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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11129 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa MA NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16891/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAPPAGALLO ILARIA e dell'avv. LEONE ROSITA
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CASTELLANO CLAUDIO
Opposto
OGGETTO: opposizione a DI n. 3108/2024 – consegna documenti ex art. 119 TUB
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) in via preliminare, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 3108/2024, emesso nella procedura RG 11635/2024 in data 11.06.24, dal
Tribunale di Napoli, dott. ssa , per tutti i motivi in fatto e diritto infra dedotti Pt_2 accertando e dichiarando l'inammissibilità della domanda per mancanza delle condizioni perviste ex lege;
pagina 1 di 7 2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sig.
con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 3108/24, emesso Controparte_1 nella procedura RG 11635/2024 in data 11.06.24, dal Tribunale di Napoli, dott. ssa , Pt_2
e per l'effetto revocarlo dichiarandolo infondato ed inefficace per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Spese vinte
Per l'opposto: a) sospendere, ovvero rinviare il presente giudizio in attesa che la S.C. si pronunzi in pubblica udienza nel procedimento sul ricorso n.r.g. 12321 del 2024;
b) in forza di quanto eccepito e dedotto negli atti nonché nei verbali di causa rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo da parte di Controparte_2
c) condannare al pagamento delle spese legali ed al compenso professionale Controparte_2 oltre al rimborso alle spese generali al 15% IVA e cpa come per legge da liquidarsi in favore del difensore quale anticipatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva al DI n. 3108/2024 con il quale gli veniva ingiunta la consegna Controparte_3 della documentazione contrattuale sottostante la emissione del buono fruttifero postale della serie "AA5" n. 00000124454310182 intestato a ed a Controparte_1 Persona_1
(contratto di emissione, documento di sintesi, condizioni generali delle condizioni particolari e del foglio informativo) in favore di . L'opponente contestava l'ammissibilità Controparte_1 dell'ingiunzione, poiché implica la condanna ad un facere, nonché l'inapplicabilità dell'art. 119 Tub al caso in esame e la carenza di interesse, in ragione della prescrizione del diritto al rimborso in data 11.12.2019.
Si costituiva in giudizio , che contestava le difese di parte opposta ed Controparte_1 evidenziava:
- Di avere interesse all'acquisizione documentale, necessaria per la valutazione della legittimità del rifiuto di rimborso e per la eventuale responsabilità risarcitoria;
pagina 2 di 7 - Di avere diritto alla consegna dei documenti, essendo prevista nel DM 19/12/2000 la consegna del foglio informativo o del documento di sintesi;
- Che al caso in esame erano applicabili gli artt. 117 e 119 TUB;
- Che il rilascio della documentazione richiesta era comunque dovuto in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nell'ambito dei rapporti negoziali.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
1.Prima di affrontare il tema centrale del presente procedimento, giova premettere che i buoni fruttiferi postali non rientrano tra gli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, né costituiscono una forma di raccolta del risparmio assimilabile a quelle effettuate dagli istituti bancari. Si deve, piuttosto, evidenziare che “la natura giuridica delle come azienda Pt_1 autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle
[...]
rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” (Corte Cost. 20 febbraio Pt_1
2020, n. 26). I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (R.D.L. 26 dicembre 1924, n.
2106, "Emissione di buoni postali di risparmio nominativi", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1924), sono emessi da Cassa depositi e prestiti e, come ha chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost. 18 settembre
1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo (cfr. Cass. n. 87/2023).
A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di ZI hanno più volte ribadito che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., aggiungendo però che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Insomma, il rapporto tra il sottoscrittore e si instaura su un piano negoziale, con conseguente soggezione alla disciplina del Pt_1
pagina 3 di 7 contratto.
La qualificazione dei buoni fruttiferi in questi termini “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori”. Si è quindi ritenuta non applicabile ai Buoni postali fruttiferi la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. SU n.
3963/2019).
Da questa semplice disamina è agevole dedurre che non esiste alcun documento contrattuale sottostante l'emissione del buono fruttifero postale, diverso dal buono stesso in possesso dell'opposto, così come non esiste alcuna operazione economica rispetto alla quale esercitare il diritto di rilascio di copie ex art. 119 TUB. Come correttamente indicato dall'opponente, non è applicabile al caso de quo il disposto dell'invocato articolo 119 TUB, riferendosi esso al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni, laddove, nel caso di specie ci si riferisce alla copia di un contratto non esistente.
2.Con riferimento al Foglio Informativo, invece, si deve ritenere astrattamente ritenere sussistente il diritto del contraente alla copia. L'art. 3 del DM 19.12.2000 stabilisce che “1.Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
2.Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non è assimilabile alle carte valori.
3.I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.
4. può altresì consentire altre forme di sottoscrizione dei contratti, di cui al Controparte_3
pagina 4 di 7 comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.
5.Per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo è richiesta la titolarità di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.
6.I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli avente la medesima intestazione dei buoni.
7.Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni e/o altri oneri a carico di risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale”.
Il caso relativo al buono fruttifero sottoscritto dall'opposto è quello disciplinato dal primo comma, ossia il rilascio del documento cartaceo, costituito dal buono, e del foglio illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Solo quest'ultimo documento, quindi, non è nel possesso dell'opposto e costituisce documento contrattuale di cui il contraente può chiedere copia. Non può dirsi che la consegna del documento sia irrilevante ai fini della disciplina applicabile al buono fruttifero, data la peculiarità del rapporto fra ente emittente e risparmiatore, poiché le condizioni relative ai buoni emessi dopo il 2000 erano appunto integrate dalle indicazioni contenute nel foglio illustrativo. Inconferente appare, pertanto il richiamo dell'opponente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di buoni fruttiferi (tra tutte Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963), in quanto riferita a buoni emessi prima del 2000, per i quali non era previsto il rilascio di foglio informativo e che riportavano sul titolo tutte le condizioni – di volta in volta modificate o integrate dalle variazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il D.M. 19.12.2000 prevedeva quindi obblighi informativi specifici a carico dell'ente emittente, per cui il foglio informativo era parte della documentazione contrattuale e quindi oggetto di una possibile richiesta di copia.
In ogni caso, ammessa la legittimità della richiesta di consegna di una copia del foglio illustrativo, la domanda di non potrebbe essere accolta. Controparte_1
Il diritto di consegna di copia della documentazione previsto dal quarto comma dell'art. 119
TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come pagina 5 di 7 situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001;
Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022) e si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007). Anche escludendo l'applicabilità dell'art. 119 TUB ai buoni fruttiferi, il diritto di ottenere la copia delle condizioni contrattuali è una diretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1175, 1374
e 1375 c.c., che tuttavia incontrato sempre il limite dell'esaurimento degli effetti del contratto, rappresentato dal disposto dell'art. 2220 c.c.
Nel caso di specie, infatti, gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del buono fruttifero si erano ormai esauriti al momento della richiesta di consegna della documentazione. Il buono fruttifero era stato sottoscritto il 10.12.2002 e doveva essere portato all'incasso dal
11.12.2009, per cui gli effetti del buono si erano ormai completamente esauriti alla data del
11.12.2019. Dopo questa data, non ha più l'obbligo di conservare e quindi Parte_1 rilasciare copia della documentazione contrattuale richiesta dall'opponente.
3.Il mancato assolvimento dell'obbligo di consegna, peraltro, non può aver in alcun modo impedito l'esercizio dei diritti di difesa dell'opposto, atteso che l'unica documentazione non in suo possesso (il foglio illustrativo) è meramente riproduttiva del Decreto Ministeriale
19.2.2000, agevolmente reperibile, e che la mancata consegna del foglio non può impedire il decorso del termine di prescrizione, ma giustificare l'eventuale risarcimento del danno subito dal contraente. Tanto ha escluso la necessità di sospendere o rinviare il presente giudizio per consentire la definizione del ricorso per ZI sulla questione (invero di particolare rilievo) segnalata dall'opposto.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta per i motivi sopra esposti, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in citazione.
4.Le spese di lite del presente giudizio possono tuttavia essere completamente compensate, in ragione della particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (applicabilità
pagina 6 di 7 dell'art. 119 Tub ai buoni fruttiferi postali), che vedono un notevole contrasto giurisprudenziale di merito e l'assenza di pronunce di legittimità specifiche (le sentenze citate da entrambe le parti si riferiscono a casi o aspetti diversi da quello oggetto di disamina).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI n. 3108/2024;
2. Compensa le spese di lite.
Napoli, 28 novembre 2025
La Giudice
MA NE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa MA NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16891/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAPPAGALLO ILARIA e dell'avv. LEONE ROSITA
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CASTELLANO CLAUDIO
Opposto
OGGETTO: opposizione a DI n. 3108/2024 – consegna documenti ex art. 119 TUB
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) in via preliminare, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 3108/2024, emesso nella procedura RG 11635/2024 in data 11.06.24, dal
Tribunale di Napoli, dott. ssa , per tutti i motivi in fatto e diritto infra dedotti Pt_2 accertando e dichiarando l'inammissibilità della domanda per mancanza delle condizioni perviste ex lege;
pagina 1 di 7 2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sig.
con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 3108/24, emesso Controparte_1 nella procedura RG 11635/2024 in data 11.06.24, dal Tribunale di Napoli, dott. ssa , Pt_2
e per l'effetto revocarlo dichiarandolo infondato ed inefficace per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Spese vinte
Per l'opposto: a) sospendere, ovvero rinviare il presente giudizio in attesa che la S.C. si pronunzi in pubblica udienza nel procedimento sul ricorso n.r.g. 12321 del 2024;
b) in forza di quanto eccepito e dedotto negli atti nonché nei verbali di causa rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo da parte di Controparte_2
c) condannare al pagamento delle spese legali ed al compenso professionale Controparte_2 oltre al rimborso alle spese generali al 15% IVA e cpa come per legge da liquidarsi in favore del difensore quale anticipatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva al DI n. 3108/2024 con il quale gli veniva ingiunta la consegna Controparte_3 della documentazione contrattuale sottostante la emissione del buono fruttifero postale della serie "AA5" n. 00000124454310182 intestato a ed a Controparte_1 Persona_1
(contratto di emissione, documento di sintesi, condizioni generali delle condizioni particolari e del foglio informativo) in favore di . L'opponente contestava l'ammissibilità Controparte_1 dell'ingiunzione, poiché implica la condanna ad un facere, nonché l'inapplicabilità dell'art. 119 Tub al caso in esame e la carenza di interesse, in ragione della prescrizione del diritto al rimborso in data 11.12.2019.
Si costituiva in giudizio , che contestava le difese di parte opposta ed Controparte_1 evidenziava:
- Di avere interesse all'acquisizione documentale, necessaria per la valutazione della legittimità del rifiuto di rimborso e per la eventuale responsabilità risarcitoria;
pagina 2 di 7 - Di avere diritto alla consegna dei documenti, essendo prevista nel DM 19/12/2000 la consegna del foglio informativo o del documento di sintesi;
- Che al caso in esame erano applicabili gli artt. 117 e 119 TUB;
- Che il rilascio della documentazione richiesta era comunque dovuto in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nell'ambito dei rapporti negoziali.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
1.Prima di affrontare il tema centrale del presente procedimento, giova premettere che i buoni fruttiferi postali non rientrano tra gli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, né costituiscono una forma di raccolta del risparmio assimilabile a quelle effettuate dagli istituti bancari. Si deve, piuttosto, evidenziare che “la natura giuridica delle come azienda Pt_1 autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle
[...]
rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” (Corte Cost. 20 febbraio Pt_1
2020, n. 26). I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (R.D.L. 26 dicembre 1924, n.
2106, "Emissione di buoni postali di risparmio nominativi", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1924), sono emessi da Cassa depositi e prestiti e, come ha chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost. 18 settembre
1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo (cfr. Cass. n. 87/2023).
A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di ZI hanno più volte ribadito che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., aggiungendo però che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Insomma, il rapporto tra il sottoscrittore e si instaura su un piano negoziale, con conseguente soggezione alla disciplina del Pt_1
pagina 3 di 7 contratto.
La qualificazione dei buoni fruttiferi in questi termini “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori”. Si è quindi ritenuta non applicabile ai Buoni postali fruttiferi la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. SU n.
3963/2019).
Da questa semplice disamina è agevole dedurre che non esiste alcun documento contrattuale sottostante l'emissione del buono fruttifero postale, diverso dal buono stesso in possesso dell'opposto, così come non esiste alcuna operazione economica rispetto alla quale esercitare il diritto di rilascio di copie ex art. 119 TUB. Come correttamente indicato dall'opponente, non è applicabile al caso de quo il disposto dell'invocato articolo 119 TUB, riferendosi esso al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni, laddove, nel caso di specie ci si riferisce alla copia di un contratto non esistente.
2.Con riferimento al Foglio Informativo, invece, si deve ritenere astrattamente ritenere sussistente il diritto del contraente alla copia. L'art. 3 del DM 19.12.2000 stabilisce che “1.Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
2.Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non è assimilabile alle carte valori.
3.I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.
4. può altresì consentire altre forme di sottoscrizione dei contratti, di cui al Controparte_3
pagina 4 di 7 comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.
5.Per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo è richiesta la titolarità di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.
6.I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli avente la medesima intestazione dei buoni.
7.Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni e/o altri oneri a carico di risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale”.
Il caso relativo al buono fruttifero sottoscritto dall'opposto è quello disciplinato dal primo comma, ossia il rilascio del documento cartaceo, costituito dal buono, e del foglio illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Solo quest'ultimo documento, quindi, non è nel possesso dell'opposto e costituisce documento contrattuale di cui il contraente può chiedere copia. Non può dirsi che la consegna del documento sia irrilevante ai fini della disciplina applicabile al buono fruttifero, data la peculiarità del rapporto fra ente emittente e risparmiatore, poiché le condizioni relative ai buoni emessi dopo il 2000 erano appunto integrate dalle indicazioni contenute nel foglio illustrativo. Inconferente appare, pertanto il richiamo dell'opponente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di buoni fruttiferi (tra tutte Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963), in quanto riferita a buoni emessi prima del 2000, per i quali non era previsto il rilascio di foglio informativo e che riportavano sul titolo tutte le condizioni – di volta in volta modificate o integrate dalle variazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il D.M. 19.12.2000 prevedeva quindi obblighi informativi specifici a carico dell'ente emittente, per cui il foglio informativo era parte della documentazione contrattuale e quindi oggetto di una possibile richiesta di copia.
In ogni caso, ammessa la legittimità della richiesta di consegna di una copia del foglio illustrativo, la domanda di non potrebbe essere accolta. Controparte_1
Il diritto di consegna di copia della documentazione previsto dal quarto comma dell'art. 119
TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come pagina 5 di 7 situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001;
Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022) e si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007). Anche escludendo l'applicabilità dell'art. 119 TUB ai buoni fruttiferi, il diritto di ottenere la copia delle condizioni contrattuali è una diretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1175, 1374
e 1375 c.c., che tuttavia incontrato sempre il limite dell'esaurimento degli effetti del contratto, rappresentato dal disposto dell'art. 2220 c.c.
Nel caso di specie, infatti, gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del buono fruttifero si erano ormai esauriti al momento della richiesta di consegna della documentazione. Il buono fruttifero era stato sottoscritto il 10.12.2002 e doveva essere portato all'incasso dal
11.12.2009, per cui gli effetti del buono si erano ormai completamente esauriti alla data del
11.12.2019. Dopo questa data, non ha più l'obbligo di conservare e quindi Parte_1 rilasciare copia della documentazione contrattuale richiesta dall'opponente.
3.Il mancato assolvimento dell'obbligo di consegna, peraltro, non può aver in alcun modo impedito l'esercizio dei diritti di difesa dell'opposto, atteso che l'unica documentazione non in suo possesso (il foglio illustrativo) è meramente riproduttiva del Decreto Ministeriale
19.2.2000, agevolmente reperibile, e che la mancata consegna del foglio non può impedire il decorso del termine di prescrizione, ma giustificare l'eventuale risarcimento del danno subito dal contraente. Tanto ha escluso la necessità di sospendere o rinviare il presente giudizio per consentire la definizione del ricorso per ZI sulla questione (invero di particolare rilievo) segnalata dall'opposto.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta per i motivi sopra esposti, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte in citazione.
4.Le spese di lite del presente giudizio possono tuttavia essere completamente compensate, in ragione della particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (applicabilità
pagina 6 di 7 dell'art. 119 Tub ai buoni fruttiferi postali), che vedono un notevole contrasto giurisprudenziale di merito e l'assenza di pronunce di legittimità specifiche (le sentenze citate da entrambe le parti si riferiscono a casi o aspetti diversi da quello oggetto di disamina).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI n. 3108/2024;
2. Compensa le spese di lite.
Napoli, 28 novembre 2025
La Giudice
MA NE
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