CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO OR, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4540/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1934/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9242 TASI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9246 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento in rettifica n. 9242 e n. 9246, notificati in data 02.01.2023, il Comune di Roma Capitale chiedeva alla Ricorrente_1 il pagamento, a titolo di Tasi per l'anno 2016, della somma di euro 4.383,20, nonché le sanzioni irrogate e gli interessi, per un importo complessivo di euro 6.691,31, e di quella di euro 4.727,63, allo stesso titolo per l'anno 2017, oltre a sanzioni ed interessi, per un totale di euro 7.201,51, con riferimento all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1alla . Il Comune motivava gli avvisi con la considerazione che, dall'incrocio della posizione fiscale del Centro con gli elementi tratti dai dati catastali e dalla Conservatoria risultava che Ricorrente_1 aveva effettuato una dichiarazione infedele riferita all'immobile suddetto ed aveva omesso di pagare la Tasi dovuta. La Ricorrente_1 impugnava i predetti avvisi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma chiedendone l'annullamento. L'ente impositore si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa tributaria. Ricorrente_1Con la sentenza in epigrafe indicata, il ricorso veniva respinto con condanna alle spese dell' per euro 2.500,00. Parte soccombente ha ritualmente e tempestivamente interposto gravame eccependo l'errata ed illegittima esclusione del ricorrere dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'esenzione Imu/Iuc – Tasi, come previsto dalla normativa vigente (legge n. 147/2013 che ha introdotto la cosiddetta Iuc ovvero l'imposta unica comunale ed ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di nullità, annullamento e/o infondatezza dei due avvisi di accertamento in rettifica. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Il Comune di Roma Capitale ha depositato controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame ed invocando alcuni precedenti giudiziali favorevoli all'ente e resi fra le medesime parti (sentenza C.G.T. di Roma di secondo grado n. 4119/2022 per ICI 2009; sentenza C.G.T. di Roma di primo grado n. 9949/2024 per IMU 2016 e 2017; sentenza C.G.T. di Roma di primo grado n. 6208/2024 per IMU 2018). Con vittoria di spese. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. L'Università ha prospettato un unico articolato motivo di impugnazione con il quale ha censurato il mancato riconoscimento dell'esenzione per unità immobiliari destinate ad attività didattica senza scopo di lucro non avendo il primo giudice riconosciuto la sussistenza del requisito oggettivo, ma unicamente di quello soggettivo. In particolare, parte appellante afferma che i fabbricati di cui agli avvisi di accertamento sono utilizzati da soggetto, diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) TUIR), nonchè che gli immobili sono destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche, che rientrano nell'esenzione dall'imposta. Per quanto attiene al presupposto oggettivo per godere dell'esenzione, ovvero dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali viene richiamata in applicazione la legge n. 4/1999 che, all'art. 2, in materia di “filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri”, qual è il caso sottoposto all'odierno giudicante, stabilisce al comma 4 che
“l'autorizzazione (concessa con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) determina l'applicazione delle esenzioni“ previste dall'articolo 34, comma 8 bis del decreto legge n. 69/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 154/1989. Il cit. articolo 34, comma 8 bis, recita: “Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia, non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989". Dal riconoscimento della Ricorrente_1 , quale filiazione in Italia Ricorrente_1dell' parte appellante fa discendere il suo diritto all'esenzione sostenendo che, in forza del suo riconoscimento di filiazione in Italia di università straniera con decreto ministeriale, ne deriva, in base al disposto normativo surrichiamato, il riconoscimento del carattere oggettivo dell'attività didattica svolta quale attività non commerciale “a tutti gli effetti tributari”. Siffatta opzione ermeneutica non può essere condivisa. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Ordunque, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento del presupposto Ricorrente_1oggettivo per l'esenzione in argomento, occorre verificare se l abbia compiutamente assolto l'onere della prova sulla medesima incombente in relazione al carattere sostanzialmente gratuito (con prestazione di emolumenti solo “simbolici” da parte dei fruitori del servizio reso dalla struttura universitaria) dell'attività svolta negli immobili per cui è causa. Ciò posto, la documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio e ridepositata in uno con il gravame, non è affatto dimostrativa del predetto carattere gratuito con prestazione di corrispettivi solo Ricorrente_1simbolici anche solo considerando la voce “finanziamenti” che ottiene dalla casa madre statunitense. Peraltro, la circostanza che i servizi di formazione didattica, vitto e alloggio nella sede romana dell'Ateneo siano inclusi nella retta annuale del percorso universitario e che alla predetta sede pervengano finanziamenti dalla casa madre e non direttamente dagli studenti non comprova la Ricorrente_1“gratuità” dei servizi resi dalla atteso che, come chiaramente evincibile dal sito internet della scuola, nella retta annuale viene puntualmente precisato il costo del periodo formativo in Italia. In tema di TASI, l'esenzione richiesta presuppone, con onere della prova a carico del contribuente, un accertamento in concreto delle modalità non commerciali di svolgimento dell'attività e, nello specifico, la percezione di un corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso - non può essere riducibile all'applicazione meccanica di un parametro stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale a un'elaborazione forfettaria del requisito, giacché, in termini del tutto diversi, il dato normativo obbliga a una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alla specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell'attività didattica prestata, come reiteratamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risulta dirimente la retta (ex multis, Cass. ord. n. 18831/2020; sent. n. 13787/2019; ord. n. 24308/2019; ord. n. 10754/2019; sent. n. 10483/2016; ord. n. 19773/2019; sent. n. 13970/2016). Nel caso di specie trattasi di gestione di una scuola paritaria i cui utenti pagano un corrispettivo, che non può essere considerato irrilevante ai fini del tributo, in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali. Poiché gli studenti versano una retta per la frequenza e l'alloggio, tale attività deve considerarsi a carattere commerciale, senza che a ciò osti anche un'eventuale gestione in perdita in quanto, come precisato dai giudici di legittimità, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Al riguardo, è sufficiente osservare che il conseguimento di ricavi è ex se indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle Spese del grado che liquida in € 3.000,00. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO OR, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4540/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1934/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9242 TASI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9246 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento in rettifica n. 9242 e n. 9246, notificati in data 02.01.2023, il Comune di Roma Capitale chiedeva alla Ricorrente_1 il pagamento, a titolo di Tasi per l'anno 2016, della somma di euro 4.383,20, nonché le sanzioni irrogate e gli interessi, per un importo complessivo di euro 6.691,31, e di quella di euro 4.727,63, allo stesso titolo per l'anno 2017, oltre a sanzioni ed interessi, per un totale di euro 7.201,51, con riferimento all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1alla . Il Comune motivava gli avvisi con la considerazione che, dall'incrocio della posizione fiscale del Centro con gli elementi tratti dai dati catastali e dalla Conservatoria risultava che Ricorrente_1 aveva effettuato una dichiarazione infedele riferita all'immobile suddetto ed aveva omesso di pagare la Tasi dovuta. La Ricorrente_1 impugnava i predetti avvisi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma chiedendone l'annullamento. L'ente impositore si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa tributaria. Ricorrente_1Con la sentenza in epigrafe indicata, il ricorso veniva respinto con condanna alle spese dell' per euro 2.500,00. Parte soccombente ha ritualmente e tempestivamente interposto gravame eccependo l'errata ed illegittima esclusione del ricorrere dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'esenzione Imu/Iuc – Tasi, come previsto dalla normativa vigente (legge n. 147/2013 che ha introdotto la cosiddetta Iuc ovvero l'imposta unica comunale ed ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza con declaratoria di nullità, annullamento e/o infondatezza dei due avvisi di accertamento in rettifica. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Il Comune di Roma Capitale ha depositato controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame ed invocando alcuni precedenti giudiziali favorevoli all'ente e resi fra le medesime parti (sentenza C.G.T. di Roma di secondo grado n. 4119/2022 per ICI 2009; sentenza C.G.T. di Roma di primo grado n. 9949/2024 per IMU 2016 e 2017; sentenza C.G.T. di Roma di primo grado n. 6208/2024 per IMU 2018). Con vittoria di spese. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. L'Università ha prospettato un unico articolato motivo di impugnazione con il quale ha censurato il mancato riconoscimento dell'esenzione per unità immobiliari destinate ad attività didattica senza scopo di lucro non avendo il primo giudice riconosciuto la sussistenza del requisito oggettivo, ma unicamente di quello soggettivo. In particolare, parte appellante afferma che i fabbricati di cui agli avvisi di accertamento sono utilizzati da soggetto, diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) TUIR), nonchè che gli immobili sono destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche, che rientrano nell'esenzione dall'imposta. Per quanto attiene al presupposto oggettivo per godere dell'esenzione, ovvero dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali viene richiamata in applicazione la legge n. 4/1999 che, all'art. 2, in materia di “filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri”, qual è il caso sottoposto all'odierno giudicante, stabilisce al comma 4 che
“l'autorizzazione (concessa con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) determina l'applicazione delle esenzioni“ previste dall'articolo 34, comma 8 bis del decreto legge n. 69/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 154/1989. Il cit. articolo 34, comma 8 bis, recita: “Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia, non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989". Dal riconoscimento della Ricorrente_1 , quale filiazione in Italia Ricorrente_1dell' parte appellante fa discendere il suo diritto all'esenzione sostenendo che, in forza del suo riconoscimento di filiazione in Italia di università straniera con decreto ministeriale, ne deriva, in base al disposto normativo surrichiamato, il riconoscimento del carattere oggettivo dell'attività didattica svolta quale attività non commerciale “a tutti gli effetti tributari”. Siffatta opzione ermeneutica non può essere condivisa. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Ordunque, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento del presupposto Ricorrente_1oggettivo per l'esenzione in argomento, occorre verificare se l abbia compiutamente assolto l'onere della prova sulla medesima incombente in relazione al carattere sostanzialmente gratuito (con prestazione di emolumenti solo “simbolici” da parte dei fruitori del servizio reso dalla struttura universitaria) dell'attività svolta negli immobili per cui è causa. Ciò posto, la documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio e ridepositata in uno con il gravame, non è affatto dimostrativa del predetto carattere gratuito con prestazione di corrispettivi solo Ricorrente_1simbolici anche solo considerando la voce “finanziamenti” che ottiene dalla casa madre statunitense. Peraltro, la circostanza che i servizi di formazione didattica, vitto e alloggio nella sede romana dell'Ateneo siano inclusi nella retta annuale del percorso universitario e che alla predetta sede pervengano finanziamenti dalla casa madre e non direttamente dagli studenti non comprova la Ricorrente_1“gratuità” dei servizi resi dalla atteso che, come chiaramente evincibile dal sito internet della scuola, nella retta annuale viene puntualmente precisato il costo del periodo formativo in Italia. In tema di TASI, l'esenzione richiesta presuppone, con onere della prova a carico del contribuente, un accertamento in concreto delle modalità non commerciali di svolgimento dell'attività e, nello specifico, la percezione di un corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso - non può essere riducibile all'applicazione meccanica di un parametro stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale a un'elaborazione forfettaria del requisito, giacché, in termini del tutto diversi, il dato normativo obbliga a una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alla specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell'attività didattica prestata, come reiteratamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risulta dirimente la retta (ex multis, Cass. ord. n. 18831/2020; sent. n. 13787/2019; ord. n. 24308/2019; ord. n. 10754/2019; sent. n. 10483/2016; ord. n. 19773/2019; sent. n. 13970/2016). Nel caso di specie trattasi di gestione di una scuola paritaria i cui utenti pagano un corrispettivo, che non può essere considerato irrilevante ai fini del tributo, in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali. Poiché gli studenti versano una retta per la frequenza e l'alloggio, tale attività deve considerarsi a carattere commerciale, senza che a ciò osti anche un'eventuale gestione in perdita in quanto, come precisato dai giudici di legittimità, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Al riguardo, è sufficiente osservare che il conseguimento di ricavi è ex se indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle Spese del grado che liquida in € 3.000,00. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………