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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2828/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Giambrone, Gravante e Galiano)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Piergentili)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3900 del 2/5/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - ad eccezione della posizione del lavoratore - si Parte_2 rigettava l'opposizione proposta dalla (d'ora in poi, breviter, anche solo “ ”) nei confronti Parte_1 CP_2 dell'avviso di addebito n. 397 2019 0017774927 000, e del presupposto verbale di accertamento n. CP_ 2017010637/DDL, con cui l intimava il pagamento della complessiva somma di € 68.872,83, a titolo di omessi contributi (inclusi sanzioni ed interessi) relativi a lavoratori dipendenti della stessa Società, avendo accertato, per alcuni, un maggior orario di lavoro e, per altri, un superiore inquadramento, e, previa compensazione per 1/3 le spese di lite, si poneva la restante parte a carico dell'opponente. CP_ La Società interponeva appello, cui resisteva l' (con una memoria difensiva oltremodo generica).
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in sei motivi di gravame.
Con i primi tre - che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente - la , CP_2 denunciando l'erronea inversione dell'onere della prova, alla luce anche della documentazione versata in atti, rimprovera al primo giudice, per un verso, di aver dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni dei lavoratori raccolti in sede ispettiva e, per altro verso, di aver mal valutato le deposizioni dei testi escussi.
Tali doglianze si rivelano nel complesso fondate.
Va, preliminarmente, rilevato che siamo in presenza di un'azione di accertamento negativo da parte CP_ della Società e che la pretesa contributiva dell trae origine da un verbale redatto a seguito dell'ispezione condotta nel luogo di lavoro.
Posto che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, logico corollario
CP_ è che, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, nella specie relativo al periodo giugno 2015-giugno 2018.
Al contempo, occorre tenere presente, però, l'efficacia probatoria di tale verbale, nel senso che quest'ultimo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. CP_ In particolare, l ha provveduto a recuperare i contributi afferenti il maggior orario di lavoro ed il superiore inquadramento - revocando, al contempo, l'esonero contributivo di cui la Società godeva per aver promosso “forme di occupazione stabile” - unicamente sulla base del verbale ispettivo n. 2017010637/DDL del 10/9/2017, da cui risulta che i funzionari dell'Istituto hanno rilevato l'esistenza di una situazione fattuale, differente rispetto a quella formalmente risultante dalla documentazione messa a disposizione dalla Società,
fondando le proprie conclusioni unicamente sulla base delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori, i quali hanno riferito, appunto, una realtà del rispettivo rapporto di lavoro diversa da quella risultante dai documenti. Tuttavia, le suddette dichiarazioni, riferite, quanto all'orario di lavoro maggiore a quello parziale concordato nei rispettivi contratti di lavoro, ai dipendenti , Controparte_3 Persona_1
e , che, per loro natura, non possono essere assistite da
[...] Persona_2 efficacia probatoria privilegiata - anche perché rese da soggetti che, da un lato, potenzialmente sono interessati al riconoscimento di un rapporto di lavoro avente un più favorevole trattamento contributivo e, dall'altro, in quanto stranieri, non sono perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana - non sono state sostenute da altri elementi di prova specifici a riscontro, sorretti da pari efficacia probatoria
Si consideri, altresì, che i suddetti lavoratori avevano indicato, in realtà, una “fascia oraria” nella quale prestavano il loro turno di lavoro, e non le ore effettivamente lavorate al giorno o nella settimana;
d'altronde, trattavasi di una trattoria di cucina tipica romana, per cui appare ragionevole che il datore predisponesse, per i dipendenti de quibus, un orario elastico di mezz'ora in ingresso e in uscita, sulla base delle esigenze di CP_ servizio, senza che ciò determini, da parte degli ispettori dell' , la possibilità di rimodulare i relativi contratti di lavoro part-time, imponendo ore di lavoro mai effettivamente lavorate dai suddetti dipendenti;
è significativo, inoltre, che gli stessi ispettori avevano ritenuto legittimi i contratti part-time di tutti gli altri dipendenti della Società, in quanto conformi all'organizzazione aziendale con particolare riferimento all'apertura e chiusura del locale commerciale.
Relativamente, in particolare, al lavoratore il Tribunale ha Controparte_3 sottovalutato le dichiarazioni, afferenti alla decorrenza del rapporto e all'orario di lavoro osservato, contenute nel verbale di conciliazione tra tale lavoratore e la Società, ritenendo che tale verbale avrebbe natura
“meramente transattiva” e, quindi, sarebbe “inidoneo ad escludere la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in sede ispettiva”, laddove, invece, le stesse dichiarazioni - segnatamente, di essere stato assunto il 7/3/2018 e di aver lavorato per 18 ore settimanali - costituivano le “premesse” del ricorso promosso contro il datore e facevano “parte integrante” sul suddetto accordo conciliativo.
Per quanto concerne, infine, il superiore inquadramento riconosciuto ai lavoratori Persona_3
e , dalle deposizioni testimoniali di tali lavoratori - queste sì rese davanti al giudice - per Persona_4 il primo, non si evince lo svolgimento delle mansioni di “cuoco unico”, da inquadrarsi nel III livello del CCNL pubblici esercizi turismo, che richiede “particolari conoscenze tecniche ed un'adeguata esperienza”, laddove, invece, trattavasi di un lavoratore di appena 23 anni e alla prima esperienza, mentre, per la seconda, le accertate mansioni di “maitre” non possono retroagire al triennio precedente coinvolto dall'avviso di addebito opposto, in quanto la relativa dichiarazione - “mi occupavo dei turni dei camerieri della sala, insegnavo il lavoro di cameriere ai dipendenti nuovi, mi occupavo degli ordini della sala alla cucina, organizzavo il lavoro di pulizie e preparavo i tavoli per le prenotazioni e davo i ruoli ai ragazzi per la serata” - va correlata al Per_ momento in cui la aveva affiancato in tale incarico il collega e segnatamente dall'aprile Per_4
2018 e, in via esclusiva, dall'agosto 2018.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto - ossia relativamente alla posizione del lavoratore - va annullato in toto Parte_2
l'avviso di addebito opposto, assorbite le altre questioni, ossia quella relativa all'erronea applicazione delle sanzioni correlate all'ipotesi di “evasione” contributiva ed all'illegittimità degli “oneri di riscossione” (oggetto del quarto motivo), nonché quella relativa alla “nullità” dell'avviso di addebito opposto e del verbale di accertamento presupposto (oggetto del quinto motivo). Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Per completezza - anche se la valutazione del sesto motivo di gravame è anch'essa assorbita alla luce dei rilievi di cui sopra - risultava errata anche la statuizione della gravata sentenza, con cui si ponevano la spese di lite a carico della Società nella misura di 2/3, pur risultando quest'ultima vincitrice sia pure riguardo alla posizione di un solo lavoratore, conseguendone l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'annullamento degli atti impugnati in parte qua, a fronte dell'insegnamento del massimo organo di nomofilachia in tema di spese processuali, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Cass. S.U. 31/10/2022, n. 32061).
P.Q.M.
a - accoglie l'appello della Società e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, annulla l'avviso di addebito n. 397 2019 0017774927 000; CP_ b - condanna l alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo, in € 4.500,00 e, quanto al secondo, in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)