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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P. VA ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
quale responsabile Atti introduttivi del in virtù dei poteri conferiti Parte_2 Parte_3
giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.
Domenico DI GIUSEPPE (C.F. con studio in Potenza alla Via Vienna n. 27 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Edelvais Maria FRANCIONE (C.F. ), con studio in C.F._3
Roccadaspide (Sa) alla Via XX Settembre n. 40
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 540/2024 pubblicata in data 16.09.2024, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1004/2016, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n.10020160004163039000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 540/2024, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque,
l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite.
1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1
verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore; l'incompetenza territoriale del giudice adito in prime cure;
errata declaratoria circa il valore probatorio della documentazione prodotta a dimostrazione della notifica della cartella di pagamento;
errata condanna dell' al pagamento delle spese di Pt_1
causa.
1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello, tanto per violazione dell'art. 339 cpc. Deduceva, oltre all'inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado di giudizio non avente valenza probatoria, l'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, stante l'interesse ad agire dell'attore. Instava, quindi, in via preliminare, per il rigetto dell'atto introduttivo per improcedibilità e, nel merito, per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1
termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non sia stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 23.09.2024, sia stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, effettuata in data 16.09.2024.
Stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza.
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata sia, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Con riguardo, poi, alla dedotta inammissibilità per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame- pari ad euro 199,19 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma
III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità
(cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Venendo al merito, si rileva come il presente appello sia da accogliere in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assume rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n.
602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs.
n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della
Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis
Cass 7353/2022).
Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n.
5756/2022).
Nel caso di specie, nell'incardinare l'opposizione, l'attore si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass.
26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporne, tra le parti, la compensazione integrale per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 540/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da . Controparte_1
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 10.04.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P. VA ), in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
quale responsabile Atti introduttivi del in virtù dei poteri conferiti Parte_2 Parte_3
giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.
Domenico DI GIUSEPPE (C.F. con studio in Potenza alla Via Vienna n. 27 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Edelvais Maria FRANCIONE (C.F. ), con studio in C.F._3
Roccadaspide (Sa) alla Via XX Settembre n. 40
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 540/2024 pubblicata in data 16.09.2024, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1004/2016, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n.10020160004163039000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 540/2024, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque,
l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite.
1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1
verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore; l'incompetenza territoriale del giudice adito in prime cure;
errata declaratoria circa il valore probatorio della documentazione prodotta a dimostrazione della notifica della cartella di pagamento;
errata condanna dell' al pagamento delle spese di Pt_1
causa.
1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto appello, tanto per violazione dell'art. 339 cpc. Deduceva, oltre all'inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado di giudizio non avente valenza probatoria, l'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, stante l'interesse ad agire dell'attore. Instava, quindi, in via preliminare, per il rigetto dell'atto introduttivo per improcedibilità e, nel merito, per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1
termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non sia stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 23.09.2024, sia stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, effettuata in data 16.09.2024.
Stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza.
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata sia, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Con riguardo, poi, alla dedotta inammissibilità per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame- pari ad euro 199,19 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma
III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità
(cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Venendo al merito, si rileva come il presente appello sia da accogliere in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assume rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n.
602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”.
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs.
n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme
è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio,
e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale.
Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R.
n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della
Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis
Cass 7353/2022).
Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n.
5756/2022).
Nel caso di specie, nell'incardinare l'opposizione, l'attore si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass.
26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporne, tra le parti, la compensazione integrale per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 540/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da . Controparte_1
2. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 10.04.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)