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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 03 gennaio
2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 1774/2024 R.G.. promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...] con domicilio eletto C.F._1
presso lo studio del difensore avvocato Elisa Camarda
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:”Voglia il Tribunale di Firenze,
Nel merito: Accertare e riconoscere al ricorrente la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.02.2024 il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
italiano indicato anche come emigrato in Brasile dove ha Parte_2 Parte_3
vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 23/10/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 03 gennaio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 21.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1
costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 02.01.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia del ricorrente come segue: (indicato anche come nasceva da Parte_2 Parte_3
genitori italiani, nel comune di Sorano in data 16.03.1895, emigrava poi in epoca non precisata in
Brasile, si univa in matrimonio con di italiana di origine, e dalla loro unione nasceva Persona_1
in Brasile in data 04.11.1932 Persona_2
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva nel comune di Persona_2 Persona_3
Bernardino de Campos, in data 12.07.1964 Parte_4
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva nella Parte_4 Controparte_2
città di Piraju, stato di Sao Paulo, in data 31.03.1992, odierno ricorrente. Parte_1
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se il ricorrente non ha inoltrato o comunque documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo e neppure ha dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare coloro che hanno inoltrato la domanda. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano ( il quale, senza mai Parte_2 Parte_3
naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa Persona_2
a sua volta al figlio che a sua volta l'ha trasmessa al figlio Parte_4 Parte_1
odierno ricorrente
[...]
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Inoltre deve osservarsi che la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a è noto Parte_2 Parte_3
che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza del ricorrente ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale
Ne consegue quindi che si ritiene provata la discendenza di per linea Parte_1
paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006;
n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. dichiara
la contumacia del;
Controparte_1
accoglie
la domanda e, per l'effetto,
dichiara
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) cittadino italiano jure sanguinis;
C.F._1
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese del giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 03 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 03 gennaio
2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 1774/2024 R.G.. promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...] con domicilio eletto C.F._1
presso lo studio del difensore avvocato Elisa Camarda
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:”Voglia il Tribunale di Firenze,
Nel merito: Accertare e riconoscere al ricorrente la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.02.2024 il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
italiano indicato anche come emigrato in Brasile dove ha Parte_2 Parte_3
vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 23/10/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 03 gennaio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 21.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1
costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 02.01.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia del ricorrente come segue: (indicato anche come nasceva da Parte_2 Parte_3
genitori italiani, nel comune di Sorano in data 16.03.1895, emigrava poi in epoca non precisata in
Brasile, si univa in matrimonio con di italiana di origine, e dalla loro unione nasceva Persona_1
in Brasile in data 04.11.1932 Persona_2
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva nel comune di Persona_2 Persona_3
Bernardino de Campos, in data 12.07.1964 Parte_4
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva nella Parte_4 Controparte_2
città di Piraju, stato di Sao Paulo, in data 31.03.1992, odierno ricorrente. Parte_1
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se il ricorrente non ha inoltrato o comunque documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo e neppure ha dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare coloro che hanno inoltrato la domanda. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano ( il quale, senza mai Parte_2 Parte_3
naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa Persona_2
a sua volta al figlio che a sua volta l'ha trasmessa al figlio Parte_4 Parte_1
odierno ricorrente
[...]
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Inoltre deve osservarsi che la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a è noto Parte_2 Parte_3
che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza del ricorrente ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale
Ne consegue quindi che si ritiene provata la discendenza di per linea Parte_1
paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006;
n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. dichiara
la contumacia del;
Controparte_1
accoglie
la domanda e, per l'effetto,
dichiara
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) cittadino italiano jure sanguinis;
C.F._1
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese del giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 03 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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