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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUSTINUCCI PIETRO ( , C.F._1 appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CHESI ALESSANDRO ( , C.F._2
( e dell'avv. FIASCHI CARLA CP_2 C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERRIGNO Controparte_3 P.IVA_3
MASISMILIANO ( ), C.F._5 appellate Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Pt_1 Parte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, accogliere l'appello per
i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1437/2022, rigettare l'opposizione proposta dall'attrice nei confronti del Decreto ingiuntivo n. 12107/2017 del Tribunale di Pisa, siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto in tesi confermare interamente la validità dell'opposto Decreto Ingiuntivo opposto in ipotesi
anche in caso di revoca del suddetto Decreto ingiuntivo, condannare comunque l'attrice al pagamento in favore della e Pt_2 Pt_1 Parte_1 dell'importo di Euro 34.320,14, corrispondente al corrispettivo di sua spettanza per i lavori eseguiti in forza del subappalto, di cui alle fatture n. 35 del
31.3.2015 e n. 65 del 08.6.2015 versate in atti, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di legge, di ragione e di giustizia, in ogni caso oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite»;
per : «Affinché Codesta Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e Pt_3 diritto e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1437/2022 (causa r.g. n 739/2018), pubblicata il giorno
18.11.2022 e notificata il giorno 13.12.2022; con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.
55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a pag. 2/14 carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come i sottoscritti, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti»;
per «1) in via preliminare, dichiarare l'appello Controparte_3 inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis per le ragioni esposte, confermando per
l'effetto la sentenza impugnata;
2) nel merito, rigettare l'atto d'appello, previo accertamento della sua infondatezza in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
e (nel prosieguo BS) ha impugnato la sentenza n. Pt_1 Parte_1
1437 del 2022 del Tribunale di Pisa, che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2107 del 2017, proposta dall' Controparte_1
(nel prosieguo – con il quale le aveva intimato il pagamento di
[...] Pt_2 euro 34.320,14 quale corrispettivo del contratto di subappalto stipulato tra la Par stessa e (poi e oggi Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, nel prosieguo anche solo ), relativo al contratto di
[...] CP_5 appalto di lavori pubblici intercorso tra quest'ultima e – revocando il Pt_2 predetto d.i. La sentenza ha altresì respinto la domanda di di condanna Pt_2
Par di (nel prosieguo ) al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_3 della medesima somma azionata col d.i.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il giudizio verteva
«sull'accertamento dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante», ossia Pt_2
Par «di provvedere al pagamento diretto in favore del subappaltatore» la quale pretendeva di «far valere il proprio credito non già nei confronti del
[...]
, [società subappaltante] bensì direttamente nei Controparte_6 confronti dell'opponente». Ha poi considerato che l'«art. 53, lett. a del pag. 3/14 Capitolato speciale d'appalto […] esclude espressamente, non solo l'obbligo, ma altresì la facoltà della stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori». Ha altresì escluso che tale obbligo di pagamento diretto fosse previsto dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel prosieguo anche “Codice dei contratti pubblici”), secondo cui tale modalità di pagamento, «ove ricorrano le condizioni di crisi di liquidità dell'appaltatrice ivi descritte, rappresenta una mera facoltà della stazione appaltante, non già un obbligo». Inoltre, tale disposizione atterrebbe «al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli artt. 81 e ss. L. fall., lo scioglimento del contratto».
Parimenti, il Tribunale ha escluso che tale obbligo potesse derivare dall'art. 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011, trattandosi «di una norma a carattere programmatico e non immediatamente prescrittiva, che contiene una raccomandazione rivolta alla P.A. affinché provveda a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni, garantendo il pagamento diretto dei subappaltatori».
Il giudice di prime cure ha poi escluso che fosse applicabile l'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, in base al quale l'appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore qualora questi realizzi
«lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali», le quali, anche singolarmente, superino «in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori» e non siano realizzabili dai soggetti affidatari;
ha infatti considerato, sempre il Tribunale, che le caratteristiche delle opere non fossero quelle indicate dalla disposizione e che non fosse stata dimostrata l'incapacità dell'affidatario di realizzarle.
pag. 4/14 La sentenza ha parimenti escluso che l'obbligo di pagamento diretto fosse ricavabile dalla «delibera del Direttore generale dell' n. 702, con la Pt_2 quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, posto che viene comunque “fatta salva diversa determinazione dell'
[...]
». Controparte_7
Ha infine respinto la domanda dell'AOUP di condanna di – CP_3 chiamata in causa dalla prima in qualità di cessionaria del credito – al Par pagamento a dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo opposto, di euro 34.320,14. Ha considerato che la cessionaria del credito non «avrebbe dovuto essere tenuta a rilevare indenne» l' anche qualora sussistesse Pt_2
l'obbligo di questa di pagamento diretto in favore del subappaltatore. Inoltre, non sussistendo tale obbligo, la banca doveva considerarsi priva «di legittimazione passiva con riferimento al ricorso per ingiunzione promosso dall'opposta», per cui la chiamata in causa della predetta banca «è stata superflua e infondata».
Di conseguenza, «le spese di lite della terza chiamata», ossia la banca,
«sono poste a carico dell'opponente», mentre le spese da essa sostenute sono state «poste a carico dell'opposta, secondo il principio della soccombenza».
Par L'appello di è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale abbia escluso l'obbligo di di pagarle direttamente la somma ingiunta in qualità di Pt_2 subappaltatore, avendo considerato inapplicabile l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
2. con il secondo si lamenta che il fondamento di detto obbligo di pagamento diretto non sia stato ravvisato nella delibera del Direttore generale dell' 02; Pt_4
3. con il terzo si contesta la condanna alla refusione delle spese di lite a
Pt_2
Quest'ultima si è costituita, protestando l'infondatezza del gravame.
pag. 5/14 Si è costituita in giudizio anche , eccependo l'inammissibilità CP_3 dell'appello e sostenendone, comunque, l'infondatezza nel merito.
All'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 maggio 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione. CP_3
Par
2. Con il primo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che avesse assunto l'obbligo di pagarle Pt_2 direttamente la somma di euro 34.320,14, in ragione del subappalto, mentre avrebbe erroneamente considerato inapplicabile l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Sostiene che, in base a tale disposizione, «[i]l pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante, anche in deroga alle eventuali diverse previsioni del bando di gara, poteva […] avvenire quando: a) vi fosse crisi di liquidità dell'affidatario;
b) tale crisi […] fosse comprovata dai ritardi nel pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario; c) il contratto di appalto fosse ancora in corso;
d) previamente sentito l'affidatario». In relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, infatti, sussisterebbero «tutte le quattro condizioni necessarie […] per dare applicazione» a tale articolo, «posto che, […] quando ancora il Par contratto di appalto era in corso di esecuzione», in qualità di subappaltatore, «ha svolto lavori e maturato un credito per un importo pari a
€ 34.320,14 in relazione al quale ha […] emesso le fatture n. 35/2015 e n.
65/2015», dopo che l'appaltatore/subappaltante «aveva inserito gli CP_5 importi delle lavorazioni […], rispettivamente, nel certificato di pagamento n.
2 del 31.3.2015 […] e nel certificato di pagamento n. 3 del 30.4.2015»; tale pag. 6/14 pagamento [… sarebbe] dovuto avvenire, da parte della stessa , entro «il CP_5
30.5.2015 per la fattura n. 35/2015 ed il 29.8.2015 per la fattura n. Par 65/2015»; inoltre, il 25 giugno 2015, avrebbe diffidato a «non Pt_2 effettuare alcun pagamento in favore della Clima Impianti s.p.a.» – oggi CP_5
– finché la stessa non avesse saldato le fatture da essa emesse e, pertanto, da tale data la stazione appaltante sarebbe stata a conoscenza che «(a) vi fosse crisi di liquidità dell'affidatario e che (b) tale crisi di liquidità fosse comprovata dai ritardi nel pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario»; nonostante tale diffida, il successivo 16 luglio 2015, aveva effettuato un Pt_2 pagamento – inerente il terzo SAL – in favore di . Sostiene poi che il CP_3
15 marzo 2016 e il 22 aprile 2016, la stessa avrebbe sottoscritto due Pt_2 accordi «in forza dei quali, con l'espresso consenso dell'appaltatore, viene convenuto che il pagamento dell'intero importo dovuto a saldo dell'appalto sia versato alla subappaltatrice e . Sempre il 22 aprile 2016 Pt_1 Parte_1
«viene emesso dagli organi della il IV e ultimo SAL», nel quale è previsto Pt_2 che «si può pagare la rata di euro 28.942,751 + 636,149 oltre IVA se dovuti per legge, al subappaltatore e che dichiara di Pt_1 Controparte_8 Parte_5 non avere niente a pretendere relativamente a tale importo». Nella medesima data «viene emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori […] nell'ambito del quale, di nuovo, si dà […] atto che “sarà riconosciuta al subappaltatore e […] l'importo relativo allo stato finale Pt_1 Controparte_8 ed allo svincolo [d]elle ritenute a garanzia del presente atto, ovvero,
28.942,751 + 636,149 oltre IVA e che la ditta dichiara di non aver Parte_5 nulla a pretendere». Inoltre, il 21 luglio 2016, con la delibera del direttore generale n. 702, «viene approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori e disposto […] di pagare, fatto salvo diversa determinazione dell'
[...]
derivante dal contratto di gestione del credito Controparte_7 tra e , la somma di € 29.578,90 (I.V.A. al 10% esclusa) Parte_5 CP_3 direttamente alla . Pertanto, sostiene in conclusione Controparte_9
l'appellante, «seppure è vero» che l'art. 118 citato «prevede che nella pag. 7/14 concorrenza di tutte le suddette circostanze la stazione appaltante “può” procedere al pagamento diretto del subappaltatore, è altrettanto vero che, nel momento in cui si determina e, quindi, si autovincola, a farlo, il pagamento diretto può essere preteso dallo stesso subappaltatore».
Con il secondo motivo d'impugnazione – da trattare unitamente al primo Par stante l'intima connessione delle censure – lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligo di di pagarle direttamente euro 34.320,14 non Pt_2 fosse ricavabile dalla delibera del Direttore generale dell' n. 702, con la Pt_2 quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ciò in quanto, il Tribunale, considerando che l'assunzione dell'obbligo di pagamento diretto, in tale atto, era accompagnata dalla formula «salva diversa determinazione dell' , avrebbe Controparte_7 erroneamente ritenuto che tale deliberazione con costituisse un «impegno valido ed efficace», ma fosse «condizionato a successive determinazioni» della medesima Invece avrebbe dovuto Controparte_7 considerare che, dal tenore complessivo dell'atto, tale eventuale “diversa determinazione” fosse unicamente quella «derivante dal contratto di gestione del credito tra e » e che tale contratto non potesse Parte_5 CP_3 impedire il pagamento diretto, avendo asserito di aver rifiutato il Pt_2
Par pagamento a dei lavori effettuati da in mancanza della CP_3 produzione delle fatture quietanzate da quest'ultima. Sostiene, quindi che,
«mancando la prova dell'avvenuto pagamento del subappaltatore […], il credito dell'affidatario in relazione all'ultimo SAL non è in effetti mai sorto e, quindi, non poteva effettuarsi alcuna cessione in favore di ». CP_3
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che esula dal thema decidendum ogni questione attinente alla cessione del credito da parte di a , essendo la CP_5 CP_3 domanda rivolta unicamente all'accertamento della debenza della somma di pag. 8/14 Par euro 34.320,14 che sostiene di dover ricevere da e il cui pagamento Pt_2 le ha intimato con il d.i. opposto.
Nel merito, tale pretesa è infondata, in quanto a seguito del fallimento di l'accertamento di ogni pretesa attinente a debiti da essa assunti deve CP_5 avvenire nell'ambito della relativa procedura concorsuale.
A tal proposito va anzitutto considerato che l'art. 118, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabile, disponeva: «3. [n]el bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».
pag. 9/14 In base a tale disposizione, secondo l'appellante, nonostante il capitolato speciale d'appalto – facente parte integrante del contratto di appalto – Par escludesse il pagamento diretto della subappaltatrice da parte della stazione appaltante questa, facendo riferimento alla facoltà di Pt_2 pagamento diretto del subappaltatore prevista dal citato art. 118, si sarebbe autovincolata in tale senso, e avrebbe così, in definitiva, fatto sorgere in capo Par alla stessa il diritto di pretendere da essa il relativo pagamento.
Al riguardo va in primo luogo considerato che, effettivamente, come rilevato dal Tribunale, detto capitolato speciale escludeva il pagamento diretto, prevedendo che «[l]a Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione dalle eventuali ritenute di garanzia effettuate» (allegato “d” al doc. 2 fasc. di primo grado). Pt_2
Tuttavia, secondo BS la stazione appaltante, ossia proprio Pt_2 facendo riferimento alla facoltà dell'art. 118, avrebbe assunto l'obbligo di pagamento, in deroga al bando, con la deliberazione n. 702 del 21 luglio 2016
(doc. 23 fasc. di primo grado), con la quale si sarebbe impegnata a Pt_2
Cont «pagare, fatto salvo diversa determinazione dell' Parte_6
derivante dal contratto di gestione del credito tra e
[...] Parte_5
, la somma di € 29.578,90 (I.V.A. al 10% esclusa) direttamente alla CP_3
[…] per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli Controparte_9 impianti» oggetto del citato appalto». Ciò – emergerebbe sempre testualmente dalla delibera – alla stregua del «verbale di riunione del 20 aprile 2016 [o 22 aprile 2016, essendo la data del verbale corretta a penna] tra l'
[...]
e la nella quale le parti Parte_7 CP_10 convengono che l'importo deve essere versato direttamente alla CP_9
pag. 10/14 per i lavori di subappalto effettuati e non ancora pagati Parte_1 dall'appaltatore al subappaltatore».
Tuttavia, tale tesi non considera che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha stabilito che «in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
di conseguenza, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. (Cass. Sez.
U, 5685/2020; cfr. anche Cass. 16708/2020, 24472/2021). Dal citato arresto
è desumibile il principio […] che anche il pagamento diretto del subappaltatore
– parimenti contemplato dall'art. 118, comma 3, d. lgs. n. 163/06 [Codice dei contratti pubblici] – è compatibile solo con l'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con l'impresa in bonis, e non lo è quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito del fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81
l.fall. e dell'art. 140, comma 1, Codice appalti 2006». (Cass. n. 23522 del 2022, in motivazione).
Pertanto, risulta irrilevante in questa sede che la stazione appaltante abbia eventualmente assunto l'obbligo di pagamento nei confronti del Par subappaltatore – come prospettato da – in quanto il relativo negozio risulterebbe comunque travolto e ciò sia che lo si qualifichi come modifica al contratto d'appalto, seguendo in tal caso le sorti dello stesso – sciolto ipso iure pag. 11/14 ai sensi del regime speciale valevole per tale tipo contrattuale, ex art. 81 l.fall.
e 140, comma 1, Codice degli appalti (d'altra parte, nella specie non risulta nemmeno allegato, prima ancora che dimostrato, che il contratto sia proseguito tra le parti originarie) – sia che lo si consideri un mandato diretto al soddisfacimento anche di un interesse del mandatario, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., lo scioglimento derivando in tal caso dall'art. 78, comma 3, l.fall. (così, in sostanza, Cass. n. 23522 del 2022, cit., in motivazione).
Infatti, la soddisfazione del credito fuori dalla procedura concorsuale si trasformerebbe inevitabilmente in un trattamento preferenziale non ammesso dalla stessa procedura, in pregiudizio delle ragioni dell'intero ceto creditorio.
Le censure vanno quindi respinte.
Par
3. Con il terzo motivo di gravame contesta di essere stata condannata Par a rifondere le spese di lite. Ciò sarebbe ingiusto in quanto «dopo Pt_2 aver svolto regolarmente la propria opera, aver operato nel pieno rispetto della normativa di settore, aver rappresentato alla stazione appaltante che l'affidataria non stava onorando i pagamenti, aver ricevuto l'assenso al suo pagamento diretto ed aver visto consacrato tale suo diritto in una Delibera del
Direttore Generale, non ricevendo in pagamento somme, di sua legittima spettanza, che sono ancora oggi nelle casse dell' ha legittimamente Pt_2 chiesto e giustamente ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di detta ultima».
Al riguardo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all'
11 dicembre 2014, si applica l'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall'art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione
(totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza pag. 12/14 reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Cass. n. 15847 del
2024, in motivazione).
Tali eccezionali ragioni non sono ravvisabili nel caso in esame, non Par consentendo, le circostanze evocate da una ripartizione delle spese diversa da quella derivante il principio di soccombenza, in quanto essa ha agito al di fuori della procedura del concorso fallimentare, nel cui ambito avrebbe dovuto far valere la propria pretesa, il fallimento della appaltatrice- subappaltante risalendo al 2017, epoca precedente all'instaurazione del CP_5 processo.
Anche tale censura va pertanto respinta.
4. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, quanto al Par rapporto processuale intercorso tra e seguono la soccombenza e si Pt_2 liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi – alla luce del rilevo che la controversia si riduce alla soluzione di un'unica questione – relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Le spese di lite affrontate da non possono essere poste a CP_3
Par carico di in quanto, come rilevato già dal Tribunale, la chiamata in giudizio da parte di è stata superflua – ciò che ha condotto, in prime Pt_2 cure, alla sua condanna alla refusione – e, al contempo, vanno compensate nel rapporto con quest'ultima, in ragione del fatto che non è stata essa a proporre impugnazione, nemmeno incidentale, e che la domanda originariamente svolta nei confronti di non è stata in questa sede CP_3 reiterata.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pag. 13/14 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e avverso la Pt_1 Parte_1 sentenza n. 1437 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma;
2. condanna e a rifondere ad Pt_1 Parte_1 Parte_7
le spese di lite del grado di appello, che liquida in
[...] euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello quanto alla posizione processuale di Controparte_3
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUSTINUCCI PIETRO ( , C.F._1 appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CHESI ALESSANDRO ( , C.F._2
( e dell'avv. FIASCHI CARLA CP_2 C.F._3
( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERRIGNO Controparte_3 P.IVA_3
MASISMILIANO ( ), C.F._5 appellate Conclusioni per e «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Pt_1 Parte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, accogliere l'appello per
i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1437/2022, rigettare l'opposizione proposta dall'attrice nei confronti del Decreto ingiuntivo n. 12107/2017 del Tribunale di Pisa, siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto in tesi confermare interamente la validità dell'opposto Decreto Ingiuntivo opposto in ipotesi
anche in caso di revoca del suddetto Decreto ingiuntivo, condannare comunque l'attrice al pagamento in favore della e Pt_2 Pt_1 Parte_1 dell'importo di Euro 34.320,14, corrispondente al corrispettivo di sua spettanza per i lavori eseguiti in forza del subappalto, di cui alle fatture n. 35 del
31.3.2015 e n. 65 del 08.6.2015 versate in atti, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di legge, di ragione e di giustizia, in ogni caso oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite»;
per : «Affinché Codesta Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e Pt_3 diritto e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1437/2022 (causa r.g. n 739/2018), pubblicata il giorno
18.11.2022 e notificata il giorno 13.12.2022; con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.
55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a pag. 2/14 carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come i sottoscritti, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti»;
per «1) in via preliminare, dichiarare l'appello Controparte_3 inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis per le ragioni esposte, confermando per
l'effetto la sentenza impugnata;
2) nel merito, rigettare l'atto d'appello, previo accertamento della sua infondatezza in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
e (nel prosieguo BS) ha impugnato la sentenza n. Pt_1 Parte_1
1437 del 2022 del Tribunale di Pisa, che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2107 del 2017, proposta dall' Controparte_1
(nel prosieguo – con il quale le aveva intimato il pagamento di
[...] Pt_2 euro 34.320,14 quale corrispettivo del contratto di subappalto stipulato tra la Par stessa e (poi e oggi Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, nel prosieguo anche solo ), relativo al contratto di
[...] CP_5 appalto di lavori pubblici intercorso tra quest'ultima e – revocando il Pt_2 predetto d.i. La sentenza ha altresì respinto la domanda di di condanna Pt_2
Par di (nel prosieguo ) al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_3 della medesima somma azionata col d.i.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il giudizio verteva
«sull'accertamento dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante», ossia Pt_2
Par «di provvedere al pagamento diretto in favore del subappaltatore» la quale pretendeva di «far valere il proprio credito non già nei confronti del
[...]
, [società subappaltante] bensì direttamente nei Controparte_6 confronti dell'opponente». Ha poi considerato che l'«art. 53, lett. a del pag. 3/14 Capitolato speciale d'appalto […] esclude espressamente, non solo l'obbligo, ma altresì la facoltà della stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori». Ha altresì escluso che tale obbligo di pagamento diretto fosse previsto dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel prosieguo anche “Codice dei contratti pubblici”), secondo cui tale modalità di pagamento, «ove ricorrano le condizioni di crisi di liquidità dell'appaltatrice ivi descritte, rappresenta una mera facoltà della stazione appaltante, non già un obbligo». Inoltre, tale disposizione atterrebbe «al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli artt. 81 e ss. L. fall., lo scioglimento del contratto».
Parimenti, il Tribunale ha escluso che tale obbligo potesse derivare dall'art. 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011, trattandosi «di una norma a carattere programmatico e non immediatamente prescrittiva, che contiene una raccomandazione rivolta alla P.A. affinché provveda a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni, garantendo il pagamento diretto dei subappaltatori».
Il giudice di prime cure ha poi escluso che fosse applicabile l'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, in base al quale l'appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore qualora questi realizzi
«lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali», le quali, anche singolarmente, superino «in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori» e non siano realizzabili dai soggetti affidatari;
ha infatti considerato, sempre il Tribunale, che le caratteristiche delle opere non fossero quelle indicate dalla disposizione e che non fosse stata dimostrata l'incapacità dell'affidatario di realizzarle.
pag. 4/14 La sentenza ha parimenti escluso che l'obbligo di pagamento diretto fosse ricavabile dalla «delibera del Direttore generale dell' n. 702, con la Pt_2 quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, posto che viene comunque “fatta salva diversa determinazione dell'
[...]
». Controparte_7
Ha infine respinto la domanda dell'AOUP di condanna di – CP_3 chiamata in causa dalla prima in qualità di cessionaria del credito – al Par pagamento a dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo opposto, di euro 34.320,14. Ha considerato che la cessionaria del credito non «avrebbe dovuto essere tenuta a rilevare indenne» l' anche qualora sussistesse Pt_2
l'obbligo di questa di pagamento diretto in favore del subappaltatore. Inoltre, non sussistendo tale obbligo, la banca doveva considerarsi priva «di legittimazione passiva con riferimento al ricorso per ingiunzione promosso dall'opposta», per cui la chiamata in causa della predetta banca «è stata superflua e infondata».
Di conseguenza, «le spese di lite della terza chiamata», ossia la banca,
«sono poste a carico dell'opponente», mentre le spese da essa sostenute sono state «poste a carico dell'opposta, secondo il principio della soccombenza».
Par L'appello di è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale abbia escluso l'obbligo di di pagarle direttamente la somma ingiunta in qualità di Pt_2 subappaltatore, avendo considerato inapplicabile l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
2. con il secondo si lamenta che il fondamento di detto obbligo di pagamento diretto non sia stato ravvisato nella delibera del Direttore generale dell' 02; Pt_4
3. con il terzo si contesta la condanna alla refusione delle spese di lite a
Pt_2
Quest'ultima si è costituita, protestando l'infondatezza del gravame.
pag. 5/14 Si è costituita in giudizio anche , eccependo l'inammissibilità CP_3 dell'appello e sostenendone, comunque, l'infondatezza nel merito.
All'esito dell'udienza del 22 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 maggio 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., sollevata da , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione. CP_3
Par
2. Con il primo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che avesse assunto l'obbligo di pagarle Pt_2 direttamente la somma di euro 34.320,14, in ragione del subappalto, mentre avrebbe erroneamente considerato inapplicabile l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Sostiene che, in base a tale disposizione, «[i]l pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante, anche in deroga alle eventuali diverse previsioni del bando di gara, poteva […] avvenire quando: a) vi fosse crisi di liquidità dell'affidatario;
b) tale crisi […] fosse comprovata dai ritardi nel pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario; c) il contratto di appalto fosse ancora in corso;
d) previamente sentito l'affidatario». In relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, infatti, sussisterebbero «tutte le quattro condizioni necessarie […] per dare applicazione» a tale articolo, «posto che, […] quando ancora il Par contratto di appalto era in corso di esecuzione», in qualità di subappaltatore, «ha svolto lavori e maturato un credito per un importo pari a
€ 34.320,14 in relazione al quale ha […] emesso le fatture n. 35/2015 e n.
65/2015», dopo che l'appaltatore/subappaltante «aveva inserito gli CP_5 importi delle lavorazioni […], rispettivamente, nel certificato di pagamento n.
2 del 31.3.2015 […] e nel certificato di pagamento n. 3 del 30.4.2015»; tale pag. 6/14 pagamento [… sarebbe] dovuto avvenire, da parte della stessa , entro «il CP_5
30.5.2015 per la fattura n. 35/2015 ed il 29.8.2015 per la fattura n. Par 65/2015»; inoltre, il 25 giugno 2015, avrebbe diffidato a «non Pt_2 effettuare alcun pagamento in favore della Clima Impianti s.p.a.» – oggi CP_5
– finché la stessa non avesse saldato le fatture da essa emesse e, pertanto, da tale data la stazione appaltante sarebbe stata a conoscenza che «(a) vi fosse crisi di liquidità dell'affidatario e che (b) tale crisi di liquidità fosse comprovata dai ritardi nel pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario»; nonostante tale diffida, il successivo 16 luglio 2015, aveva effettuato un Pt_2 pagamento – inerente il terzo SAL – in favore di . Sostiene poi che il CP_3
15 marzo 2016 e il 22 aprile 2016, la stessa avrebbe sottoscritto due Pt_2 accordi «in forza dei quali, con l'espresso consenso dell'appaltatore, viene convenuto che il pagamento dell'intero importo dovuto a saldo dell'appalto sia versato alla subappaltatrice e . Sempre il 22 aprile 2016 Pt_1 Parte_1
«viene emesso dagli organi della il IV e ultimo SAL», nel quale è previsto Pt_2 che «si può pagare la rata di euro 28.942,751 + 636,149 oltre IVA se dovuti per legge, al subappaltatore e che dichiara di Pt_1 Controparte_8 Parte_5 non avere niente a pretendere relativamente a tale importo». Nella medesima data «viene emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori […] nell'ambito del quale, di nuovo, si dà […] atto che “sarà riconosciuta al subappaltatore e […] l'importo relativo allo stato finale Pt_1 Controparte_8 ed allo svincolo [d]elle ritenute a garanzia del presente atto, ovvero,
28.942,751 + 636,149 oltre IVA e che la ditta dichiara di non aver Parte_5 nulla a pretendere». Inoltre, il 21 luglio 2016, con la delibera del direttore generale n. 702, «viene approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori e disposto […] di pagare, fatto salvo diversa determinazione dell'
[...]
derivante dal contratto di gestione del credito Controparte_7 tra e , la somma di € 29.578,90 (I.V.A. al 10% esclusa) Parte_5 CP_3 direttamente alla . Pertanto, sostiene in conclusione Controparte_9
l'appellante, «seppure è vero» che l'art. 118 citato «prevede che nella pag. 7/14 concorrenza di tutte le suddette circostanze la stazione appaltante “può” procedere al pagamento diretto del subappaltatore, è altrettanto vero che, nel momento in cui si determina e, quindi, si autovincola, a farlo, il pagamento diretto può essere preteso dallo stesso subappaltatore».
Con il secondo motivo d'impugnazione – da trattare unitamente al primo Par stante l'intima connessione delle censure – lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'obbligo di di pagarle direttamente euro 34.320,14 non Pt_2 fosse ricavabile dalla delibera del Direttore generale dell' n. 702, con la Pt_2 quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ciò in quanto, il Tribunale, considerando che l'assunzione dell'obbligo di pagamento diretto, in tale atto, era accompagnata dalla formula «salva diversa determinazione dell' , avrebbe Controparte_7 erroneamente ritenuto che tale deliberazione con costituisse un «impegno valido ed efficace», ma fosse «condizionato a successive determinazioni» della medesima Invece avrebbe dovuto Controparte_7 considerare che, dal tenore complessivo dell'atto, tale eventuale “diversa determinazione” fosse unicamente quella «derivante dal contratto di gestione del credito tra e » e che tale contratto non potesse Parte_5 CP_3 impedire il pagamento diretto, avendo asserito di aver rifiutato il Pt_2
Par pagamento a dei lavori effettuati da in mancanza della CP_3 produzione delle fatture quietanzate da quest'ultima. Sostiene, quindi che,
«mancando la prova dell'avvenuto pagamento del subappaltatore […], il credito dell'affidatario in relazione all'ultimo SAL non è in effetti mai sorto e, quindi, non poteva effettuarsi alcuna cessione in favore di ». CP_3
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che esula dal thema decidendum ogni questione attinente alla cessione del credito da parte di a , essendo la CP_5 CP_3 domanda rivolta unicamente all'accertamento della debenza della somma di pag. 8/14 Par euro 34.320,14 che sostiene di dover ricevere da e il cui pagamento Pt_2 le ha intimato con il d.i. opposto.
Nel merito, tale pretesa è infondata, in quanto a seguito del fallimento di l'accertamento di ogni pretesa attinente a debiti da essa assunti deve CP_5 avvenire nell'ambito della relativa procedura concorsuale.
A tal proposito va anzitutto considerato che l'art. 118, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabile, disponeva: «3. [n]el bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».
pag. 9/14 In base a tale disposizione, secondo l'appellante, nonostante il capitolato speciale d'appalto – facente parte integrante del contratto di appalto – Par escludesse il pagamento diretto della subappaltatrice da parte della stazione appaltante questa, facendo riferimento alla facoltà di Pt_2 pagamento diretto del subappaltatore prevista dal citato art. 118, si sarebbe autovincolata in tale senso, e avrebbe così, in definitiva, fatto sorgere in capo Par alla stessa il diritto di pretendere da essa il relativo pagamento.
Al riguardo va in primo luogo considerato che, effettivamente, come rilevato dal Tribunale, detto capitolato speciale escludeva il pagamento diretto, prevedendo che «[l]a Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione dalle eventuali ritenute di garanzia effettuate» (allegato “d” al doc. 2 fasc. di primo grado). Pt_2
Tuttavia, secondo BS la stazione appaltante, ossia proprio Pt_2 facendo riferimento alla facoltà dell'art. 118, avrebbe assunto l'obbligo di pagamento, in deroga al bando, con la deliberazione n. 702 del 21 luglio 2016
(doc. 23 fasc. di primo grado), con la quale si sarebbe impegnata a Pt_2
Cont «pagare, fatto salvo diversa determinazione dell' Parte_6
derivante dal contratto di gestione del credito tra e
[...] Parte_5
, la somma di € 29.578,90 (I.V.A. al 10% esclusa) direttamente alla CP_3
[…] per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli Controparte_9 impianti» oggetto del citato appalto». Ciò – emergerebbe sempre testualmente dalla delibera – alla stregua del «verbale di riunione del 20 aprile 2016 [o 22 aprile 2016, essendo la data del verbale corretta a penna] tra l'
[...]
e la nella quale le parti Parte_7 CP_10 convengono che l'importo deve essere versato direttamente alla CP_9
pag. 10/14 per i lavori di subappalto effettuati e non ancora pagati Parte_1 dall'appaltatore al subappaltatore».
Tuttavia, tale tesi non considera che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha stabilito che «in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
di conseguenza, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. (Cass. Sez.
U, 5685/2020; cfr. anche Cass. 16708/2020, 24472/2021). Dal citato arresto
è desumibile il principio […] che anche il pagamento diretto del subappaltatore
– parimenti contemplato dall'art. 118, comma 3, d. lgs. n. 163/06 [Codice dei contratti pubblici] – è compatibile solo con l'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con l'impresa in bonis, e non lo è quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito del fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81
l.fall. e dell'art. 140, comma 1, Codice appalti 2006». (Cass. n. 23522 del 2022, in motivazione).
Pertanto, risulta irrilevante in questa sede che la stazione appaltante abbia eventualmente assunto l'obbligo di pagamento nei confronti del Par subappaltatore – come prospettato da – in quanto il relativo negozio risulterebbe comunque travolto e ciò sia che lo si qualifichi come modifica al contratto d'appalto, seguendo in tal caso le sorti dello stesso – sciolto ipso iure pag. 11/14 ai sensi del regime speciale valevole per tale tipo contrattuale, ex art. 81 l.fall.
e 140, comma 1, Codice degli appalti (d'altra parte, nella specie non risulta nemmeno allegato, prima ancora che dimostrato, che il contratto sia proseguito tra le parti originarie) – sia che lo si consideri un mandato diretto al soddisfacimento anche di un interesse del mandatario, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., lo scioglimento derivando in tal caso dall'art. 78, comma 3, l.fall. (così, in sostanza, Cass. n. 23522 del 2022, cit., in motivazione).
Infatti, la soddisfazione del credito fuori dalla procedura concorsuale si trasformerebbe inevitabilmente in un trattamento preferenziale non ammesso dalla stessa procedura, in pregiudizio delle ragioni dell'intero ceto creditorio.
Le censure vanno quindi respinte.
Par
3. Con il terzo motivo di gravame contesta di essere stata condannata Par a rifondere le spese di lite. Ciò sarebbe ingiusto in quanto «dopo Pt_2 aver svolto regolarmente la propria opera, aver operato nel pieno rispetto della normativa di settore, aver rappresentato alla stazione appaltante che l'affidataria non stava onorando i pagamenti, aver ricevuto l'assenso al suo pagamento diretto ed aver visto consacrato tale suo diritto in una Delibera del
Direttore Generale, non ricevendo in pagamento somme, di sua legittima spettanza, che sono ancora oggi nelle casse dell' ha legittimamente Pt_2 chiesto e giustamente ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di detta ultima».
Al riguardo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all'
11 dicembre 2014, si applica l'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall'art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione
(totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza pag. 12/14 reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Cass. n. 15847 del
2024, in motivazione).
Tali eccezionali ragioni non sono ravvisabili nel caso in esame, non Par consentendo, le circostanze evocate da una ripartizione delle spese diversa da quella derivante il principio di soccombenza, in quanto essa ha agito al di fuori della procedura del concorso fallimentare, nel cui ambito avrebbe dovuto far valere la propria pretesa, il fallimento della appaltatrice- subappaltante risalendo al 2017, epoca precedente all'instaurazione del CP_5 processo.
Anche tale censura va pertanto respinta.
4. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, quanto al Par rapporto processuale intercorso tra e seguono la soccombenza e si Pt_2 liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi – alla luce del rilevo che la controversia si riduce alla soluzione di un'unica questione – relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Le spese di lite affrontate da non possono essere poste a CP_3
Par carico di in quanto, come rilevato già dal Tribunale, la chiamata in giudizio da parte di è stata superflua – ciò che ha condotto, in prime Pt_2 cure, alla sua condanna alla refusione – e, al contempo, vanno compensate nel rapporto con quest'ultima, in ragione del fatto che non è stata essa a proporre impugnazione, nemmeno incidentale, e che la domanda originariamente svolta nei confronti di non è stata in questa sede CP_3 reiterata.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pag. 13/14 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e avverso la Pt_1 Parte_1 sentenza n. 1437 del 2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma;
2. condanna e a rifondere ad Pt_1 Parte_1 Parte_7
le spese di lite del grado di appello, che liquida in
[...] euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di appello quanto alla posizione processuale di Controparte_3
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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