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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3469/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA E. Parte_1 P.IVA_1
AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TRALLI ANDREA IRO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA ON P.IVA_2
41 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. BRUSADELLI FABIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_2 P.IVA_3
Mugiasca 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
nonché ex art. 332 c.p.c.
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_3 C.F._1
di primo grado dagli avv.ti Carlo Basilico e Cristina Campi
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata, n. 311/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio, ed in accoglimento dell'appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 311/2023 del
Tribunale di Sondrio sezione civile, resa nella causa RG 885/2020, pubblicata il
25/10/2023, notificata il 2/11/2023,
- confermata la responsabilità esclusiva di nella causazione ON
dell'infortunio sul lavoro occorso al signor in data 2 febbraio 2011, Controparte_3
come da sentenza n. 223/2017 del Tribunale Lavoro di Como Sez. II,
- confermato che, per il sinistro de quo, a anticipato al signor Pt_1 CP_3
in esecuzione del contratto assicurativo n. 303669893 per la R.C.T/R.C.O. e
[...]
pagina 2 di 16 nell'interesse della propria assicurata la complessiva somma di Parte_2
€.100.000,00 al mero fine di evitare l'esecuzione forzata su precetto già notificato,
- confermato che, per effetto della sentenza penale n. 3738/2018 della Corte d'Appello di Milano Sez. V pen. e della sentenza n. 223/2017 del Tribunale Lavoro di Como, risulta priva di responsabilità e che dunque il pagamento di €.100.000,00 Pt_2
continua a gravare ingiustamente su Pt_1
- accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, il diritto di Pt_1
di agire in surroga di contro x art. 1916 c.c. o in subordine ex art. Pt_2 CP_1
1203 n. 3 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 2041 c.c., azionabili nella fattispecie in esame come meglio nella parte motiva del presente appello,
- per l'effetto condannare a pagare a la somma di CP_1 Pt_1
€.100.000,00 corrispondente alla quota del risarcimento spettante al signor CP_3
ma che, in forza di due sentenze passate in giudicato, deve gravare interamente
[...]
ed esclusivamente su e che è stata solo provvisoriamente anticipata da CP_1
Pt_1
- il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.,
o in subordine come per legge, dal dovuto al saldo;
- condannare e a restituire all'esponente le spese che CP_1 CP_2
l'esponente ha pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del doppio grado giudizio, oltre IVA,
CPA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario 15% per spese generali come per legge.
Per CP_1 CP_1
C O N C L U S I O N I
pagina 3 di 16 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria,
In via principale e nel merito: rigettare l'avversario appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 311/2023 del 25 ottobre 2023 del
Tribunale di Sondrio, poiché immune da vizi che la rendano meritevole di riforma.
In ogni caso, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avversario appello dovesse essere accolto, e la sentenza riformata con condanna di a ON
corrispondere all'appellante l'importo di € 100.000,00# o altro diverso importo, dato comunque atto che la convenuta in appello ha titolo per essere manlevata da
[...]
in relazione agli esborsi e pagamenti eventualmente dovuti, dichiarare CP_2
tenuta, e quindi condannare, la stessa , a tener indenne Controparte_2 CP_1
[...]
In ogni caso: confermata la statuizione sulle spese già adottata in primo grado, condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite e dei compensi anche per il secondo grado di giudizio.
Per Controparte_2
Nella causa n. 3469/2023 R.G. - Sez. II - C.I. dott.ssa Cesira D'Anella -
[...]
- appellata - avv. Andrea Orlandoni così precisa le CP_2
CONCLUSIONI
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1
di esponendo quanto segue. CP_1
Il 2 febbraio 2011 operaio dipendente di con Controparte_3 ON
mansioni di autista di autobetoniera, rimaneva gravemente leso in un infortunio sul lavoro, che si verificava in un cantiere gestito dalla subappaltatrice per CP_1
lavori commissionati da all'appaltatrice Pt_2 Parte_3
Per l'infortunio in questione si instaurava un procedimento penale nei confronti dei dirigenti delle e coinvolte nel cantiere, nonché di altri soggetti Pt_2 Pt_3 CP_1
riconducibili, a vario titolo, alle medesime società.
Il giudizio penale di primo grado si concludeva con il patteggiamento dei vertici di e con la condanna dei responsabili di e di al pagamento di una CP_1 Pt_2 Pt_3
provvisionale di €.800.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.
Il 5 ottobre 2016 notificava agli esponenti di atto di precetto Controparte_3 Pt_2
per complessivi €.809.095,25.
nella qualità di assicuratrice di in forza di polizza n. 303669893, Pt_1 Pt_2
d'accordo con , assicuratrice della datrice di lavoro Controparte_2 CP_1
proponeva a che accettava, il pagamento di un acconto di Controparte_3
€.200.000,00 in attesa della conclusione del giudizio risarcitorio civile, nel frattempo promosso dal lavoratore infortunato contro il predetto datore di lavoro.
In data 21 dicembre 2016 ripartito l'importo di €.200.000,00 in misura Pt_1
paritetica con , corrispondeva al signor l'importo complessivo di CP_2 CP_3
€.100.000,00.
pagina 5 di 16 Nel far sottoscrivere all la quietanza di pagamento, faceva CP_3 Pt_1
espressamente salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili civili, in attesa di un giudizio definitivo sulle responsabilità delle parti coinvolte nell'infortunio.
Con sentenza del Tribunale di Como - Sez. Lav. n. 223/2017 veniva accertata e dichiarata la responsabilità di la quale veniva condannata a risarcire a CP_1 [...]
il danno complessivamente quantificato in €.485.140,25 oltre interessi e CP_3
rivalutazione, dedotto l'acconto già versato di complessivi €.200.000,00 (€.100.000,00 da parte di e €.100.000,00 da parte di , ed oltre spese legali, con CP_2 Pt_1
condanna della terza chiamata a manlevare CP_2 CP_1
Con sentenza n. 3738/2018 la Corte d'Appello di Milano sezione V penale assolveva con formula piena i responsabili di e di coinvolti nella vicenda. Pt_2 Parte_3
Sulla base di tali presupposti, formulava nei confronti di domanda Pt_1 CP_1
di restituzione della somma di euro 100.000,00 corrisposta per conto di a Pt_2 [...]
in acconto alla quota di responsabilità della propria assicurata, poi CP_3
esclusa, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1916 c.c.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice formulava in subordine domanda di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa.
si costituiva in giudizio eccependo che, una volta venuto meno il titolo CP_1
esecutivo, in virtù del quale aveva pagato l'importo di euro 100.000,00, la Pt_1
compagnia assicuratrice poteva ripetere soltanto dal sig. quanto versato, CP_3
secondo le norme che regolano il pagamento dell'indebito oggettivo.
Si costituiva in giudizio , terza chiamata da chiedendo Controparte_2 CP_1
il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 6 di 16 Il Giudice istruttore autorizzava altresì la chiamata in causa di Controparte_3
richiesta da parte attrice, il quale contestava la domanda evidenziando che nella quietanza era stato previsto che il pagamento era stato effettuato in “via di transazione senza riconoscimento di responsabilità e con animo di rivalsa nei confronti dei responsabili civili”.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“1. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
di e di che si liquidano in favore di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ON
spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per spese, in favore di €
in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_2
generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in favore di in € Controparte_3
10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”
In particolare, in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. il
Tribunale evidenziava che “la surrogazione legale ha luogo di diritto nei seguenti casi:
… 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Questo articolo richiama l'articolo 1299 c.c. che così dispone: “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Milano aveva escluso la penale responsabilità di nella causazione dell'infortunio occorso al sig. Parte_2 CP_3
pagina 7 di 16 Pertanto, e non erano condebitori in solido. Riteneva di Parte_2 ON
conseguenza che non potesse agire in surrogazione e chiedere la Parte_1
condanna di al pagamento di € 100.000,00, somma versata dall'attrice ON
nell'interesse di all Parte_2 CP_3
In relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. osservava che
[...]
aveva corrisposto a la somma di € 100.000,00 in qualità Parte_1 Controparte_3
di assicuratore contro la responsabilità civile di e non di assicuratore contro i Parte_2
danni.
L'articolo 1917 c.c. prevede che “nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, mentre nell'assicurazione contro i danni l'assicuratore indennizza l'assicurato (non il terzo) rispetto ai danni che ricadono nella sfera dello stesso assicurato e che eventualmente, ma non necessariamente, possono essere stati provocati da terzi.
Riteneva pertanto che, essendo l'articolo 1916 c.c. una norma che riguarda esclusivamente l'assicurazione contro i danni e non l'assicurazione per la responsabilità civile, non potesse vantare alcun diritto di surroga ai sensi dell'articolo 1916, Pt_1
comma primo, c.c.
Quanto alle domande di ripetizione dell'indebito e di arricchimento senza causa, formulate dall'attrice nella memoria 183, comma sesto, n.1) c.p.c., riteneva che le stesse, pur essendo ammissibili, fossero infondate nel merito.
infatti, aveva pagato per conto della propria assicurata Parte_1 Parte_2
la somma di € 100.000,00 in favore del sig. a seguito di un accordo transattivo CP_3
raggiunto con il medesimo, come si evinceva dallo stesso tenore letterale della quietanza pagina 8 di 16 di pagamento ove era riportata l'espressione “in via di transazione”, accordo pienamente valido ed efficace tra le parti.
Quanto all'espressione “con animo di rivalsa nei confronti dei responsabili civili” contenuta nella quietanza del pagamento, osservava che la stessa era priva di rilevanza, considerato che “l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore (cfr. Cass. 20/06/2000, n.
8371)”, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, avendo l'attrice effettuato il pagamento in favore di per evitare che quest'ultimo, dopo la sentenza del CP_3
Tribunale di Como (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta) che, all'esito del dibattimento, aveva sancito la penale responsabilità di (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta), Pt_2
riconoscendo una provvisionale di € 800.000,00, procedesse con l'esecuzione forzata già preannunciata dalla notifica dell'atto di precetto.
Respingeva, infine, l'azione di arricchimento senza causa, “considerato la causa del pagamento di € 100.000,00 effettuato dall'attrice in favore del sig. è proprio il CP_3
negozio transattivo”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno Parte_1
di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza ON
gravata e chiedendo, in ogni caso, nel merito, la condanna della propria compagnia assicuratrice, , a manlevarla in relazione ad eventuali esborsi Controparte_2
dovuti.
si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto di ogni Controparte_2
domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 9 di 16 ha altresì provveduto a notificare l'atto d'appello ai meri fini della Parte_1
litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c. a il quale non si è costituito in Controparte_3
giudizio.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1203 c.c. per agire in surroga: lamenta infatti che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che la surrogazione fosse consentita solo a favore del debitore che è tenuto “con altri”, e non anche a favore del debitore che
è tenuto “per altri”; rileva in particolare che al momento del pagamento degli
€.100.000,00 , quale assicuratrice per la responsabilità civile di era Parte_1 Pt_2
obbligata ex art. 1917 c.c. a tenere indenne la propria assicurata per i danni patiti dal signor ed aveva un interesse giuridicamente qualificato ad arginare CP_3
l'esposizione di dato che l aveva notificato atto di precetto per Pt_2 CP_3
complessivi €.809.095,25.
Rileva inoltre che, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, l'art. 1203 n. 3
c.c. non richiama l'art. 1299 c.c. (che disciplina il regresso tra condebitori solidali)
pagina 10 di 16 sicché non può ritenersi che la surroga ex art. 1203 n. 3 c.c. sia limitata al solo debitore solidale.
Sostiene infine che il momento rilevante per la surroga del debitore solidale ex 1203 n. 3
c.c. è necessariamente il momento in cui avviene il pagamento, e non il momento in cui vene proposta la domanda, in surroga del creditore, verso il responsabile.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 1916 c.c., osservando che l'assicurazione della responsabilità civile ex 1917 c.c. è una species rientrante nel genus dell'assicurazione contro i danni.
Richiama al riguardo la pronuncia della Cass. 27 gennaio 1961 n. 129 così massimata:
“L'assicuratore della responsabilità civile che, nei limiti del massimale, ha risarcito il danneggiato, è surrogato nel diritto di regresso che all'assicurato competa verso il corresponsabile solidale del sinistro”.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.
A tal fine osserva che, se il titolo di pagamento fosse stato solo Controparte_4
transattivo, allora il rapporto risarcitorio Beton Alpi-Appiani non avrebbe dovuto rimanerne influenzato, e il pagamento di €.100.000,00 avrebbe dovuto cumularsi
(anziché sottrarsi) al risarcimento dovuto da in forza della sentenza del CP_1
Tribunale del Lavoro. Al contrario, che avrebbe dovuto pagare all' CP_1 CP_3
€.485.140,25 a titolo risarcitorio, ha invece detratto, a titolo di acconto risarcitorio, non solo gli €.100.000,00 pagati da , assicuratore di ma anche gli CP_2 CP_1
€.100.000,00 pagati da assicuratore di Pt_1 Pt_2
Tuttavia, considerato che e non sono tenute a risarcire alcunché – come Pt_1 Pt_2
statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano e dalla sentenza del Tribunale
pagina 11 di 16 del Lavoro - si è avvantaggiata di questo pagamento, in quanto ha risarcito CP_1
€.100.000,00 in meno.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Il richiamo all'istituto della surrogazione legale, di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., non appare pertinente al caso di specie.
Invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la
“surrogazione legale … si configura non per il solo fatto di avere pagato il debito altrui
… ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito … o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione di regresso”
(così Cass. sentenza n. 2060/2010).
Nel caso in esame il pagamento effettuato da non è idoneo a giustificare Pt_1
l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di in quanto la sentenza CP_1
della Corte di Appello di Milano ha escluso la penale responsabilità di nella Parte_2
causazione dell'infortunio occorso al sig. pertanto, il pagamento effettuato da CP_3
nell'interesse del proprio assicurato, essendo un pagamento indebito, non Pt_1
potrebbe giustificare l'azione di regresso nei confronti di CP_1
Quanto all'azione proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c., è opportuno osservare che la norma in esame prevede che: “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Nel caso in esame, invece, il pagamento effettuato da in favore del danneggiato Pt_1
non ha determinato il trasferimento dei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili in quanto, essendo stata esclusa la corresponsabilità di in relazione ai fatti oggetto di Pt_2
pagina 12 di 16 causa, l'assicurato non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti dei terzi responsabili.
Né vi è stato un trasferimento nei diritti del danneggiato in favore della compagnia assicuratrice, in quanto il creditore ricevendo il pagamento, non ha surrogato CP_3
nei propri diritti, secondo quando prevede l'art. 1201 c.c. Pt_1
Quanto all'azione subordinata di arricchimento senza causa, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di ripetizione di indebito e l'azione di arricchimento senza causa, ritenendo che il pagamento effettuato da in favore del danneggiato trovi la sua giustificazione Pt_1
causale nel negozio transattivo stipulato con l CP_3
Va peraltro considerato in senso contrario che – come si evince dalla lettura della sentenza n. 223/2017 – il Tribunale di Como – sezione lavoro, nel riconoscere la responsabilità civile di in relazione all'infortunio occorso a CP_1 CP_3
quantificò il danno subito dal lavoratore in € 485.140,25 oltre interessi e
[...]
rivalutazione, da cui detrarsi € 100.000,00 già pagati da ed € 100.000 erogati da CP_2
“come documentato dalla terza chiamata nelle proprie note conclusive”. Pt_1
Ciò evidenzia, quindi, che la stessa , terza chiamata nel giudizio civile promosso CP_2
dall nei confronti del proprio datore di lavoro, aveva chiesto di dedurre CP_3
l'importo di € 100.000 erogato da avvantaggiandosi così di quanto versato Pt_1
dalla compagnia assicuratrice al danneggiato in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata da Pt_2
Di conseguenza, essendo stata esclusa, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale dei dipendenti di e di in relazione ai fatti Pt_2 Parte_3
oggetto di causa ed essendo venute meno le statuizioni civili pronunciate dal giudice pagina 13 di 16 penale di primo grado in favore di ne consegue che (e per essa Controparte_3 Pt_2
non è tenuta a risarcire alcunché. Pt_1
Pertanto, se nel rapporto il pagamento effettuato trova titolo nella Controparte_4
transazione intercorsa tra le parti, nel rapporto Anas– Beton Alpi il pagamento effettuato da (nell'interesse di è rimasto privo di giustificazione causale;
a ciò Pt_1 Pt_2
consegue che, mentre si è impoverita senza causa, perché la sua assicurata Pt_1
non è stata riconosciuta responsabile dell'infortunio occorso all' Pt_2 CP_3 CP_1
per effetto di detto pagamento, si è arricchita senza causa, essendo stata
[...]
riconosciuta quale unica responsabile dell'evento lesivo.
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata, ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 100.000,00, versata dalla compagnia assicuratrice ad Parte_1
in data 21.12.2016. Controparte_3
Poiché l'indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura di credito di valore, a parte appellante compete la svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'esborso (21.12.2016) fino alla pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95), sulla somma capitale periodicamente rivalutata, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta da ON [...]
deve essere condannata a tenere indenne e manlevare la propria CP_2
assicurata, in relazione a tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare a ON
in forza della presente sentenza, per capitale, interessi e spese. Parte_1
La riforma della sentenza comporta la condanna di soccombente, alla ON
rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute da Parte_1
pagina 14 di 16 spese che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Pt_1
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La riforma della sentenza comporta altresì la condanna di e ON [...]
alla restituzione di quanto versato da alle controparti a CP_2 Parte_1
titolo di spese processuali e precisamente euro 12.719,00 in favore di ed euro CP_1
14.591,20 in favore di , come evidenziato dalle contabili di bonifico prodotte in CP_2
giudizio.
Invece, in difetto di impugnazione, deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia di condanna di al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dal terzo chiamato, Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n.
311/2023, resa in data 24 ottobre 2023 e pubblicata il 25 ottobre 2023, condanna al pagamento in favore di della somma ON Parte_1
di euro 100.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sulla somma capitale periodicamente rivalutata dal 21.12.2016 alla pronuncia della presente sentenza e agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare in Controparte_2 ON
relazione a tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare a in forza Parte_1
della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio ON
sostenute da che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro Parte_1
10.000,00 oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 15 di 16 e, per il giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a restituire l'importo di euro 12.719,00 e ON Controparte_2
la somma di euro 14.591,20, versato da in esecuzione della
[...] Parte_1
sentenza qui riformata.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3469/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA E. Parte_1 P.IVA_1
AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TRALLI ANDREA IRO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA ON P.IVA_2
41 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. BRUSADELLI FABIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_2 P.IVA_3
Mugiasca 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
nonché ex art. 332 c.p.c.
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_3 C.F._1
di primo grado dagli avv.ti Carlo Basilico e Cristina Campi
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata, n. 311/2023 emessa dal Tribunale di Sondrio, ed in accoglimento dell'appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via principale e nel merito:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 311/2023 del
Tribunale di Sondrio sezione civile, resa nella causa RG 885/2020, pubblicata il
25/10/2023, notificata il 2/11/2023,
- confermata la responsabilità esclusiva di nella causazione ON
dell'infortunio sul lavoro occorso al signor in data 2 febbraio 2011, Controparte_3
come da sentenza n. 223/2017 del Tribunale Lavoro di Como Sez. II,
- confermato che, per il sinistro de quo, a anticipato al signor Pt_1 CP_3
in esecuzione del contratto assicurativo n. 303669893 per la R.C.T/R.C.O. e
[...]
pagina 2 di 16 nell'interesse della propria assicurata la complessiva somma di Parte_2
€.100.000,00 al mero fine di evitare l'esecuzione forzata su precetto già notificato,
- confermato che, per effetto della sentenza penale n. 3738/2018 della Corte d'Appello di Milano Sez. V pen. e della sentenza n. 223/2017 del Tribunale Lavoro di Como, risulta priva di responsabilità e che dunque il pagamento di €.100.000,00 Pt_2
continua a gravare ingiustamente su Pt_1
- accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, il diritto di Pt_1
di agire in surroga di contro x art. 1916 c.c. o in subordine ex art. Pt_2 CP_1
1203 n. 3 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 2041 c.c., azionabili nella fattispecie in esame come meglio nella parte motiva del presente appello,
- per l'effetto condannare a pagare a la somma di CP_1 Pt_1
€.100.000,00 corrispondente alla quota del risarcimento spettante al signor CP_3
ma che, in forza di due sentenze passate in giudicato, deve gravare interamente
[...]
ed esclusivamente su e che è stata solo provvisoriamente anticipata da CP_1
Pt_1
- il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.,
o in subordine come per legge, dal dovuto al saldo;
- condannare e a restituire all'esponente le spese che CP_1 CP_2
l'esponente ha pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del doppio grado giudizio, oltre IVA,
CPA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario 15% per spese generali come per legge.
Per CP_1 CP_1
C O N C L U S I O N I
pagina 3 di 16 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria,
In via principale e nel merito: rigettare l'avversario appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 311/2023 del 25 ottobre 2023 del
Tribunale di Sondrio, poiché immune da vizi che la rendano meritevole di riforma.
In ogni caso, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avversario appello dovesse essere accolto, e la sentenza riformata con condanna di a ON
corrispondere all'appellante l'importo di € 100.000,00# o altro diverso importo, dato comunque atto che la convenuta in appello ha titolo per essere manlevata da
[...]
in relazione agli esborsi e pagamenti eventualmente dovuti, dichiarare CP_2
tenuta, e quindi condannare, la stessa , a tener indenne Controparte_2 CP_1
[...]
In ogni caso: confermata la statuizione sulle spese già adottata in primo grado, condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite e dei compensi anche per il secondo grado di giudizio.
Per Controparte_2
Nella causa n. 3469/2023 R.G. - Sez. II - C.I. dott.ssa Cesira D'Anella -
[...]
- appellata - avv. Andrea Orlandoni così precisa le CP_2
CONCLUSIONI
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1
di esponendo quanto segue. CP_1
Il 2 febbraio 2011 operaio dipendente di con Controparte_3 ON
mansioni di autista di autobetoniera, rimaneva gravemente leso in un infortunio sul lavoro, che si verificava in un cantiere gestito dalla subappaltatrice per CP_1
lavori commissionati da all'appaltatrice Pt_2 Parte_3
Per l'infortunio in questione si instaurava un procedimento penale nei confronti dei dirigenti delle e coinvolte nel cantiere, nonché di altri soggetti Pt_2 Pt_3 CP_1
riconducibili, a vario titolo, alle medesime società.
Il giudizio penale di primo grado si concludeva con il patteggiamento dei vertici di e con la condanna dei responsabili di e di al pagamento di una CP_1 Pt_2 Pt_3
provvisionale di €.800.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.
Il 5 ottobre 2016 notificava agli esponenti di atto di precetto Controparte_3 Pt_2
per complessivi €.809.095,25.
nella qualità di assicuratrice di in forza di polizza n. 303669893, Pt_1 Pt_2
d'accordo con , assicuratrice della datrice di lavoro Controparte_2 CP_1
proponeva a che accettava, il pagamento di un acconto di Controparte_3
€.200.000,00 in attesa della conclusione del giudizio risarcitorio civile, nel frattempo promosso dal lavoratore infortunato contro il predetto datore di lavoro.
In data 21 dicembre 2016 ripartito l'importo di €.200.000,00 in misura Pt_1
paritetica con , corrispondeva al signor l'importo complessivo di CP_2 CP_3
€.100.000,00.
pagina 5 di 16 Nel far sottoscrivere all la quietanza di pagamento, faceva CP_3 Pt_1
espressamente salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili civili, in attesa di un giudizio definitivo sulle responsabilità delle parti coinvolte nell'infortunio.
Con sentenza del Tribunale di Como - Sez. Lav. n. 223/2017 veniva accertata e dichiarata la responsabilità di la quale veniva condannata a risarcire a CP_1 [...]
il danno complessivamente quantificato in €.485.140,25 oltre interessi e CP_3
rivalutazione, dedotto l'acconto già versato di complessivi €.200.000,00 (€.100.000,00 da parte di e €.100.000,00 da parte di , ed oltre spese legali, con CP_2 Pt_1
condanna della terza chiamata a manlevare CP_2 CP_1
Con sentenza n. 3738/2018 la Corte d'Appello di Milano sezione V penale assolveva con formula piena i responsabili di e di coinvolti nella vicenda. Pt_2 Parte_3
Sulla base di tali presupposti, formulava nei confronti di domanda Pt_1 CP_1
di restituzione della somma di euro 100.000,00 corrisposta per conto di a Pt_2 [...]
in acconto alla quota di responsabilità della propria assicurata, poi CP_3
esclusa, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1916 c.c.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice formulava in subordine domanda di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa.
si costituiva in giudizio eccependo che, una volta venuto meno il titolo CP_1
esecutivo, in virtù del quale aveva pagato l'importo di euro 100.000,00, la Pt_1
compagnia assicuratrice poteva ripetere soltanto dal sig. quanto versato, CP_3
secondo le norme che regolano il pagamento dell'indebito oggettivo.
Si costituiva in giudizio , terza chiamata da chiedendo Controparte_2 CP_1
il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 6 di 16 Il Giudice istruttore autorizzava altresì la chiamata in causa di Controparte_3
richiesta da parte attrice, il quale contestava la domanda evidenziando che nella quietanza era stato previsto che il pagamento era stato effettuato in “via di transazione senza riconoscimento di responsabilità e con animo di rivalsa nei confronti dei responsabili civili”.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“1. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
di e di che si liquidano in favore di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ON
spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per spese, in favore di €
in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_2
generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in favore di in € Controparte_3
10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”
In particolare, in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. il
Tribunale evidenziava che “la surrogazione legale ha luogo di diritto nei seguenti casi:
… 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Questo articolo richiama l'articolo 1299 c.c. che così dispone: “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Milano aveva escluso la penale responsabilità di nella causazione dell'infortunio occorso al sig. Parte_2 CP_3
pagina 7 di 16 Pertanto, e non erano condebitori in solido. Riteneva di Parte_2 ON
conseguenza che non potesse agire in surrogazione e chiedere la Parte_1
condanna di al pagamento di € 100.000,00, somma versata dall'attrice ON
nell'interesse di all Parte_2 CP_3
In relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. osservava che
[...]
aveva corrisposto a la somma di € 100.000,00 in qualità Parte_1 Controparte_3
di assicuratore contro la responsabilità civile di e non di assicuratore contro i Parte_2
danni.
L'articolo 1917 c.c. prevede che “nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, mentre nell'assicurazione contro i danni l'assicuratore indennizza l'assicurato (non il terzo) rispetto ai danni che ricadono nella sfera dello stesso assicurato e che eventualmente, ma non necessariamente, possono essere stati provocati da terzi.
Riteneva pertanto che, essendo l'articolo 1916 c.c. una norma che riguarda esclusivamente l'assicurazione contro i danni e non l'assicurazione per la responsabilità civile, non potesse vantare alcun diritto di surroga ai sensi dell'articolo 1916, Pt_1
comma primo, c.c.
Quanto alle domande di ripetizione dell'indebito e di arricchimento senza causa, formulate dall'attrice nella memoria 183, comma sesto, n.1) c.p.c., riteneva che le stesse, pur essendo ammissibili, fossero infondate nel merito.
infatti, aveva pagato per conto della propria assicurata Parte_1 Parte_2
la somma di € 100.000,00 in favore del sig. a seguito di un accordo transattivo CP_3
raggiunto con il medesimo, come si evinceva dallo stesso tenore letterale della quietanza pagina 8 di 16 di pagamento ove era riportata l'espressione “in via di transazione”, accordo pienamente valido ed efficace tra le parti.
Quanto all'espressione “con animo di rivalsa nei confronti dei responsabili civili” contenuta nella quietanza del pagamento, osservava che la stessa era priva di rilevanza, considerato che “l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore (cfr. Cass. 20/06/2000, n.
8371)”, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, avendo l'attrice effettuato il pagamento in favore di per evitare che quest'ultimo, dopo la sentenza del CP_3
Tribunale di Como (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta) che, all'esito del dibattimento, aveva sancito la penale responsabilità di (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta), Pt_2
riconoscendo una provvisionale di € 800.000,00, procedesse con l'esecuzione forzata già preannunciata dalla notifica dell'atto di precetto.
Respingeva, infine, l'azione di arricchimento senza causa, “considerato la causa del pagamento di € 100.000,00 effettuato dall'attrice in favore del sig. è proprio il CP_3
negozio transattivo”.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno Parte_1
di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza ON
gravata e chiedendo, in ogni caso, nel merito, la condanna della propria compagnia assicuratrice, , a manlevarla in relazione ad eventuali esborsi Controparte_2
dovuti.
si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto di ogni Controparte_2
domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 9 di 16 ha altresì provveduto a notificare l'atto d'appello ai meri fini della Parte_1
litis denuntiatio, ex art. 332 c.p.c. a il quale non si è costituito in Controparte_3
giudizio.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1203 c.c. per agire in surroga: lamenta infatti che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che la surrogazione fosse consentita solo a favore del debitore che è tenuto “con altri”, e non anche a favore del debitore che
è tenuto “per altri”; rileva in particolare che al momento del pagamento degli
€.100.000,00 , quale assicuratrice per la responsabilità civile di era Parte_1 Pt_2
obbligata ex art. 1917 c.c. a tenere indenne la propria assicurata per i danni patiti dal signor ed aveva un interesse giuridicamente qualificato ad arginare CP_3
l'esposizione di dato che l aveva notificato atto di precetto per Pt_2 CP_3
complessivi €.809.095,25.
Rileva inoltre che, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, l'art. 1203 n. 3
c.c. non richiama l'art. 1299 c.c. (che disciplina il regresso tra condebitori solidali)
pagina 10 di 16 sicché non può ritenersi che la surroga ex art. 1203 n. 3 c.c. sia limitata al solo debitore solidale.
Sostiene infine che il momento rilevante per la surroga del debitore solidale ex 1203 n. 3
c.c. è necessariamente il momento in cui avviene il pagamento, e non il momento in cui vene proposta la domanda, in surroga del creditore, verso il responsabile.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 1916 c.c., osservando che l'assicurazione della responsabilità civile ex 1917 c.c. è una species rientrante nel genus dell'assicurazione contro i danni.
Richiama al riguardo la pronuncia della Cass. 27 gennaio 1961 n. 129 così massimata:
“L'assicuratore della responsabilità civile che, nei limiti del massimale, ha risarcito il danneggiato, è surrogato nel diritto di regresso che all'assicurato competa verso il corresponsabile solidale del sinistro”.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.
A tal fine osserva che, se il titolo di pagamento fosse stato solo Controparte_4
transattivo, allora il rapporto risarcitorio Beton Alpi-Appiani non avrebbe dovuto rimanerne influenzato, e il pagamento di €.100.000,00 avrebbe dovuto cumularsi
(anziché sottrarsi) al risarcimento dovuto da in forza della sentenza del CP_1
Tribunale del Lavoro. Al contrario, che avrebbe dovuto pagare all' CP_1 CP_3
€.485.140,25 a titolo risarcitorio, ha invece detratto, a titolo di acconto risarcitorio, non solo gli €.100.000,00 pagati da , assicuratore di ma anche gli CP_2 CP_1
€.100.000,00 pagati da assicuratore di Pt_1 Pt_2
Tuttavia, considerato che e non sono tenute a risarcire alcunché – come Pt_1 Pt_2
statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano e dalla sentenza del Tribunale
pagina 11 di 16 del Lavoro - si è avvantaggiata di questo pagamento, in quanto ha risarcito CP_1
€.100.000,00 in meno.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.
Il richiamo all'istituto della surrogazione legale, di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., non appare pertinente al caso di specie.
Invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la
“surrogazione legale … si configura non per il solo fatto di avere pagato il debito altrui
… ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito … o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione di regresso”
(così Cass. sentenza n. 2060/2010).
Nel caso in esame il pagamento effettuato da non è idoneo a giustificare Pt_1
l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di in quanto la sentenza CP_1
della Corte di Appello di Milano ha escluso la penale responsabilità di nella Parte_2
causazione dell'infortunio occorso al sig. pertanto, il pagamento effettuato da CP_3
nell'interesse del proprio assicurato, essendo un pagamento indebito, non Pt_1
potrebbe giustificare l'azione di regresso nei confronti di CP_1
Quanto all'azione proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c., è opportuno osservare che la norma in esame prevede che: “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Nel caso in esame, invece, il pagamento effettuato da in favore del danneggiato Pt_1
non ha determinato il trasferimento dei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili in quanto, essendo stata esclusa la corresponsabilità di in relazione ai fatti oggetto di Pt_2
pagina 12 di 16 causa, l'assicurato non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti dei terzi responsabili.
Né vi è stato un trasferimento nei diritti del danneggiato in favore della compagnia assicuratrice, in quanto il creditore ricevendo il pagamento, non ha surrogato CP_3
nei propri diritti, secondo quando prevede l'art. 1201 c.c. Pt_1
Quanto all'azione subordinata di arricchimento senza causa, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di ripetizione di indebito e l'azione di arricchimento senza causa, ritenendo che il pagamento effettuato da in favore del danneggiato trovi la sua giustificazione Pt_1
causale nel negozio transattivo stipulato con l CP_3
Va peraltro considerato in senso contrario che – come si evince dalla lettura della sentenza n. 223/2017 – il Tribunale di Como – sezione lavoro, nel riconoscere la responsabilità civile di in relazione all'infortunio occorso a CP_1 CP_3
quantificò il danno subito dal lavoratore in € 485.140,25 oltre interessi e
[...]
rivalutazione, da cui detrarsi € 100.000,00 già pagati da ed € 100.000 erogati da CP_2
“come documentato dalla terza chiamata nelle proprie note conclusive”. Pt_1
Ciò evidenzia, quindi, che la stessa , terza chiamata nel giudizio civile promosso CP_2
dall nei confronti del proprio datore di lavoro, aveva chiesto di dedurre CP_3
l'importo di € 100.000 erogato da avvantaggiandosi così di quanto versato Pt_1
dalla compagnia assicuratrice al danneggiato in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata da Pt_2
Di conseguenza, essendo stata esclusa, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale dei dipendenti di e di in relazione ai fatti Pt_2 Parte_3
oggetto di causa ed essendo venute meno le statuizioni civili pronunciate dal giudice pagina 13 di 16 penale di primo grado in favore di ne consegue che (e per essa Controparte_3 Pt_2
non è tenuta a risarcire alcunché. Pt_1
Pertanto, se nel rapporto il pagamento effettuato trova titolo nella Controparte_4
transazione intercorsa tra le parti, nel rapporto Anas– Beton Alpi il pagamento effettuato da (nell'interesse di è rimasto privo di giustificazione causale;
a ciò Pt_1 Pt_2
consegue che, mentre si è impoverita senza causa, perché la sua assicurata Pt_1
non è stata riconosciuta responsabile dell'infortunio occorso all' Pt_2 CP_3 CP_1
per effetto di detto pagamento, si è arricchita senza causa, essendo stata
[...]
riconosciuta quale unica responsabile dell'evento lesivo.
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata, ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 100.000,00, versata dalla compagnia assicuratrice ad Parte_1
in data 21.12.2016. Controparte_3
Poiché l'indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura di credito di valore, a parte appellante compete la svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'esborso (21.12.2016) fino alla pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95), sulla somma capitale periodicamente rivalutata, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta da ON [...]
deve essere condannata a tenere indenne e manlevare la propria CP_2
assicurata, in relazione a tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare a ON
in forza della presente sentenza, per capitale, interessi e spese. Parte_1
La riforma della sentenza comporta la condanna di soccombente, alla ON
rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute da Parte_1
pagina 14 di 16 spese che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Pt_1
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La riforma della sentenza comporta altresì la condanna di e ON [...]
alla restituzione di quanto versato da alle controparti a CP_2 Parte_1
titolo di spese processuali e precisamente euro 12.719,00 in favore di ed euro CP_1
14.591,20 in favore di , come evidenziato dalle contabili di bonifico prodotte in CP_2
giudizio.
Invece, in difetto di impugnazione, deve darsi atto del passaggio in giudicato della pronuncia di condanna di al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dal terzo chiamato, Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n.
311/2023, resa in data 24 ottobre 2023 e pubblicata il 25 ottobre 2023, condanna al pagamento in favore di della somma ON Parte_1
di euro 100.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sulla somma capitale periodicamente rivalutata dal 21.12.2016 alla pronuncia della presente sentenza e agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare in Controparte_2 ON
relazione a tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare a in forza Parte_1
della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio ON
sostenute da che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro Parte_1
10.000,00 oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 15 di 16 e, per il giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a restituire l'importo di euro 12.719,00 e ON Controparte_2
la somma di euro 14.591,20, versato da in esecuzione della
[...] Parte_1
sentenza qui riformata.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16