Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2025, proposto da
LN AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ND RE S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
del provvedimento del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 47641 del 5 agosto 2025, recante oggetto «Diniego all’istanza di Autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici presentata al Portale Impresainungiorno in data 30/05/2025 con ID: 13264231005-05052025-1152 e registrata al protocollo comunale con n. 2025/33006»;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. SI IC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. LN AL S.p.A. (di seguito LN) è un operatore di infrastrutture di telecomunicazioni titolare di un impianto posto sul lastrico solare di un fabbricato sito nel Comune di Bassano del Grappa, in via Monte Verena n. 17, sul quale sono ospitati gli impianti di ND RE S.p.A. (di seguito ND).
2. Stante la necessità di demolire e ricostruire il ridetto fabbricato, la proprietà metteva a disposizione un’area confinante (foglio 40, particella 427) ove delocalizzare provvisoriamente l’impianto. In data 5 luglio 2022 LN e ND presentavano al SUAP del Comune di Bassano del Grappa un’istanza ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un nuovo impianto in modalità “carrata” , dichiarandolo espressamente quale «installazione di un impianto tecnologico provvisorio con permanenza maggiori di 120 gg inferiore ai 2 anni, per delocalizzazione a servizio della rete di telefonia cellulare ND RE: VI796 Via Pio X».
3. Il titolo si formava per silentium ai sensi del comma 10 del medesimo articolo e l’impianto veniva installato.
4. Il Comune notificava all’indirizzo PEC indicato nell’istanza il provvedimento del 22 maggio 2023, prot. n. 34005, recante le « condizioni da rispettare », precisando che « la stazione radio base provvisoria dovrà essere rimossa entro 2 anni dalla presentazione dell’istanza ossia entro il 5 luglio 2024 ».
5. Tale provvedimento non veniva impugnato da LN.
6. A seguito di sopralluogo del 2 aprile 2025, accertata la perdurante presenza dell’impianto, il Comune avviava il procedimento di ripristino e, con ordinanza del 21 maggio 2025, prot. n. 249, ordinava la rimozione dell’impianto ai sensi dell’art. 27 ss. D.P.R. n. 380/2001.
7. Contro tale ordinanza LN proponeva il separato ricorso n. 1348/2025 di R.G..
8. Nelle more, LN e ND presentavano in data 30 maggio 2025 una nuova istanza ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, avente ad oggetto un’installazione sostanzialmente identica a quella già in loco .
9. Il Comune, effettuato un sopralluogo, con nota del 5 giugno 2025 richiedeva integrazioni documentali e, in particolare, una «dichiarazione e documentazione fotografica aggiornata relativa allo stato di fatto nell’area oggetto di intervento» , precisando che l’ordinanza n. 249/2025 risultava ancora non ottemperata e avvertendo che il mancato riscontro nei 30 giorni avrebbe costituito presupposto per la comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990.
10. LN non produceva alcuna integrazione nei termini.
11. Il Comune inviava pertanto in data 18 luglio 2025 il preavviso di rigetto dell’istanza, fondato sulla « mancata integrazione della documentazione richiesta con prot. 34043 del 05/06/2025 ».
12. Solo in data 4 agosto 2025 LN trasmetteva al SUAP le proprie osservazioni ex art. 10-bis.
13. Il Comune con provvedimento del 5 agosto 2025, prot. n. 47641 rigettava l’istanza con la seguente motivazione: « L’Autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto non può essere rilasciata nel sito dove già insiste un precedente impianto, già privo di Autorizzazione ed oggetto di Ordinanza di demolizione R.U. 249 del 21/05/2025 ».
14. LN con il ricorso in esame impugnava il predetto diniego chiedendone l’annullamento e articolando due censure.
Con il primo motivo, LN deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-octies, L. n. 241/1990, rilevando che il provvedimento finale di diniego si fonda su una motivazione «totalmente nuova e differente» rispetto a quella esplicitata nel preavviso di rigetto, incentrata sulla mancata integrazione documentale. Poiché il diniego definitivo introduce come ragione ostativa l’impossibilità giuridica di autorizzare l’impianto in presenza di una struttura preesistente abusiva, «non essendovi alcuna continuità logica e/o contenutistica tra l’atto endoprocedimentale ed il provvedimento finale» , ragion per cui risulterebbe pregiudicato il contraddittorio procedimentale.
Con il secondo motivo, LN contesta la violazione dell’art. 44, D.Lgs. n. 259/2003, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, la motivazione assente o apparente, la manifesta contraddittorietà e illogicità, l’eccesso di potere e lo sviamento, osservando che l’impianto era stato ritualmente assentito dal Comune, che non aveva mai rilevato alcun elemento ostativo alla sua realizzazione e permanenza in loco , salvo riconoscerne la natura temporanea; che la nuova istanza non era finalizzata a sanare alcunché, ma a ottenere un titolo sostitutivo di quello asseritamente scaduto; che l’obbligo di preventiva dismissione dell’impianto, quale condizione per la nuova autorizzazione, determinerebbe « rilevantissimi esborsi e correlata interruzione del pubblico servizio » a danno della collettività, a fronte di un contrapposto interesse pubblico del tutto assente.
15. Si è costituito il Comune di Bassano, chiedendo la reiezione del ricorso.
16. In data 29 settembre 2025, LN e ND presentavano una nuova istanza per un diverso sito di installazione, all’esito di un accordo con l’Amministrazione nel frattempo raggiunto.
17. Alla camera di consiglio del 1° ottobre 2025, le parti davano congiuntamente atto dell’avvenuta presentazione della nuova istanza, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
18. In prossimità dell’udienza pubblica, LN ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., con cui ha reso noto di aver convenuto con l’Amministrazione di chiedere l’archiviazione della predetta istanza e di presentarne una nuova, ciò che è avvenuto nei primi giorni di febbraio 2026.
19. Il Comune di Bassano del Grappa con memoria depositata in data 18 marzo 2026, ha rappresentato che, in data 4 marzo 2026 è stata rilasciata a favore di LN e ND l’autorizzazione prot. n. 15007/2026 per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Monte Verena e, per l’effetto, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. LN, con memoria depositata in data 27 marzo 2026, sulla base dei medesimi presupposti evidenziati dal Comune, ha parimenti chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile.
17. All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Come evidenziato nella parte in fatto, LN ha rappresentato che il Comune di Bassano del Grappa ha rilasciato l’autorizzazione prot. n. 15007/2026 per la realizzazione di un nuovo impianto.
Tale fatto sopravvenuto è determinante ai fini della definizione del giudizio.
Il rilascio della predetta autorizzazione priva di qualsiasi utilità l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto l’interesse posto a fondamento del ricorso risulta ormai definitivamente soddisfatto dal nuovo provvedimento autorizzativo.
2. Le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale e della sua definizione in rito per ragioni sopravvenute, indipendenti dall’esame del merito delle censure proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo DO, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SI IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| SI IC | Carlo DO |
IL SEGRETARIO