Decreto cautelare 2 aprile 2026
Sentenza breve 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 29/04/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2026, proposto da
LE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Maria Scaccabarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
RA LC 1908 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara emesso in data 27.03.2026, n. 0014747, successivamente notificato, con il quale è stata disposta la “misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia La Spezia”, in relazione alla partita di calcio tra RA LC e Spezia LC, in programma per il giorno 06.04.2026 presso lo Stadio di Carrara “Dei quattro Olimpionici Azzurri” valevole per il Campionato Nazionale di Serie B - 2025/2026;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche incognito ivi comprese: (i) la nota n. 14207 in data 10.03.2026 del Questore di Massa Carrara, con la quale si è evidenziato “l'elevato grado di rischio e la concreta possibilità che la presenza dei tifosi dello Spezia, in occasione dell’incontro di calcio programmato possa innescare gravi turbative per l’ordine pubblico dando luogo a episodi di guerriglia urbana (come peraltro avvenuto in passato)”, senza che tali episodi fossero chiaramente indicati; (ii) la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) n. 12/2026 del 23.03.2026, con la quale l’incontro di calcio di che trattasi è stato rinviato “alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore”;
- la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) n. 14/2026 del 23.03.2026, con la quale il Comitato ha evidenziato che “L'incontro è stato rimesso alle sue valutazioni in ragione della accesa e atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e in gravi episodi di violenza, anche al di fuori del contesto di incontri di calcio, facendo riferimento, in particolare, ad uno specifico episodio del 2011, concernente il ferimento mortale, a La Spezia, di un tifoso spezzino al termine di una lite con un tifoso della RA, nonché alle violenze occorse tra gruppi di tifosi in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2023 a Cerreto Laghi (RE), località sciistica sita negli appennini”; ed ancora, con la citata determinazione, il Comitato, “Apparendo probabili che anche in occasione della gara in argomento si possono verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha richiesto […] di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita di taglianti e residenti nella provincia di La Spezia ; (iv) il verbale e/o le risultanze della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 26.03.2026, non meglio noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara e di Questura di Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. IC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 24 aprile 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso
Rilevato che alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, è stata evidenziata la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che, alla luce di quanto dichiarato e prodotto da parte ricorrente, al Collegio non residua che dare atto dell’intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia, a spese compensate, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GI |
IL SEGRETARIO