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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2175/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 marzo 2025 sono comparsi per l'opponente l'avv. Sclebin per l'opposta l'avv. Pasqual in sost.
avv. Basso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e richiamano le rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 20:00
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2175/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. SCLEBIN LUIGI Pt_1 P.IVA_1
opponente
contro
(c.f. ), con l'avv. BASSO ERACLIO Controparte_1 C.F._1
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 16.2.22 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di Pt_1
titolare dell'omonima ditta, della somma di € 42.182,76, oltre ad Controparte_1
interessi e spese monitorie.
Il credito azionato traeva origine, secondo l'assunto della ricorrente, da un contratto di affidamento di gestione di reparto, stipulato tra le parti il 6.5.21, in forza del quale la ditta si impegnava a CP_1
fornire per la stagione estiva 2021 colazione, pranzo e cena agli ospiti dell'Hotel Souvenir di Jesolo,
gestito da , e per il quale l'affidante aveva omesso di pagare la somma di € 32.458,13 per i Pt_1
servizi resi, dalla quale detrarsi l'importo di € 10.275,37, per il costo delle utenze anticipate da , Pt_1
pagina 2 di 9 ed alla quale aggiungersi invece la somma di € 20.000,00, per l'assegno versato da a garanzia CP_1
di eventuali danni ed illegittimamente incassato da prima della conclusione del rapporto. Pt_1
Con atto di citazione del 28.3.22, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione Pt_1
avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi: la mancata prova dei servizi forniti di cui alle fatture azionate;
gravi inefficienze nel servizio di ristorazione che integravano grave inadempimento, avevano cagionato danni d'immagine alla concedente quantificabili nella somma di € 25.000,00,
l'avevano costretta a servirsi di un proprio dipendente per il servizio di colazione con una spesa di €
2.892,03, a sostenere spese aggiuntive per € 2.497,97 per il rifornimento di frutta nella colazione, a sostenere spese per il rimpiazzo di beni inclusi nel reparto per la somma di € 384,69; l'anticipo da parte della concedente della spese relative alle utenze nel periodo ottobre/dicembre che dovevano gravare sull'affidataria, pari ad € 4.986,29 per gas ed elettricità, 247,59 per acqua, 440,00 per lo spurgo delle vasche di condensa della cucina;
un danno cagionato dall'affidataria alla capottina della terrazza esterna comportante costi di sostituzione per € 4.880,00; l'intimata risoluzione del contratto con comunicazione dell'1.10.21, seguita a precedenti contestazioni con applicazione di penali contrattualmente previste, e la penale maturata per la complessiva somma di € 45.000,00 (500,00 pro
die) per la ritardata restituzione dei locali solo in data 30.12.21.
Per tutte le suindicate poste di danno, l'opponente formulava, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opposta.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepiti preliminarmente la tardività dell'opposizione ed il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedeva comunque il rigetto delle domande attoree e la conferma del provvedimento monitorio.
Nel merito, in particolare, deduceva la convenuta che la sig.ra , titolare della , si era Parte_2 Pt_1
indebitamente ingerita nell'attività svolta dalla ditta , che la risoluzione del contratto era stata CP_1
indebitamente intimata dalla concedente, che quest'ultima aveva sottoscritto per accettazione i conteggi presentati dall'affidataria in ordine ai servizi erogati, che non era dovuta l'intera somma richiesta per le utenze nel periodo ottobre/dicembre ma solo la metà, come concordato tra le parti;
eccepiva la non debenza della somma richiesta per l'espurgo della vasca di condensa della cucina, della somma pretesa per la ricostituzione di beni asseritamente danneggiati, della somma richiesta per il pagamento della pagina 3 di 9 dipendente il cui inserimento all'interno del servizio colazione era dipeso da autonoma CP_2
iniziativa di , la non necessità dell'integrazione di frutta fornita dalla concedente per la Pt_1
colazione, la non debenza della somma richiesta per la sostituzione della capottina avendo la concedente acconsentito ai fori praticati per l'apposizione dell'insegna e nulla essendo stato eccepito al momento della riconsegna dell'azienda; eccepiva ancora l'insussistenza dell'allegato danno all'immagine commerciale della concedente essendosi verificati solo minimi disguidi nel servizio offerto, l'infondatezza delle penali contestate e dell'intimata risoluzione del contratto, la vessatorietà e inefficacia della clausola contrattuale che prevede la risoluzione dopo tre contestazioni di richiamo a mezzo PEC.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita mediante l'assunzione di prove per interpello e testimoniali, è stata discussa all'udienza del 27.3.25, ex art. 281 sexies, c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta.
Se anche la controversia fosse ritenuta soggetta al rito locatizio, l'opposizione risulterebbe comunque tempestivamente proposta in quanto l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 29.3.22.
Quanto alla natura del rapporto controverso e, per l'effetto, all'eccepito difetto della mediazione obbligatoria ed al rito prescelto dall'opponente, il contratto viene qualificato dalle parti come affidamento di gestione di reparto.
L'opposta assume trattarsi di contratto misto in cui risulta prevalente l'affitto d'azienda rispetto all'appalto di servizi.
Tuttavia, si osserva, avuto riguardo alle prestazioni poste dal contratto a carico dell'affidataria,
concernenti lo svolgimento del servizio di colazione, pranzo e cena, non pare che la tipologia causale dell'affitto d'azienda possa ritenersi prevalente nell'economia del rapporto.
Nel merito l'opposizione risulta parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Deduce genericamente l'opponente che l'affidataria non avrebbe comprovato lo svolgimento dei servizi resi di cui alle fatture azionate con il monitorio.
pagina 4 di 9 L'opposta ha allegato, sul punto, un riepilogo di tutte le prestazioni fornite (all. 13), che la concedente non contesta sia stato sottoscritto da un proprio addetto.
Tale conteggio può ritenersi prova sufficiente al riguardo.
In ordine ai dedotti controcrediti dell'opponente può osservarsi quanto segue.
allega che, oltre al costo delle bollette per utenze già detratte dall'opposta dalla pretesa azionata Pt_1
con il monitorio, sarebbero a cario dell'affidataria anche le ulteriori bollette (da ottobre a dicembre
2021) fino alla riconsegna dei locali, pari alle somme di € 4.986,29 per gas ed elettricità, € 247,59 per acqua, nonché € 440,00 per lo spurgo delle vasche di condensa della cucina.
Quanto alle bollette assume la ditta che gli accordi tra le parti prevedevano la suddivisione CP_1
delle utenze al 50%, essendo le stesse al servizio anche dell'Hotel.
Si osserva, peraltro, che, come allegato dall'opponente e non contestato dall'opposta, negli ultimi tre mesi di vigenza del rapporto l'Hotel era chiuso, di tal che tali spese non possono che imputarsi all'attività della cucina/ristorante.
Quanto alla pulizia degli scarichi della cucina, per la somma di € 440,00 (come da fattura prodotta dall'opponente sub allegato 14), l'opposta ritiene che nella vasca di condensa della cucina, oggetto dell'intervento di espurgo, possano essere confluite anche acque provenienti da reparti dell'hotel diversi dalla cucina.
L'assunto non è assistito da ulteriori riscontri probatori e, sotto altro profilo, non sembra sia contestata la necessità dell'intervento sicché la relativa spesa dev'essere posta a carico dell'opposta.
In ordine alle spese asseritamente sostenute dalla concedente per la sostituzione di beni ricompresi nell'inventario, per la somma di € 384,69, la fattura di acquisto prodotta dall'opponente (all. 10) appare inidonea, in difetto di ulteriori indizi di riscontro, a comprovare che i beni ivi indicati si riferiscano al compendio oggetto del contratto e che la necessità della sostituzione sia imputabile all'affidataria, onde nulla può essere riconosciuto sul punto.
Quanto all'asserito danneggiamento della capottina esterna, per i fori praticati al fine di apporvi l'insegna, i testi e hanno dichiarato che legale Tes_1 Testimone_2 Parte_2
rappresentante di , era presente al momento dell'installazione dell'insegna “Al Saor da Mirco” Pt_1
ed aveva acconsentito alla realizzazione dei fori sulla tenda. Qualora ritenuto che la modifica pagina 5 di 9 necessitasse di espressa approvazione scritta della concedente, come rilevato da quest'ultima, va osservato che i suddetti testi hanno altresì confermato che i fori vennero utilizzati anche dal successivo gestore del locale per collocarvi la propria insegna, di tal che gli stessi non sembrano poter rappresentare un danneggiamento. Soggiunto, in ogni caso che l'all. 15 dell'opponente, mero preventivo, non documenta alcun esborso.
Nulla, per l'effetto, può essere riconosciuto in favore dell'opponente per tale titolo.
Quanto al contestato inadempimento, valga quanto segue.
Assume l'opponente che la cattiva gestione del reparto da parte dell'affidataria, desumibile dalle ripetute lamentele sollevate dalla clientela in ordine alla disorganizzazione in sala, ai ritardi nel servizio, allo scarso approvvigionamento di frutta o di altri cibi, ai prezzi delle bevande, alla mancanza di qualità e varietà nei piatti proposti, al rifiuto di tenere le bevande nei frigoriferi, all'impreparazione degli addetti della ditta nella conoscenza delle lingue straniere, avrebbe comportato per la CP_1
concedente la necessità di sostenere spese ulteriori (per il rifornimento di frutta e l'impiego di un proprio dipendente), giustificherebbe le penalità addebitate con i richiami scritti di cui alle comunicazioni 16.7.21, 19.7.21 e 27.7.21 (all.ti 4-5-6 opponente), per la somma di € 2.000,00, fonderebbe l'intimata risoluzione anticipata del contratto e, infine, obbligherebbe l'opposta al risarcimento per il danno all'immagine.
Può ritenersi adeguatamente comprovato il dedotto inadempimento dell'affidataria nella corretta gestione del servizio di somministrazione di colazione, pranzo e cena, concretantesi negli allegati disservizi riguardanti i ritardi nella somministrazione dei pasti, disordine e disorganizzazione ai tavoli,
mancanza di qualità e di varietà del menù, assenza di disponibilità e di cortesia dei camerieri, prezzi eccessivi delle bevande, insufficiente provvista di antipasti, pane, frutta e verdura, sia a colazione che a pranzo e cena.
I rispettivi testi introdotti dalle parti (coniugi e dipendenti dell'una e dell'altra) sembrano confermare,
gli uni che i servizi di colazione e ristorazione in generale presentavano gravi carenze, che i dipendenti di non parlavano le lingue straniere sicché i clienti dovevano rivolgersi al personale di , CP_1 Pt_1
gli altri che il buffet della colazione e degli altri pasti era ben fornito ed i prodotti subito rimpiazzati man mano che venivano consumati, che il menù offerto dall'affidataria variava ogni giorno.
pagina 6 di 9 I testi , e tuttavia, hanno anche Testimone_3 CP_2 Testimone_4 Testimone_5
dichiarato che tale riferì loro che numerosi clienti dell'Hotel Souvenir diedero Testimone_6
disdetta anticipata durante la stagione 2021, non trovandosi bene con il servizio di ristorazione, e si rivolsero ad altra struttura alberghiera.
Lo stesso teste , si osserva, bagnino presso la spiaggia, ha riferito di aver personalmente sentito Tes_4
qualche cliente che si lamentava della cucina.
L'opponente, inoltre, ha prodotto una serie di recensioni raccolte presso i clienti dell'hotel (all.ti 17-18
opponente) in ordine al servizio offerto dalla ditta per colazione, pranzo e cena. CP_1
L'opposta, si osserva, non ha espressamente contestato che gli ospiti abbiano rilasciato le dichiarazioni raccolte, limitandosi a sollevare generici dubbi sulla loro genuinità e spontaneità.
I suddetti commenti sembrano confermare l'eccepito inadempimento alle prestazioni dedotte in contratto, dovendo ritenersi che la somministrazione della colazione e dei pasti debba avvenire nel rispetto di un minimo standard di adeguatezza e soddisfazione del cliente che, nel caso, non sembra sia stato garantito dall'affidataria.
Si trovano, infatti, nelle recensioni, ripetute lamentele in ordine alla qualità e quantità dei prodotti alimentari offerti, al livello del servizio, alla scortesia ed alla disorganizzazione del personale, al costo delle bevande.
Avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, che impone, come noto, alla parte alla quale sia imputato l'inadempimento l'onere di provare di aver correttamente adempiuto l'obbligazione, può quindi ragionevolmente ritenersi che il servizio affidato non sia stato correttamente svolto dall'opposta.
In ordine alle conseguenze dell'accertato inadempimento, può osservarsi quanto segue.
ha chiesto di essere rimborsata del costo sostenuto per la propria dipendente , Pt_1 CP_2
impiegata presso il ristorante per sopperire alle carenze della nel servizio di colazione, e Parte_3
della spesa per l'acquisto di frutta con la quale implementare lo scarso buffet proposto dall'affidataria.
Quanto all'impiego di , salvo l'episodio (confermato dai testi dell'opponente) di un CP_2
giorno di luglio in cui essendo la sala colazioni completamente sguarnita i dipendenti di , tra cui Pt_1
la suddetta , sarebbero dovuti intervenire per garantire il servizio, non consta prova precisa che CP_2
pagina 7 di 9 l'utilizzo della suddetta per tutto il periodo indicato nelle allegate buste paga (all. 8 opponente) sia risultato indispensabile per garantire un miglior servizio.
Quanto alla frutta acquistata, parimenti, non risulta prova convincente del fatto che la frutta fatta arrivare dalla sig.ra abbia determinato un miglioramento del servizio offerto. Pt_2
In ordine al residuo corrispettivo per i servizi forniti, azionato con il ricorso monitorio, , al di là Pt_1
delle eccezioni relative alla mancata prova delle prestazioni eseguite, non ha contestato, a ben vedere,
la non debenza delle stesse in ragione dell'allegato inadempimento.
Quanto alle penalità per la complessiva somma di € 2.000,00 richieste con le contestazioni scritte (all.ti
4-5-6 opponente), le stesse risultano previste dalle clausole contrattuali (art.
4.6 del doc. 3 opponente),
non sono da ritenersi vessatorie (si veda Cass. n. 18550/21) e risultano giustificate dall'accertato inadempimento, onde sono dovute dall'opposta.
Le penali reclamate per la ritardata restituzione dei locali dopo l'intimata risoluzione vanno, invece,
escluse giacché l'art.
3.1 del contratto (all. 3 cit.) prevede la suddetta penale per la sola ipotesi di ritardata restituzione dopo la scadenza del contratto.
Tale norma, si osserva, deve ritenersi di stretta interpretazione e, per l'effetto, non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
Esclusa la penale contrattualmente prevista, l'opponente, si osserva, non ha dimostrato di aver patito specifici danni in conseguenza della ritardata restituzione del reparto dopo l'intimata risoluzione anticipata.
Può ritenersi provato nell'an l'allegato danno all'immagine ed alla reputazione commerciale dell'attrice, derivante, come può ritenersi in via presuntiva, dallo scontento di molti clienti per il servizio ricevuto che, verosimilmente, può aver agevolato la diffusione di una cattiva opinione circa i servizi offerti dall'Hotel Souvenir e dissuaso taluni dal ritornare a soggiornare presso la struttura.
Il danno patito, nell'impossibilità per la parte di provarne l'esatto ammontare, può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c. nella misura di € 10.000,00.
Per l'effetto, detratte dall'importo ingiunto le somme di € 4.986,29 (bollette gas ed elettricità), € 247,59
(bollette acqua), € 440,00 (spurgo delle vasche di condensa della cucina), € 2.000,00 (penalità), €
pagina 8 di 9 10.000,00 (danno all'immagine), residua a credito dall'opposta la complessiva somma di € 24.508,88,
oltre ad interessi al tasso commerciale dalla domanda monitoria.
Somma, quest'ultima, al pagamento della quale l'opponente viene condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 24.508,88, oltre ad interessi al tasso commerciale dalla domanda monitoria
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Venezia, 27/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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