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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4915/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1183/2021, deliberata il 31.5.2021 e pubblicata il 3.6.2021 (n. 1210/2016 RG); risarcimento danni a cose;
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Raffaele De Luca (c.f.
, C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , Controparte_1 C.F._2
c.f. , Controparte_2 C.F._3
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , CP_3 C.F._4 difesi dall'avv. Anna Caso (c.f. ), C.F._5 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
E
c.f. Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Paolo de Divitiis (c.f.
) C.F._6 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
e in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 qualità, rispettivamente, di usufruttuario e nudi proprietari del fondo sito in agro di Gragnano, via Ponte Carmiano, in catasto al fol. 10, p.lle 1848 ed 1849, nonché del vicino locale-deposito (p.lla 1840 sub 1), hanno evocato, avanti al
Tribunale di Torre Annunziata, Parte_1
, per sentirla dichiarare responsabile dei danni provocati al muro di
[...] contenimento, ubicato lungo il confine nord del loro fondo, ed al deposito rurale, e condannarla al pagamento, in favore di essi attori, di € 31.516,44, oltre spese e competenze della procedura di ATP (iscritta al n. 1934/11 RG).
Gli istanti hanno esposto che alcune porzioni del loro fondo, per effetto dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del
Bacino del Fiume Sarno, prot. n. 3270 del 12.3.2003 e del successivo decreto n.
5505/RFMS29 del 13/05/2010, furono occupate dalla
[...]
per la esecuzione di lavori connessi alla realizzazione Parte_1 delle opere di completamento della rete fognaria dei Comuni di Gragnano,
Lettere e Casola di NA (scavo con mezzi meccanici pesanti largo circa 1.00 mt. e con profondità, variabile, da un minimo di mt. 1,00 ad un massimo di mt.
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2,10; posa in opera di tubi in p.v.c. per il deflusso delle acque;
posa in opera di pozzetti di ispezione). In corso d'opera avevano rilevato che il muro di contenimento, ubicato lungo il confine nord delle p.lle nn. 1848 e 1849, ed il deposito rurale, distinto in catasto con la p.lla n. 1840, risultavano lesionati in più punti, per cui avevano richiesto un accertamento tecnico preventivo (n.
1934/11 RG), espletato dall'ing. Persona_1
Nelle more, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
attesa l'urgenza, avevano eseguito i lavori di risanamento, CP_3 impiegando un importo totale di € 32.705,33, del quale hanno chiesto la restituzione. ha contestato la domanda ed ha chiesto la chiamata in Parte_1 causa per garanzia di in virtù di polizza stipulata Controparte_4 per i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
La compagnia assicuratrice si è costituita ed ha chiesto rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti.
Nel corso dell'istruttoria è stato dato corso all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, svolta dall'arch. . Persona_2
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“1) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di € 28.379,11; Controparte_2 CP_3
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_4
3) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in € 546,00 Controparte_2 CP_3
(oltre ad oneri per ATP e per CTU già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi ed €
4.835,00 per compensi, oltre al rimborso per le spese generali al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Caso, dichiaratasi antistataria;
4) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in € 2.768,00 per compensi, oltre al rimborso per le spese
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IV sezione civile
generali al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame
[...]
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed Parte_1 ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di NA, in riforma della sentenza n. 1183/2021
(R.G. n. 1210/2016), del Tribunale Civile di Torre Annunziata e in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis:
In rito:
a) Dichiarare l'improcedibilità della domanda dei signori Controparte_1
e per mancato esperimento del procedimento Controparte_2 CP_3 di negoziazione assistita e conseguentemente condannare i signori Controparte_1
e alle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2 CP_3 nonché condannare entrambe le parti appellate alla restituzione delle somme corrisposte per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
b) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ad istanza dei signori Controparte_1
e ex artt. 164, quarto comma, 163 n. 3 e 163, Controparte_2 CP_3 terzo comma n. 4 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la nullità dell'intero giudizio di primo grado, con consequenziale necessità di rinnovazione dello stesso, e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice;
Nel merito:
c) Rigettare ogni domanda, a qualunque titolo formulata, dai signori CP_1
e in quanto infondata in fatto e
[...] Controparte_2 CP_3 diritto e non provata e conseguentemente condannare i signori Controparte_1
e alle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2 CP_3 nonché condannare entrambe le parti appellate alla restituzione delle somme corrisposte per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
d) dichiarare l'inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dalla società
[...] nonché la nullità dell'articolo 12 c.g.a. ed in subordine rigettare tutte Controparte_4 le eccezioni sollevate dalla in quanto infondate in fatto e Controparte_4 diritto e non provate e conseguentemente condannare la di Parte_2
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Assicurazioni alla restituzione delle somme corrisposte per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
e) Condannare i signori e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 alle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
f) In via gradata, nell'ipotesi di condanna, anche solo parziale, della
[...] nei confronti dei signori dichiarare Parte_1 CP_1 la società in persona del legale rapp.te p.t., tenuta a Controparte_4 garantire e/o manlevare e/o tenere indenne la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., da ogni e qualsiasi somma, spesa o
[...] pregiudizio che alla medesima dovesse derivare da una pronuncia di condanna nei suoi confronti, emettendo, per l'effetto, nei confronti della società Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., ogni consequenziale pronuncia di
[...] condanna, anche in relazione alle spese del primo grado di giudizio oltre che del presente grado.
Insiste per l'accoglimento di tutte le richieste, istanze, eccezioni e deduzioni formulate nelle proprie tre memorie depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 6° comma numeri: 1), 2) e 3) c.p.c. e per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori così come proposti, articolati e richiesti nelle dette memorie, disattese dal primo Giudice senza alcuna motivazione, nonostante la rilevanza degli stessi.”.
e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3 resistito all'impugnazione ed hanno concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado, per l'effetto affermando la responsabilità dell'appellante nella causazione del danno e confermando la condanna alla refusione integrale delle spese sostenute per il ripristino della tenuta statica del muro in osservanza della inderogabile normativa per le costruzioni in zona sismica nella riconosciuta misura di euro 30.385,96 (trentamilatrecentoootantacinque/96), comprensiva di IVA vigente all'epoca dei fatti (21%) od in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese di giudizio.”.
La si è costituita ed ha concluso: Controparte_5
“… perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
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IV sezione civile
1) pronunziare secondo diritto sui primi quattro motivi dell'appello proposto dalla società “ avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata – 2^ Sezione Civile – G.U. dott. Carpinelli n.
1183/2021 del 3/6/2021;
2) rigettare il quinto motivo dell'appello proposto da “ , perché inammissibile Parte_1 ed infondato, confermando il rigetto della domanda di garanzia da essa riproposta nei confronti della “ , perché inammissibile, non Controparte_5 provata ed infondata (nell'an e nel quantum);
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del quinto motivo di appello, rigettare comunque la domanda di garanzia riproposta da “ nei Parte_1 confronti della “ , perché inammissibile, non Controparte_5 provata ed infondata (nell'an e nel quantum);
4) in via di ulteriore subordine, nella sola denegata ipotesi di accoglimento del quinto motivo di appello e della domanda di garanzia con esso riproposta, contenere la condanna della “ a manlevare società “ Controparte_5 [...]
nei soli limiti contrattualmente previsti per Parte_1 massimale e scoperto contrattuale, rigettandola per l'eccedenza;
5) in ogni caso, condannare chi di dovere al pagamento a favore della “
[...]
delle spese e delle competenze del presente grado del Controparte_5 giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 14.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA –
LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE CP_6
ha dedotto che all'atto
[...] Parte_1 della costituzione nel giudizio di primo grado, essa deducente eccepiva l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Tale eccezione, benché ritualmente e tempestivamente sollevata, veniva ignorata dal primo Giudice per tutto il corso del processo e veniva presa in considerazione dal medesimo solo dopo che la causa era stata
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IV sezione civile introitata a sentenza, mediante la rimessione sul ruolo per l'espletamento del mezzo conciliativo. Il fatto che il giudizio fosse iniziato con un ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.) non escludeva che, prima dell'inizio del giudizio di merito, doveva essere attivata la procedura di cui all'art. 3 d.l. 132/2014. In esito alla convocazione delle parti, non si addiveniva ad alcuna stipula di convenzione di negoziazione assistita e neanche ad alcuna dichiarazione di mancato accordo, per cui la domanda degli attori diveniva improcedibile. Ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132 del 2014 conv. in legge n. 162 del 2014, è sanzionata con l'improcedibilità della domanda giudiziale, non solo la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma, a fronte dell'adesione di controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione.
Ha rimarcato che, al fine del valido esperimento della negoziazione assistita, non basta la tempestiva comunicazione dell'invito a controparte, ma, qualora parte convenuta esprima la sua adesione, è necessario che parte attorea, si attivi in tempi congrui per far sì che il procedimento di negoziazione assistita giunga a conclusione con la stipula della convenzione.
I motivi meritano reiezione.
La negoziazione assistita, benchè tardivamente (dopo l'assegnazione della causa in decisione e la conseguente rimessione sul ruolo, per l'espletamento della procedura conciliativa, da parte del Tribunale), è stata espletata ed è fallita per il mancato accordo tra le parti.
e hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3 formulato l'invito alla negoziazione assistita, a mezzo comunicazione in data
4.12.2029, a seguito della quale manifestava la propria Parte_1 disponibilità, mentre respingeva la Controparte_5 richiesta. Nel prosieguo della trattativa, non si rendeva possibile il raggiungimento di alcun accordo, a causa dell'eccessivo divario tra la proposta transattiva avanzata dagli attori e la controproposta formulata da Parte_1
[...]
Non trova fondamento, dunque, la deduzione della società appellante, con la quale adduce un'inerzia degli attori, una volta da loro comunicato
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IV sezione civile l'invito alla negoziazione, nell'avviamento della concreta trattativa, in funzione del raggiungimento dell'accordo, che avrebbe posto fine alla lite. Infatti,
e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 doverosamente attivati, dopo l'ordinanza del Tribunale, con la quale era stata disposta la procedura di negoziazione e fissato l'apposito termine per l'espletamento, ad invitare le controparti alla trattativa, non soltanto con la mera comunicazione dell'invito, ma anche con una proposta contenente la formulazione della richiesta pecuniaria. A seguito del diniego di Parte_1
nessun'altra attività doveva essere svolta
[...] Parte_1 dagli attori in giudizio, posto che, in ragione del mancato accordo, la condizione di procedibilità, prevista dall'art. 3 d.l. 132/2014, si era ormai avverata.
§ - LA NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE IN PRIMO GRADO
ha deplorato la Parte_1 Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui ha respinto la sua eccezione di nullità dell'atto di citazione, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3) e n. 4) cod. proc. civ., ed ha rimarcato che l'art. 164 cod. proc. civ. prevede la nullità della citazione nel caso in cui sia omessa l'indicazione degli elementi di cui all'art. 163 comma 3 n. 4) (elementi di fatto e diritto) o la loro indicazione sia assolutamente incerta, riverberando il difetto di tali requisiti sulla corretta instaurazione del giudizio sotto il profilo dell'edictio actionis.
Ha lamentato che e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nel rappresentare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria CP_3 azionata in giudizio, non hanno mai specificato, né i lavori per i quali veniva allegata la documentazione a corredo della domanda, né le ragioni per cui i lavori stessi erano di ammontare assai superiore a quello determinato in sede di
ATP, essendosi limitati a produrre in giudizio un computo metrico contenente l'indicazione di tutte le lavorazioni presumibilmente eseguite e fatture. Ebbene, tali circostanze sono idonee a rappresentare il carattere vago e generico delle allegazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria.
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IV sezione civile
Ha argomentato che chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna un risarcimento danni, l'attore è onerato di allegare non solo i pretesi danni, ma anche le specifiche circostanze che li integrano nella loro essenza e nel loro ammontare, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. Invero, una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso.
Il motivo merita reiezione.
Sul punto, questa Corte ritiene di condividere la valutazione espressa dal
Tribunale di prime cure, secondo cui “… va affermato che dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile sia l'oggetto della domanda, sia la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dal fatto che parte convenuta e parte chiamata in causa hanno potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.”. L'atto di citazione predisposto da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
come emerge dal suo rinnovato esame, da parte di questa Corte, CP_3 contiene tutti gli elementi necessari a rendere chiari, sia alle controparti che al giudice stesso, i fatti e le ragioni sulle quali era stata avanzata la domanda di risarcimento del danno al muro di confine del loro appezzamento ed alla costruzione rurale, nonché gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda medesima. L'atto introduttivo, peraltro, conteneva un esplicito riferimento alle operazioni ed agli accertamenti svolti nella precedente procedura di accertamento tecnico preventivo, con il che gli attori hanno reso ben comprensibile alla destinataria ( Parte_1
non soltanto la causa petendi dell'azione risarcitoria, ma anche l'oggetto
[...] della domanda (petitum).
§ - LA NULLITA' DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
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IV sezione civile
– ha recriminato contro il Parte_1 Parte_1 rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, da parte del
Tribunale di Torre Annunziata.
Ha sostenuto che la consulenza è nulla perché avente carattere esplorativo, in quanto, in assenza di puntuali allegazioni e circostanze fattuali comprovanti l'an ed il quantum della spropositata richiesta risarcitoria ex adverso avanzata e, quindi, in assenza di prova concernente tutti i pretesi fatti costitutivi della domanda, era inammissibile e non andava disposta. Faceva, infatti, capo alla parte attrice la prova della congruità, a fini esclusivamente risarcitori dell'ingente somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità delle lavorazioni svolte (che a loro volta sarebbero dovuto essere allegate) o sulla scorta di eventuali tariffe o usi vigenti. Invece, gli attori non hanno mai né specificato né provato i lavori per i quali venivano emessi i documenti posti a corredo della domanda o il periodo in cui gli stessi venivano realizzati o la loro rispondenza a lavorazioni strettamente necessarie a ristorare il preteso danno subito. Costituisce principio generale quello per cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
(cfr. Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Ha lamentato che l'espletata CTU è, altresì, nulla perché ha operato un illegittimo allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, perché lo svolgimento delle indagini si è tradotto in concreto nell'acquisizione, ad opera dell'ausiliare, di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo.
I motivi devono essere disattesi.
Il quesito demandato dal Tribunale al CTU (“Accerti il CTU la congruità degli importi versati dalla parte attrice al fine di ripristinare lo status quo ante del proprio immobile danneggiato in conseguenza dei fatti accertati in sede di ATP.”) non si manifesta affatto “esplorativo”, come sostiene la società appellante, ma conforme al principio secondo il quale la consulenza è legittimamente ammessa allorquando tende a consentire la corretta valutazione, in conformità ai criteri tecnici o scientifici richiesti, di dati e documenti già ritualmente acquisiti al processo.
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IV sezione civile
Nella fattispecie, l'attività del CTU non si è indebitamente sostituita agli oneri di allegazione e di prova che gravano sulla parte attrice, secondo il principio processuale di cui all'art. 2697 cod. civ., ma è stata correttamente espletata allo scopo di valutare la causa delle lesioni riportate dal muro di contenimento e dal fabbricato ubicati nella proprietà di Controparte_1
e nonché la congruità delle spese da Controparte_2 CP_3 questi ultimi sopportate per le riparazioni e per il consolidamento dei manufatti danneggiati.
E' di tutta evidenza, infatti, che, una volta dimostrata, da parte attrice, la condotta dannosa, e, precisamente, l'esecuzione dei lavori di scavo, da parte di per l'intervento alla condotta Parte_1 fognaria interrata, ed il deterioramento del muro e della costruzione rurale di proprietà di e e, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dunque, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, il ricorso all'attività del
CTU si è reso necessario, non già per la dimostrazione dei presupposti dell'illecito (condotta – nesso eziologico – evento dannoso), ma soltanto per la corretta valutazione della congruità dell'importo richiesto dai danneggiati, a titolo di ristoro.
A ciò va aggiunto che la CTU ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 10941/2023; Cass. n. 29100/2020; Cass. n.
30218/2017; Cass. n. 9318/2016). Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al CTU anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e
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IV sezione civile rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass.
n. 3191 del 14.2.2006; Cass. n. 3881 del 2006; Cass. n. 1020 del 2006; Cass. n.
26083 del 2005; Cass. n. 6396 del 2004; Cass. n. 9060 del 2003; Cass. n. 5422 del
2002).
Nella vicenda in scrutinio, l'indagine tecnica d'ufficio, lungi dall'aver rivestito una connotazione “esplorativa”, ha consentito al Tribunale di Torre
Annunziata di apprendere circostanze di natura esclusivamente tecnica, indispensabili ai fini della decisione della controversia, quali l'idoneità dei lavori eseguiti da a provocare Parte_1
i dissesti al muro di contenimento ed al fabbricato di Controparte_1
e e quali la conguità, pertinenza ed Controparte_2 CP_3 attinenza degli importi erogati da questi ultimi e documentati con quietanze e fatture, ma anche mediante la precedente relazione di ATP, rispetto all'entità dei danni effettivamente riportati agli immobili.
§ - LA
[...]
ha censurato la Parte_3 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda degli attori ed ha aderito alle conclusioni del CTU, in ordine alle opere necessarie per il ripristino del muro di confine.
Ha addotto che il progetto effettivamente realizzato dagli attori è diverso da quello previsto in sede di ATP e costoro hanno realizzato opere eccedenti rispetto a quelle previste dal consulente tecnico nominato nella fase di istruzione preventiva ex art. 696 cod. proc. civ.
Ha lamentato che, nella consulenza tecnica espletata in primo grado non vi è una sola spiegazione che tecnicamente giustifichi la necessità, ai soli fini risarcitori, degli ulteriori interventi effettuati dagli appellati, rispetto a quelli preventivati in sede di ATP o che dimostri la rispondenza o conformità di tutti gli interventi effettuati alle indicazioni fornite dall'ausiliario in sede di ATP.
Infatti, dal presunto danneggiante può solo pretendersi il risarcimento del
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IV sezione civile danno, ma non certo che paghi interamente la ricostruzione dell'immobile danneggiato, che venga effettuata trasformando in toto le originarie caratteristiche dell'immobile.
Ha precisato che il computo metrico allegato da Controparte_1
e depone per una vera e propria Controparte_2 CP_3 ricostruzione del muro e che il CTU non ha fatto alcun raffronto tra il muro esistente prima dei lavori realizzati in sottosuolo da essa
[...] ed il muro esistente dopo le lavorazioni Parte_1 effettuate dagli appellati, per cui non si comprende come il primo Giudice abbia ritenuto accertato che non vi sia stata “la realizzazione di un'opera ex novo.”. In pratica e nella sostanza il CTU ha semplicisticamente e banalmente verificato se vi fosse corrispondenza tra i lavori indicati nel computo metrico depositato in atti dagli attori e quelli effettivamente realizzati e i rispettivi importi, ma il CTU non doveva fare questo, bensì avrebbe dovuto verificare quale spesa sarebbe stata invece congrua a ripristinare lo status quo ante e cioè a rimediare al danno e solo a quello. Il muro ricostruito da Controparte_1 Controparte_2
e presenta caratteristiche tecniche e strutturali CP_3 completamente diverse rispetto a quelle preesistenti ed è un'opera ex novo. E tutto ciò perché il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato.
Ha rimarcato, inoltre, che i presunti danni lamentati da controparte, in alcun modo sono riconducibili all'operato di essa
[...]
e neppure relativamente al deposito rurale ricorrono i Parte_1 presunti danni lamentati da controparte atteso che lo stesso, prima dell'ATP, era interessato solo da un semplice solco nell'intonaco non ascrivibile ai lavori effettuati da essa appellante.
I motivi devono essere disattesi.
La Corte rileva che l'appellante ha travisato il contenuto del quesito conferito dal Tribunale al CTU, che risulta essere il seguente: ”Accerti il CTU la congruità degli importi versati dalla parte attrice al fine di ripristinare lo status quo ante del proprio immobile danneggiato in conseguenza dei fatti accertati in sede di
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IV sezione civile
ATP.”. Al perito, dunque, non è stato chiesto di verificare la conformità delle opere di riparazione eseguite da e Controparte_1 Controparte_2
a quelle indicate nella relazione di ATP, ma di verificarne la CP_3 corrispondenza allo stato preesistente (del muro e del locale deposito).
Tuttavia, al di là di tale questione, ciò che è rimasta accertata è la condotta dannosa di la quale, Parte_1 nell'eseguire lavori di scavo per il completamento della rete fognaria, ha danneggiato i manufatti degli attori e, dunque, è tenuta al risarcimento del danno, a norma dell'art. 2043 cod. civ. In tale prospettiva, resta da verificare se i lavori di restauro, eseguiti da e Controparte_1 Controparte_2
proprio in conseguenza delle lesioni riportate dagli CP_3 immobili, siano congrui in relazione alla sola finalità di ripristino e di eliminazione del pericolo di crollo, non essendovi dubbio che tali interventi non possono comprendere né opere voluttuarie, né opere dissimili rispetto allo stato preesistente. Il risarcimento del danno, infatti, tende a ricostituire il patrimonio del danneggiato nella medesima consistenza in cui si trovava prima dell'evento dannoso e non può costituire occasione per una locupletazione.
Dalla relazione di CTU risulta che “… sono stati realizzati n.14 pilastri in
c.a. di larghezza di circa cm. 50÷60, per uno spessore di circa cm. 30 e di altezza media di circa cm. 2,10, a scopo di rinforzo, poggiati su plinti isolati del tipo a zoppo la cui proiezione ricade completamente nel fondo attoreo.” e, con riguardo al deposito agricolo, risultano eseguite “… estese porzioni murarie sia interne che esterne di intonaco rifatto verosimilmente in epoca successiva rispetto alle restanti parti.”. La natura degli interventi eseguiti da e Controparte_1 Controparte_2
pertanto, non rivela che essi abbiano realizzato opere CP_3 migliorative e/o aggiuntive e/o ulteriori rispetto a quelle preesistenti;
non si riscontra, in altri termini, che gli attori abbiano inteso “arricchirsi” realizzando manufatti che prima fossero, in tutto od in parte, inesistenti. Risulta, invece, che gli interventi da loro eseguiti sono rimasti circoscritti – così come doveva essere
– al consolidamento del muro di contenimento, mediante la realizzazione dei 14 pilastrini in cemento armato con i sottostanti plinti di sostegno, ed al rifacimento della porzione muraria del locale-deposito. Il tutto – va ribadito –
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IV sezione civile soltanto ed esclusivamente per effetto dei danneggiamenti manifestatisi a seguito dei lavori di scavo eseguiti da Parte_1
che ne sono stati incontestabilmente la causa, come accertato
[...] anche in sede di ATP.
Del resto, il CTU ha espressamente dato atto di aver, all'esito delle indagini da lui condotte, formulato “… analiticamente la stima del costo delle opere necessarie al ripristino dello status quo ante delle opere danneggiate.” (v. fol. 9 della relazione) e di aver proceduto “… alla stima complessiva dei lavori effettivamente eseguiti dall'attore per il ripristino dello status quo ante dei propri immobili …” (v. fol.
10 della relazione) e, quindi, in definitiva, di aver verificato la corrispondenza degli interventi riparatori, eseguiti da Controparte_1 CP_2
e a quanto strettamente necessario per
[...] CP_3 ripristinare e consolidare i manufatti preesistenti, con l'esclusione di opere differenti o sovrabbondanti.
Si manifesta del tutto irragionevole la pretesa di
[...] di sentir riconoscere ai danneggiati il minor importo di Parte_1
€ 9.927,17, determinato in sede di ATP, in quanto, con quel mezzo istruttorio preventivo, il perito ha eseguito una mera stima anticipata ed approssimativa, che si è rivelata insufficiente e recessiva rispetto alle spese effettivamente sostenute da e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 comprendenti, oltre gli interventi di stretta ricostruzione dei corpi di fabbrica, anche gli oneri di natura amministrativa ed compensi ai professionisti dei quali si sono avvalsi, nonché oneri tributari (IVA), costi tutti puntualmente documentati e verificati come congrui dal CTU. Costi aggiuntivi si sono determinati anche per l'adeguamento dei corpi di fabbrica ripristinati alla normativa antismica e tali costi si manifestano ineludibili, risultando obbligatori per legge.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, in punto di quantificazione del danno.
§ - LA GARANZIA ASSICURATIVA
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IV sezione civile
– è insorta contro la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, anche nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di manleva, avanzata nei confronti della
[...]
in virtù della polizza assicurativa, pure condannando Controparte_5 essa deducente alle spese nei confronti della terza chiamata in causa.
Ha evidenziato che il procedimento per ATP è stato espletato solo tra essa e Parte_1 Controparte_1
e ma non con la partecipazione di Controparte_2 CP_3
sicchè il primo Giudice non poteva in Controparte_5 alcun modo ritenere accertato “che i danni per cui è causa sono derivati da vibrazioni dovute all'utilizzo da parte della nel corso dei lavori, di mezzi pesanti, Parte_1 quali escavatori e martelloni” perché ciò sarebbe stato riportato dal consulente nominato in sede di ATP. Al contrario, non può ritenersi provato che il danno sia stato provocato da vibrazioni.
Ha rimarcato che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, in ragione della tardiva costituzione in giudizio della
[...]
di tutte le eccezioni ex adverso sollevate ai punti I) Controparte_5
e IV) (della decima ed undicesima pagina della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e perciò di tutte quelle che dissertano delle condizioni di cui alla Sezione B della polizza, dell'art. 10, lettere a e b delle c.g.a.
e dell'art 20, 4° e 5° cpv dello “schema tipo”), perché profilanti una pretesa insussistenza del diritto alla garanzia in ipotesi di presunti (ed infondati) inadempimenti “contrattuali” meramente congetturati e non provati, non costituenti fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dai D' CP_1
Ha ribadito che doveva essere dichiarata dal Tribunale la nullità della clausola sub art. 12 lett. J) delle condizioni generali di contratto. In primo luogo, perché essa ha sempre Parte_1 Parte_1 eccepito di non avere mai utilizzato nè mezzi “pesanti”, né mezzi cingolati e/o gommati ed aveva appunto chiesto di potere provare, a mezzo prova testimoniale, tale rilevante circostanza. In secondo luogo, perché gli attori di primo grado non hanno provato che i presunti danni dipendessero da vibrazioni conseguenti ad uso i mezzi pesanti. Dunque, la circostanza che i
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IV sezione civile presunti danni lamentati dagli attori siano dipesi da vibrazioni, in realtà, non è dimostrata.
Ha sostenuto che l'intero art. 12 delle c.g.a. (e perciò ogni singola sua clausola), è vessatorio perché di “taglio” così ampio e generico da limitare indiscriminatamente l'esposizione dell'assicuratore. Ed in quanto vessatoria, e nemmeno specificatamente sottoscritta agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., tale clausola è interamente nulla.
I motivi sono inconsistenti.
La circostanza che la non abbia Controparte_5 partecipato al procedimento di ATP non comporta affatto che il giudice non possa utilizzare le risultanze di tale mezzo di istruzione preventiva, in esito al giudizio di merito che ne è seguito.
Sul punto, va considerato che la relazione di ATP è destinata proprio all'accertamento di circostanze di natura prettamente tecnica, da utilizzare nel successivo giudizio di merito, prima che la prova possa essere dispersa. Il che è proprio quello che è avvenuto nel procedimento svolto avanti al Tribunale di
Torre Annunziata, che si è avvalso anche di quella relazione “preventiva”, nell'ambito del più complesso materiale probatorio acquisito nel successivo giudizio di merito, quale elemento di valutazione, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
Inoltre, l'unico soggetto che potrebbe fondatamente eccepire l'inopponibilità dell'ATP nei propri confronti, per non avervi partecipato, sarebbe, nel caso di specie, la Società Reale Mutua di Assicurazioni, ma non certamente che è stata Parte_1 regolarmente evocata in quella procedura e vi ha partecipato. Ebbene, la compagnia assicuratrice non ha sollevato alcuna opposizione, neanche in questo giudizio di gravame, ai fini dell'utilizzabilità della relazione di ATP, ma, anzi, ha inteso avvalersene.
L'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, avanzata da per effetto della clausola sub art. 12 lett. J) Controparte_5 delle condizioni generali di contratto (“… l'assicurazione non comprende…i danni
a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione del Committente …”), è stata
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IV sezione civile presa legittimamente in considerazione dal Tribunale di Torre Annunziata, nonostante la tardiva costituzione in giudizio della compagnia chiamata in causa, sulla corretta motivazione, condivisa da questa Corte, che “… non trattasi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, e pertanto da sollevare entro il termine di cui all'art. 167 c.p.c., ossia venti giorni prima dell'udienza, bensì di mera difesa, avendo la deduzione in parola ad oggetto l'estensione del contratto di garanzia.”.
La Corte di legittimità ha predicato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. (Cass. 18742/2019; Cass. n. 15228/2014). Alla stregua di tale principio di diritto, l'attività assertiva di con la Controparte_5 quale ha inteso far valere l'operatività della clausola sub art. 12 lett. J) delle condizioni generali di contratto, si deve considerare ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Peraltro, anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che la proposizione dell'eccezione in discorso sia stata tardiva, nel procedimento avanti al Tribunale, essa può essere presa in considerazione in questo giudizio di appello, potendo ancora quivi essere sollevata, così come è effettivamente avvenuto, come ha chiarito la Corte Suprema, con le pronunce appena sopra richiamate.
L'esame del merito dell'eccezione induce questa Corte a confermare quanto già evidenziato dal Tribunale di prime cure e, cioè, che la garanzia assicurativa prestata da non è operante, Controparte_5 perché i danneggiamenti al muro di recinzione ed al deposito agricolo di e sono stati Controparte_1 Controparte_2 CP_3 provocati da vibrazioni e scuotimenti indotti da mezzi meccanici, come accertato sia in esito all'ATP che alla CTU, e perché non vi è stata alcuna specifica “inclusione del Committente” di tale rischio specifico, come previsto dalla citata clausola sub art. 12 lett. J).
E' destituita di fondamento anche la deduzione dell'appellante che tende ad affermare la natura vessatoria della clausola sub art. 12 lett. J) delle
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IV sezione civile condizioni generali di contratto e la conseguente eccezione di nullità per la mancata approvazione specifica per iscritto (artt. 1341 e 1342 cod. civ.). Infatti, tale pattuizione non comporta una limitazione di responsabilità, a favore della ma individua l'oggetto del contratto ed il Controparte_5 limite della garanzia assicurativa. Pertanto, non ha una connotazione vessatoria.
La Corte regolatrice ha predicato che, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n. 15598/2019; Cass. n. 395/2017; Cass. n.
23741/2009; Cass. n. 8235/2010).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata anche in parte qua.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata Parte_1 soccombenza.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 28.379,11), come prevede l'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
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P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1183/2021, deliberata il 31.5.2021 e pubblicata il 3.6.2021 (n. 1210/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
2) condanna in persona Parte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di questo giudizio di secondo grado, che liquida:
- in favore di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in € 6.300,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso CP_3 spese generali al 15%;
- in favore di in € 6.300,00 per Controparte_5 onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di Parte_1 Parte_1 Parte_1 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in NA, in data 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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