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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9034/2021 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Biase, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Tiberino e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti;
resistente
oggetto: assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.12.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - esponeva in punto di fatto e di diritto - di aver presentato domanda di assegno sociale in data 15.10.2020, possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge. L' accoglieva la domanda, ma liquidava l'assegno in misura ridotta di € 124,83, anziché di € CP_1
459,83, computando nel reddito della ricorrente l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili.
Tale riduzione è stata contestata nel presente giudizio sostenendo che, secondo gli accordi di separazione consensuale, l'assegno di mantenimento doveva cessare al momento in cui la ricorrente avesse iniziato a percepire una propria pensione. Secondo l'interpretazione della , l'assegno sociale, essendo stato Parte_1 erogato al raggiungimento dell'età pensionabile, doveva essere equiparato a una pensione ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento , così argomentando in ricorso: “pertanto, la sig.ra non Parte_1 percependo più il mantenimento dal di lei marito, a far data dal mese di novembre 2020 e non essendo titolare di altri redditi deve essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente, il diritto all'ottenimento della prestazione per intero” pagina 1 di 4 Ha quindi adito questo Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per l'intero l'importo dell'assegno sociale n.04031065 a decorrere dal 1.11.2020; per l'effetto condannare, l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a riqualificare l'assegno sociale a decorrere dal mese di CP_1 novembre 2020 per intero, detratto l'importo mensile di € 124,83 già percepito, a titolo di differenza tra quanto spettante e quanto percepito”. Vinte le spese di lite.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo contrariamente che “l'unica prestazione a cui allo stato ha CP_1 accesso la sig.ra è l'assegno sociale, che non costituisce una pensione maturata con la contribuzione, bensì una Parte_1 prestazione assistenziale, il cui riconoscimento è subordinato al possesso di redditi non superiore ai limiti determinati, tali per cui sia necessario fornire sostegno economico all'interessato, come del resto afferma che l'avvocato di controparte nel ricorso in esame.
L'assegno sociale è invero una “prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate””.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova rammentare che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Si tratta di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, ed avente, altresì, carattere sussidiario, in quanto presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010).
L'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno”
(Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con pagina 2 di 4 carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Il diritto è accertato, per i cittadini non coniugati, in base al reddito personale e, per i cittadini coniugati, in base al reddito cumulato con quello del coniuge;
nella determinazione della suddetta soglia legale non si tiene conto del cumulo dei redditi propri e del coniuge nel caso di separazione legale (artt. 3, comma 7, della L. n.
335/1995 e 26 della L. n. 153/1969).
L'assegno è corrisposto in misura intera, se il richiedente non possiede redditi personali né li possiede l'eventuale coniuge, oppure in misura ridotta, se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L. n. 335 citata;
non spetta, invece, quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge.
2.2 Nel caso di specie, l'accordo di separazione, poi confermato integralmente in sede divorzile, prevedeva la cessazione dell'assegno di mantenimento al momento in cui la ricorrente avesse maturato “una propria pensione”.
Nello specifico al punto c) del ricorso per separazione, integralmente richiamato nella sentenza 850/2013 del
4.6.2013, emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Foggia, dichiarando la cessazione degli effetti civili, si precisava che “il marito verserà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, la somma mensile di €350,00…fino a quando la stessa non avrà una pensione” (doc.8 e 9- in uno al ricorso del 13.12.2021).
A giudizio di questo Tribunale, la clausola in esame deve essere interpretata alla luce dei principi generali in materia contrattuale, tenendo conto del significato tecnico-giuridico dei termini utilizzati e della comune intenzione delle parti. Il termine “pensione” assume nell'ordinamento giuridico un significato ben definito, riferendosi alle prestazioni previdenziali erogate in virtù di un rapporto contributivo. L'assegno sociale, per la sua natura assistenziale e non contributiva, non rientra nella categoria delle pensioni in senso tecnico.
L'interpretazione offerta dalla parte ricorrente, che in questa sede equipara l'assegno sociale a un pensione ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento, risulta infondata sotto il profilo giuridico e contraria alla natura della prestazione assistenziale.
Nello specifico la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio richiesto non avendo prodotto alcuna documentazione reddituale idonea a comprovare lo stato di bisogno in cui versava, né fornito prove in ordine all'effettiva cessazione dell'assegno di mantenimento.
Deve, altresì, rilevarsi che l'incremento dei redditi dell'ex coniuge, significativamente aumentati negli anni
(2020-2021) rispetto all'epoca della separazione, non giova alla posizione della ricorrente, ma al contrario ne indebolisce le ragioni, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (doc.2 e
3 – in uno alla memoria di costituzione).
In tale contesto assume rilevanza, nella valutazione complessiva della situazione economica delle parti, anche l'aumento dei redditi dell'ex coniuge rispetto all'epoca della separazione, in crescente aumento negli anni, da €
27.000,00 (netti € 23.000,00) come riportato a pag. 2 del ricorso per separazione, fino ad aumentare a
€33.472,40 nell'anno 2020 (netti 25.746,03), a € 33.489,83 nell'anno 2021 (netti 25.756,13) e € 34.042,61 anno pagina 3 di 4 2022 (netti € 26.345,02) come attestato dalle dichiarazione dei redditi prodotte dall (doc.2 e 3 – in uno CP_1 alla memoria di costituzione).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l' abbia correttamente computato l'assegno di CP_1 mantenimento di € 350,00 mensili nel reddito della ricorrente ai fini della determinazione dell'importo ridotto dell'assegno sociale.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la pretesa della ricorrente di ottenere l'assegno sociale nella misura piena risulta infondata, non potendo l'assegno sociale essere equiparato a una pensione contributiva.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9034/2021, proposto da
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI AR UC)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9034/2021 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Biase, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Tiberino e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti;
resistente
oggetto: assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.12.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - esponeva in punto di fatto e di diritto - di aver presentato domanda di assegno sociale in data 15.10.2020, possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge. L' accoglieva la domanda, ma liquidava l'assegno in misura ridotta di € 124,83, anziché di € CP_1
459,83, computando nel reddito della ricorrente l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili.
Tale riduzione è stata contestata nel presente giudizio sostenendo che, secondo gli accordi di separazione consensuale, l'assegno di mantenimento doveva cessare al momento in cui la ricorrente avesse iniziato a percepire una propria pensione. Secondo l'interpretazione della , l'assegno sociale, essendo stato Parte_1 erogato al raggiungimento dell'età pensionabile, doveva essere equiparato a una pensione ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento , così argomentando in ricorso: “pertanto, la sig.ra non Parte_1 percependo più il mantenimento dal di lei marito, a far data dal mese di novembre 2020 e non essendo titolare di altri redditi deve essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente, il diritto all'ottenimento della prestazione per intero” pagina 1 di 4 Ha quindi adito questo Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per l'intero l'importo dell'assegno sociale n.04031065 a decorrere dal 1.11.2020; per l'effetto condannare, l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a riqualificare l'assegno sociale a decorrere dal mese di CP_1 novembre 2020 per intero, detratto l'importo mensile di € 124,83 già percepito, a titolo di differenza tra quanto spettante e quanto percepito”. Vinte le spese di lite.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo contrariamente che “l'unica prestazione a cui allo stato ha CP_1 accesso la sig.ra è l'assegno sociale, che non costituisce una pensione maturata con la contribuzione, bensì una Parte_1 prestazione assistenziale, il cui riconoscimento è subordinato al possesso di redditi non superiore ai limiti determinati, tali per cui sia necessario fornire sostegno economico all'interessato, come del resto afferma che l'avvocato di controparte nel ricorso in esame.
L'assegno sociale è invero una “prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate””.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova rammentare che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Si tratta di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, ed avente, altresì, carattere sussidiario, in quanto presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010).
L'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno”
(Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con pagina 2 di 4 carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Il diritto è accertato, per i cittadini non coniugati, in base al reddito personale e, per i cittadini coniugati, in base al reddito cumulato con quello del coniuge;
nella determinazione della suddetta soglia legale non si tiene conto del cumulo dei redditi propri e del coniuge nel caso di separazione legale (artt. 3, comma 7, della L. n.
335/1995 e 26 della L. n. 153/1969).
L'assegno è corrisposto in misura intera, se il richiedente non possiede redditi personali né li possiede l'eventuale coniuge, oppure in misura ridotta, se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L. n. 335 citata;
non spetta, invece, quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge.
2.2 Nel caso di specie, l'accordo di separazione, poi confermato integralmente in sede divorzile, prevedeva la cessazione dell'assegno di mantenimento al momento in cui la ricorrente avesse maturato “una propria pensione”.
Nello specifico al punto c) del ricorso per separazione, integralmente richiamato nella sentenza 850/2013 del
4.6.2013, emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Foggia, dichiarando la cessazione degli effetti civili, si precisava che “il marito verserà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, la somma mensile di €350,00…fino a quando la stessa non avrà una pensione” (doc.8 e 9- in uno al ricorso del 13.12.2021).
A giudizio di questo Tribunale, la clausola in esame deve essere interpretata alla luce dei principi generali in materia contrattuale, tenendo conto del significato tecnico-giuridico dei termini utilizzati e della comune intenzione delle parti. Il termine “pensione” assume nell'ordinamento giuridico un significato ben definito, riferendosi alle prestazioni previdenziali erogate in virtù di un rapporto contributivo. L'assegno sociale, per la sua natura assistenziale e non contributiva, non rientra nella categoria delle pensioni in senso tecnico.
L'interpretazione offerta dalla parte ricorrente, che in questa sede equipara l'assegno sociale a un pensione ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento, risulta infondata sotto il profilo giuridico e contraria alla natura della prestazione assistenziale.
Nello specifico la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio richiesto non avendo prodotto alcuna documentazione reddituale idonea a comprovare lo stato di bisogno in cui versava, né fornito prove in ordine all'effettiva cessazione dell'assegno di mantenimento.
Deve, altresì, rilevarsi che l'incremento dei redditi dell'ex coniuge, significativamente aumentati negli anni
(2020-2021) rispetto all'epoca della separazione, non giova alla posizione della ricorrente, ma al contrario ne indebolisce le ragioni, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (doc.2 e
3 – in uno alla memoria di costituzione).
In tale contesto assume rilevanza, nella valutazione complessiva della situazione economica delle parti, anche l'aumento dei redditi dell'ex coniuge rispetto all'epoca della separazione, in crescente aumento negli anni, da €
27.000,00 (netti € 23.000,00) come riportato a pag. 2 del ricorso per separazione, fino ad aumentare a
€33.472,40 nell'anno 2020 (netti 25.746,03), a € 33.489,83 nell'anno 2021 (netti 25.756,13) e € 34.042,61 anno pagina 3 di 4 2022 (netti € 26.345,02) come attestato dalle dichiarazione dei redditi prodotte dall (doc.2 e 3 – in uno CP_1 alla memoria di costituzione).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l' abbia correttamente computato l'assegno di CP_1 mantenimento di € 350,00 mensili nel reddito della ricorrente ai fini della determinazione dell'importo ridotto dell'assegno sociale.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la pretesa della ricorrente di ottenere l'assegno sociale nella misura piena risulta infondata, non potendo l'assegno sociale essere equiparato a una pensione contributiva.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9034/2021, proposto da
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI AR UC)
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