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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4048/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24/1/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente Parte_1
a Martano (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato
Mario Fasano
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
Alberto Pepe
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Bianco CP_2
Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
Contumaci
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/4/2022 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n. 0592022 9001719873000, notificata in data 2/3/2022, limitatamente ai sottostanti atti:
- 1) Cartella di pagamento n. 0592009 0005926754000, presuntivamente notificata il 10.02.2009, avente ad oggetto la somma di € 1.712,56 per contributi anno 2005; CP_3 - 2) Cartella di pagamento n. 0592009 0024389173000, presuntivamente notificata il 7.07.2009 limitatamente alla somma di € 2.701,62 del ruolo relativo ai contributi anno 2008; CP_3
- 3) Cartella di pagamento n. 0592015 0022707177000, presuntivamente notificato il 29.03.2016, avente ad oggetto la somma di € 493,76 per premi CP_2 anni 2014 e 2015;
- 4) Cartella di pagamento n. 0592016 0012786484000, presuntivamente notificata il 1.10.2016 avente ad oggetto la somma di € 1.277,28 per premi anni 2015 e 2016; CP_2
- 5) Cartella di pagamento n. 0592017 0014156201000, presuntivamente notificata il 13.01.2018 avente ad oggetto la somma di € 523,42 per premi CP_2 anni 2015 e 2016;
- 6) Avviso di addebito n. 3592012 0001549929000, presuntivamente notificato il 25.05.2012, avente ad oggetto la somma di € 4.440,04 Euro per contributi anni 2010 e 2011; CP_3
- 7) Avviso di addebito n. 3592014 0004230921000, presuntivamente notificato l'8.01.2015, avente ad oggetto la somma di € 1.247,34 per contributi anno 2014; CP_3
- 8) Avviso di addebito n. 3592015 0000436908000, presuntivamente notificato il 7.08.2015, avente ad oggetto la somma di € 101,22 Euro per contributi anno 2015; CP_3
- 9) Avviso di addebito n. 3592015 0000954771000, presuntivamente notificato il 22.10.2015, avente ad oggetto la somma di € 2.453,01 per contributi anni 2014 e 2015; CP_3
- 10) Avviso di addebito n. 3592016 0000239967000, presuntivamente notificato l'11.04.2016, avente ad oggetto la somma di € 2.408,73 per contributi anni 2015 e 2016; CP_3
- 11) Avviso di addebito n. 3592016 0003119028000, presuntivamente notificato il 2.11.2016, avente ad oggetto la somma di € 1.187,32 per contributi anno 2015; CP_3
- 12) Avviso di addebito n. 3592017 0003273467000, presuntivamente notificato il 19.10.2017, avente ad oggetto la somma di € 262,81 per contributi anno 2005; CP_3
- 13) Avviso di addebito n. 3592018 0000313828000, presuntivamente notificato il 7.06.2018, avente ad oggetto la somma di € 19.004,32 per contributi anno 2014; CP_3
2 - 14) Avviso di addebito n. 3592018 0002970590000, presuntivamente notificato il 5.09.2018, avente ad oggetto la somma di € 4.969,23 per contributi anno 2013; CP_3
- 15) Avviso di addebito n. 3592018 0003729554000, presuntivamente notificato il 18.12.2018, avente ad oggetto la somma di € 5.912,94 per contributi anni 2014, 2015 e 2016; CP_3
- 16) Avviso di addebito n. 3592018 0005517881000, presuntivamente notificato il 18.01.2019, avente ad oggetto la somma di € 7.797,83 per contributi anno 2015 CP_3 per complessivi € 56.493,43 di debiti previdenziali.
A tal fine l'opponente deduce nullità della Intimazione per mancata previa notificazione delle Cartelle e degli Avvisi di Addebito ed eccepisce prescrizione dei crediti azionati e decadenza dell' dal diritto alla riscossione del credito per CP_3 decorso del termine previsto dall'art.25 D.L.vo 46/99 per la iscrizione a ruolo dei contributi, lamenta erroneo computo degli importi pretesi, anche a titolo di interessi e sanzioni, illegittimità della intimazione opposta perché notificata via
PEC da indirizzo non risultante dall'apposito elenco INI PEC, mancata sottoscrizione dei ruoli e illegittimità delle somme pretese a titolo di oneri di riscossione.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale si riporta alla allegata CP_2 relazione amministrativa ove si legge che i premi annuali sono stati stabiliti per la ditta artigiana individuale di impiantistica di cui è titolare il sig. Pt_1 secondo la classe di rischio di competenza, rimettendosi alle deduzioni di in ordine alle notificazioni delle cartelle e Controparte_1 rappresentando di aver interrotto il termine di prescrizione attraverso gli inviti alla regolarizzazione del DURC inviati all'indirizzo PEC del ricorrente e al suo intermediario.
Si è costituita in giudizio, altresì, con memoria Controparte_1 con la quale chiede la reiezione del ricorso, affermando di aver correttamente notificato le Cartelle di pagamento, rilevando che per le Cartelle di pagamento e per gli Avvisi di Addebito i termini di prescrizione e decadenza sono stati interrotti dalla notifica di varie Intimazioni di pagamento, nonchè evidenziando che la decorrenza del termine di prescrizione è stata interrotta dall'8/3/2020 al
30/8/2021 per effetto del D.L. 18/2020 e del D.L. 105/2021.
Non si sono costituiti in giudizio e , pur avendo ricevuto rituale CP_3 CP_4 notificazione del ricorso e alla udienza del 27/10/2023 sono stati dichiarati contumaci.
3 Tali risultando le avverse richieste, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che parte ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inesistenza della previa notifica degli Atti opposti.
Sotto tale profilo va detto che l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1 (è noto, infatti, che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, laddove, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni) e che nella specie si tratta di opposizione all' avviso di pagamento e, quindi, di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
Pertanto, a norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve proporre nei venti giorni (termine operante dal primo marzo 2006 a seguito della modifica introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) dalla notifica dell'avviso di pagamento (cfr. Cass. n. 27019 del 12/11/2008; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/5/2010, n. 11338).
Ne consegue che -poiché nella specie l'intimazione di pagamento impugnata è stata ricevuta il 2/3/2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il
9/4/2022, oltre il termine di venti giorni suddetto- la presente opposizione è inammissibile.
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, sicché l'opposizione sotto questo aspetto -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Sotto questo profilo va tuttavia rilevato che ha Controparte_1 documentato in allegato alla memoria di costituzione che tutte le cinque Cartelle
4 di pagamento sono state correttamente notificate tra il 10/2/2009 e il
13/1/2018.
In particolare la Cartella n. 0592009 0005926754000 risulta notificata a mani della sig.ra , suocera del ricorrente, in data 10/2/2009, la Persona_1
Cartella n. 0592009 0024389173000 anche essa risulta notificata a mani della Per_ sig.ra in data 7/7/2009 e la Cartella n. n. 0592015 0022707177000 risulta notificata a mani della sig.ra , moglie del ricorrente, Persona_2 in data 30/3/2016. ha altresì documentato di aver notificato al Controparte_1 ricorrente in data 13/3/2014 la intimazione di pagamento n.0592014
9002968043000 avente ad oggetto l'Avviso di Addebito n. 3592012
0001549929000, presuntivamente notificato il 25.05.2012, sopra indicato al numero 6.
Ancora, ha documentato di aver notificato al Controparte_1 ricorrente in data 17/9/2018, a mani della suocera del ricorrente, sig.ra
[...]
la Intimazione di pagamento n.0592018 9005675681000, Per_1 comprendente le Cartelle sopra indicate ai numeri 2, 3 e 4 e gli Avvisi di
Addebito indicati ai numeri 6, 10 e 11. ha inoltre documentato di aver notificato al Controparte_1 ricorrente per compiuta giacenza a Maggio 2017 la Intimazione di pagamento n.0592017 9000065475000, comprendente gli Avvisi di Addebito sopra indicati ai numeri 6, 8 e 9.
Infine, dagli allegati alla memoria di risulta che in Controparte_1 data 24/1/2019 al ricorrente è stata notificata via PEC la Intimazione di pagamento n.0592019 9000933573000, comprendente le Cartelle di pagamento indicate ai numeri 2, 3,4 e 5, nonché gli Avvisi di Addebito indicati ai numeri da
6 a 12, e che in data 12/2/2020 al ricorrente è stata notificata via PEC la intimazione di pagamento n.0592020 9003779154000, comprendente le Cartelle indicate ai numeri 3, 4 e 5 e gli Avvisi di Addebito indicati ai numeri da 8 a 16.
La Cartella di pagamento n. 0592009 0024389173000, notificata il 7/7/2009
e sopra indicata al numero 2, dagli allegati alla memoria di Controparte_1
risulta essere stata oggetto della Intimazione di pagamento
[...]
n.0592014 9002967942000, notificata il 13/3/2014, oltre che delle successive
Intimazioni notificate il 17/9/2018 e il 24/1/2019.
Per quanto attiene la prima Cartella di pagamento, n. 0592009
0005926754000, notificata il 10/2/2009, dagli atti allegati alla memoria di
Agenzia delle Entrate si rileva che questa cartella è compresa soltanto nella
5 intimazione di pagamento n.0592018 9006495091000, notificata al ricorrente in data 29/9/2018 a mani di , suocera del medesimo. Persona_1
Pertanto, poiché tra le date di notificazione delle Cartelle e degli Avvisi e le date di notificazione delle successive Intimazioni di pagamento, da ritenersi atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, non è decorso un termine superiore ai cinque anni, si deve ritenere che i crediti riportati negli atti impugnati non si siano estinti per prescrizione, con l'unica eccezione della
Cartella n. 0592009 0005926754000, notificata il 10/2/2009, sopra indicata al numero 1, per la quale il primo atto interruttivo prodotto da Controparte_1
è costituito dalla intimazione notificata il 29/9/2018, oltre nove
[...] anni dopo la prima notificazione.
Va, altresì, respinta la eccezione di irregolarità della notifica, perché in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (cfr. Cass. Sez. V, sent. n. 14327 del 19/6/2009).
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento della Intimazione opposta con riferimento alla Cartella
n. 0592009 0005926754000, mentre va respinto nel resto.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti costituite per un quarto e nel resto seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta da ciascuna parte, vanno liquidate come da dispositivo in favore di Controparte_1
e di , mentre non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese in
[...] CP_2 favore di e di , stante la loro contumacia. CP_3 CP_4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del credito riportato nella Intimazione di pagamento n.
0592022 9001719873000 nella sola parte relativa alla Cartella di pagamento n. 0592009 0005926754000.
Rigetta nel resto il ricorso.
6 Compensa le spese processuali tra le parti costituite per un quarto e condanna la ricorrente al pagamento della parte residua delle spese di giudizio, liquidata in € 3.300,00 di cui € 2.000,00 in favore di
[...]
ed € 1.300,00 in favore di , oltre rimborso spese Controparte_1 CP_2 generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese in favore di e rimasti contumaci. CP_3 CP_4
Lecce, 24 Gennaio 2025 Il
Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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