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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6277/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (avv. Fallica Vanessa); Parte_1
-parte attrice-
CONTRO
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo; Controparte_1
-parte convenuta-
Oggetto: Mutamento di sesso.
Conclusioni: vedi note scritte all'udienza cartolare del 10/12/2024, alla quale si rivia.
Pubblico Ministero: parere favorevole in data 04/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha allegato Parte_1 di essere nata con caratteri biologici e anatomici di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da uomo e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere e di avere avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso (cfr. documentazione in atti). ha allegato, inoltre, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il Pt_1 genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come appartenente al genere maschile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a , oltre all'autorizzazione agli intervenbti medico – Parte_1 Controparte_2 chirurgici necessari.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011, ha concluso esprimendo parere favorevole in data 04/11/2024.
L'atto introduttivo del presente giudizio non è stato notificato ad altri soggetti, dal momento che parte attrice non risulta coniugata e che non sussiste prole.
Orbene, ritiene il Tribunale che, considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici che si renderanno necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 04/11/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato con chiarezza di avere maturato la volontà di assumere le vesti maschili già all'età di 3 anni anni (cfr. verbale di udienza).
Come emerge dall'atto introduttivo, infatti, parte attrice ha acquisito consapevolezza della propria situazione fin dalla più tenera età, allorquando si è accorta di non amare i vestiti da bambina e di preferire i giochi considerati genericamente maschili.
Emerge, altresì, dall'atto di citazione che l'attore desidera nel futuro prossimo procedere ad interventi di natura medico-chirurgica per adeguare il proprio corpo alle apparenze di un corpo corrispondente all'identità percepita.
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
All'attore, infatti, è stata diagnosticata, in data 14/11/2024 dal dott. Persona_2 operante presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, una disforia di genere (cfr. certificato del 14/11/2024, in atti).
Siffatta diagnosi trova conferma nella relazione della dott.ssa relativa Persona_3 al percorso psico-terapico intrapreso dall'attore, la quale ha concluso testualmente che:
“Dalla valutazione degli esiti del trattamento psicoterapeutico e dai profili emergenti dagli esiti del colloquio clinico-psicologico e dalla lettura dei test si conferma la condizione di disforia di genere che, per quanto contenuta e compensata nel corso del processo di cura, esita oggi nella ferma e ponderata decisione di avviare il corso giuridico e medicale di riassegnazione di genere.
Il paziente dichiara di aspirare al cambiamento dei dati anagrafici, alla terapia ormonale, alla mastectomia, ma molto probabilmente, anzi “con quasi certezza”, non agli interventi agli organi genitali. Alla luce di quanto detto, si sostiene fortemente e si caldeggia la decisione del dottore di procedere al percorso di transizione e affermazione di genere e a quanto potrà Pt_1 finalmente farlo sentire in armonia con la propria esistenza, fisica e psichica” (cfr. relazione del
07/05/2024, in atti).
Va precisato, inoltre, che parte attrice sta eseguendo una terapia ormonale mascolinizzante, prescritta dal medico endocrinologo dott. presso cui Persona_4
è in cura, il quale ha confermato la diagnosi di disforia di genere (cfr. piano terapeutico del 22/04/2024).
Dalla documentazione emerge poi che, grazie al percorso di assistenza psicologica,
l'attore ha espresso una crescente integrazione dell'immagine di sé, ha terminato gli studi in medicina ed è stato ammesso alla scuola di specializzazione di Anestesia e
Rianimazione, mostrando un atteggiamento progettuale nei confronti del proprio futuro. Ciò consegue anche alla ricorrenza di un'ambiente professionale e sociale fertile, in cui lo stesso è stimato e rispettato dai propri colleghi, e di una situazione sentimentale stabile, avendo lo stesso intrapreso una relazione sentimentale con una giovane collega universitaria con la quale convive (cfr. relazione dott.ssa Persona_3
del 07/05/2024, in atti)
Dalla documentazione medica si evince chiaramente che, grazie all'effettuazione della terapia psicologica si è verificato un miglioramento del complessivo stato psicologico dell'odierno attore, connotato originariamente da sofferenza e disagio profondi e oggi caratterizzato dal progressivo consolidamento della propria identità di genere, dalla graduale accettazione del proprio vissuto, dallo sviluppo di una buona capacità di relazione tra pari, dal superamento del senso di inadeguatezza che lo bloccava (cfr. relazione dott.ssa del 07/05/2024, in atti). Persona_3
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione maschile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica maschile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, l'attore non appare inficiato da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di di assumere l'identità sessuale di cui Pt_1
lo stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandogli un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica.
La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n.
221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto” (punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome “ ”. Controparte_2 Parte_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- autorizza , nata a Palermo il [...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 1055, parte 1, serie A, volume 4151, anno 1987), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e laddove Parte_1 Controparte_2
si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura”femminile”, debba leggersi ed intendersi invece quella”maschile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6277/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (avv. Fallica Vanessa); Parte_1
-parte attrice-
CONTRO
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo; Controparte_1
-parte convenuta-
Oggetto: Mutamento di sesso.
Conclusioni: vedi note scritte all'udienza cartolare del 10/12/2024, alla quale si rivia.
Pubblico Ministero: parere favorevole in data 04/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha allegato Parte_1 di essere nata con caratteri biologici e anatomici di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da uomo e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere e di avere avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso (cfr. documentazione in atti). ha allegato, inoltre, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il Pt_1 genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come appartenente al genere maschile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a , oltre all'autorizzazione agli intervenbti medico – Parte_1 Controparte_2 chirurgici necessari.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011, ha concluso esprimendo parere favorevole in data 04/11/2024.
L'atto introduttivo del presente giudizio non è stato notificato ad altri soggetti, dal momento che parte attrice non risulta coniugata e che non sussiste prole.
Orbene, ritiene il Tribunale che, considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici che si renderanno necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 04/11/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato con chiarezza di avere maturato la volontà di assumere le vesti maschili già all'età di 3 anni anni (cfr. verbale di udienza).
Come emerge dall'atto introduttivo, infatti, parte attrice ha acquisito consapevolezza della propria situazione fin dalla più tenera età, allorquando si è accorta di non amare i vestiti da bambina e di preferire i giochi considerati genericamente maschili.
Emerge, altresì, dall'atto di citazione che l'attore desidera nel futuro prossimo procedere ad interventi di natura medico-chirurgica per adeguare il proprio corpo alle apparenze di un corpo corrispondente all'identità percepita.
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
All'attore, infatti, è stata diagnosticata, in data 14/11/2024 dal dott. Persona_2 operante presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, una disforia di genere (cfr. certificato del 14/11/2024, in atti).
Siffatta diagnosi trova conferma nella relazione della dott.ssa relativa Persona_3 al percorso psico-terapico intrapreso dall'attore, la quale ha concluso testualmente che:
“Dalla valutazione degli esiti del trattamento psicoterapeutico e dai profili emergenti dagli esiti del colloquio clinico-psicologico e dalla lettura dei test si conferma la condizione di disforia di genere che, per quanto contenuta e compensata nel corso del processo di cura, esita oggi nella ferma e ponderata decisione di avviare il corso giuridico e medicale di riassegnazione di genere.
Il paziente dichiara di aspirare al cambiamento dei dati anagrafici, alla terapia ormonale, alla mastectomia, ma molto probabilmente, anzi “con quasi certezza”, non agli interventi agli organi genitali. Alla luce di quanto detto, si sostiene fortemente e si caldeggia la decisione del dottore di procedere al percorso di transizione e affermazione di genere e a quanto potrà Pt_1 finalmente farlo sentire in armonia con la propria esistenza, fisica e psichica” (cfr. relazione del
07/05/2024, in atti).
Va precisato, inoltre, che parte attrice sta eseguendo una terapia ormonale mascolinizzante, prescritta dal medico endocrinologo dott. presso cui Persona_4
è in cura, il quale ha confermato la diagnosi di disforia di genere (cfr. piano terapeutico del 22/04/2024).
Dalla documentazione emerge poi che, grazie al percorso di assistenza psicologica,
l'attore ha espresso una crescente integrazione dell'immagine di sé, ha terminato gli studi in medicina ed è stato ammesso alla scuola di specializzazione di Anestesia e
Rianimazione, mostrando un atteggiamento progettuale nei confronti del proprio futuro. Ciò consegue anche alla ricorrenza di un'ambiente professionale e sociale fertile, in cui lo stesso è stimato e rispettato dai propri colleghi, e di una situazione sentimentale stabile, avendo lo stesso intrapreso una relazione sentimentale con una giovane collega universitaria con la quale convive (cfr. relazione dott.ssa Persona_3
del 07/05/2024, in atti)
Dalla documentazione medica si evince chiaramente che, grazie all'effettuazione della terapia psicologica si è verificato un miglioramento del complessivo stato psicologico dell'odierno attore, connotato originariamente da sofferenza e disagio profondi e oggi caratterizzato dal progressivo consolidamento della propria identità di genere, dalla graduale accettazione del proprio vissuto, dallo sviluppo di una buona capacità di relazione tra pari, dal superamento del senso di inadeguatezza che lo bloccava (cfr. relazione dott.ssa del 07/05/2024, in atti). Persona_3
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione maschile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica maschile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, l'attore non appare inficiato da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di di assumere l'identità sessuale di cui Pt_1
lo stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandogli un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica.
La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n.
221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto” (punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome “ ”. Controparte_2 Parte_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- autorizza , nata a Palermo il [...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 1055, parte 1, serie A, volume 4151, anno 1987), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e laddove Parte_1 Controparte_2
si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura”femminile”, debba leggersi ed intendersi invece quella”maschile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.