Art. 14.
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1963 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o piu' delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalita' di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonche' il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa, erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3 , 5 , 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1963 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o piu' delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalita' di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonche' il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa, erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3 , 5 , 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523 .