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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11843 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11963 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CHECCHI DANIELE, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dal funzionario delegato AZZARONE LEONARDO CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 31/03/2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 dovuti con decorrenza dal 01/02/2023 in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 09/10/2024, unitamente alla modulistica relativa al possesso dei requisiti socio- economici, notificata in data 04/11/2024 senza ottenere alcun riscontro. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' instando per la cessata materia del contendere essendo intervenuto CP_1
nelle more del giudizio il pagamento dei ratei dovuti.
1 All'odierna udienza anche la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere. La causa è stata quindi discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, va rilevato che il ricorrente, costituendosi in giudizio, ha documentato di aver ottenuto in data 4.06.2023 il decreto di omologa della
CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. celebrato dinanzi al Tribunale di Roma, che ha riconosciuto il requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (01/02/2023) e di aver poi notificato all' , in data CP_1
09/10/2024, il suddetto decreto di omologa nonché, in data 04/11/2024, il modello AP70, dal quale risulta il possesso dei requisiti extra-sanitari.
Alla data di deposito del ricorso (31/03/2025), pur essendo decorso il termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. per la concessione del beneficio, la richiesta era rimasta priva di riscontro.
Le spese, quindi, in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, non possono che essere poste a carico dell' , atteso che il riconoscimento in via CP_1 amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa. 2 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 31/03/2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. CHECCHI DANIELE, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice
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