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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
AR IN, Relatore
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2208/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L701633-2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012711056 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5173/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 01.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 29520239012711056/000,notificata in data 13.11.2023, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 61.031,20, fondata sull'accertamento n. TYX01L701633/2013 notificato in data 26.6.2013.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate NE non è costituita.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
la non maturata prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
La ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'accertamento n. TYX01L701633/2013 è stato regolarmente notificato in data 26.6.2013, come da copia dell'atto con avvisi di ricevuta depositati in atti.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA) detto termine è decennale e che si deve tener conto delle disposizioni normative emesse negli anni 2020 e 2021 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti tra l'altro da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito affidati all'Agente della NE con conseguente sospensione di qualsivoglia termine prescrizionale.
Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine prescrizionale decennale per la notifica dell'intimazione, tenuto conto che l'accertamento è stato notificato in data 26/6/2013, scadeva in data 20/11/2024, mentre l'intimazione è stata notificata in data 13/11/2023. Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. In assenza di costituzione, nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti dell'Agenzia Entrate NE, poste in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Messina, sezione ottava, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
AR IN, Relatore
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2208/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L701633-2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012711056 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5173/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 01.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 29520239012711056/000,notificata in data 13.11.2023, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 61.031,20, fondata sull'accertamento n. TYX01L701633/2013 notificato in data 26.6.2013.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate NE non è costituita.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
la non maturata prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
La ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'accertamento n. TYX01L701633/2013 è stato regolarmente notificato in data 26.6.2013, come da copia dell'atto con avvisi di ricevuta depositati in atti.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA) detto termine è decennale e che si deve tener conto delle disposizioni normative emesse negli anni 2020 e 2021 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti tra l'altro da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito affidati all'Agente della NE con conseguente sospensione di qualsivoglia termine prescrizionale.
Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine prescrizionale decennale per la notifica dell'intimazione, tenuto conto che l'accertamento è stato notificato in data 26/6/2013, scadeva in data 20/11/2024, mentre l'intimazione è stata notificata in data 13/11/2023. Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. In assenza di costituzione, nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti dell'Agenzia Entrate NE, poste in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Messina, sezione ottava, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.