Articolo 26 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 25Articolo 27
Versione
27 aprile 1991
Art. 26. Fondi per la previdenza e l'assistenza 1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:
a) il fondo per l'assistenza;
b) il fondo per la previdenza.
2. Per il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) e' prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, e' assegnato al fondo di cui alla lettera b).
3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.
4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 10.
5. L'ammontare dei fondi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, e' trasferito al fondo per la previdenza.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991