Sentenza 16 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 7836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7836 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07836/2025REG.PROV.COLL.
N. 02246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2025, proposto da
LL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selargius, in persona del legale rappresentante pro tempore , difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito della Sardegna, Marina Militare Comando Marittimo Autonomo Ovest Cagliari, Aeronautica Militare Comando Squadra Aerea, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Provincia di Orestano e Sud Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma Sardegna, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ente Nazionale per l’aviazione civile, Direzione Aeroportuale e Direzione Operazioni Territoriali di Cagliari, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna Arpas, Wind Tre S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 785/2024 e n. 257/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selargius e dell’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza dei Ministeri, dei Comandi Militari, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sardegna Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione di LL e del Comune di Selargius;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 la Cons. Gudrun Agostini;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LL Italia S.p.a. chiede la riforma delle sentenze del T.A.R per la Sardegna, Sezione Prima, n. 785/2025 e n. 257/2024 che hanno respinto il ricorso RG 796/2023 dalla stessa proposto nei confronti del Comune di Selargius per l'ottemperanza alla sentenza n. 452/2023, resa nei giudizi riuniti (RG 53/2022 - promosso da LL Italia S.p.A. e RG 101/2022 - promosso da Wind Tre S.p.A.) ai fini della declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a.:
- del provvedimento del Direttore dell’Area 5 Edilizia Privata n. 398 del 18 agosto 2023 di diniego all’installazione di impianto radio elettrico di rete di telefonia mobile cellulare di cui alla “ DUA 13264231005-10092021-0913.363879 ” e del parere condizionato reso dall’Area 5 Edilizia Privata del 25.7.2023 e, per l’effetto, per l’accertamento della formazione del titolo delle società istanti per silenzio – assenso, ai sensi dell’art. 87, comma 9 ( ratione temporis applicabile), del d.lgs. n. 259 del 2003 o per la consequenziale nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza all’obbligo di conformarsi alla citata sentenza;
- nonché, in subordine e previa conversione del rito, per l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., dei predetti atti, nonché in via prudenziale e per la parte di interesse: i) dell'art. 15 delle N.T.A. del Piano di Risanamento “ Paluna San Lussorio su Tremini de Baxiu ”, allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 18/3/2003; ii) del Regolamento Edilizio comunale del Comune di Selargius; iii) della delibera di G.R. della Regione Sardegna n. 49/2019 del 5 dicembre 2023, recante ‹‹ Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib. G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) ”›› e dell'allegato A, recante “ Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) 2019 ”; iv) in via meramente prudenziale e tuzioristica, del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444, recante “ Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ” e del D.A. dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Sardegna, 22 dicembre 1983 n. 2266/U “Decreto Floris”, recante “ Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna ”.
2. Per quanto di rilievo, si riportano in sintesi le pregresse vicende in punto di fatto.
In data 14 settembre 2021 la LL Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno presentato al Comune di Selargius un’istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto RSB del gestore Wind Tre S.p.A. da posizionare su una struttura di nuova realizzazione di proprietà della LL Italia S.p.A., in un lotto privato ubicato in Via delle Rose, nel territorio comunale di Selargius (CA), iscritto al Catasto urbano Foglio 33 Mappale 885, conformandosi al programma annuale degli impianti già presentato al Comune nel 2019.
Con la sentenza n. 452/2023, della cui ottemperanza si discute, il T.a.r. per la Sardegna, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalle società, ha annullato i due dinieghi, del 10.12.2021 e 3.8.2022, emessi dal Comune sull’istanza di autorizzazione unica del 2021, il primo motivato dal contrasto dell’intervento con il Regolamento comunale programma installazioni che prevede l’approvazione entro il 30 aprile del piano annuale delle nuove istallazioni e il secondo – emesso in seguito all’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 2179/2022 che aveva imposto il riesame – motivato dalla incompatibilità della SRB con l’art. 15 delle N.d.A. del Piano di Risanamento “ Paluna San Lussorio su Termini de Baxiu ” che non prevede nelle zona S3 e S4 la insediabilità di impianti di questa natura; nella sentenza n. 452/2023 il Tar ha fatto obbligo al Comune di Selargius di rideterminarsi conformandosi ai rilievi svolti.
In ordine al primo diniego annullato il Tar ha così statuito: “ 5.2.1. I ricorsi introduttivi, pertanto, sono entrambi fondati in relazione ai profili di censura evidenziati e vanno conseguentemente disapplicate le previsioni di cui alla delibera consiliare n. 56 dell’11 dicembre 2014 e alle direttive regionali approvate con la Deliberazione n. 12/24 del 25.3.2010 ”; sul secondo diniego, gravato con motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato che “ dal gravato provvedimento unico negativo del 3 agosto 2022 e dal presupposto parere sfavorevole dell’ufficio tecnico comunale non si evincono le ragioni concrete e specifiche (al di là di considerazioni eccessivamente generiche, come emerge dalla ricostruzione in fatto sopra riportata) che, nella fattispecie, rendono incompatibile l’impianto proposto dalle ricorrenti – equiparato dal legislatore, come già detto, ad opere di urbanizzazione primaria - con la destinazione (S3 e S4) e le caratteristiche dell’area, in relazione alle quali va ribadito che non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. ancora, ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 2073/2017; Id., Sez. VI, n. 444/2018; Id., Sez. VI, n. 3853/2017; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, n. 1049/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, n. 6568/2018)” .
Sulla base di queste premesse, intervenuti i pareri positivi del Comando Militare dell’Esercito Sardegna e dell’ARPA, il Comune di Selargius con provvedimento del 18.8.2023 ha nuovamente negato l’autorizzazione motivandolo dalla incompatibilità dell’intervento con la destinazione della zona ad area pubblica prevista dal Piano di Risanamento in rispetto delle dotazioni minime imposte dal D.M. 1444/1968 la cui realizzazione richiederebbe la previa adozione di una variante urbanistica sostanziale del piano di attuazione, da adottarsi al di fuori dal presente procedimento unico, che riclassifichi la superficie interessata in lotto privato destinato ad impianto di telefonia nell’ambito di una valutazione complessiva del Piano di Risanamento.
La LL ha impugnato il diniego con ricorso al T.a.r. affidato a tre azioni diverse: a) azione di ottemperanza per far accertare la nullità per violazione o elusione del dictum giudiziale in quanto il Comune avrebbe reiterato le motivazioni precedenti; b) domanda di accertamento del “silenzio assenso” per mancato rispetto del termine assegnato dal Giudice per il riesame e c) domanda di annullamento ex art. 29, co. 1 c.p.a..
Con sentenza non definitiva n. 257/2024 il Tar ha respinto la domanda di ottemperanza e l’azione di nullità ritenendo superato l’originario vizio di difetto di motivazione del provvedimento che ha considerato sufficientemente motivato con il richiamo al dettagliato parere dell’Area Edilizia privata del 25.7.2023.
Con la sentenza conclusiva n. 785/2024 il Tar ha giudicato infondato anche il motivo sul silenzio e ha respinto la domanda di annullamento ritenendo legittimo il motivo di diniego fondato sulla incompatibilità dell’impianto su un’area ben circoscritta dal Piano destinata a servizi pubblici dalle prescrizioni attuative del Piano di risanamento urbano, non trattandosi di divieto generalizzato.
3. Avverso le predette sentenze ha interposto appello, con istanza di sospensiva, la LL S.p.a. invocando la riforma sulla base di tre motivi di seguito compendiati:
I. “ Erroneità della sentenza non definitiva n. 257/2024. Erroneità della sentenza n. 785/2024, capo 3.3. Sulla nullità degli atti impugnati per violazione e/o elusione del giudicato ”;
II. “ Riforma della sentenza n. 785/2024 del 11.11.2024”:
- “Erroneità della sentenza. Sulla fondatezza del motivo I.C. del ricorso introduttivo. Sulla formazione del titolo alla realizzazione della SRB per silenzio – assenso”;
- “Erroneità della sentenza n. 785/2024. Sulla fondatezza del secondo e terzo motivo di diritto del ricorso introduttivo. Annullamento degli atti impugnati”.
4. Nel giudizio di appello si è costituito, in data 6 aprile 2025, il Comune di Selargius chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso per infondatezza. In data 30 settembre 2025 si sono costituite con memoria di stile le altre amministrazioni appellate.
5. Con ordinanza cautelare n. 1369 assunta all’udienza del 10 aprile 2025 la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. anche per consentire la trattazione congiunta con il ricorso RG 2265/25 proposto da Wind Tre S.p.A.;
6. All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello per quanto si dirà è infondato.
1.1. Il primo motivo di appello riguarda l’azione di nullità. Con esso vengono censurati il capo 3 e ss. della sentenza non definitiva n. 257/2024 e il capo 3.2 della sentenza n. 785/2024 nei quali è stata considerata sufficiente e adeguata la motivazione addotta in sede di riesame dell’istanza ritenendo non configurabile una violazione o elusione di giudicato.
A tale riguardo la parte appellante rappresenta che il Comune avrebbe riprodotto lo stesso motivo contenuto nel diniego annullato, fondato sulla presunta incompatibilità urbanistica tra l’impianto e le aree destinate a verde attrezzato e parcheggio senza concreta giustificazione. Nuovamente non avrebbe considerato le norme e i principi secondo cui gli impianti di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione e come tali compatibili con ogni destinazione urbanistica e che sono inammissibili divieti generalizzati per zone. Non si potrebbe neppure porre un problema di “sottrazione degli standard urbanistici”, poiché – come chiarito anche dal TAR Cagliari in seno alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza – le SRB non hanno rilevanza edilizia e non creano cubatura.
Il provvedimento eluderebbe la sentenza anche con riferimento ai principi di celerità del procedimento ivi espressi, avendo imposto la presentazione da parte delle società di una domanda variante urbanistica, laddove invece in sentenza si stabilisce che il procedimento è regolato unicamente dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003. Si insiste quindi nella nullità/inefficacia del provvedimento per violazione/elusione del dictum .
1.2 Il Collegio ritiene che il pronunciamento sia immune dalle critiche sollevate, per il fatto che il Comune in esecuzione della citata sentenza aveva soltanto l’obbligo di rideterminarsi sulla istanza della ricorrente e di fornire una più articolata motivazione rispetto a quella generica rinvenibile nei provvedimenti in precedenza annullati.
Contrariamente a quanto assunto dall’appellante, l’Amministrazione non si è limitata a ribadire nuovamente una generica non conformità dell’opera al Piano di risanamento urbanistico, lasciando inconsiderati i principi sopra esposti, ma ha spiegato con richiamo al parere del Servizio Edilizia Privata del 25.7.2023, per quali ragioni si considera l’opera, seppur equiparabile ad una infrastruttura primaria, allo stato dell’attuazione della pianificazione urbanistica, non realizzabile in quella specifica area destinata in parte prevalente ad area parcheggio e in minore parte a verde pubblico attrezzato, trattandosi di previsioni vincolanti in adempimento degli obblighi derivanti dal D.M. 1444/1968 sugli standard urbanistici minimi e per quale motivo non può trovare applicazione la regola generale sulla irrilevanza delle infrastrutture per telecomunicazioni riguardo a qualsiasi destinazione urbanistica. Risulta inoltre che il Comune, nel ribadire il diniego, era consapevole che tali ragioni giustificative esulavano dal diverso ambito riconnesso al principio secondo cui è inammissibile l’introduzione di limitazioni alla localizzazione degli impianti aventi carattere generale e riguardanti estese porzioni del territorio comunale.
La motivazione assunta, può essere non condivisa, ma non presenta i caratteri della insufficienza e della inadeguatezza né può ritenersi contrastante con le indicazioni contenute nella sentenza.
2. Con il secondo motivo di gravame si chiede la riforma della sentenza n. 785/2024 nella parte in cui, erroneamente secondo l’appellante, ha escluso l’intervento del titolo per silenzio assenso per decorso del termine assegnato dal Tar per rideterminarsi.
Sostiene l’appellante che il diniego del 18.8.2023 sarebbe intervenuto non soltanto oltre il termine dei quarantacinque giorni fissati nella sentenza ma anche oltre il termine previsto dalla normativa di settore in quanto l’ente avrebbe stabilito in seno alla conferenza dei servizi dei termini non conformi all’ iter procedurale previsti dal d.lgs. 259/2003.
2.1. Anche questa censura è infondata, in quanto il termine dei 45 gg. imposto dal Tar per provvedere – decorrente dalla notifica della sentenza - è un termine ordinatorio privo di effetti legali mancando a tale riguardo una norma di legge che lo qualifichi perentorio. Dalla documentazione dimessa in primo grado da LL si evince che la sentenza, depositata il giorno 22.6.2023, è stata notificata all’Amministrazione comunale in data 6.7.2024. In data 10 e 12 luglio 2025 è stata convocata la Conferenza dei servizi concedendo alle amministrazioni il termine entro l’11.8.2023 per il rilascio dei pareri. In data 4.8.2023 LL ha presentato osservazioni e in data 18.8.2023 è stato adottato il provvedimento finale.
Può quindi ritenersi rispettato dal provvedimento adottato il 18.8.2024 sia il termine stabilito dal giudice nella sentenza (18.8.2023) ma anche il termine procedimentale ordinario, pure volendolo far decorrente dalla pubblicazione della sentenza (22.8.2025), che è considerato dal legislatore l’unico termine idoneo a fungere da elemento costitutivo della fattispecie legale di silenzio-assenso.
E’ invece del tutto generico e incomprensibile il rilievo sul mancato rispetto dell’ iter procedimentale previsto per il procedimento conferenziale, i cui termini, eccetto quello procedimentale finale, assumono carattere ordinatorio.
3. Con il terzo mezzo di impugnazione la società appellante censura l’erroneità del pronunciamento sul secondo e terzo motivo di primo grado su cui si fonda la domanda di annullamento, afferenti ancora l’aspetto della motivazione, ritenuta peraltro irragionevole, ma anche profili di natura sostanziale dell’atto conclusivo.
Nello specifico, la società appellante deduce che la motivazione adottata in sede di riedizione dell’atto sarebbe nuovamente generica, perché il Comune non avrebbe spiegato quale sarebbe la concreta incompatibilità tra l’impianto e i vincoli previsti a “verde attrezzato” ed “area parcheggio” che sono siti normalmente utilizzati (c.d. privilegiati) per la installazione di infrastrutture di telecomunicazione. A riguardo fa presente che l’area circostante è connotata da massiccia edificazione e l’impianto andrebbe a posizionarsi prevalentemente nell’area parcheggio per una superficie di 70 mq corrispondenti a 5 posti auto. La motivazione sarebbe comunque anche irragionevole e illogica laddove il Comune ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’aggravante procedimentale della presentazione di una variante urbanistica, non consentita in questi casi dalla normativa di settore, laddove ha considerato non compatibile la infrastruttura in questione con la specifica destinazione che consente molteplici opere pubbliche genericamente elencate dalle norme di attuazione del piano (art. 15) che non escluderebbero questo tipo di intervento ma recano un divieto espresso soltanto per le edificazioni di civile abitazione.
Soggiunge l’appellata che l’impianto non determinerebbe alcuna riduzione degli asseriti standard urbanistici inviolabili per il fatto che si tratta di infrastruttura non dotata di rilevanza edilizia/urbanistica.
Insiste quindi nel difetto di istruttoria e nella violazione del procedimento descritto dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003, nella inapplicabilità del richiamato art. 72 del Regolamento comunale e della Direttiva Regionale del 2019 non essendo previsti ulteriori aggravi procedurali e nella illegittimità del diniego per illegittimità derivata dall’art. 15 delle N.d.A. del piano, che fa salva la disciplina normativa sopravvenuta, e quindi anche il D.lgs. 259/2003 intervenuto in un momento successivo.
L’appellante ripropone inoltre in esame il motivo I.4, rimasto assorbito in primo grado, con cui in primo grado aveva dedotto che le previsioni sarebbero decadute ed inefficaci per essere ormai trascorsi oltre 10 anni dalla approvazione.
3.1. Il Collegio, per le ragioni che seguono, nel caso in esame, non ravvisa alcun difetto né irragionevolezza della motivazione. Neppure si intravede la prospettata violazione delle norme sul procedimento unico e nemmeno il contrasto con la giurisprudenza di questo Consiglio che considera le infrastrutture di telecomunicazioni compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica prevista nel piano regolatore comunale e che nega ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti su vaste zone del territorio comunale.
L’impianto, così come indicato nella relazione tecnica, andrebbe realizzato in un‘area di poco maggiore di 72 mq su un lotto a destinazione pubblica, in gran parte in S4 (parcheggio) e in minore parte in S3 (verde attrezzato), ricadente all’interno del Piano di Risanamento Urbanistico “Paluna San Lussorio Su Tremini de Baxiu”, individuato nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Selargius come sottozona C1.1 (la parte denominata Su Tremini de Baxiu) e C1.2 (la parte denominata Paluna San Lussorio).
Nella specie, come correttamente affermato dal Tar, non siamo al cospetto di un divieto generalizzato in quanto si tratta di un’area specificamente delimitata e individuata nel Piano di Risanamento urbano quale zona destinata ad ospitare standard urbanistici inderogabilmente imposti dal D.M. 1444/1968 e quindi su un’area destinata ad ospitare specifici interventi pubblici previsti in modo vincolante ed inderogabile dal Piano. Tali interventi, allo stato, non sono stati ancora attuati e questo è il motivo della incompatibilità dell’impianto in questione con il piano attuativo, che risulta chiaramente opposto nella nota del Comune, in quanto in questo caso verrebbe sottratta della superficie adibita a standard urbanistici e di conseguenza renderebbe irrealizzabile la previsione vincolante del piano.
Peraltro, il dimensionamento degli standard è il frutto di un’attività amministrativa discrezionale di carattere tecnico-giuridico, la quale deve essere espletata secondo una concezione necessariamente unitaria del territorio pianificato, che in relazione al caso di specie trova come ambito di riferimento sia la consistenza complessiva del P.R.U. San Lussorio sia la disciplina dell’intero territorio comunale, avendo il PUC di Selargius recepito la medesima destinazione a standard per tutte le aree che già erano state qualificate in tal modo dai diversi piani attuativi. L’effetto di tale recepimento sta quindi nel fatto che l’individuazione di tali specifiche aree costituisce il frutto delle valutazioni complessive che, ai fini del rispetto dei parametri e dei rapporti stabiliti dalla normativa di settore (in Sardegna il D.A. 20.12.1983 n. 2266/U), sono state effettuate autonomamente dallo strumento generale di pianificazione.
Come ha chiarito il Comune nel suo parere del 25.7.2023, nelle zone in questione non vi è una incompatibilità assoluta e permanente per le infrastrutture come quella in questione ma è necessaria la previa realizzazione dell’intervento pubblico previsto dalle norme vincolanti e “ laddove un’area sia stata già attuata (ad esempio un’area S4 in cui sia stato realizzato il relativo parcheggio pubblico) e ci fosse un’area (ad esempio sistemata ad aiuola) la cui occupazione da parte di un impianto di telefonia non determinasse la sottrazione di superfici destinate allo specifico standard pubblico (quindi, secondo l’esempio fatto, laddove non comportasse la diminuzione dell’area utilizzata per gli stalli di sosta) si ritiene che l’installazione dell’impianto possa essere ritenuta ammissibile ”.
La giurisprudenza citata dalla parte appellante in ordine alla generale compatibilità urbanistica delle infrastrutture di telecomunicazione con qualsiasi zonizzazione prevista dal piano regolatore comunale non trova qui applicazione, in quanto non si tratta di dare attuazione diretta – mediante titolo edilizio – alle previsioni auto esecutive del piano regolatore generale che fissa dei soli parametri urbanistici ma si è in presenza di una pianificazione attuativa che disciplina nel dettaglio sia planivolumetrico che spaziale l’intero comparto e che prevede in modo vincolante in questa zona le opere pubbliche destinate a standard inderogabili. Questa è anche la ragione per la quale non possono avere rilevanza diretta le norme sopravvenute che disciplinano diversamente gli standard urbanistici né le norme settoriali in ambito della telecomunicazione. E’ pertanto necessario attendere la realizzazione dell’intervento pubblico previsto dal piano di risanamento oppure, come, ha correttamente suggerito dal Comune, la presentazione di una domanda di variante sostanziale al piano finalizzata a dare ingresso a standard in misura ridotta e alle specifiche esigenze della telecomunicazione.
Anche il rilievo sull’intervenuto decorso di oltre 10 anni dall’approvazione del piano non può avere rilevanza per il fatto che si tratta di una previsione normativa di un piano di attuazione – che è confluita nel piano regolatore generale – e che è stata interamente attuata per la parte residenziale ma non per i servizi. La previsione urbanistica relativa ai pubblici servizi a standard non perde efficacia anche se i vincoli espropriativi sono nel frattempo scaduti ma che possono essere facilmente reiterati dall’Amministrazione ai fini della realizzazione del progetto.
Per i motivi sopra esposti l’appello non può trovare accoglimento.
4. Ritenendo di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.a. si dà atto che gli aspetti non espressamente menzionati sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
5. Sussistono, in considerazione del complessivo andamento della controversia, giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO