Art. 64. (Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)
L' articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e' cosi' modificato:
"Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali".
L' articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e' cosi' modificato:
"Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali".