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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento n. 1264 dell'anno 2024 R.G.A.C.; avente ad oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Iole Furno - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È pacifico e comprovato in atti:
- che e si sono uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
25 8 1998, in San Martino Valle Caudina;
- che l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 16, P. II, S. A, dell'anno 1998;
- che da tale unione sono nati quattro figli, i primi due, nato il [...] Per_1
e nato il [...], economicamente indipendenti, e nata il [...], Per_2 Per_3
e il 14 9 2008, non ancora. Per_4
Con ricorso depositato il 02/05/2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'addebito al marito, l'affidamento condiviso di con collocazione presso di lei, a casa di sua madre (nonna della ragazza;
casa Per_4 presso la quale già vive , il mantenimento per e l'assegno Per_3 Per_4 separativo per sé.
Il resistente rimaneva contumace, costituendosi solo dopo che la causa è stata assunta in decisione e dunque invalidamente, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza compariva solo il difensore della ricorrente, il quale chiedeva rinvio per dar modo alla sua assistita di comparire.
Alla seconda udienza si chiedeva un ulteriore rinvio poiché pendevano trattative per «addivenire ad una separazione consensuale».
Solo successivamente sono comparsi i coniugi che hanno insistito per la separazione e confermato che vi era una separazione di fatto che si protraeva da mesi.
La ricorrente ha insistito per una decisione sullo stato.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dai coniugi comprovano ampiamente una crisi del rapporto coniugale grave e tale da escludere secondo ogni ragionevole previsione la possibilità di una ricostruzione di quella armonica comunione di intenti e di sentimenti che di tale rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si muovono l'un l'altro,
l'indifferenza verso ogni sollecitazione ad una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che portano a presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse e che sia di conseguenza venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorre pertanto l'ipotesi contemplata dall'art. 151 c.c. per cui la separazione personale dei coniugi richiesta è da accordare.
Gli atti, con separata ordinanza, vanno rimessi davanti al Presidente delegato per il prosieguo della causa quanto alle restanti domande dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la separazione tra i coniugi - nata a [...] il Parte_1
15/10/1977 - e - nato a [...] il [...] -; Controparte_1
2) spese al definitivo;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio dinanzi al Presidente delegato come da separata ordinanza;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento n. 1264 dell'anno 2024 R.G.A.C.; avente ad oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Iole Furno - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È pacifico e comprovato in atti:
- che e si sono uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
25 8 1998, in San Martino Valle Caudina;
- che l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 16, P. II, S. A, dell'anno 1998;
- che da tale unione sono nati quattro figli, i primi due, nato il [...] Per_1
e nato il [...], economicamente indipendenti, e nata il [...], Per_2 Per_3
e il 14 9 2008, non ancora. Per_4
Con ricorso depositato il 02/05/2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'addebito al marito, l'affidamento condiviso di con collocazione presso di lei, a casa di sua madre (nonna della ragazza;
casa Per_4 presso la quale già vive , il mantenimento per e l'assegno Per_3 Per_4 separativo per sé.
Il resistente rimaneva contumace, costituendosi solo dopo che la causa è stata assunta in decisione e dunque invalidamente, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza compariva solo il difensore della ricorrente, il quale chiedeva rinvio per dar modo alla sua assistita di comparire.
Alla seconda udienza si chiedeva un ulteriore rinvio poiché pendevano trattative per «addivenire ad una separazione consensuale».
Solo successivamente sono comparsi i coniugi che hanno insistito per la separazione e confermato che vi era una separazione di fatto che si protraeva da mesi.
La ricorrente ha insistito per una decisione sullo stato.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dai coniugi comprovano ampiamente una crisi del rapporto coniugale grave e tale da escludere secondo ogni ragionevole previsione la possibilità di una ricostruzione di quella armonica comunione di intenti e di sentimenti che di tale rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si muovono l'un l'altro,
l'indifferenza verso ogni sollecitazione ad una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che portano a presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse e che sia di conseguenza venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorre pertanto l'ipotesi contemplata dall'art. 151 c.c. per cui la separazione personale dei coniugi richiesta è da accordare.
Gli atti, con separata ordinanza, vanno rimessi davanti al Presidente delegato per il prosieguo della causa quanto alle restanti domande dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la separazione tra i coniugi - nata a [...] il Parte_1
15/10/1977 - e - nato a [...] il [...] -; Controparte_1
2) spese al definitivo;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio dinanzi al Presidente delegato come da separata ordinanza;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano