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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4610 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2021, la sig.ra , Parte_1
nata a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' , domandando il CP_1
riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, a far data dalla domanda amministrativa del 30/09/2019, con conseguente attribuzione dei benefici previsti dalla normativa citata, tra cui permessi lavorativi e agevolazioni fiscali. La ricorrente allegava a fondamento della propria pretesa un quadro clinico documentato e supportato da certificazioni sanitarie rilasciate da strutture pubbliche, evidenziando una compromissione globale dell'autonomia personale. L' si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura di Messina, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la genericità delle allegazioni in fatto e la carenza dei presupposti medico-legali, evidenziando come le patologie indicate dalla parte attrice non comportassero una riduzione dell'autonomia tale da richiedere un'assistenza permanente e globale, come richiesto dalla normativa.
Il giudizio proseguiva mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa la quale, a seguito di Persona_1
approfondita valutazione clinica e documentale, formulava le proprie conclusioni favorevoli alla ricorrente.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa ha offerto Persona_1
una valutazione chiara, esaustiva e supportata da criteri medico-legali coerenti con la giurisprudenza consolidata in materia. La consulente ha accertato che la sig.ra
è affetta da un complesso e severo quadro clinico, comprendente Parte_1
poliartropatia degenerativa a significativa incidenza funzionale, osteoporosi, cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale con deficit mnesico, ipoacusia bilaterale, stenosi carotidea fino al 65%, incontinenza urinaria, varici agli arti inferiori, difficoltà deambulatorie e sindrome depressiva. Tutte queste condizioni incidono profondamente sulla capacità della stessa di svolgere autonomamente le attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
La CTU ha inoltre evidenziato la necessità, da parte della ricorrente, di assistenza continua e globale, specificando come la riduzione dell'autonomia personale sia correlata all'età avanzata e al decorso delle patologie, con un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive e motorie. Il giudizio medico-legale ha tenuto conto non solo della diagnosi clinica, ma anche delle ripercussioni sulla vita relazionale, sociale e familiare della paziente, in perfetta aderenza ai requisiti dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92.
Deve altresì osservarsi che le contestazioni formulate dall' risultano CP_1
generiche e prive di idoneo supporto probatorio. Le doglianze circa la pretesa mancanza di documentazione rilevante sono smentite dal contenuto stesso della perizia, che elenca e valuta numerosi certificati specialistici e referti strumentali. Non è inoltre fondato l'assunto per cui il riconoscimento dello stato di handicap grave debba essere subordinato al raggiungimento di soglie di invalidità civile particolarmente elevate, atteso che la giurisprudenza costante della Suprema Corte ha precisato che trattasi di accertamenti distinti, dotati di autonomia e disciplinati da parametri differenti .
Il Tribunale ritiene dunque che la ricorrente sia da considerarsi persona handicappata in situazione di gravità, meritevole del riconoscimento richiesto sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 30 settembre 2019, attesa la natura cronica, ingravescente e non reversibile del quadro clinico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accoglie il ricorso proposto da Parte_1
e accerta e dichiara che alla stessa spetta il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2019.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 2900,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 21/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo