Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Teramo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento Daspo emesso dalla Questura di Teramo il 28.10.2022 n. -OMISSIS-e notificato in pari data nonché di tutti gli atti ad esso collegati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa RA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Nel ricorso in epigrafe, con atto depositato il 27 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che « Nel mese di ottobre 2022 il ricorrente è stato raggiunto da ulteriore e sopravvenuto daspo emesso dal Questore di Teramo per i fatti di -OMISSIS- ed in scadenza nel 20230. Non ha impugnato il secondo daspo. Un’eventuale decisione nel merito non muterebbe la sua condizione di persona che comunque rimarrebbe lontana dagli stadi fino ad ottobre 2023. Pertanto dichiara di non aver più interesse alla decisione nel merito »; ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha opposto rispetto alla dichiarazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 17 aprile 2026.
In conformità alla richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione del tempo trascorso e della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RA LI, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RA LI | NA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.