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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
PASI ALBERTO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1133/2021 depositato il 10/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 12/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038D00359/2020 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038D00359/2020 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di rettifica;
in ogni caso, di statuire l'illegittimità del rilevo concernente la maggior IVA accertata.
Con vittoria delle spese di giudizio e/o, in subordine, la loro compensazione.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la segnalazione n. 7/2019 del 5 marzo 2019 la GdF, Tenenza di Desenzano sul Garda trasmetteva all'Agenzia delle Entrate di Modena una informativa riguardante le indagini di P.G. eseguite nei confronti di una pluralità di soggetti, fra i quali il Sig. Nominativo_1, nella sua qualità di rappresentante legale pro-tempore della società Società_1 SR, incorporata nella Ricorrente_1 SR, odierna appellante.
A seguito di tale informativa, l'AdE eseguiva un accesso mirato nei confronti di quest'ultima società allo scopo di assicurare il pieno contraddittorio in merito ai fatti e alle circostanze segnalati dalla GdF e, a conclusione di tale accesso, redigeva apposito pvc.
Le attività investigative evidenziavano la condotta fraudolenta - posta in essere da tal Nominativo_2 - consistente nell'emissione di documenti fiscali artefatti relativi a operazioni prive di effettiva esistenza economica, avvalendosi di una pluralità di entità fittizie (“cartiere”), costituite sia da imprese individuali sia da società di capitali, tutte formalmente intestate o gestite da soggetti interposti privi di autonomia decisionale.
Tra le suddette entità figurava la società “Società_2”, la quale, nel corso dell'anno 2011, aveva emesso nei confronti della società Soc_1 SR (oggi, come detto, incorporata dalla Ric_1 SR) n. 4 fatture relative a cessioni di beni o servizi asseritamente mai avvenute, successivamente annotate in contabilità e utilizzate dalla destinataria ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
Per tali regioni veniva notificato alla Ricorrente_1 srl un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione l'imponibile delle 4 fatture ai fini Ires ed Irap e l'Iva relativa.
La contribuente, previo reclamo prodotto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgv. n. 546/92 non andato a buon fine, proponeva ricorso alla CTP competente lamentando che tutte le motivazioni addotte dall'AdE per giustificare la ripresa operata erano costituite da meri indizi, non comprovati.
In particolare, contestava la carenza di elementi probatori idonei a sorreggere la ripresa fiscale, evidenziando come le argomentazioni poste a fondamento dell'atto impositivo si risolvevano in mere presunzioni prive di riscontri oggettivi e documentali. La difesa sottolineava come l'A.f. avesse omesso di fornire una dimostrazione concreta e puntuale dell'effettiva inesistenza delle operazioni contestate, limitandosi essa a richiamare circostanze generiche e indizi privi del necessario grado di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale in materia di prova presuntiva. Per tali motivi chiedeva riconoscere l'illegittimità dell'accertamento con il conseguente annullamento dell'avviso di rettifica e vittoria di spese o, in subordine, in caso di soccombenza, con la loro compensazione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio e contestava analiticamente ogni eccezione sollevata dalla parte ricorrente.
Ribadendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 210/21 del 30 marzo - 12 aprile 2021, la CTP di Modena, ritenendo che l'AdE avesse prodotto prove sufficienti a corroborare la legittimità dell'accertamento, rigettava il ricorso, condannando la contribuente alla rifusione delle spese. La sentenza è ora impugnata dalla Ricorrente_1 srl che, preliminarmente, denuncia il vizio procedurale consistente nel fatto che il Giudice di I grado ha ritenuto inammissibile l'istanza di discussione da remoto, pur essendo tempestiva, perché non comunicata all'Ufficio. A sostegno, la società produce le ricevute PEC attestanti l'invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. Lamenta, quindi, l'insufficienza della motivazione, rilevando che i Giudici di primo grado non hanno esaminato con la dovuta attenzione i motivi articolati nel ricorso introduttivo.
Ribadisce come le argomentazioni dell'Ufficio si fonderebbero su meri indizi, privi di concreti riscontri probatori idonei, nel loro complesso, a integrare una valida prova presuntiva. Per tali motivi chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler dichiarare la nullità e/o illegittimità, con conseguente annullamento, dell'avviso di rettifica per mancanza del presupposto impositivo, in ogni caso, la illegittimità del rilevo concernente la maggior IVA accertata, in base alle motivazioni sopra esposte, con vittoria delle spese di giudizio e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, la compensazione delle stesse.
Resiste l'Ufficio con controdeduzioni che contrastano le conclusioni alle quali è giunta controparte nell'atto di appello. Chiede la conferma della sentenza impugnata ritenendo l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto, con il conseguente riconoscimento della legittimità dell'avviso impugnato e con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine al sollevato vizio procedurale consistente nel fatto che il Giudice di I grado ha ritenuto inammissibile l'istanza di discussione da remoto perché non comunicata, appare sufficiente, al fine del rigetto della doglianza, rilevare che nel fascicolo non risultava depositata alcuna prova della notificazione dell'istanza all'Ufficio (non avendo in quel momento l'odierna appellante assolto all'onere di produrre la relativa documentazione) per cui il Giudice non poteva che prendere atto dell'assenza di qualsiasi evidenza dell'avvenuta comunicazione.
In un processo in cui ciò che non risulta agli atti deve considerarsi come mai avvenuto, il Giudice ha quindi correttamente rilevato la formale mancata notificazione dell'istanza, adempimento imprescindibile e costitutivo per la sua valida presentazione nel contraddittorio processuale.
2. Passando ad esaminare nel merito la controversia, si deve rilevare che principio generale è quello secondo il quale, in ipotesi di fatture che l'A.f. consideri relative a operazioni inesistenti, deve ritenersi che gravi su di essa, in quanto parte attrice sostanziale del processo, l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture in realtà non siano state mai poste in essere.
Ma se l'A.f. fornisce elementi a conforto del fatto che le fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 25 maggio 2021, n. 21733, Cass., 14 maggio 2020, n. 8919, Cass., 8 maggio 2015, n.
9363, Cass., 24 settembre 2014, n. 20059, Cass., 11 dicembre 2013, n. 27718, Cass., 19 settembre 2012,
n. 15741, Cass., 9 aprile 2010, n. 8478, Cass. 15 settembre 2009, n. 19823, Cass., 7 febbraio 2008, n. 2847,
Cass., 11 giugno 2008, n. 15395; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006,
C- 255/02; 21 giugno 2012, C. 80/11).
La prova che grava sull'Ufficio può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché in tali casi essa non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce elemento al quale il Giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., 6 giugno 2012, n. 9108).
Verificandosi quanto prospettato, il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza con elementi di segno opposto che vadano oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 5 luglio 2018, n. 17619, Cass., 14 settembre 2016, n. 18118; Cass. 18 marzo
2016, n. 5406, Cass., 14 gennaio 2015, n. 428, Cass. 10 giugno 2011, n. 12802, Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228).
Premessi tali principi ed esaminando la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte, appare utile rilevare che come già evidenziato nella ricostruzione fattuale e riportato nell'atto di accertamento, la verifica nei confronti della Ricorrente_1 SR è stata avviata in conseguenza del fatto che la ditta individuale Società_2
era stata qualificata quale “cartiera” sulla base delle seguenti circostanze:
- a decorrere dall'anno d'imposta 2011, Società_2 non ha effettuato versamenti di Imposte Dirette e di Iva e non ha presentato le correlate dichiarazioni fiscali risultando iscrizioni a ruolo, a seguito di accertamento esecutivo per imposte dirette e iva, tutte impagate per oltre 2,5 milioni di euro;
- il Sig. Nominativo_1, legale rappresentante pro-tempore della Soc_1 (Ricorrente_1) SR, ha dichiarato, in merito ai rapporti con la Società_2, di essersi rapportato esclusivamente con il sig. Nominativo_2
e di non avere avuto mai contatti con il titolare della ditta, sig. Società_2, del quale non sarebbe stato neanche in grado di riconoscere l'identità qualora eventualmente si fosse presentato presso la Società_1 (Ricorrente_1)SR;
- nelle dichiarazioni rilasciate alla GdF in data 5 marzo 2019 e di cui alla segnalazione n. 7/2009 di quest'ultima, il sig. Nominativo_2 ha dichiarato esplicitamente che, trovandosi in notevoli difficoltà economico-finanziarie, era stato costretto di fatto ad amministrare delle società per il sol fine di emettere fatture fittizie e che, oltre alla Società_2 di Nominativo_2, della quale era rappresentante legale, si era servito di alcune imprese amministrate di fatto dallo stesso, fra le quali la Società_2;
- tali dichiarazioni hanno trovato riscontri oggettivi a seguito delle perquisizioni eseguite dalla GdF nell'autovettura dello stesso Nominativo_2 e presso la sua abitazione dove è stata rinvenuta numerosa documentazione amministrativo-contabile fra cui le fatture emesse dalla Società_2;
- nelle Sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p. raccolte dalla GdF di Carpi su delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, sono stati acquisite le dichiarazioni del signor Nominativo_1 il quale ha affermato, in merito ai rapporti con la Società_2 , di essersi rapportato esclusivamente con il signor Nominativo_2 e di non aver avuto contatti con il titolare della ditta, Società_2, del quale non sarebbe stato neanche in grado di riconoscere identità qualora eventualmente si fosse presentato presso la Società_1 (Ricorrente_1) SR.
Orbene, gli elementi raccolti integrano i tratti tipici della cartiera, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.
Le dichiarazioni del legale rappresentante della Ric_1 SR (Nominativo_1) evidenziano che non vi è mai stato alcun contatto con il titolare della ditta (Nom_3) tanto che lo stesso non sarebbe stato in grado neppure di riconoscere il presunto fornitore e che i rapporti erano gestiti esclusivamente da un terzo (Nominativo_2).
Tali elementi sono tipici delle operazioni inesistenti: il fornitore formale (Nominativo_3) è di fatto sconosciuto al cliente (Ricorrente_1) e l'interlocuzione avviene con un soggetto privo di legittimazione (Nominativo_2) il quale ha dichiarato di amministrare società solo per emettere fatture fittizie, di utilizzare più imprese “di fatto” controllate, tra cui la Società_2, di trovarsi in condizioni economiche tali da ricorrere sistematicamente a tali condotte per cui deve ritenere che le sue dichiarazioni, rese alla GdF, costituiscono un riscontro diretto dell'inesistenza delle operazioni.
Esistono, in aggiunta dei riscontri oggettivi a seguito delle perquisizioni: il rinvenimento presso Nominativo_2 di documentazione amministrativo-contabile e di fatture emesse dalla Società_2, sono da ricomprendere tra gli elementi tipicamente riconducibili alla gestione occulta di una cartiera così da ritenere che la Società_2 era fosse gestita di fatto da Nominativo_2 e utilizzata per emettere fatture prive di reale controprestazione. Dalla combinazione degli elementi raccolti – inadempimenti fiscali strutturali, assenza di operatività reale, interposizione fittizia di soggetti terzi, ammissioni del gestore di fatto, riscontri documentali – emerge un quadro univoco che consente di giungere a concludere che le operazioni fatturate dalla Società_2
alla Ricorrente_1 SR devono ritenersi operazioni oggettivamente inesistenti, per cui deve ritenersi pienamente legittima la qualificazione delle operazioni come tali, con conseguente conferma dell'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la ricorrenza della stessa questione anche nel grado, si ritiene doverle liquidare sulla base dei minimi come da D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Preso a riferimento lo scaglione del valore della controversia compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, si liquida l'importo di € 3.506,00, ridotto del 20% sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 a cui aggiungere il 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese e, così per un totale di € 3.225,52, arrotondato in € 3.250,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.250,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
PASI ALBERTO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1133/2021 depositato il 10/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 12/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038D00359/2020 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038D00359/2020 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di rettifica;
in ogni caso, di statuire l'illegittimità del rilevo concernente la maggior IVA accertata.
Con vittoria delle spese di giudizio e/o, in subordine, la loro compensazione.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la segnalazione n. 7/2019 del 5 marzo 2019 la GdF, Tenenza di Desenzano sul Garda trasmetteva all'Agenzia delle Entrate di Modena una informativa riguardante le indagini di P.G. eseguite nei confronti di una pluralità di soggetti, fra i quali il Sig. Nominativo_1, nella sua qualità di rappresentante legale pro-tempore della società Società_1 SR, incorporata nella Ricorrente_1 SR, odierna appellante.
A seguito di tale informativa, l'AdE eseguiva un accesso mirato nei confronti di quest'ultima società allo scopo di assicurare il pieno contraddittorio in merito ai fatti e alle circostanze segnalati dalla GdF e, a conclusione di tale accesso, redigeva apposito pvc.
Le attività investigative evidenziavano la condotta fraudolenta - posta in essere da tal Nominativo_2 - consistente nell'emissione di documenti fiscali artefatti relativi a operazioni prive di effettiva esistenza economica, avvalendosi di una pluralità di entità fittizie (“cartiere”), costituite sia da imprese individuali sia da società di capitali, tutte formalmente intestate o gestite da soggetti interposti privi di autonomia decisionale.
Tra le suddette entità figurava la società “Società_2”, la quale, nel corso dell'anno 2011, aveva emesso nei confronti della società Soc_1 SR (oggi, come detto, incorporata dalla Ric_1 SR) n. 4 fatture relative a cessioni di beni o servizi asseritamente mai avvenute, successivamente annotate in contabilità e utilizzate dalla destinataria ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
Per tali regioni veniva notificato alla Ricorrente_1 srl un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione l'imponibile delle 4 fatture ai fini Ires ed Irap e l'Iva relativa.
La contribuente, previo reclamo prodotto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgv. n. 546/92 non andato a buon fine, proponeva ricorso alla CTP competente lamentando che tutte le motivazioni addotte dall'AdE per giustificare la ripresa operata erano costituite da meri indizi, non comprovati.
In particolare, contestava la carenza di elementi probatori idonei a sorreggere la ripresa fiscale, evidenziando come le argomentazioni poste a fondamento dell'atto impositivo si risolvevano in mere presunzioni prive di riscontri oggettivi e documentali. La difesa sottolineava come l'A.f. avesse omesso di fornire una dimostrazione concreta e puntuale dell'effettiva inesistenza delle operazioni contestate, limitandosi essa a richiamare circostanze generiche e indizi privi del necessario grado di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale in materia di prova presuntiva. Per tali motivi chiedeva riconoscere l'illegittimità dell'accertamento con il conseguente annullamento dell'avviso di rettifica e vittoria di spese o, in subordine, in caso di soccombenza, con la loro compensazione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio e contestava analiticamente ogni eccezione sollevata dalla parte ricorrente.
Ribadendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 210/21 del 30 marzo - 12 aprile 2021, la CTP di Modena, ritenendo che l'AdE avesse prodotto prove sufficienti a corroborare la legittimità dell'accertamento, rigettava il ricorso, condannando la contribuente alla rifusione delle spese. La sentenza è ora impugnata dalla Ricorrente_1 srl che, preliminarmente, denuncia il vizio procedurale consistente nel fatto che il Giudice di I grado ha ritenuto inammissibile l'istanza di discussione da remoto, pur essendo tempestiva, perché non comunicata all'Ufficio. A sostegno, la società produce le ricevute PEC attestanti l'invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. Lamenta, quindi, l'insufficienza della motivazione, rilevando che i Giudici di primo grado non hanno esaminato con la dovuta attenzione i motivi articolati nel ricorso introduttivo.
Ribadisce come le argomentazioni dell'Ufficio si fonderebbero su meri indizi, privi di concreti riscontri probatori idonei, nel loro complesso, a integrare una valida prova presuntiva. Per tali motivi chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler dichiarare la nullità e/o illegittimità, con conseguente annullamento, dell'avviso di rettifica per mancanza del presupposto impositivo, in ogni caso, la illegittimità del rilevo concernente la maggior IVA accertata, in base alle motivazioni sopra esposte, con vittoria delle spese di giudizio e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, la compensazione delle stesse.
Resiste l'Ufficio con controdeduzioni che contrastano le conclusioni alle quali è giunta controparte nell'atto di appello. Chiede la conferma della sentenza impugnata ritenendo l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto, con il conseguente riconoscimento della legittimità dell'avviso impugnato e con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine al sollevato vizio procedurale consistente nel fatto che il Giudice di I grado ha ritenuto inammissibile l'istanza di discussione da remoto perché non comunicata, appare sufficiente, al fine del rigetto della doglianza, rilevare che nel fascicolo non risultava depositata alcuna prova della notificazione dell'istanza all'Ufficio (non avendo in quel momento l'odierna appellante assolto all'onere di produrre la relativa documentazione) per cui il Giudice non poteva che prendere atto dell'assenza di qualsiasi evidenza dell'avvenuta comunicazione.
In un processo in cui ciò che non risulta agli atti deve considerarsi come mai avvenuto, il Giudice ha quindi correttamente rilevato la formale mancata notificazione dell'istanza, adempimento imprescindibile e costitutivo per la sua valida presentazione nel contraddittorio processuale.
2. Passando ad esaminare nel merito la controversia, si deve rilevare che principio generale è quello secondo il quale, in ipotesi di fatture che l'A.f. consideri relative a operazioni inesistenti, deve ritenersi che gravi su di essa, in quanto parte attrice sostanziale del processo, l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture in realtà non siano state mai poste in essere.
Ma se l'A.f. fornisce elementi a conforto del fatto che le fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 25 maggio 2021, n. 21733, Cass., 14 maggio 2020, n. 8919, Cass., 8 maggio 2015, n.
9363, Cass., 24 settembre 2014, n. 20059, Cass., 11 dicembre 2013, n. 27718, Cass., 19 settembre 2012,
n. 15741, Cass., 9 aprile 2010, n. 8478, Cass. 15 settembre 2009, n. 19823, Cass., 7 febbraio 2008, n. 2847,
Cass., 11 giugno 2008, n. 15395; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006,
C- 255/02; 21 giugno 2012, C. 80/11).
La prova che grava sull'Ufficio può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché in tali casi essa non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce elemento al quale il Giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., 6 giugno 2012, n. 9108).
Verificandosi quanto prospettato, il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza con elementi di segno opposto che vadano oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 5 luglio 2018, n. 17619, Cass., 14 settembre 2016, n. 18118; Cass. 18 marzo
2016, n. 5406, Cass., 14 gennaio 2015, n. 428, Cass. 10 giugno 2011, n. 12802, Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228).
Premessi tali principi ed esaminando la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte, appare utile rilevare che come già evidenziato nella ricostruzione fattuale e riportato nell'atto di accertamento, la verifica nei confronti della Ricorrente_1 SR è stata avviata in conseguenza del fatto che la ditta individuale Società_2
era stata qualificata quale “cartiera” sulla base delle seguenti circostanze:
- a decorrere dall'anno d'imposta 2011, Società_2 non ha effettuato versamenti di Imposte Dirette e di Iva e non ha presentato le correlate dichiarazioni fiscali risultando iscrizioni a ruolo, a seguito di accertamento esecutivo per imposte dirette e iva, tutte impagate per oltre 2,5 milioni di euro;
- il Sig. Nominativo_1, legale rappresentante pro-tempore della Soc_1 (Ricorrente_1) SR, ha dichiarato, in merito ai rapporti con la Società_2, di essersi rapportato esclusivamente con il sig. Nominativo_2
e di non avere avuto mai contatti con il titolare della ditta, sig. Società_2, del quale non sarebbe stato neanche in grado di riconoscere l'identità qualora eventualmente si fosse presentato presso la Società_1 (Ricorrente_1)SR;
- nelle dichiarazioni rilasciate alla GdF in data 5 marzo 2019 e di cui alla segnalazione n. 7/2009 di quest'ultima, il sig. Nominativo_2 ha dichiarato esplicitamente che, trovandosi in notevoli difficoltà economico-finanziarie, era stato costretto di fatto ad amministrare delle società per il sol fine di emettere fatture fittizie e che, oltre alla Società_2 di Nominativo_2, della quale era rappresentante legale, si era servito di alcune imprese amministrate di fatto dallo stesso, fra le quali la Società_2;
- tali dichiarazioni hanno trovato riscontri oggettivi a seguito delle perquisizioni eseguite dalla GdF nell'autovettura dello stesso Nominativo_2 e presso la sua abitazione dove è stata rinvenuta numerosa documentazione amministrativo-contabile fra cui le fatture emesse dalla Società_2;
- nelle Sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p. raccolte dalla GdF di Carpi su delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, sono stati acquisite le dichiarazioni del signor Nominativo_1 il quale ha affermato, in merito ai rapporti con la Società_2 , di essersi rapportato esclusivamente con il signor Nominativo_2 e di non aver avuto contatti con il titolare della ditta, Società_2, del quale non sarebbe stato neanche in grado di riconoscere identità qualora eventualmente si fosse presentato presso la Società_1 (Ricorrente_1) SR.
Orbene, gli elementi raccolti integrano i tratti tipici della cartiera, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.
Le dichiarazioni del legale rappresentante della Ric_1 SR (Nominativo_1) evidenziano che non vi è mai stato alcun contatto con il titolare della ditta (Nom_3) tanto che lo stesso non sarebbe stato in grado neppure di riconoscere il presunto fornitore e che i rapporti erano gestiti esclusivamente da un terzo (Nominativo_2).
Tali elementi sono tipici delle operazioni inesistenti: il fornitore formale (Nominativo_3) è di fatto sconosciuto al cliente (Ricorrente_1) e l'interlocuzione avviene con un soggetto privo di legittimazione (Nominativo_2) il quale ha dichiarato di amministrare società solo per emettere fatture fittizie, di utilizzare più imprese “di fatto” controllate, tra cui la Società_2, di trovarsi in condizioni economiche tali da ricorrere sistematicamente a tali condotte per cui deve ritenere che le sue dichiarazioni, rese alla GdF, costituiscono un riscontro diretto dell'inesistenza delle operazioni.
Esistono, in aggiunta dei riscontri oggettivi a seguito delle perquisizioni: il rinvenimento presso Nominativo_2 di documentazione amministrativo-contabile e di fatture emesse dalla Società_2, sono da ricomprendere tra gli elementi tipicamente riconducibili alla gestione occulta di una cartiera così da ritenere che la Società_2 era fosse gestita di fatto da Nominativo_2 e utilizzata per emettere fatture prive di reale controprestazione. Dalla combinazione degli elementi raccolti – inadempimenti fiscali strutturali, assenza di operatività reale, interposizione fittizia di soggetti terzi, ammissioni del gestore di fatto, riscontri documentali – emerge un quadro univoco che consente di giungere a concludere che le operazioni fatturate dalla Società_2
alla Ricorrente_1 SR devono ritenersi operazioni oggettivamente inesistenti, per cui deve ritenersi pienamente legittima la qualificazione delle operazioni come tali, con conseguente conferma dell'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la ricorrenza della stessa questione anche nel grado, si ritiene doverle liquidare sulla base dei minimi come da D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Preso a riferimento lo scaglione del valore della controversia compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, si liquida l'importo di € 3.506,00, ridotto del 20% sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 a cui aggiungere il 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese e, così per un totale di € 3.225,52, arrotondato in € 3.250,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.250,00, oltre accessori di legge, se dovuti.