel livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese pelli e cuoio-piccola e media industria, ha dedotto: di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13; di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di retribuzione e di non aver mai percepito quanto dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, di 13ma e
14ma mensilità, di cd. Bonus Renzi e di indennità di mancato preavviso.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 27.289,29 per le causali di cui in premessa, di cui € 1.774,06 a titolo di T.F.R., nonché ordinare la regolarizzazione e l'adeguamento della situazione contributiva, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza della domanda formulata e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di € 786,50, di cui € 575,00 per importi anticipati su cassa integrazione e mai restituiti alla resistente ed € 211,50 per mancato preavviso.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_2
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate,
l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente era stata assunta dalla Controparte_1
il 25.11.2019 come apprendista part-time (6 ore giornaliere
[...] dal lunedì al venerdì) per la durata di 42 mesi. Il rapporto di lavoro era cessato in data 12.02.2021 per le dimissioni della ricorrente a causa della mancata percezione di una retribuzione adeguata.
La sussistenza del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga) ed è stata confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, e Testimone_1
entrambe cugine della ricorrente e dipendenti Testimone_2 della società resistente nel periodo da novembre 2019 a febbraio
2021.
Entrambe le testi hanno riferito di essere state addette al banco e di aver lavorato, nel richiamato periodo, ininterrottamente;
avevano infatti prestato attività lavorativa anche nel periodo di lock down (con la sola eccezione della teste la quale ha Tes_2 riferito di non aver lavorato nel mese di marzo 2020). Hanno poi precisato di aver lavorato, insieme alla ricorrente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 fino alle ore
17,30. Per circa tre volte al mese avevano lavorato anche nel giorno di sabato dalle ore 8,30 alle ore 13. Nel mese di agosto avevano goduto di quattro settimane di ferie, di cui solo due erano state retribuite. Infine, le testi hanno riferito di avere un giudizio pendente nei confronti della società convenuta.
Individuato dunque il CCNL settore pelli e cuoio come quello applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 2°, come indicato anche in busta paga, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Inoltre, la circostanza dedotta in memoria difensiva, secondo la quale nel periodo dal 16.03.2020 al 2.01.2021 l'attività aziendale sarebbe rimasta ferma ed i dipendenti avrebbero goduto del trattamento di cassa integrazione, è rimasta sfornita di prova.
Parte resistente, infatti, non è comparsa alle udienze dedicate allo svolgimento di attività istruttoria, laddove i testi citati dalla ricorrente hanno entrambe confermato che nel periodo suindicato l'attività lavorativa era stata svolta regolarmente. Alla sig.ra spetta dunque la somma lorda di € 27.289,29 per Pt_1 le causali di cui in premessa, di cui € 1.774,06 a titolo di
T.F.R..
Sulle somme spettanti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, non può essere accolta, essendo le deduzioni formulate in memoria rimaste del tutto sfornite di prova.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto alla regolarizzazione ed all'adeguamento della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro tra le parti in causa per il periodo dal 25.11.2019 al 12.02.2021, secondo l'orario di lavoro accertato in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna la al pagamento della somma Controparte_1 di € 27.289,29, di cui € 1.774,06 a titolo di TFR, in favore di
, su cui corrispondere gli interessi legali sulle Parte_1 somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro per il periodo dal 25.11.2019 al 12.02.2021 ed all'orario di lavoro come in parte motiva.
Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con distrazione.
Aversa 14.05.2025
IL GIUDICE