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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 397/2021 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
CAVAZZONI
ATTORE contro avv. EL NI (CF ), difeso in proprio, nonché con il C.F._2 patrocinio dell'avv. BENEDETTA BRESCHI
CONVENUTO avv. UC TT (CF , con il patrocinio dell'avv. FEDERICA C.F._3
IM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter del 30/09/2025:
Il procuratore di a concluso, nel merito, chiedendo: «Voglia il Tribunale Parte_1 di Prato, contrariis reiectis: - in via principale: accertato e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il Sig. e l'Avv. Gabriele Tempestini per inadempimento di Parte_1 quest'ultimo come meglio spiegato in premessa, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente da quantificarsi nel valore delle opere eseguite dal ricorrente all'interno dell'immobile di proprietà del resistente, per un importo pari ad Euro 31.053,00 e nel valore dei canoni versati in favore del resistente, nonché al danno subito per avere il ricorrente dovuto prendere in locazione un altro immobile a condizioni più svantaggiose;
- in via subordinata, qualora il contratto di pagina 1 di 11 locazione si intendesse già risolto tra le parti, accertata e dichiarata l'esecuzione da parte del ricorrente di tutte quelle opere edili di ristrutturazione descritte in premessa e nella documentazione allegata presso l'immobile di proprietà del professionista convenuto sito in Prato, Via delle Fonti n. 183, condannare l'Avv. Gabriele Tempestini, al pagamento della somma di Euro 31.053,00 o a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di corrispettivo dovuto in favore dell'attore per le opere seguite o, in alternativa, a titolo di ingiustificato arricchimento.» e, in via istruttoria, come da nota di PC del 30.9.25.
Il procuratore di EL NI ha concluso, nelle proprie note scritte, come segue: «in via principale, riconvenzionale, istruttoria e accessoria, come in memoria di costituzione del 16/6/2021 precisata, modificata e/o integrata nella prima, seconda (contenente anche, nei parr. T e seguenti, il riepilogo delle prove delle quindici domande riconvenzionali) e terza memoria 183 c.p.c. del convenuto, con condanna dell'attore al pagamento sia delle spese legali maggiorate ai sensi dell'art. 4, co. 1 e segg., D. M. n. 55/2014, sia ai sensi degli artt. 96 e 88 c.p.c.», e, pertanto, deve intendersi aver concluso, nel merito, come da memoria costitutiva (non avendo precisato le conclusioni nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.): «in via principale, respingere tutte le domande, eccezioni e/o difese del ricorrente e/o del suo difensore;
in ogni caso, condannare il ricorrente e il suo difensore Avv. Parte_1
LU TT in solido al pagamento di compensi, maggiorazioni e spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge, anche ai sensi degli artt. 88, 94 e 96 commi 1 e 3 c.p.c.; in via riconvenzionale, rigettare tutte le domande, eccezioni e/o difese del ricorrente e/o del suo difensore, condannare, in favore del convenuto, al pagamento della somma di euro 24.497,17 o della diversa somma Parte_1 che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dai giorni del dovuto al saldo effettivo, e alla consegna di copia della sua denuncia e/o querela dichiaratamente sporta per i fatti da lui descritti come avvenuti a fine gennaio 2019 nell'ufficio di proprietà del convenuto a Prato in via Delle Fonti n. 183, accertare e dichiarare, altresì, la violazione, da parte di e dell'Avv. LU TT, ai doveri Parte_1 di cui all'art. 88 c.p.c. e la loro responsabilità aggravata per la loro azione e/o resistenza in giudizio
“con mala fede o colpa grave” ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. e condannarli ai pagamenti di cui ai commi 1 e 3 di detta norma;
in ogni caso, condannare il ricorrente e il suo difensore Parte_1
Avv. LU TT in solido al pagamento di compensi, maggiorazioni e spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge, anche ai sensi degli artt. 88, 94 e 96 commi 1 e 3 c.p.c.. »
Il procuratore di UC TT, che non ha depositato note scritte, deve ritenersi aver concluso come da comparsa del 31 agosto 2021: «Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata dall'Avv. Gabriele Tempestini nei confronti del comparente, accertata e dichiarata, altresì, la sua infondatezza per tutti quei motivi meglio spiegati in narrativa, rigettare la chiamata in causa
pagina 2 di 11 spiegata dall'Avv. Gabriele Tempestini nei confronti del comparente e per l'effetto, estromettere l'Avv. LU TT dal giudizio, con ogni consequenziale pronuncia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021 ha chiesto che fosse accertata Parte_1
e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso con NI EL per inadempimento di quest'ultimo, con condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nel valore delle opere eseguite all'interno dell'immobile di proprietà del resistente, per un importo pari ad Euro 31.053,00, oltre al rimborso dei canoni versati e al danno derivante dalla necessità di reperire altro immobile a condizioni più onerose;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della medesima somma o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite o, in alternativa, per ingiustificato arricchimento.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver concluso con il resistente un accordo verbale in forza del quale egli avrebbe eseguito, a proprie spese, lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Prato, Via delle Fonti n. 183, di proprietà di NI EL, mentre quest'ultimo si impegnava a concedergli il bene in locazione ad un canone agevolato di Euro 2.400,00 annui per i primi quattro anni e di Euro 4.800,00 per il successivo rinnovo, nonché a sostenere le spese per il mutamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione;
- di aver eseguito i lavori di ristrutturazione, consistiti nella tinteggiatura, livellamento del piano, sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti, installazione del contatore del gas e degli arredi, sostenendo costi per Euro 31.053,00;
- che il resistente non aveva provveduto al mutamento di destinazione d'uso, impedendo di fatto l'utilizzo abitativo dell'immobile e costringendo il ricorrente a reperire altra sistemazione a condizioni più onerose;
- che, in conseguenza di tale inadempimento, il contratto doveva intendersi risolto e il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno o, in subordine, all'indennizzo per le opere eseguite o a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si è costituito in giudizio il resistente NI EL, che ha chiesto di chiamare in causa TT UC (allora difensore del ricorrente), e ha domandato il rigetto del ricorso, nonché la condanna del ricorrente e del suo difensore al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, formulando altresì domande riconvenzionali per il pagamento di Euro 24.497,17 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Il resistente EL NI ha esposto: pagina 3 di 11 1. che nessun contratto di locazione era stato stipulato tra le parti, mancando accordo, causa, oggetto e forma scritta, e che il ricorrente aveva abusivamente sostituito le serrature dell'immobile e ordinato lavori non autorizzati, tra cui la demolizione di un muro;
2. che l'immobile era sempre stato destinato ad uso ufficio e che il ricorrente ne era consapevole, come risultava dalla documentazione prodotta;
3. che i lavori eseguiti erano stati effettuati da terzi e non dal ricorrente, il quale non aveva sostenuto alcuna spesa, né aveva mai pagato canoni di locazione;
4. che le pretese del ricorrente erano infondate e temerarie, essendo basate su documenti falsi e importi gonfiati, e che, al contrario, il resistente aveva subito danni per l'occupazione abusiva dell'immobile, per la perdita di canoni di locazione e per la necessità di sanare abusi edilizi;
5. che, per tali ragioni, il ricorrente doveva essere condannato al risarcimento dei danni e alle spese processuali.
Ha depositato “comparsa di costituzione e risposta” TT UC, esponendo di essersi limitato a svolgere il mandato difensivo conferitogli dal ricorrente e chiedendo l'estromissione dal giudizio per nullità e infondatezza della chiamata in causa.
All'udienza del 29 settembre 2021 il giudice ha rigetto l'istanza di chiamata in causa del terzo e ha disposto lo svolgimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 14 marzo 2022 il giudice ha rinviato all'udienza del 1 luglio 2022.
All'udienza del 1 luglio 2022 il giudice ha rinviato per l'interrogatorio libero all'udienza del 21 ottobre 2022.
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 28 marzo 2023 (così rinviata) è stata formulata la seguente proposta conciliativa «l'Avv. Tempestini verserà al sig. la cifra di € 5.000,00 per le Parte_1 causali di cui al ricorso;
compensazione con riferimento ai residui importi vantati reciprocamente ed alle spese di causa finora sostenute».
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 30 giugno 2023, il giudice ha disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
All'udienza del 22 aprile 2024 sono stati concessi i termini per le memorie integrative.
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 21 giugno 2024, sono state ammesse in parte le istanze istruttorie.
Mutata la persona del giudice istruttore, svolto un nuovo interrogatorio libero delle parti all'udienza del 10 aprile 2025, con ordinanza riservata sono state rigettate le istanze istruttorie.
pagina 4 di 11 All'udienza del 16 settembre 2025, mutata nuovamente la persona del giudice istruttorie, a fronte della richiesta congiunta di differimento per tentativo di definizione conciliativa, è stato assegnato termine per pc ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30 settembre,
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17 ottobre 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'intervento dell'avv. UC TT — così dovendosi qualificare la “costituzione in giudizio” dello stesso è inammissibile. Invero, rammentato che non è stata concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, deve osservarsi non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 105 c.p.c. non avendo l'intervenuto fatto valere alcun diritto proprio, né essendo l'avv. TT intervenuto per sostenere le ragioni di una parte, bensì per difendersi da una domanda del resistente nei suoi confronti che, per vero, in difetto di autorizzazione, non era stata formulata.
2. Le domande attoree sono tutte immeritevoli di accoglimento.
2.1. La domanda principale è infondata, e deve, pertanto, essere rigettata.
Al fine di esporre le ragioni della decisione, è necessario ricostruire i rapporti tra le parti, come emersi all'esito dell'istruttoria documentalmente svolta.
Anzitutto, è documentato che alcun contratto di locazione sia mai stato stipulato tra le parti. Invero, la prospettazione in sede di ricorso introduttivo e che, all'esito dei lavori svolti dal ricorrente, il proprietario si sarebbe impegnato a concedere in locazione l'immobile ad un canone “agevolato”, assumendo l'obbligazione di procedere al mutamento di destinazione ad uso abitativo. A fronte dell'inadempimento a tale obbligazione, il «il contratto di locazione intercorso tra le parti», che per vero non si deduceva essere stato stipulato «d[oveva] necessariamente intendersi risolto», con conseguente diritto al risarcimento del danno. Dalla documentazioni in atti, così come dalle dichiarazioni rese dalle parti nel duplice interrogatorio libero, emerge che il contratto di locazione (doc. 1 fasc. non fu Parte_1 mai sottoscritto, onde neppure si pone un problema di nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, in difetto dell'elemento essenziale dell'accordo.
Alla luce di quanto accertato in fatto, occorre verificare la qualificazione giuridica delle pretese attoree. A ben vedere, la prospettazione del ricorrente è quella tipica della responsabilità precontrattuale: che le parti avessero intavolato trattative per la stipula di un contratto di locazione a determinate condizioni, cui pervenirsi a seguito del mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, e che poi il contratto, per una condotta della controparte contraria ai doveri di buona fede, non sia stato stipulato.
La disposizione fondativa della responsabilità precontrattuale è l'art. 1337 c.c., ai sensi del quale «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo pagina 5 di 11 buona fede», canone la cui violazione, secondo la giurisprudenza, comporta il risarcimento del danno, da individuarsi non nell'interesse positivo (vantaggio che si sarebbe ritratto dall'esecuzione del contratto) ma dell'interesse negativo, i.e. a non essere coinvolti in trattative inutili, sub specie di danno emergente (spese sostenute), e del lucro cessante (occasioni perdute).
Senonché, la bozza di contratto prodotto dal ricorrente quale titolo della propria pretesa, si riferisce ad una locazione ad uso non abitativo, né la parte ricorrente ha dato prova che il proprietario si fosse assunto l'obbligo di mutarne la destinazione d'uso: inammissibile al riguardo è il cap. 2 ricorso, in quanto formulato senza alcun riferimento a tempo, luogo e modo della pattuizione, così come il cap. 17 seconda memoria istruttoria («le indicazioni dell'Avv. Tempestini erano quelle di trasformare l'immobile ad uso abitativo»), del pari generico. Non è stato dunque prova che, in sede precontrattuale il proprietario avesse assunto un impegno al riguardo;
né consta che il proprietario si sia sottratto alla stipula del contratto, posto che ancora il 18 gennaio 2019 (doc. 16 fasc. NI), il proprietario dell'immobile scriveva ad ti ricordo che sulla locazione non sono io ad aver cambiato idea e anzi, per quanto Parte_1 mi riguarda, ti ribadisco l'offerta di locazione alle condizioni dette e stabilite da tempo», che appaiono riconducibili alla bozza di contratto che NI non contesta di aver trasmesso alla controparte, e anche dalla registrazione audio emerge come il proprietario fosse disponibile alla stipula del contratto.
A fronte della mancata prova dell'impegno di NI DI mutare la destinazione d'uso, non può certamente ravvisarsi una responsabilità dello stesso per non avervi proceduto, essendo ammesso sin dal ricorso che l'aspirante conduttore fosse al corrente della destinazione ad uso non abitativo dell'immobile.
Ne consegue il rigetto della domanda principale, riqualificata in domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
2.2. La domanda subordinata di pagamento “a titolo di corrispettivo” è, del pari, infondata, e deve, dunque, essere disattesa. non specifica né il titolo della pretesa, né di quale prestazione il pagamento sarebbe il CP_1 corrispettivo, non avendo dedotto la stipula di un contratto d'appalto, d'opera, o di mandato, né avendo comunque allegato che l'incarico di svolgere (o far svolgere) i lavori, gli sarebbe stato dato dal proprietario dell'immobile.
2.3. Deve, dunque, esaminarsi la domanda di arricchimento proposta in via subordinata “alternativa”, che si appalesa anch'essa infondata.
Quanto all'ammissibilità della domanda, merita, in prima battuta, segnalare che chi agisce in giudizio ha, in linea di principio, la facoltà di proporre domande alternative o subordinate, (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022). Senonché, ai sensi dell'art. 2042 c.c. «l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito».
pagina 6 di 11 Sul punto, notoriamente, si fronteggiano la prevalente tesi della sussidiarietà in astratto, e quella minoritaria della sussidiarietà in concreto. Nel caso di specie, non è tuttavia richiesto al Tribunale di prendere posizione sul punto, giacché è stata la stessa parte attrice a proporre, in via principale, ulteriori domande. Devesi, semmai segnalare che, non è precluso a chi agisce in giudizio formulare, in via subordinata, la domanda di pagina arricchimento ma, in tali ipotesi, la domanda subordinata è ammissibile solo ove la principale sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, e non anche nel caso in cui lo sia per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, difettando, come visto, tanto il titolo della domanda principale, quanto quello della prima domanda subordinata.
Senonché, posta l'ammissibilità della domanda, ne difetta la fondatezza. E invero, ai sensi dell'art. 2041 c.c. «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale». In ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., è onere di chi propone la domanda dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, scil. del proprio danno, dell'arricchimento dell'altra parte, e dell'assenza di causa.
Nel caso di specie, difetta la prova del danno patito da Posto che la parte non ha Parte_1 prospettato di aver eseguito i lavori personalmente, ma tramite tale Controparte_2
— che peraltro elabora un conteggio, prodotto dal ricorrente sub. doc. 2, che è
[...] indirizzato non ad ma a NI — deve segnalarsi che non ha Parte_1 Parte_1 documentato di aver pagato l'esecuzione delle opere: infatti, mancano prove di pagamenti, ed anche le fatture prodotte, doc. A fasc. in parte sono intestate alla , e in parte, Parte_1 CP_2 pur intestate ad si riferiscono all'acquisto di mobili, e non attengono quindi ai lavori per Parte_1 cui è causa. Rappresenta, peraltro, argomento di prova concorrente quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 10 aprile 2025 che «i pagamenti alla ditta [che aveva eseguito i lavori] non [erano] ancora stati fatti».
In difetto di prova del danno patito da parte dell'attore, anche la domanda di ingiustificato arricchimento deve essere rigettata.
3. Le domande riconvenzionali proposte da EL NI nei confronti di Parte_1 sono parzialmente fondate, e meritevoli, pertanto, di accoglimento per quanto di ragione.
[...]
3.1. È fondata la domanda di pagamento della somma di 5.750,00 «per gli oneri difensivi delle sue pratiche legali contro impresa + SDA Express Courier s.p.a. e CP_3 CP_4 [...]
, in difetto di contestazione del debitore, atteso che, come dedotto nella memoria ex Controparte_5 art. 183, co. 6, n. 1 «la somma di Euro 5.750,00 calcolata a titolo di onorari maturati dalla controparte pagina 7 di 11 per l'attività svolta in favore dell'attore è da sempre stata riconosciuta». In difetto di prova di una intimazione ad adempiere, gli interessi debbono essere riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale.
3.2. Quanto alle restanti domande:
- punto b (pagamento di € 400,00 per indennità di indebita occupazione dell'ufficio di via delle
Fonti per i mesi di febbraio e marzo 2019, oltre interessi dal 01/04/2019) e punto c (pagamento di € 110,59 per spese condominiali dell'ufficio nel bimestre febbraio-marzo 2019, oltre interessi dal 01/04/2019): la domanda è infondata, non essendovi prova del danno patito dal convenuto, che non può sic et simpliciter ritenersi pari al valore del canone di un contratto che è pacifico non essere stato concordato;
- punto d (pagamento di € 5.608,35 per perdita dei canoni di locazione o indennità di indebita occupazione del magazzino dal 13/04/2019 al 14/07/2020, oltre interessi dal 15/07/2020) e punto e (pagamento di € 23,48 per spese condominiali del magazzino dal 13/04/2019 al 31/12/2019, oltre interessi da tale data, con riserva per le spese successive fino al 14/07/2020): domanda non accoglibile, in quanto il doc. 134 fasc. NI dà evidenza non di uno scioglimento consensuale del contratto, ma di una disdetta da parte del conduttore e la circostanza che in tale sede il terzo abbia dichiarato di recedere per consentire al proprietario di utilizzare i locali per il deposito dei mobili di non offre prova che il contratto sarebbe altrimenti Parte_1 proseguito;
- punto f (pagamento di € 20,00 equitativamente quantificati per la carenza delle plafoniere, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale): domanda da rigettarsi, potendosi in questa sede limitarsi ad osservare che alla liquidazione equitativa non è consentito supplire al difetto di prova del valore delle plafoniere;
- punto g (pagamento di € 160,00 + € 35,00 di IVA per la ri-sostituzione delle chiavi, oltre interessi dal 30/04/2019): domanda immeritevole di accoglimento, in quando trattasi di spesa non causalmente riconducibile alla dedotta condotta di che, per stessa ammissione Parte_1 del proprietario, ha restituito le chiavi dell'abitazione;
- punto h (pagamento di € 312,32 per riparazioni idrauliche, oltre interessi dal 08/05/2019): domanda non accoglibile, non essendovi prova delle condizioni dell'immobile prima dell'intervento di Parte_1
- punto i (pagamento di € 500,00 per sgombero e smaltimento arredi abbandonati, oltre interessi dal 15/07/2020): domanda immeritevole di accoglimento, non essendovi prova che si tratti di spesa sostenuta per lo smaltimento dei mobili (non risultando significativo l'oggetto della fattura,
pagina 8 di 11 ove pur si menziona non risultando un elemento oggettivamente percepibile da Parte_1 soggetto di ha compiuto lo smaltimento;
- punto l (pagamento di € 2.229,80 per sanatoria della demolizione abusiva del muro in bagno, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale): domanda non accoglibile, non essendovi prova del sostenimento di alcuna spesa;
- punto m (pagamento di € 9.300,10 per oneri stragiudiziali, come da D.M. 10 marzo 2014 n. 55) e punto n (pagamento di € 47,53 per spese postali, stragiudiziali, anagrafiche e camerali documentate): domanda immeritevole di accoglimento, trattandosi di attività stragiudiziale compiuta peraltro personalmente dal convenuto, in ogni caso destinata ad essere assorbita dalla statuizione sulle spese di lite;
- punto o (condanna alla consegna di copia della denuncia e/o querela sporta per i fatti di gennaio 2019): in conclusionale il convenuto chiede che venga dichiarata la soccombenza virtuale, sull'assunto che la controparte avrebbe ammesso che non vi sarebbe stata alcuna denuncia, ma la domanda risulta infondata, non essendo neppure dedotto a che titolo il convenuta avrebbe avuto diritto a ricevere dal querelante tale documentazione, potendosi invece rivolgere, quale p.o., all'ufficio del Pubblico Ministero.
4. In ragione della soccombenza parzialmente reciproca, le spese di lite debbono compensarsi per un mezzo, e, per la restante metà, porsi a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (disputatum attoreo, a fronte del rigetto + decisum rispetto alla domanda convenuto, a fronte del parziale accoglimento), di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi, dovendosi valorizzare, in senso negativo, la sovrabbondanza delle produzioni della parte vittoriosa, largamente superflue, nonché la sproporzione delle difese rispetto alla complessità della controversia, e il deposito duplicato di larga parte delle comparsa, con inutile appesantimento del fascicolo processuale. Si applicano i parametri medi per il procedimento di mediazione. Le spese vive risultano riconoscibili come da nota spese, in quanto documentate. Non si procede all'applicazione di aumenti, peraltro non specificamente invocati dal convenuto, che si è limitato a riprodurre in nota spese le disposizioni del DM 55/2014.
Debbono invece dichiararsi irripetibili, a fronte dell'inammissibilità dell'intervento le spese sostenute da UC TT.
5. Quanto, poi, all'invocato «accertamento e dichiarazione di violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.», si rileva, con riferimento alla parte che trattasi di valutazione che viene in rilievo ai fini della statuizione sulle spese di lite mentre, con riguardo difensori, non appaiono ictu oculi sussistere pagina 9 di 11 violazioni che possano assumere rilievo disciplinari, non evidenziandosi alcuna “fraudolenza nelle pretese” (alcuna prova essendovi di un “taglio” della registrazione telefonica) né violazione degli artt. 9, 12, 19, 23, 26, 46 espressamente citati (rectius trascritti) dalla parte convenuta avendo semmai la parte attrice offerto una ricostruzione delle prove documentali favorevoli ai propri assunti, nell'esercizio dell'ordinaria dialettica difensiva.
6. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, si osserva, con riferimento al comma 1, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, «richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto EL NI non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.
Con riferimento, invece, all'ipotesi di cui al co. 3, deve rammentarsi che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per una statuizione di condanna la pagamento di una somma equitativamente determinata, da fissarsi in € 1.000 (un terzo dei compensi liquidati per il giudizio di merito), dovendosi valorizzare le evidenti incoerenze tra quanto dedotto in atti e le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, in particolare con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati, che risultano smentiti dalle stesse ammissioni della parte, denotando una condotta violativa del canone di buona fede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'intervento di UC TT;
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di EL Parte_1
pagina 10 di 11 NI;
3. condanna al pagamento in favore di EL NI a Parte_1 titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato, della somma di € 5.750,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, dal 16 giugno 2021 al saldo;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da UC TT;
5. compensa per un mezzo tra EL NI e le spese Parte_1 di lite e, quanto alla restante metà, condanna a rimborsare a Parte_1
EL NI le spese di lite, che si liquidano in € 456,40 per spese, € 3.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 1.847,50 per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
6. condanna al pagamento, in favore di EL NI, Parte_1 della somma equitativamente determinata di € 1.000.
Così deciso in Prato il giorno 23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 397/2021 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
CAVAZZONI
ATTORE contro avv. EL NI (CF ), difeso in proprio, nonché con il C.F._2 patrocinio dell'avv. BENEDETTA BRESCHI
CONVENUTO avv. UC TT (CF , con il patrocinio dell'avv. FEDERICA C.F._3
IM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter del 30/09/2025:
Il procuratore di a concluso, nel merito, chiedendo: «Voglia il Tribunale Parte_1 di Prato, contrariis reiectis: - in via principale: accertato e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il Sig. e l'Avv. Gabriele Tempestini per inadempimento di Parte_1 quest'ultimo come meglio spiegato in premessa, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente da quantificarsi nel valore delle opere eseguite dal ricorrente all'interno dell'immobile di proprietà del resistente, per un importo pari ad Euro 31.053,00 e nel valore dei canoni versati in favore del resistente, nonché al danno subito per avere il ricorrente dovuto prendere in locazione un altro immobile a condizioni più svantaggiose;
- in via subordinata, qualora il contratto di pagina 1 di 11 locazione si intendesse già risolto tra le parti, accertata e dichiarata l'esecuzione da parte del ricorrente di tutte quelle opere edili di ristrutturazione descritte in premessa e nella documentazione allegata presso l'immobile di proprietà del professionista convenuto sito in Prato, Via delle Fonti n. 183, condannare l'Avv. Gabriele Tempestini, al pagamento della somma di Euro 31.053,00 o a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di corrispettivo dovuto in favore dell'attore per le opere seguite o, in alternativa, a titolo di ingiustificato arricchimento.» e, in via istruttoria, come da nota di PC del 30.9.25.
Il procuratore di EL NI ha concluso, nelle proprie note scritte, come segue: «in via principale, riconvenzionale, istruttoria e accessoria, come in memoria di costituzione del 16/6/2021 precisata, modificata e/o integrata nella prima, seconda (contenente anche, nei parr. T e seguenti, il riepilogo delle prove delle quindici domande riconvenzionali) e terza memoria 183 c.p.c. del convenuto, con condanna dell'attore al pagamento sia delle spese legali maggiorate ai sensi dell'art. 4, co. 1 e segg., D. M. n. 55/2014, sia ai sensi degli artt. 96 e 88 c.p.c.», e, pertanto, deve intendersi aver concluso, nel merito, come da memoria costitutiva (non avendo precisato le conclusioni nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.): «in via principale, respingere tutte le domande, eccezioni e/o difese del ricorrente e/o del suo difensore;
in ogni caso, condannare il ricorrente e il suo difensore Avv. Parte_1
LU TT in solido al pagamento di compensi, maggiorazioni e spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge, anche ai sensi degli artt. 88, 94 e 96 commi 1 e 3 c.p.c.; in via riconvenzionale, rigettare tutte le domande, eccezioni e/o difese del ricorrente e/o del suo difensore, condannare, in favore del convenuto, al pagamento della somma di euro 24.497,17 o della diversa somma Parte_1 che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dai giorni del dovuto al saldo effettivo, e alla consegna di copia della sua denuncia e/o querela dichiaratamente sporta per i fatti da lui descritti come avvenuti a fine gennaio 2019 nell'ufficio di proprietà del convenuto a Prato in via Delle Fonti n. 183, accertare e dichiarare, altresì, la violazione, da parte di e dell'Avv. LU TT, ai doveri Parte_1 di cui all'art. 88 c.p.c. e la loro responsabilità aggravata per la loro azione e/o resistenza in giudizio
“con mala fede o colpa grave” ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. e condannarli ai pagamenti di cui ai commi 1 e 3 di detta norma;
in ogni caso, condannare il ricorrente e il suo difensore Parte_1
Avv. LU TT in solido al pagamento di compensi, maggiorazioni e spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge, anche ai sensi degli artt. 88, 94 e 96 commi 1 e 3 c.p.c.. »
Il procuratore di UC TT, che non ha depositato note scritte, deve ritenersi aver concluso come da comparsa del 31 agosto 2021: «Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata dall'Avv. Gabriele Tempestini nei confronti del comparente, accertata e dichiarata, altresì, la sua infondatezza per tutti quei motivi meglio spiegati in narrativa, rigettare la chiamata in causa
pagina 2 di 11 spiegata dall'Avv. Gabriele Tempestini nei confronti del comparente e per l'effetto, estromettere l'Avv. LU TT dal giudizio, con ogni consequenziale pronuncia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021 ha chiesto che fosse accertata Parte_1
e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso con NI EL per inadempimento di quest'ultimo, con condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nel valore delle opere eseguite all'interno dell'immobile di proprietà del resistente, per un importo pari ad Euro 31.053,00, oltre al rimborso dei canoni versati e al danno derivante dalla necessità di reperire altro immobile a condizioni più onerose;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della medesima somma o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite o, in alternativa, per ingiustificato arricchimento.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver concluso con il resistente un accordo verbale in forza del quale egli avrebbe eseguito, a proprie spese, lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Prato, Via delle Fonti n. 183, di proprietà di NI EL, mentre quest'ultimo si impegnava a concedergli il bene in locazione ad un canone agevolato di Euro 2.400,00 annui per i primi quattro anni e di Euro 4.800,00 per il successivo rinnovo, nonché a sostenere le spese per il mutamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione;
- di aver eseguito i lavori di ristrutturazione, consistiti nella tinteggiatura, livellamento del piano, sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti, installazione del contatore del gas e degli arredi, sostenendo costi per Euro 31.053,00;
- che il resistente non aveva provveduto al mutamento di destinazione d'uso, impedendo di fatto l'utilizzo abitativo dell'immobile e costringendo il ricorrente a reperire altra sistemazione a condizioni più onerose;
- che, in conseguenza di tale inadempimento, il contratto doveva intendersi risolto e il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno o, in subordine, all'indennizzo per le opere eseguite o a titolo di ingiustificato arricchimento.
Si è costituito in giudizio il resistente NI EL, che ha chiesto di chiamare in causa TT UC (allora difensore del ricorrente), e ha domandato il rigetto del ricorso, nonché la condanna del ricorrente e del suo difensore al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, formulando altresì domande riconvenzionali per il pagamento di Euro 24.497,17 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Il resistente EL NI ha esposto: pagina 3 di 11 1. che nessun contratto di locazione era stato stipulato tra le parti, mancando accordo, causa, oggetto e forma scritta, e che il ricorrente aveva abusivamente sostituito le serrature dell'immobile e ordinato lavori non autorizzati, tra cui la demolizione di un muro;
2. che l'immobile era sempre stato destinato ad uso ufficio e che il ricorrente ne era consapevole, come risultava dalla documentazione prodotta;
3. che i lavori eseguiti erano stati effettuati da terzi e non dal ricorrente, il quale non aveva sostenuto alcuna spesa, né aveva mai pagato canoni di locazione;
4. che le pretese del ricorrente erano infondate e temerarie, essendo basate su documenti falsi e importi gonfiati, e che, al contrario, il resistente aveva subito danni per l'occupazione abusiva dell'immobile, per la perdita di canoni di locazione e per la necessità di sanare abusi edilizi;
5. che, per tali ragioni, il ricorrente doveva essere condannato al risarcimento dei danni e alle spese processuali.
Ha depositato “comparsa di costituzione e risposta” TT UC, esponendo di essersi limitato a svolgere il mandato difensivo conferitogli dal ricorrente e chiedendo l'estromissione dal giudizio per nullità e infondatezza della chiamata in causa.
All'udienza del 29 settembre 2021 il giudice ha rigetto l'istanza di chiamata in causa del terzo e ha disposto lo svolgimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 14 marzo 2022 il giudice ha rinviato all'udienza del 1 luglio 2022.
All'udienza del 1 luglio 2022 il giudice ha rinviato per l'interrogatorio libero all'udienza del 21 ottobre 2022.
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 28 marzo 2023 (così rinviata) è stata formulata la seguente proposta conciliativa «l'Avv. Tempestini verserà al sig. la cifra di € 5.000,00 per le Parte_1 causali di cui al ricorso;
compensazione con riferimento ai residui importi vantati reciprocamente ed alle spese di causa finora sostenute».
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 30 giugno 2023, il giudice ha disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
All'udienza del 22 aprile 2024 sono stati concessi i termini per le memorie integrative.
Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 21 giugno 2024, sono state ammesse in parte le istanze istruttorie.
Mutata la persona del giudice istruttore, svolto un nuovo interrogatorio libero delle parti all'udienza del 10 aprile 2025, con ordinanza riservata sono state rigettate le istanze istruttorie.
pagina 4 di 11 All'udienza del 16 settembre 2025, mutata nuovamente la persona del giudice istruttorie, a fronte della richiesta congiunta di differimento per tentativo di definizione conciliativa, è stato assegnato termine per pc ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30 settembre,
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17 ottobre 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'intervento dell'avv. UC TT — così dovendosi qualificare la “costituzione in giudizio” dello stesso è inammissibile. Invero, rammentato che non è stata concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, deve osservarsi non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 105 c.p.c. non avendo l'intervenuto fatto valere alcun diritto proprio, né essendo l'avv. TT intervenuto per sostenere le ragioni di una parte, bensì per difendersi da una domanda del resistente nei suoi confronti che, per vero, in difetto di autorizzazione, non era stata formulata.
2. Le domande attoree sono tutte immeritevoli di accoglimento.
2.1. La domanda principale è infondata, e deve, pertanto, essere rigettata.
Al fine di esporre le ragioni della decisione, è necessario ricostruire i rapporti tra le parti, come emersi all'esito dell'istruttoria documentalmente svolta.
Anzitutto, è documentato che alcun contratto di locazione sia mai stato stipulato tra le parti. Invero, la prospettazione in sede di ricorso introduttivo e che, all'esito dei lavori svolti dal ricorrente, il proprietario si sarebbe impegnato a concedere in locazione l'immobile ad un canone “agevolato”, assumendo l'obbligazione di procedere al mutamento di destinazione ad uso abitativo. A fronte dell'inadempimento a tale obbligazione, il «il contratto di locazione intercorso tra le parti», che per vero non si deduceva essere stato stipulato «d[oveva] necessariamente intendersi risolto», con conseguente diritto al risarcimento del danno. Dalla documentazioni in atti, così come dalle dichiarazioni rese dalle parti nel duplice interrogatorio libero, emerge che il contratto di locazione (doc. 1 fasc. non fu Parte_1 mai sottoscritto, onde neppure si pone un problema di nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, in difetto dell'elemento essenziale dell'accordo.
Alla luce di quanto accertato in fatto, occorre verificare la qualificazione giuridica delle pretese attoree. A ben vedere, la prospettazione del ricorrente è quella tipica della responsabilità precontrattuale: che le parti avessero intavolato trattative per la stipula di un contratto di locazione a determinate condizioni, cui pervenirsi a seguito del mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, e che poi il contratto, per una condotta della controparte contraria ai doveri di buona fede, non sia stato stipulato.
La disposizione fondativa della responsabilità precontrattuale è l'art. 1337 c.c., ai sensi del quale «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo pagina 5 di 11 buona fede», canone la cui violazione, secondo la giurisprudenza, comporta il risarcimento del danno, da individuarsi non nell'interesse positivo (vantaggio che si sarebbe ritratto dall'esecuzione del contratto) ma dell'interesse negativo, i.e. a non essere coinvolti in trattative inutili, sub specie di danno emergente (spese sostenute), e del lucro cessante (occasioni perdute).
Senonché, la bozza di contratto prodotto dal ricorrente quale titolo della propria pretesa, si riferisce ad una locazione ad uso non abitativo, né la parte ricorrente ha dato prova che il proprietario si fosse assunto l'obbligo di mutarne la destinazione d'uso: inammissibile al riguardo è il cap. 2 ricorso, in quanto formulato senza alcun riferimento a tempo, luogo e modo della pattuizione, così come il cap. 17 seconda memoria istruttoria («le indicazioni dell'Avv. Tempestini erano quelle di trasformare l'immobile ad uso abitativo»), del pari generico. Non è stato dunque prova che, in sede precontrattuale il proprietario avesse assunto un impegno al riguardo;
né consta che il proprietario si sia sottratto alla stipula del contratto, posto che ancora il 18 gennaio 2019 (doc. 16 fasc. NI), il proprietario dell'immobile scriveva ad ti ricordo che sulla locazione non sono io ad aver cambiato idea e anzi, per quanto Parte_1 mi riguarda, ti ribadisco l'offerta di locazione alle condizioni dette e stabilite da tempo», che appaiono riconducibili alla bozza di contratto che NI non contesta di aver trasmesso alla controparte, e anche dalla registrazione audio emerge come il proprietario fosse disponibile alla stipula del contratto.
A fronte della mancata prova dell'impegno di NI DI mutare la destinazione d'uso, non può certamente ravvisarsi una responsabilità dello stesso per non avervi proceduto, essendo ammesso sin dal ricorso che l'aspirante conduttore fosse al corrente della destinazione ad uso non abitativo dell'immobile.
Ne consegue il rigetto della domanda principale, riqualificata in domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
2.2. La domanda subordinata di pagamento “a titolo di corrispettivo” è, del pari, infondata, e deve, dunque, essere disattesa. non specifica né il titolo della pretesa, né di quale prestazione il pagamento sarebbe il CP_1 corrispettivo, non avendo dedotto la stipula di un contratto d'appalto, d'opera, o di mandato, né avendo comunque allegato che l'incarico di svolgere (o far svolgere) i lavori, gli sarebbe stato dato dal proprietario dell'immobile.
2.3. Deve, dunque, esaminarsi la domanda di arricchimento proposta in via subordinata “alternativa”, che si appalesa anch'essa infondata.
Quanto all'ammissibilità della domanda, merita, in prima battuta, segnalare che chi agisce in giudizio ha, in linea di principio, la facoltà di proporre domande alternative o subordinate, (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022). Senonché, ai sensi dell'art. 2042 c.c. «l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito».
pagina 6 di 11 Sul punto, notoriamente, si fronteggiano la prevalente tesi della sussidiarietà in astratto, e quella minoritaria della sussidiarietà in concreto. Nel caso di specie, non è tuttavia richiesto al Tribunale di prendere posizione sul punto, giacché è stata la stessa parte attrice a proporre, in via principale, ulteriori domande. Devesi, semmai segnalare che, non è precluso a chi agisce in giudizio formulare, in via subordinata, la domanda di pagina arricchimento ma, in tali ipotesi, la domanda subordinata è ammissibile solo ove la principale sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, e non anche nel caso in cui lo sia per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, difettando, come visto, tanto il titolo della domanda principale, quanto quello della prima domanda subordinata.
Senonché, posta l'ammissibilità della domanda, ne difetta la fondatezza. E invero, ai sensi dell'art. 2041 c.c. «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale». In ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., è onere di chi propone la domanda dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, scil. del proprio danno, dell'arricchimento dell'altra parte, e dell'assenza di causa.
Nel caso di specie, difetta la prova del danno patito da Posto che la parte non ha Parte_1 prospettato di aver eseguito i lavori personalmente, ma tramite tale Controparte_2
— che peraltro elabora un conteggio, prodotto dal ricorrente sub. doc. 2, che è
[...] indirizzato non ad ma a NI — deve segnalarsi che non ha Parte_1 Parte_1 documentato di aver pagato l'esecuzione delle opere: infatti, mancano prove di pagamenti, ed anche le fatture prodotte, doc. A fasc. in parte sono intestate alla , e in parte, Parte_1 CP_2 pur intestate ad si riferiscono all'acquisto di mobili, e non attengono quindi ai lavori per Parte_1 cui è causa. Rappresenta, peraltro, argomento di prova concorrente quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 10 aprile 2025 che «i pagamenti alla ditta [che aveva eseguito i lavori] non [erano] ancora stati fatti».
In difetto di prova del danno patito da parte dell'attore, anche la domanda di ingiustificato arricchimento deve essere rigettata.
3. Le domande riconvenzionali proposte da EL NI nei confronti di Parte_1 sono parzialmente fondate, e meritevoli, pertanto, di accoglimento per quanto di ragione.
[...]
3.1. È fondata la domanda di pagamento della somma di 5.750,00 «per gli oneri difensivi delle sue pratiche legali contro impresa + SDA Express Courier s.p.a. e CP_3 CP_4 [...]
, in difetto di contestazione del debitore, atteso che, come dedotto nella memoria ex Controparte_5 art. 183, co. 6, n. 1 «la somma di Euro 5.750,00 calcolata a titolo di onorari maturati dalla controparte pagina 7 di 11 per l'attività svolta in favore dell'attore è da sempre stata riconosciuta». In difetto di prova di una intimazione ad adempiere, gli interessi debbono essere riconosciuti al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale.
3.2. Quanto alle restanti domande:
- punto b (pagamento di € 400,00 per indennità di indebita occupazione dell'ufficio di via delle
Fonti per i mesi di febbraio e marzo 2019, oltre interessi dal 01/04/2019) e punto c (pagamento di € 110,59 per spese condominiali dell'ufficio nel bimestre febbraio-marzo 2019, oltre interessi dal 01/04/2019): la domanda è infondata, non essendovi prova del danno patito dal convenuto, che non può sic et simpliciter ritenersi pari al valore del canone di un contratto che è pacifico non essere stato concordato;
- punto d (pagamento di € 5.608,35 per perdita dei canoni di locazione o indennità di indebita occupazione del magazzino dal 13/04/2019 al 14/07/2020, oltre interessi dal 15/07/2020) e punto e (pagamento di € 23,48 per spese condominiali del magazzino dal 13/04/2019 al 31/12/2019, oltre interessi da tale data, con riserva per le spese successive fino al 14/07/2020): domanda non accoglibile, in quanto il doc. 134 fasc. NI dà evidenza non di uno scioglimento consensuale del contratto, ma di una disdetta da parte del conduttore e la circostanza che in tale sede il terzo abbia dichiarato di recedere per consentire al proprietario di utilizzare i locali per il deposito dei mobili di non offre prova che il contratto sarebbe altrimenti Parte_1 proseguito;
- punto f (pagamento di € 20,00 equitativamente quantificati per la carenza delle plafoniere, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale): domanda da rigettarsi, potendosi in questa sede limitarsi ad osservare che alla liquidazione equitativa non è consentito supplire al difetto di prova del valore delle plafoniere;
- punto g (pagamento di € 160,00 + € 35,00 di IVA per la ri-sostituzione delle chiavi, oltre interessi dal 30/04/2019): domanda immeritevole di accoglimento, in quando trattasi di spesa non causalmente riconducibile alla dedotta condotta di che, per stessa ammissione Parte_1 del proprietario, ha restituito le chiavi dell'abitazione;
- punto h (pagamento di € 312,32 per riparazioni idrauliche, oltre interessi dal 08/05/2019): domanda non accoglibile, non essendovi prova delle condizioni dell'immobile prima dell'intervento di Parte_1
- punto i (pagamento di € 500,00 per sgombero e smaltimento arredi abbandonati, oltre interessi dal 15/07/2020): domanda immeritevole di accoglimento, non essendovi prova che si tratti di spesa sostenuta per lo smaltimento dei mobili (non risultando significativo l'oggetto della fattura,
pagina 8 di 11 ove pur si menziona non risultando un elemento oggettivamente percepibile da Parte_1 soggetto di ha compiuto lo smaltimento;
- punto l (pagamento di € 2.229,80 per sanatoria della demolizione abusiva del muro in bagno, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale): domanda non accoglibile, non essendovi prova del sostenimento di alcuna spesa;
- punto m (pagamento di € 9.300,10 per oneri stragiudiziali, come da D.M. 10 marzo 2014 n. 55) e punto n (pagamento di € 47,53 per spese postali, stragiudiziali, anagrafiche e camerali documentate): domanda immeritevole di accoglimento, trattandosi di attività stragiudiziale compiuta peraltro personalmente dal convenuto, in ogni caso destinata ad essere assorbita dalla statuizione sulle spese di lite;
- punto o (condanna alla consegna di copia della denuncia e/o querela sporta per i fatti di gennaio 2019): in conclusionale il convenuto chiede che venga dichiarata la soccombenza virtuale, sull'assunto che la controparte avrebbe ammesso che non vi sarebbe stata alcuna denuncia, ma la domanda risulta infondata, non essendo neppure dedotto a che titolo il convenuta avrebbe avuto diritto a ricevere dal querelante tale documentazione, potendosi invece rivolgere, quale p.o., all'ufficio del Pubblico Ministero.
4. In ragione della soccombenza parzialmente reciproca, le spese di lite debbono compensarsi per un mezzo, e, per la restante metà, porsi a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (disputatum attoreo, a fronte del rigetto + decisum rispetto alla domanda convenuto, a fronte del parziale accoglimento), di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi, dovendosi valorizzare, in senso negativo, la sovrabbondanza delle produzioni della parte vittoriosa, largamente superflue, nonché la sproporzione delle difese rispetto alla complessità della controversia, e il deposito duplicato di larga parte delle comparsa, con inutile appesantimento del fascicolo processuale. Si applicano i parametri medi per il procedimento di mediazione. Le spese vive risultano riconoscibili come da nota spese, in quanto documentate. Non si procede all'applicazione di aumenti, peraltro non specificamente invocati dal convenuto, che si è limitato a riprodurre in nota spese le disposizioni del DM 55/2014.
Debbono invece dichiararsi irripetibili, a fronte dell'inammissibilità dell'intervento le spese sostenute da UC TT.
5. Quanto, poi, all'invocato «accertamento e dichiarazione di violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.», si rileva, con riferimento alla parte che trattasi di valutazione che viene in rilievo ai fini della statuizione sulle spese di lite mentre, con riguardo difensori, non appaiono ictu oculi sussistere pagina 9 di 11 violazioni che possano assumere rilievo disciplinari, non evidenziandosi alcuna “fraudolenza nelle pretese” (alcuna prova essendovi di un “taglio” della registrazione telefonica) né violazione degli artt. 9, 12, 19, 23, 26, 46 espressamente citati (rectius trascritti) dalla parte convenuta avendo semmai la parte attrice offerto una ricostruzione delle prove documentali favorevoli ai propri assunti, nell'esercizio dell'ordinaria dialettica difensiva.
6. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, si osserva, con riferimento al comma 1, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, «richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto EL NI non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.
Con riferimento, invece, all'ipotesi di cui al co. 3, deve rammentarsi che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per una statuizione di condanna la pagamento di una somma equitativamente determinata, da fissarsi in € 1.000 (un terzo dei compensi liquidati per il giudizio di merito), dovendosi valorizzare le evidenti incoerenze tra quanto dedotto in atti e le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, in particolare con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati, che risultano smentiti dalle stesse ammissioni della parte, denotando una condotta violativa del canone di buona fede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'intervento di UC TT;
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di EL Parte_1
pagina 10 di 11 NI;
3. condanna al pagamento in favore di EL NI a Parte_1 titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato, della somma di € 5.750,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, dal 16 giugno 2021 al saldo;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da UC TT;
5. compensa per un mezzo tra EL NI e le spese Parte_1 di lite e, quanto alla restante metà, condanna a rimborsare a Parte_1
EL NI le spese di lite, che si liquidano in € 456,40 per spese, € 3.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 1.847,50 per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
6. condanna al pagamento, in favore di EL NI, Parte_1 della somma equitativamente determinata di € 1.000.
Così deciso in Prato il giorno 23 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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