Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1684/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1684/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato il [...] a [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Belmonte Calabro alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv.
Carmela Provenzano che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Umberto Ferrato, e Marcello Carnovale, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che il proprio dante causa aveva proposto ricorso CP_2 per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile o in subordine per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 67% evidenziando che talune delle infermità di cui è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_3 rinnovazione delle operazioni peritali, ha ritenuto quanto segue: “DIAGNOSI
Dopo aver sottoposto a visita medico-legale il periziando signor Parte_1
ed aver esaminato gli atti medici contenuti nei fascicoli di causa, si può affermare che
[...]
lo stesso è affetto da:
Cardiopatia ipertensiva, Parkinson, Dislipidemia, Adenoma tubulare del colon con displasia di alto grado trattato chirurgicamente con anastomosi crasso-crasso
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Dallo studio della documentazione allegata al fascicolo di parte si è evidenziato come la sintomatologia del Parkinson sia iniziata nel 2018. Successivamente a tale data il paziente ha effettuato continui controlli e terapia farmacologica idonea. Nel 2022 la situazione clinica del paziente si è aggravata con l'insorgere dell'Adenoma tubulare del colon con displasia di alto grado, trattato chirurgicamente con anastomosi crasso-crasso. Alla visita peritale effettuata al periziando si sono evidenziati tremori diffusi agli arti superiori con deficit di prensione soprattutto all'arto dx, tremori che hanno limitato l'attività lavorativa dello stesso (muratore) con perdita del lavoro.
[…] Per quanto sopra evidenziato le patologie su indicate sono da ritenersi di qualità tali da determinare una riduzione permanente della Capacità lavorativa del 81%
-Percentuale 81% con decorrenza dal 29.09.2022 data in cui il periziando
[...]
ha presentato domanda per ottenere il beneficio”. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalido nella misura dell'81% a decorrere dal 29.09.2022. Parte_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalido nella Parte_1 misura dell'81% a decorrere dal 29.09.2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela
Provenzano dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso