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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in I° grado, iscritta al n.
17090/2024 del R.G.A.C.,
TRA
- , (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
ST MA n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marta Villani (C.F. ) C.F._2
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 444, indirizzo pec:
- attrice - Email_1
CONTRO
- (C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei propri Amministratori e legali rappresentanti pro tempore,
Sig. (C.F. ) e Sig. Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ennio
[...] C.F._4
Quirino Visconti n. 8/a (CAP 00193), contumace;
- convenuta -
OGGETTO: risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ripetizione di indebito e risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il difensore di parte attrice ha discusso la causa come da note scritte autorizzate ed il giudice, con provvedimento del 16.7.2025, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- in data 25 aprile 2022, al fine di ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile di sua proprietà, sito in Roma, Via
ST MA n.11, sottoscriveva contestualmente due proposte di acquisto formulate il 18 aprile 2022 dalla , aventi Controparte_4
ad oggetto:
Fornitura e posa in opera secondo la regola dell'arte di “IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SOLAR (O EQUIVALENTI)”, composto da n. 22 moduli SOLAR FABRIK o equivalenti, per una potenza nominale complessiva pari a 9KW, n. 1 inverter ZCS ZZ HY e n. 3 batterie accumulo ZCS WECO per un totale di 15 KW, strutture di fissaggio su copertura esistente in acciaio inox e/o zavorre ove necessario, QCC-QCA, sistemi di protezione, interruttori e cablaggi inclusi, pratiche ENEL e GSE incluse, per l'importo complessivo di €
28.670,00, iva inclusa, con applicazione del c.d. “sconto in fattura” del
50% - ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e in applicazione della previsione dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 – in quanto lavori di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del DPR 917/1986, con importo finale da versare a cura del cliente pari ad € 14.335,00;
Fornitura e posa in opera a regola d'arte di “POMPA DI CALORE LG
THERMA V 16 KW” con puffer di accumulo 300 LT;
- il contratto ” prevedeva un importo complessivo di Parte_2
€ 17.500,00, iva inclusa, con applicazione del c.d. “sconto di fattura” del
65% ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e in applicazione della previsione dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 – per lavori volti al risparmio energetico ex art. 1, comma 344-347, della L. n. 296/2006, per un importo finale da versare a cura della cliente di € 6.265,00;
- i contratti prevedevano, tra l'altro, che:
“Eventuali modifiche apportate al testo originale avranno valore solo se espressamente accettate e concordate per iscritto dalle parti”;
“Nessuna variazione o modifica unilaterale apportata al testo dell'Offerta sarà valida od avrà effetto in assenza di specifica accettazione e conferma dell'altra parte”;
“Salvo diversi accordi, i lavori saranno ultimati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto”;
- alla luce delle previsioni contrattuali, la data del 25 aprile 2023 costituiva il termine ultimo entro cui eseguire tutti i predetti interventi, salvo diverse intese tra le parti nel frattempo sopravvenute;
- anzi, a dire dell'addetto della Società intervenuto in sede di sottoscrizione dei contratti, gli interventi avrebbero dovuto concludersi addirittura entro settembre/ottobre 2022;
- la D.B. BE TA S.R.L. emetteva le seguenti fatture:
a) per il contratto relativo all'impianto fotovoltaico, la fattura n. 1/617 del 26 aprile 2022 dell'importo complessivo di € 28.670,00, iva inclusa, con applicazione dello sconto in fattura nella misura del 50% e importo finale da pagare, a carico dell'attrice, di € 14.335,00;
b) per il contratto relativo alla pompa di calore, la fattura n. 1/640 del
28 aprile 2022 dell'importo complessivo di € 17.900,00, iva inclusa, con applicazione dello sconto in fattura del 65% e importo finale da pagare di € 6.265,00;
- in data 2 maggio 2022, eseguiva in favore della D.B. BE TA
S.R.L. un bonifico dell'importo di € 14.335,00 per il pagamento della fattura n. 1/617 del 26 aprile 2022; - la somma di € 6.265,00 di cui alla fattura n. 1/640 del 28 aprile 2022, invece, veniva versata con operazione disposta in data 18 maggio 2022, previa stipula, su proposta dalla stessa Società convenuta, del contratto di finanziamento n. 0010193051595930, della durata di 24 rate mensili dell'importo di € 269,38 con TAN 0,010% e TAEG 3,910, oltre spese;
- complessivamente, quindi, la Signora corrispondeva alla D.B. Pt_1
BE TA S.R.L. quale compenso per gli interventi concordati l'importo complessivo di € 20.600,00;
- nel mese di gennaio 2023, pur essendo ormai trascorsi quasi 9 mesi, la
Società convenuta si limitava a recapitare alla cliente la pompa di calore e il serbatoio di accumulo, lasciandoli nel suo garage;
- dopo il recapito dei predetti dispositivi, nonostante i numerosi solleciti telefonici intercorsi, i mesi continuavano a trascorrere senza ricevere alcuna informazione e, soprattutto, senza che la convenuta desse esecuzione al contratto;
- spirava così definitivamente il termine del 25 aprile 2023 dedotto in contratto per l'esecuzione delle opere di cui ai contratti de quibus;
- in data 23 giugno 2023, la Signora trasmetteva una pec Pt_1
chiedendo alla D.B. BE TA S.R.L. di comunicarle, finalmente, la data di inizio e fine lavori;
- la Società convenuta riscontrava detta richiesta il giorno successivo, vale a dire il 24 giugno 2023, rappresentando l'insorgere di non meglio precisate problematiche a seguito del blocco del c.d. “sconto in fattura” del 16 febbraio, ma dichiarando di “confermare e garantire che il lavoro sarà eseguito ed entro i termini contrattuali, la pompa di calore cercheremo di ultimarla quanto prima mentre il fotovoltaico avrà consegna e posa in opera presumibilmente nel mese di settembre ma senz'altro non oltre la scadenza dei 12 mesi da contratto”; - nonostante le rassicurazioni e pur essendo ormai scaduto il termine per l'adempimento, non solo la Società non eseguiva l'intervento, ma nemmeno forniva ulteriori comunicazioni al riguardo, tanto che, con comunicazione pec del 14 settembre 2023, la Signora chiedeva di Pt_1
ricevere ulteriori aggiornamenti;
- la comunicazione rimaneva priva di qualsivoglia riscontro;
- con comunicazione pec del 21 novembre 2023, l'attrice, a mezzo del suo difensore, formulava nei confronti della D.B. BE TA
S.R.L. formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni ex art. 1454 c.c., avvertendo già in quella sede che altrimenti, la Società avrebbe dovuto restituire l'importo versato, nella misura complessiva di euro 20.600,00 oltre gli interessi versati e da versare per l'estinzione del finanziamento contratto per il pagamento della fattura n. 1/640 del
28 aprile 2022, oltre spese legali;
- in data 29 novembre 2023, la D.B. BE TA S.R.L. riscontrava la predetta diffida senza contestare l'inadempimento addebitatole, ma anzi confermandolo e tuttavia imputava i ritardi maturati all'avvento del D.L. n.11 del 16 febbraio 2023, ai sensi del quale
“con effetto dal 17 febbraio, non è stato più consentito l'esercizio delle opzioni per sconto in fattura e per cessione del credito relativamente a tutti i bonus edilizi (e di riqualificazione energetica) per i quali fino a quella data poteva essere operato. L'abolizione dello sconto e della cessione ha quindi bloccato tutti gli interventi ad eccezione di quelle che alla data del 16 febbraio 2023:
risultassero già avviati (interventi in edilizia libera) oppure per i quali risultasse presentato il relativo titolo edilizio abilitativo”;
- la Società affermava inoltre di aver maturato un ritardo di quasi due mesi e di non aver effettivamente ancora provveduto alla fornitura ed installazione del materiale ordinato in ragione degli interventi governativi che avevano interessato i settori delle energie rinnovabili ed edilizio e concludeva affermando di “garantire l'installazione della pompa di calore entro il 31.12.2023 e la consegna del materiale relativo all'impianto fotovoltaico entro la stessa data, per poi concordare l'installazione subito dopo la consegna e comunque nel minore tempo possibile”;
- la comunicazione veniva contestata integralmente dalla Signora Pt_1
con pec del 15 dicembre 2023;
- in data 15 gennaio 2024, trasmetteva alla Società convenuta un ultimo invito di composizione bonaria e stragiudiziale della controversia, rimasto anche questo privo di riscontro;
- con pec del 1° febbraio 2024, trasmetteva alla D.B. BE TA
S.R.L. l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, senza esito;
- così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto ex art.
1454 c.c. dei contratti di fornitura e posa sottoscritti in data 25 aprile
2022 tra la Signora e la Parte_1 Controparte_1
- in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455
c.c. dei contratti di fornitura e posa sottoscritti in data 25 aprile 2022 per grave inadempimento perpetrato dalla Controparte_1
- in ogni caso, per entrambe le domande, condannare la
[...]
a: CP_1
a) restituire ex art. 2033 c.c. alla Signora la somma Parte_1
complessiva di € 20.600,00 versati a titolo di corrispettivo per le opere di cui ai contratti di fornitura e posa sottoscritti in data 25 aprile 2022, oltre frutti e interessi decorrenti dal 15.12.2023, data di costituzione di messa in mora, e fino all'effettivo soddisfo;
b) ritirare quanto prima la pompa di calore e il serbatoio di accumulo abbandonati nel garage dell'attrice;
c) risarcire di tutti i danni patrimoniali subiti, costituiti: (i) dagli interessi e dalle spese corrisposti in forza del contratto di finanziamento, per la somma complessiva di € 787,38; (ii) dalle maggiori spese sostenute dalla Signora er l'approvvigionamento di energia Pt_1
elettrica dell'immobile, quantificati nella somma di € 2.964,04 s.& e o.
e/o nella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA
e spese generali come per legge”;
- nessuno si costituiva per la società convenuta, ritualmente citata, che era dichiarata contumace;
- la causa, documentale, era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.7.2025 e, discussa la causa e precisate le conclusioni, il giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma;
- la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento;
- all'esito dell'esame della documentazione prodotta, non contraddetta da elementi di segno contrario, deve ritenersi provato che fra le parti è intervenuto, in data 25 aprile 2022, un accordo con la Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera secondo la regola
[...]
dell'arte di Impianto Fotovoltaico Solar (o equivalenti), composto da n.
22 moduli SOLAR FABRIK o equivalenti, per una potenza nominale complessiva pari a 9KW, n. 1 inverter ZCS ZZ HY e n. 3 batterie accumulo ZCS WECO per un totale di 15 KW, strutture di fissaggio su copertura esistente in acciaio inox e/o zavorre ove necessario, QCC-QCA, sistemi di protezione, interruttori e cablaggi inclusi, pratiche ENEL e GSE incluse, per l'importo complessivo di €
28.670,00, iva inclusa, con applicazione del c.d. “sconto in fattura” del
50%, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e in applicazione della previsione dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, in quanto lavori di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del DPR 917/1986, con importo finale da versare a cura del cliente pari ad € 14.335,00, la fornitura e posa in opera a regola d'arte di “POMPA DI CALORE LG THERMA V 16
KW” con puffer di accumulo 300 LT, con contratto ” Parte_2
per un importo complessivo di € 17.500,00, iva inclusa, con applicazione del c.d. “sconto di fattura” del 65% ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.
63/2013 e in applicazione della previsione dell'art. 121 del D.L. n.
34/2020, per lavori volti al risparmio energetico ex art. 1, comma 344-
347, della L. n. 296/2006, con importo finale da versare di € 6.265,00;
- stabilivano le parti che eventuali modifiche agli accordi avrebbero assunto valore soltanto se espressamente accettate e concordate fra le parti e che, salvo diversi accordi, i lavori sarebbero giunti a conclusione entro un anno dalla sottoscrizione del contratto;
- il termine ultimo per la conclusione dei lavori veniva a cadere pertanto al 25.4.2023, salvo eventuali sopravvenute diverse intese;
- in atti sono prodotte la fattura n. 1/617 del 26.4.2022, emessa dalla
D.B. BE TA S.R.L., per il contratto relativo all'impianto fotovoltaico, per complessivi € 28.670,00, iva inclusa, con applicazione dello sconto in fattura nella misura del 50% e importo finale da pagare,
a carico dell'attrice, di € 14.335,00 e la fattura 1/640 del 28.4.2022 per il contratto relativo alla pompa di colore, dell'importo complessivo di € 17.900,00, iva inclusa, con applicazione dello sconto in fattura del 65%
e importo finale da pagare di € 6.265,00;
- risulta altresì che parte attrice ha saldato la prima fattura con bonifico e la seconda mediante stipula di un contratto di finanziamento
(n. 0010193051595930), della durata di 24 rate mensili dell'importo di
€ 269,38 con TAN 0,010% e TAEG 3,910, oltre spese, per complessivi €
20.600,00;
- vi è altresì prova del grave inadempimento della società convenuta la quale, dopo aver recapitato alla cliente la pompa di calore e il serbatorio di accumulo, lasciandoli nel garage della cliente, non provvedeva, nonostante i numerosi solleciti, ad iniziare i lavori concordati;
- ciò posto, deve dichiararsi provato il grave inadempimento della convenuta e altresì, deve dichiararsi risolto il contratto intervenuto fra le parti, con conseguente obbligo della parte inadempiente a restituire le somme ricevute, nonché gli interessi maturati sul finanziamento acceso per il saldo dell'importo fatturato;
- nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto;
- ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 20.600,00 oltre interessi e spese derivanti dal contratto di finanziamento, pari ad € 787,38 ed oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e per l'effetto dichiara risolti i contratti intercorsi Controparte_1 fra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione degli importi di € 20.600,00 e di € 787,38, oltre interessi come in motivazione;
-) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida nel rimborso delle spese vive di lite (C.U. e marca di iscrizione) e in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 24.7.2025.
Il Giudice, Dott.ssa Emanuela Schillaci