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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090030655928000 SANZIONI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022442185000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110003519201000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160004325675000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160009100118000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata e merita accoglimento l'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento nr.
02820090030655928000, n. 02820100022442185000 e n. 02820110003519201000, notificate, rispettivamente, il 18/7/2009, il 7/6/2010 e il 31/1/2011, atteso che alla data di notifica del provvedimento impugnato (23/9/2025) era ampiamente decorso il termine di prescrizione della pretesa tributaria presupposta
(quinquennale per la prima cartella, decennale per le altre due). Detto termine, d'altronde, era già decorso alla data (2/2/2023) dell'estratto di ruolo impugnato con ricorso iscritto al RG 1004/2023 e relativo anche alla tre cartelle di cui innanzi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso (con sentenza nr. 2352/2023) non
è condizione ostativa alla riproposizione dell'impugnazione in questa sede.
Sono disattesi i motivi di opposizione con riferimento alle altre due cartelle impugnate, nn. 028 2016
0004325675 000 e 028 2016 0009100118 000, atteso che, da un lato detti provvedimenti contengono gli elementi essenziali per consentire alla parte ricorrente di comprendere le ragioni della richiesta di pagamento in esse contenuta, dall'altro lato parte resistente ne ha documentato la notifica a mezzo pec in data 7/4/2016
e 25/5/2016, pertanto, alla data di notifica del provvedimento opposto ancora non era maturato il termine di prescrizione decennale della pretesa tributaria azionata.
Per quanto innanzi, in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è annullato con riferimento alle cartelle nr. 02820090030655928000, nr. 02820100022442185000 e nr.
02820110003519201000, che, parimenti, sono annullate.
Spese di lite compensate, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato con riferimento alle cartelle nr.
02820090030655928000, nr. 02820100022442185000 e nr. 02820110003519201000, che, parimenti, sono annullate;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026 Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090030655928000 SANZIONI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022442185000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110003519201000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160004325675000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160009100118000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata e merita accoglimento l'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle di pagamento nr.
02820090030655928000, n. 02820100022442185000 e n. 02820110003519201000, notificate, rispettivamente, il 18/7/2009, il 7/6/2010 e il 31/1/2011, atteso che alla data di notifica del provvedimento impugnato (23/9/2025) era ampiamente decorso il termine di prescrizione della pretesa tributaria presupposta
(quinquennale per la prima cartella, decennale per le altre due). Detto termine, d'altronde, era già decorso alla data (2/2/2023) dell'estratto di ruolo impugnato con ricorso iscritto al RG 1004/2023 e relativo anche alla tre cartelle di cui innanzi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso (con sentenza nr. 2352/2023) non
è condizione ostativa alla riproposizione dell'impugnazione in questa sede.
Sono disattesi i motivi di opposizione con riferimento alle altre due cartelle impugnate, nn. 028 2016
0004325675 000 e 028 2016 0009100118 000, atteso che, da un lato detti provvedimenti contengono gli elementi essenziali per consentire alla parte ricorrente di comprendere le ragioni della richiesta di pagamento in esse contenuta, dall'altro lato parte resistente ne ha documentato la notifica a mezzo pec in data 7/4/2016
e 25/5/2016, pertanto, alla data di notifica del provvedimento opposto ancora non era maturato il termine di prescrizione decennale della pretesa tributaria azionata.
Per quanto innanzi, in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è annullato con riferimento alle cartelle nr. 02820090030655928000, nr. 02820100022442185000 e nr.
02820110003519201000, che, parimenti, sono annullate.
Spese di lite compensate, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato con riferimento alle cartelle nr.
02820090030655928000, nr. 02820100022442185000 e nr. 02820110003519201000, che, parimenti, sono annullate;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026 Il Giudice
dott. Aldo De Luca