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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 12202/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Imbriano (C.F. del foro di RO ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio di quest'ultima in RO, 00183, Via Albalonga, 8
ATTORE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
Beatrice Valle (C.F. ) del foro di RO ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo Studio di quest'ultima in RO, 00192, Via Filippo Corridoni, 15
CONVENUTA
E
LE , (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Tassone (CF. ) del Foro di RO, CodiceFiscale_5
presso il cui Studio ha eletto domicilio in 00192 RO, Via Cola di Rienzo, 297
TERZA CHIAMATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Controparte_4
sulla minore , riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di RO, dopo avere il Controparte_1 Giudice di Pace di RO alla prima udienza dichiarato la propria incompetenza per valore e disposto la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale.
Si costituiva deducendo che la responsabilità del sinistro verificatosi in data Parte_1
8.11.2016, alle ore 7.15 circa, in RO in Viale Palmiro Togliatti è da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente della minore , in virtù di quanto emerge dal verbale della Controparte_1
Polizia di RO Capitale intervenuta sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dal testimone al momento del sinistro, in quanto la stessa attraversava Viale Palmiro Togliatti all'altezza del palo della luce 742, ove è posizionato un attraversamento pedonale semaforizzato, omettendo di rispettare il rosso e contestualmente sopravveniva alla guida del motoveicolo AT, tg. Parte_1
DV13867 assicurato con di RO, di sua proprietà che, alla vista della ragazza, Controparte_5 frenava, cercando di evitare l'impatto ma, cadendo, il mezzo colpiva la minore causandole i danni lamentati. Deduceva dunque che la propria caduta non veniva causata da una perdita di controllo del mezzo, ma dalla manovra posta in essere allo scopo di evitare l'impatto con la minore che attraversava col rosso. Contestava, inoltre, la dinamica del sinistro ricostruita dal testimone in Testimone_1
quanto la dichiarazione è stata resa agli agenti di polizia circa tre mesi dopo il sinistro e poiché, considerato che lo stesso si trovava di spalle, non può aver visto che l'attore frenava in quanto la caduta di è avvenuta prima e non in prossimità dell'attraversamento pedonale. Parte_1
Deduceva inoltre che l'attraversamento della minore è stato del tutto improvviso e inaspettato, dunque non prevedibile dall'attore e che la contestazione allo stesso ex art. 141, commi 1 e 11, cds per aver circolato ad una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada è stata effettuata da agenti che non erano presenti sul luogo al momento del sinistro. Contestava inoltre la quantificazione della pretesa risarcitoria formulata da parte convenuta in via riconvenzionale per i danni patiti da CP
. L'attore chiedeva in via pregiudiziale di essere autorizzato a chiamare in causa
[...] [...]
di RO per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria CP_5
formulata dalla minore, in virtù della polizza n. 212 301.50.2070255 con vigenza dal 29.06.2016 al
29.06.2017 sottoscritta con la predetta Compagnia.
Dunque, così concludeva: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ED IN ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA RICONVEZIONALE, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della sig. , e, per l'effetto, condannarla a risarcire la somma complessiva di € 6.190,00, Controparte_1 in favore dell'attore per tutti i danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi ed il rimborso delle spese di ctu pari ad € 634,40 'per la ctu tecnica ed € 502,00 per quella medica. NEL MERITO,
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui il Giudice adito ritenesse fondate, anche in parte od in concorso, le richieste di controparte, Voglia condannare la Compagnia di RO al Controparte_5 pagamento dell'importo residuo, tenuto conto dell'offerta già effettuata, dovuto in solido all'esponente in virtù del contratto assicurativo citato e, contestualmente, la sig.ra , Controparte_1
a risarcire il danno subito, in entrambi i casi, in proporzione al grado di colpa che verrà accertato.
Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente procedimento”.
e si riportavano integralmente alla comparsa di costituzione e Parte_2 Controparte_4
risposta depositata nel giudizio dinanzi al giudice di pace e contestavano la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attore, eccependo che la minore in data 8 novembre CP
2016, alle ore 7.15 circa, veniva investita dal motociclo AT, targato DV13867, di proprietà e condotto da garantito per la RCA dalla Compagnia, che percorreva Viale Palmiro Parte_1
Togliatti, proveniendo da Via Tuscolana direzione Via Casilina, a elevata velocità sul manto stradale bagnato. Eccepivano in particolare che ben prima dell'attraversamento pedonale posto in Parte_1
prossimità del palo della luce 742, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo rovinando a terra e, a seguito della caduta, scarrocciava per circa 30 metri e travolgeva la minore che stava attraversando a piedi Viale Palmiro Togliatti, sull'apposito attraversamento pedonale, con lanterna semaforica che proiettava luce verde per i pedoni e rosso per i veicoli in transito, secondo quanto risulta dal verbale d'incidente stradale. Deducevano che il motociclo AT terminava la propria corsa a ben 50 metri dal punto di investimento e, a seguito del violento impatto, la minore riportava gravi lesioni fisiche, così che veniva trasportata d'urgenza con autoambulanza presso il Pronto
Soccorso del Policlinico Casilino e trasferita nella medesima data preso l'Ospedale Bambino Gesù, come da referti in atti. Le convenute deducevano che al sinistro assistevano dei testimoni tra cui e che dal verbale della Polizia di RO Capitale, intervenuta sul luogo del sinistro, Controparte_6 risulta la esclusiva responsabilità del nella causazione dell'investimento. Concludeva, Tes_1
dunque, chiedendo in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa di OP
, quale impresa assicuratrice del motociclo condotto e di proprietà di
[...] [...]
così da accertare la responsabilità solidale della stessa, in caso di condanna dell'attore al Parte_1 risarcimento dei danni patiti da . Dunque, così concludeva: “Voglia, l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. NEL MERITO, PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA
DEL SIG. EI CONFRONTI DEGLI ESPONENTI ( genitori esercenti la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore ), rigettare la domanda spiegata nei confronti degli Controparte_1
esponenti, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
3. SEMPRE NEL MERITO E
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE e/o AUTONONOMA DEGLI
ESPONENTI , statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del sig. , quale proprietario e conducente il veicolo AT, targato Parte_1
DV13867 e per l'effetto condannarlo, anche in solido alla compagnia assicuratrice
[...] a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalla minore Controparte_8
come indicati negli scritti difensivi. Il tutto nella somma di € 500.000,00, Controparte_1
comprensivi di interessi maturati e maturandi e della rivalutazione sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del giudice adito.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura in favore del sottoscritto Avvocato Beatrice Valle, dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva (di qui in avanti anche solo Controparte_9 [...]
), che contestava la dinamica ricostruita da parte convenuta, in quanto OP
contrastante con le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro e con le dichiarazioni rese dal testimone presente al momento del fatto rilasciate alle Autorità intervenute nell'immediatezza dell'evento. La Compagnia procedeva, dunque, a ricostruire la dinamica del sinistro, deducendo che in data 8 novembre 2016, alle ore 7.15, la minore si trovava ad impegnare Controparte_1
l'attraversamento pedonale di Viale Palmiro Togliatti, in prossimità del palo della luce n. 742 e in dette circostanze di tempo e di luogo alla guida del motoveicolo AT, tg. Parte_1
DV13867, giungeva all'intersezione con Viale Palmiro Togliatti, con il semaforo proiettante luce verde per il proprio senso di marcia, allorquando il veicolo che lo precedeva sterzava deviando la marcia verso destra poiché la minore attraversava improvvisamente la strada, senza Controparte_1
prestare attenzione ai veicoli in marcia regolare su detta carreggiata che sopraggiungevano, né alla luce rossa dell'impianto semaforico che inibiva la marcia per i pedoni;
dunque l'attore, avvedendosi del pedone che attraversava repentinamente nonostante la luce semaforica rossa per i pedoni, azionava il sistema frenante del motoveicolo e scarrocciava in terra, circa 26 metri prima del semaforo, andando ad urtare il pedone medesimo. La Compagnia deduceva che tale ricostruzione trova fondamento nella dichiarazione rilasciata ai verbalizzanti dall'unico testimone oculare presente,
e nella Relazione di incidente redatta dagli Agenti di Polizia di RO Capitale. Testimone_2
Rilevava inoltre che, come accertato dagli agenti, l'unico testimone oculare del sinistro è Tes_2
e contestava, dunque l'attendibilità della dichiarazione di rilasciata
[...] Testimone_1 successivamente al sinistro in data 7.02.2017. Deduceva, dunque, che l'evento è stato causato dalla condotta negligente della minore, che procedeva con fare distratto e neppure è stata allertata dal rumore dello scarrocciamento della moto. Né risulta provata una responsabilità di Parte_1
per una condotta di guida negligente o imprudente;
eccepiva, dunque, l'assenza di prova del nesso di causalità e della colpa esclusiva dell'attore, contestando la configurabilità di qualsivoglia responsabilità dello stesso sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. Rilevava inoltre che sono intercorse trattative con la controparte nella fase stragiudiziale, che la minore veniva sottoposta a visita medico-legale e che, in virtù dell'esito della stessa e alla luce della documentazione probatoria acquisita, veniva formulata un'offerta e successivamente corrisposto a parte convenuta l'importo di Euro 46.028,00 da ritenersi satisfattivo, calcolando il 30% di responsabilità a carico dell'assicurato. La Compagnia rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dalla i poiché infondata sia in fatto che in diritto Controparte_1 per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ accertare e dichiarare la congruità dell'importo di Euro 46.028 CP_ corrisposto da a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e comunque ogni inerente estinzione del credito, e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'Attrice poiché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1 e 2 c.c., il concorso di colpa assorbente e in subordine parziale della nella verificazione del sinistro nella misura che verrà accertata in CP
corso di causa, con decurtazione della somma di Euro 46.028 liquidata stragiudizialmente. Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Si costituiva , divenuta maggiorenne, la quale si riportava a tutti i precedenti scritti Controparte_1
difensivi depositati da e , nella qualità di esercenti la Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. NEL MERITO E IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DELLA SIG.RA
PADUANO: statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del sig. , quale proprietario e conducente il veicolo AT, targato Parte_1
DV13867 e per l'effetto condannarlo, anche in solido alla compagnia assicuratrice
[...]
a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalla minore Controparte_8
come indicati negli scritti difensivi. Il tutto nella somma di € 250.000,00, Controparte_1 comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'attività stragiudiziale, del lucro cessante, degli interessi maturati e maturandi e della rivalutazione sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del giudice adito, previa decurtazione dell'offerta di € 46.028,00 percepita a titolo di acconto .
2. NEL MERITO, PER
QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DEL SIG. rigettare la domanda spiegata nei Parte_1
confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
In ogni CP
caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura in favore del sottoscritto
Avvocato Beatrice Valle, dichiaratosi antistatario, come da nota spese allegata( doc.2)”.
All'udienza del 13.04.2021 rendeva l'interrogatorio formale deferito sul seguente Parte_1
articolato:
1. Vero che, in data 8 novembre 2016, alle ore 7.15 circa, in ROMA, al viale P. Togliatti, il motoveicolo tg DV13867 - DUCATI, di proprietà e condotto dall'esponente, garantito per i rischi civili dalla Compagnia di Assicurazioni LE ASSICURAZIONI DI ROMA s.p.a., veniva coinvolto nel sinistro causato dal comportamento della minore, nata a [...], il 19 settembre Controparte_1
2002; 2. Vero che il veicolo dell'attore percorreva via P. Togliatti, con direttrice di marcia via
Tuscolana – via Casilina;
3. Vero che, giunto all'intersezione semaforizzata situata all'altezza del
“palo luce 742”, segnalando il semaforo luce verde, l'attore, alla guida del motoveicolo di sua proprietà, attraversava l'incrocio;
4. Vero che, nel frattempo, la minore attraversava via P. Togliatti, da destra verso sinistra, nonostante la luce rossa del semaforo;
5. Vero che il per evitare Parte_1
l'impatto con la minore, frenava ma cadeva in terra in una al motoveicolo. Così rispondeva: “Sul Cap.
1 : “Si è vero”; Sul cap. 2: “Si è vero, però manto stradale bagnato si ma alta velocità no”; sul cap.
3:”Si è vero, nel momento in cui andavo a frenare per evitare la ragazza”; sul cap. 4: “Non è vero, il semaforo era verde per le auto e rosso per i pedoni. Io ho frenato perché la ragazza correva per prendere l'autobus e la moto quando ho frenato è caduta ed ha scarrocciato prendendo la ragazza che ormai stava al centro della carreggiata e che stando girata neanche si è resa conto”; sul cap. 5: “Non lo so, io le misure non le ho prese certamente il motociclo continuava a scivolare non avendo alcun punto di attrito ed accompagnato anche dalla forza della ruota che continuava a girare”; ADR: “Non ricordo a quanti metri dalla ragazza sono caduto, comunque ho fatto la mia dichiarazione all'epoca alle autorità intervenute. La ragazza ha attraversato senza guardare, preciso che all'epoca vi era all'altezza delle strisce un secchione dei rifiuti che poi è stato tolto”.
All'udienza del 21.06.2021 è stato escusso il testimone il quale, sui medesimi Testimone_1 capitoli sopra riportati dichiarava come segue. Sul capitolo 1: “Sì è vero, ma la targa ed il modello della moto non li ricordo. Era una moto di grossa cilindrata, bianca e rossa. Non sono a conoscenza del nominativo del conducente della moto mentre per la ragazza ho lasciato i miei dati al padre, il signor , padre di ”. A.D.R. Io provenivo da Via Palmiro Togliatti alla guida Pt_2 Controparte_1
della mia macchina direzione Casilina. Stavo tornando a casa, alla Magliana. Ho assistito all'incidente. Mi accingevo a fermarmi al semaforo che era diventato rosso. La moto mi è passata sulla destra, ha frenato dopo di me, ha perso l'equilibrio ed è caduta e poi la moto, proseguendo da sola, ha falciato la ragazza che stava attraversando sulle strisce”. Sul cap. 2: “Si è vero in quel momento non pioveva ma penso che avesse piovuto la sera, in quel momento il manto stradale era bagnato”; Sul cap.3 “Sì, come ho già detto”; Sul cap. 4: “Sì, è vero come già riferito”; Sul cap. 5: “la moto dopo aver preso la ragazza ha continuato a scivolare per un altro tratto, ma non so dire se fossero
50 metri”. A.D.R. “Io ho prestato i primi soccorsi alla ragazza, che ha chiamato il padre con il suo cellulare che mi ha detto che stava lì vicino, infatti il padre è arrivato subito. Saranno passati non più di cinque minuti. Gli ho lasciato il mio numero e sono andato via. Tutto quello che è successo dopo non lo so”; A.D.R. “Io stavo nella corsia tutta a sinistra, subito prima della corsia preferenziale. La ragazza attraversava le strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla mia posizione. Era alla mia destra la ragazza è stata investita”; A.D.R. “Davanti a me non ricordo se ci fosse un veicolo Pt_3
ma a destra della mia macchina mi sembra che non ci fossero veicoli”; A.D.R. “Quando ho soccorso la ragazza c'erano anche altre persone”; A.D.R. “Come ho già detto non ero fermo ma mi stavo fermando per il semaforo rosso”; […]A.D.R. “Penso che il semaforo fosse verde per la ragazza in quanto noi avevamo il rosso”.
All'udienza del 11.10.2021 è stato escusso il testimone il quale, sui medesimi Testimone_2 capitoli sopra riportati, dichiarava: “E' vero quanto mi si legge. Nel giorno e l'ora indicati ero alla guida del mio scooter, percorrevo Via P. Togliatti, in direzione Casilina, da Via Tuscolana. Voglio precisare che al semaforo precedente a quello dove è accaduto il fatto ero ripartito, più o meno affiancato al motoveicolo del quale mi si legge;
giunti al semaforo dove è accaduto il sinistro, io ero più spostato sulla destra, il semaforo era verde per i veicoli;
io mi sono accorto della ragazza che attraversava da destra alla sinistra per il nostro senso di marcia e sono riuscito a spostarmi sulla destra in modo da evitare di investire la ragazza che attraversava nonostante il semaforo rosso per i pedoni.
L'attore, invece, ha frenato e poiché a terra era bagnato è caduto e la moto in scivolata ha colpito la ragazza. Non so precisare se il conducente era ancora in sella quando la moto ha colpito la ragazza.
Ricordo che la ragazza, mentre attraversava, guardava il cellulare che aveva in mano. Preciso che c'erano i secchi della spazzatura in prossimità del semaforo. Tali secchi impedivano ai veicoli in transito di percepire in tempo i pedoni che si accingevano ad attraversare la strada”. Interrogato sui capitoli formulati dalla Compagnia il testimone dichiarava: “E' parzialmente vero quanto mi si legge, in quanto io, come ho detto, mi trovavo con il mio scooter alla destra dell'attore precedendolo di 2/3 metri. Non è vero che la minore correva ma certo attraversava con il rosso per i pedoni. E' vero che l'attore ha frenato e a causa dell'asfalto bagnato a causa della pioggia, che però al momento era cessata, scarrocciava e così andava ad urtare il pedone ma mi sembra eccessivo che la moto abbia percorso in scivolata 26 metri. Preciso che eravamo ripartiti insieme dal semaforo precedente che da rosso era diventato verde, anzi io ero partito un po' prima […]. A.D.R. Io e l'attore stavamo impegnando l'attraversamento pedonale con luce verde per i veicoli. E' la ragazza che ha attraversato con il semaforo rosso e con la testa abbassata a guardare il cellulare”. Interrogato in prova contraria sui capitoli articolati dalla convenuta, il testimone dichiarava: “E' parzialmente vero quanto mi si legge, nel senso che è vero che io viaggiavo più avanti rispetto all'attore, spostato sulla destra rispetto a lui;
è vero che l'attore ha frenato bruscamente prima dell'attraversamento pedonale dove è accaduto il fatto e, di conseguenza, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra ma la sua frenata è iniziata circa 5 metri prima dell'attraversamento pedonale […]”. A.D.R. Preciso che mentre io frenavo e mi spostavo sulla destra sentivo l'altro motociclista frenare e cadere;
giratomi ho visto la moto scivolare ed andare a colpire la ragazza che si trovava al entro della carreggiata”. A.D.R. “Dopo
l'impatto della moto – non ricordo se con ancora il conducente in sella – con la ragazza, la moto ha continuato a scarrocciare”. […] A.D.R. “Io come detto viaggiavo nella corsia di destra, l'attore viaggiava al centro della corsia di sinistra. La strada a quel punto è a senso unico con doppia corsia e a destra e a sinistra delle corsie c'è il marciapiede. Oltre il marciapiede di sinistra c'è una ciclabile”.
A.D.R. “Al momento del fatto sul posto non c'era nessun altro oltre me, e la ragazza Parte_1 investita. Io e l'attore abbiamo chiamato i genitori della ragazza, visto che lei era cosciente anche se dolorante e ci ha dato le indicazioni per farlo. Mi sembra di ricordare di aver chiamato io i vigili, di sicuro io ho reso una dichiarazione ai vigili nell'immediatezza; sono andato via solo quando i vigili mi hanno detto che potevo farlo e sono stato l'unico a rendere dichiarazione sul sinistro ai vigili, nell'immediatezza del fatto, almeno come testimone”. [..] A.D.R. “Dietro di noi c'erano altri veicoli in transito, ma nessuno si è fermato mentre non c'erano altri pedoni che attendevano che il semaforo diventasse verde per attraversare” […].
All'udienza del 13.12.2021 rendeva l'interrogatorio formale deferito sul seguente Controparte_1
articolato: 1) Vero che in data 8 novembre 2016, alle ore 07.15, la minore si trovava Controparte_1 ad impegnare l'attraversamento pedonale di Viale Palmiro Togliatti, in prossimità del palo della luce n. 742; 2) Vero che in dette circostanze di tempo e luogo il Signor alla guida del Parte_1 motoveicolo AT, tg. DV13867, giungeva all'intersezione con Viale Togliatti, con il semaforo proiettante luce verde per il suo senso di marcia e il veicolo che lo precedeva sterzava deviando la marcia verso destra poichè la minore attraversava improvvisamente la strada;
3) Controparte_1
Vero che la minore attraversava la strada correndo e con la luce rossa dell'impianto Controparte_1
semaforico per i pedoni;
4) Vero che il avvedendosi della presenza del pedone che Parte_1
attraversava correndo la strada e con luce semaforica rossa per i pedoni, azionava il sistema frenante del motoveicolo e scarrocciava in terra, circa 26 metri, prima del semaforo, andando ad urtare il pedone medesimo. Rispondeva come di seguito. Sul 1° capitolo: “E' vero, l'8 novembre 2016, alle ore 7,15, attraversavo sulle strisce pedonali presenti in viale Palmito Togliatti, all'altezza del palo della luce n. 742”; Sul 2° capitolo: “Non era vero, il semaforo proiettava luce verde per i pedoni, perciò io non ho attraversato la strada improvvisamente, ma solo quando il semaforo verde lo consentiva;
aggiungo inoltre che non c'era alcun veicolo che avesse sterzato sulla destra”; Sul 3° capitolo: “Non attraversavo la strada con il semaforo rosso per i pedoni e non correvo”; Sul 4° capitolo: “Non sono in grado di riferire nulla circa la manovra eseguita dal posso solo dire Parte_4
che, mentre attraversavo regolarmente sulle strisce pedonali, ho sentito il rumore di qualcosa di pesante che cadeva a terra, e poi sono stata colpita dalla motocicletta”. Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Tenuto conto di quanto sopra descritto è possibile rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Magistrato come segue: 1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
Le modalità dell'evento subito, e la coerente storia clinica depositata agli atti, giustificano il trauma de quo, e non si ravvisano elementi tali da escludere una interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno subito. Nulla osta pertanto al riconoscimento del nesso di causalità in senso medico legale nelle sue componenti di idoneità qualitativa, quantitativa, cronologica e modale fra il sinistro di cui trattasi e gli esiti permanenti in discussione. A seguito dell'evento traumatico, il paziente ha riportato un: - Trauma contusivo distorsivo della caviglia sinistra con interessamento legamentoso e sul trauma di cui è causa non hanno inciso eventi successivi. 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. A cagione dell'evento traumatico del giorno 08.11.2016 l'incapacità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 10 (dieci), l'incapacità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni
15 (quindici). 3) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva integrità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il baréme edito dalla . Al momento del sinistro in oggetto CP1
il periziando presentava una buona condizione psico-fisica, in assenza di patologie in qualche modo influenti sulla sua validità. Pertanto il danno alla validità biologica, può essere valutato nella misura del 2% (due per cento) in riferimento alla tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità – Decreto Ministero della Salute del 3.07.2003. 4) In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Non sono necessari interventi atti ad attenuare o eliminare i postumi con protesi operative ad hoc. 5) Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del Ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
Non sono residuate menomazioni all'integrità estetica. 6)
Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione ecc); I postumi sopra accertati non influiscono sulle attività lavorative svolte dal periziando. 7) Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. In atti sono documentate spese mediche sostenute dal periziando relative al sinistro in discussione, ritenute congrue e necessarie, per un totale di Euro 216,00 e nello specifico: - Fattura n° 12127/2016 del giorno 16.12.2016 emessa dal Centro “Fisiocard” per Risonanza Magnetica caviglia sinistra di
Euro 152,00. - Fattura n° 10780 del giorno 09.11.2016 emessa da “Ceremal” per acquisto di cavigliera di Euro 64,00. Agli atti è presente la Fattura n° 12-2017-623 del giorno 28.03.2017 emessa dal Dott. per relazione clinica ai fini medico-legali, di Euro 244,00 da rimborsare a Persona_1 discrezione dell'Ill.mo Sig. Giudice. Data la stabilizzazione degli esiti non sono prevedibili spese future in relazione al sinistro in discussione”. (cfr. CTU a firma Dott.ssa depositata Persona_2
in data 6.10.2022).
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale sulla persona della convenuta. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Tenuto conto di quanto sopra descritto è possibile rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Magistrato come segue: 1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
Le modalità dell'evento subito, e la coerente storia clinica depositata agli atti, giustificano il trauma de quo, e non si ravvisano elementi tali da escludere una interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno subito. Nulla osta pertanto al riconoscimento del nesso di causalità in senso medico legale nelle sue componenti di idoneità qualitativa, quantitativa, cronologica e modale fra il sinistro di cui trattasi e gli esiti permanenti in discussione. A seguito dell'evento traumatico, la paziente ha riportato un: - Valido trauma contusivo della spalla sinistra con frattura del III mediodiafisario della clavicola sinistra e frattura composta della scapola sinistra. - Trauma contusivo di gamba sinistra con frattura di tibia e perone, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, e riferita rimozione. - Trauma contusivo con frattura del V metatarso del piede destro. - Minima falda di pneumotorace sinistro. - Disturbo post traumatico da stress. 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. A cagione dell'evento traumatico del giorno 08.11.2016 l'incapacità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 70 (settanta ), l'incapacità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni 80 (ottanta). 3) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva integrità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il baréme edito dalla . Al momento del sinistro in oggetto CP1
la perizianda presentava una buona condizione psico-fisica, in assenza di patologie in qualche modo influenti sulla sua validità. Pertanto il danno alla validità biologica, può essere valutato nella misura del 30% (trenta per cento) in riferimento alle tabelle SIMLA (Giuffrè Editore 2016). 4) In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Non sono necessari interventi atti ad attenuare o eliminare i postumi con protesi operative ad hoc. 5) Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del Ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
Sono residuati esiti cicatriziali localizzati all'arto inferiore sinistro, conglobati nella valutazione totale della Invalidità Permanente. 6) Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione ecc); I postumi sopra accertati non influiscono sulle attività lavorative svolte dalla perizianda. 7) Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. Agli atti non sono documentate spese mediche sostenute dalla perizianda relative al sinistro in discussione. Data la stabilizzazione degli esiti non sono prevedibili spese future in relazione al sinistro de quo”. (cfr. CTU
a firma Dott.ssa depositata in data 6.10.2022). Persona_2
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU tecnica per la stima dei danni al motociclo AT, tg.
DV13867. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Risposta al quesito Letti gli atti di causa e i documenti, compiuto ogni altro utile accertamento, visionato il mezzo , dovrà accertare:
“ i danni subiti dalla motocicletta DUCATI tg. DV13867 direttamente riconducibili al sinistro per cui
è causa, determinando l'importo necessario per la riparazione degli stessi, nonché il valore commerciale del mezzo all'epoca dell'evento dannoso. Il motociclo DUCATI non è stato messo a disposizione del collegio peritale in quanto oggetto di furto, i danni sono stati indicativamente stimati sulla base di quanto accertato dalla PG. non sono state prodotte fotografie raffiguranti gli stessi. Vista la documentazione fotografica effettuata dalla PG sul luogo dell'evento e la dinamica accertata dalla stessa, i danni sono in nesso causale con l'evento, gli stessi sono conseguenti al sinistro;
il nesso eziologico tra i danni stimati e l'evento è confermabile per i criteri modali, temporali e di efficienza lesiva. Il costo del ripristino dei danni a regola d'arte (ricambi, materiali, mano d'opera è stato stimato, in €uro €uro 2.601, 99 iva compresa (€uro 2.132,78 oltre iva per €uro 469,21 se dovuta) , il motociclo presentava al momento dell'evento un valore commerciale di circa €uro 5.000,00- Risposta alle note
Il Ctp per la parte convenuta osserva, nelle pervenute note, che i danni del motociclo sono Per_3
quantificabili in via ipotetica in quanto non documentati. Il CTU Ribadisce quanto sopra riportato :
“i danni sono stati stimati sulla base di quanto accertato dalla PG, nelle fotografie effettuate dagli agenti operanti sul campo del sinistro la raffigurata in terra senza che se ne possano vedere Pt_5
e/o dedurre i relativi danneggiamenti”. Nelle pervenute note viene esposta una ricostruzione della dinamica dell'incidente, che se pur condivisibile non rientra nell'ambito del quesito posto al
Consulente d'Ufficio” (cfr. CTU a firma Dott. depositata in data 18.10.2022). Persona_4
All'udienza del 6.05.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c, ma tale proposta non veniva accettata né dall'attore né dalla convenuta.
2. Dell'accertamento della responsabilità in merito all'investimento dell'attrice
In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro. Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche: Cassazione civile sez.
III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti”
(Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17418). Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza
(Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3,
04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140). Nella specie, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria al fine di rendere chiarezza sulla dinamica del sinistro in contestazione tra le parti.
E' necessario innanzitutto individuare ove transitasse , unico testimone oculare la Testimone_3
cui presenza è stata registrata dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro. Dalla relazione di incidente stradale risulta, in virtù della dichiarazione resa da , che il motociclo dell'attore Tes_3
lo seguiva e si trovava dietro di lui, ovvero dietro la sua moto, sulla sinistra. In sede di esame testimoniale lo stesso ha dichiarato che conduceva il proprio scooter alla destra dell'attore, precedendolo di due/tre metri. Dunque, a fronte di una dichiarazione generica e non precisa resa a verbale, in sede di esame testimoniale viene specificato e risulta con chiarezza che e l'attore Tes_3
viaggiavano in carreggiate parallele, il primo a destra e il secondo al centro di quella di sinistra, con uno scarto di due/tre metri.
Il testimone riferisce inoltre con certezza, sia nella dichiarazione resa agli agenti verbalizzanti sia nel corso della deposizione testimoniale, in merito alla condotta del pedone . Nel corso CP dell'escussione afferma infatti: “giunti al semaforo dove è accaduto il sinistro, io ero più spostato sulla destra, il semaforo era verde per i veicoli;
io mi sono accorto della ragazza che attraversava, da destra alla sinistra per il nostro senso di marcia e sono riuscito a spostarmi sulla destra in modo da evitare di investire la ragazza che attraversava nonostante il semaforo rosso per i pedoni [..]” e ha aggiunto “ricordo che la ragazza mentre attraversava guardava il cellulare che aveva in mano”. La descrizione della condotta di risulta conforme anche a quanto dichiarato dall'attore Controparte_1 nel corso dell'interrogatorio formale, in quanto lo stesso dice che “la ragazza ha attraversato la strada senza guardare”.
Questo giudice ritiene invece che non fornisca elementi chiari la deposizione del testimone Tes_1
il quale peraltro non è stato in grado di rispondere o di rispondere con certezza relativamente ad alcuni punti rilevanti al fine della ricostruzione dell'evento ovvero: a) l'indicazione quanto meno del modello della moto che ha investito la minore se non della targa;
b) la circostanza che l'impianto semaforico proiettasse luce verde per il pedone. Dalla deposizione del testimone non risulta, dunque, con certezza che la moto che procedeva alla destra di fosse proprio quella condotta da Tes_1
Non vi è dunque certezza del fatto che, se pure il semaforo proiettasse luce rossa per Parte_1
vi fosse luce rossa anche per al quale peraltro non è stata elevata sanzione al Tes_1 Parte_1
riguardo. Si consideri inoltre che tale testimone non ha fornito le proprie generalità ai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro ma ha reso spontanee dichiarazioni presso gli uffici di polizia del gruppo Casilino circa tre mesi dopo il sinistro.
Si deve invece ritenere provato che la velocità a cui viaggiava non fosse commisurata Parte_6
allo stato della strada ove è avvenuto il sinistro, il cui asfalto era peraltro ancora umido a seguito della pioggia, in virtù di quanto emerge dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dagli agenti di polizia.
Come sopra chiarito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo. Dunque il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
La responsabilità del conducente non è esclusa neppure quando il pedone abbia attraversato la strada in corrispondenza di un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico che proiettava luce rossa se il comportamento imprudente del pedone era oggettivamente prevedibile in base alle circostanze di tempo e di luogo, se non riveste dunque i caratteri della atipicità e della abnormità della condotta. La responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. è esclusa soltanto quando è dimostrato che non vi era alcuna possibilità per quest'ultimo di prevenire lo scontro, pur adottando una condotta conforme alle norme del codice della strada e di normale prudenza (inter alia Cass.
9683/2011; Cass. 3964/2014).
Dall'istruttoria svolta emerge che il pedone attraversava distrattamente, senza guardare la strada, bensì guardando il telefonino, secondo quanto dichiarato dal testimone oculare che ha avuto visuale piena della condotta del pedone e verbalizzato dagli agenti di polizia. Non risulta invece provato che il pedone corresse mentre attraversava la strada, in quanto, se pure dichiarato in sede di interrogatorio formale dall'attore, ciò non è confermato dal testimone oculare.
D'altro lato, con riguardo alla condotta del si osserva che: a) il tratto di strada era rettilineo;
Parte_1
b) il sinistro è avvenuto nelle ore diurne;
c) la visibilità era buona;
d) avuto riguardo alle condizioni di traffico e al fatto che l'asfalto era bagnato a seguito della pioggia, risulta provato che il motoveicolo viaggiava ad una velocità non conforme allo stato dei luoghi. Non può dunque essere esclusa la responsabilità in capo all'attore, il quale non ha ottemperato a tutti gli obblighi di diligenza ed è stato sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, cds.
Conformandosi, dunque, all'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato volto a garantire la massima tutela all'utente debole della strada, ma tenuto conto del comportamento imprudente del pedone, si ritiene di riconoscere un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 60% in capo ad e del 40% in capo ad . Parte_1 Controparte_1
3. In merito alla liquidazione del danno non patrimoniale di . Controparte_1
3.1 Utilizzo delle tabelle del Tribunale di RO
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di RO, aggiornate al 2023. Al riguardo non si ignora che con sentenza n.
12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di RO garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di NO assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di NO senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di NO è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Tanto premesso le tabelle di RO non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di
“sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di RO, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046; Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”
(Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
3.2 Danno da inabilità temporanea
Questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal consulente, che sono scevre di vizi logici e metodologici.
Pertanto il danno biologico per l'invalidità temporanea assoluta deve essere liquidato in Euro 8.964,9
(euro 128,07x70 giorni), in Euro 5.122,4 per il periodo di invalidità parziale al 50% (euro 64,03 x
80).
3.3. Danno biologico, danno morale
Si rileva che, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (14 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (30%), appare equo liquidare in Euro 138.024,36 il danno da compromissione permanente dell'integrità psicofisica, somma che comprende il danno fisiognomico.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno morale, si ravvisa una sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza delle gravi lesioni, alla luce dell'intervento chirurgico cui l'attrice si è dovuta sottoporre, il periodo di ricovero presso la struttura ospedaliera e la difficoltà nel deambulare che ha generato un'alterazione delle abitudini di vita della stessa.
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di RO, questo giudice ritiene di liquidare il danno morale in Euro 31.600,00. Dunque, tenuto conto del concorso di responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_1
oggetto del giudizio nella misura del 40%, deve essere condannato in solido con Parte_1
al pagamento dell'importo complessivo del danno biologico liquidato in OP
Euro 110.227,00 a favore di . Controparte_1
In merito alla richiesta del risarcimento per il danno esistenziale, questo Giudice ritiene di condividere il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “è priva di fondamento concettuale
e substrato fenomenologico la doglianza che ipotizza un pregiudizio esistenziale diverso e suscettibile di essere distintamente risarcito dal danno biologico, che di per sé definisce e racchiude le conseguenze dannose di tipo dinamico relazionale derivanti dalla lesione del diritto alla salute (v.
Cass., 11/03/2020, n.7024; Cass., 11/11/2019, n. 28989; il principio era stato posto da Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26972)” (Cass. 13444/2024).
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di € 46.028,00. Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez.
III, 07/08/2023, n.23927). Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
3.4 Danno patrimoniale
Non risultano documentate spese mediche sostenute da in conseguenza del sinistro, Controparte_1
conformandosi alle conclusioni del CTU.
In merito alla richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute da , Controparte_1 questo giudice si conforma all'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. SS.
UU. 16990/2017; Cass. 17209/2015; Cass. 2644/2018), in virtù del quale le spese legali stragiudiziali hanno natura di danno emergente e, dunque, ne va riconosciuto il rimborso purchè siano documentate e in quanto l'attività stragiudiziale svolta sia stata in effetti preordinata ad una definizione del contenzioso, essendone riscontrabile una concerta utilità.
Nel caso di specie si ritiene che l'importo pari ad Euro 10.566,00 oltre oneri di legge richiesto per il rimborso delle spese stragiudiziali sia eccessivo in considerazione dell'assistenza legale espletata prima dell'avvio del giudizio e anche superiore ai parametri massimi previsti per l'attività stragiudiziale.
Tale somma risulta inoltre documentata soltanto mediante un preavviso di parcella, ma non vi è la prova dell'esborso.
Questo giudice ritiene, dunque, di riconoscere per l'attività stragiudiziale prestata l'importo di Euro
5.000,00.
Trattandosi di liquidazione del danno, anche su quanto dovuto a titolo di danno emergente sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo il criterio innanzi indicato, oltre che gli interessi dal deposito della motivazione al saldo, come innanzi chiarito in relazione al danno non patrimoniale.
4. In merito alla liquidazione del danno non patrimoniale di Parte_1
4.1. Utilizzo delle tabelle del Tribunale di RO.
4.2. Danno da inabilità temporanea. Si richiama innanzitutto quanto indicato sopra sull'applicabilità delle tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di RO, aggiornate al 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal consulente, che sono scevre di vizi logici e metodologici.
Pertanto il danno biologico per l'invalidità temporanea assoluta deve essere liquidato in Euro 1.280,7
(euro 128,07x10giorni), in Euro 960,45 per il periodo di invalidità parziale al 50% (euro 64,03 x 15).
4.3 Danno biologico, danno morale
Si rileva che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (39 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (2%), appare equo liquidare in Euro 2.356,79 il danno da compromissione permanente dell'integrità psicofisica.
Non si ritiene di riconoscere il danno morale, che non risulta provato.
Tenuto conto dell'importo complessivo del danno biologico così come liquidato in Euro 4.597,94, tenuto conto della percentuale di responsabilità imputabile all'attore nella misura del 60% parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro 1.839,18 in favore di
[...]
Pt_7
4.4 Danno patrimoniale
Si ritiene di riconoscere all'attore il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute per un importo pari ad Euro 216,00 secondo quanto ritenuto dal CTU al quale deve essere aggiunto l'importo di Euro 244,00, documentato con fattura n. 12/2017, relativo alla consulenza medico-legale di parte resa dal Dott. Per_5
Tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del giudizio nella misura del 60%, il danno patrimoniale complessivo da liquidare a favore dell'attore è pari ad Euro 184,00.
Trattandosi di liquidazione del danno, anche su quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo il criterio innanzi indicato, oltre che gli interessi dal deposito della motivazione al saldo, come innanzi chiarito in relazione al danno non patrimoniale.
4.5 Danni materiali al veicolo
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati al veicolo a seguito del sinistro formulata dall'attore, questo giudice ritiene di conformarsi alle conclusioni del CTU per quanto attiene al riconoscimento del nesso di causalità tra i danni e l'evento, ma di discostarsi parzialmente per quanto attiene il quantum risarcitorio, considerato che la valutazione dei danni è stata effettuata dal CTU in via presuntiva, se pure in virtù dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ma non sul veicolo in quanto oggetto di furto e basandosi, dunque, su fotografie che ritraggano i danni.
Si ritiene pertanto di liquidare la soma di Euro 1.600,00 oltre IVA se dovuta per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo.
Tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del giudizio nella misura del 60%, il danno materiale sul veicolo da liquidare a favore dell'attore è pari ad Euro 640,00.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in virtù della soccombenza reciproca.
Le spese delle consulenze tecniche espletate nel giudizio sono poste definitivamente a carico dell'attore e del terzo chiamato nella misura del 60% e a carico della convenuta nella misura del 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: ACCERTA la responsabilità del sinistro occorso in data 8.11.2016 nella misura del 60% in capo ad e nella misura Parte_1
del 40% in capo ad;
Controparte_1
CONDANNA e in solido Parte_1 Controparte_9
al risarcimento del danno in favore di che liquida in Euro 115.227,00 oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione, da cui va detratto l'acconto ricevuto pari ad Euro 46.028,00 come indicato in motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA al risarcimento del danno in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1
in Euro 2.663,18 oltre interessi e rivalutazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE le spese delle consulenze tecniche espletate nel giudizio definitivamente a carico di
[...]
e di nella misura del 60% e a Parte_1 Controparte_12
carico di nella misura del 40%. Controparte_1
Così deciso in RO il 14/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 12202/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Imbriano (C.F. del foro di RO ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio di quest'ultima in RO, 00183, Via Albalonga, 8
ATTORE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
Beatrice Valle (C.F. ) del foro di RO ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo Studio di quest'ultima in RO, 00192, Via Filippo Corridoni, 15
CONVENUTA
E
LE , (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Tassone (CF. ) del Foro di RO, CodiceFiscale_5
presso il cui Studio ha eletto domicilio in 00192 RO, Via Cola di Rienzo, 297
TERZA CHIAMATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Controparte_4
sulla minore , riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di RO, dopo avere il Controparte_1 Giudice di Pace di RO alla prima udienza dichiarato la propria incompetenza per valore e disposto la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale.
Si costituiva deducendo che la responsabilità del sinistro verificatosi in data Parte_1
8.11.2016, alle ore 7.15 circa, in RO in Viale Palmiro Togliatti è da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente della minore , in virtù di quanto emerge dal verbale della Controparte_1
Polizia di RO Capitale intervenuta sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dal testimone al momento del sinistro, in quanto la stessa attraversava Viale Palmiro Togliatti all'altezza del palo della luce 742, ove è posizionato un attraversamento pedonale semaforizzato, omettendo di rispettare il rosso e contestualmente sopravveniva alla guida del motoveicolo AT, tg. Parte_1
DV13867 assicurato con di RO, di sua proprietà che, alla vista della ragazza, Controparte_5 frenava, cercando di evitare l'impatto ma, cadendo, il mezzo colpiva la minore causandole i danni lamentati. Deduceva dunque che la propria caduta non veniva causata da una perdita di controllo del mezzo, ma dalla manovra posta in essere allo scopo di evitare l'impatto con la minore che attraversava col rosso. Contestava, inoltre, la dinamica del sinistro ricostruita dal testimone in Testimone_1
quanto la dichiarazione è stata resa agli agenti di polizia circa tre mesi dopo il sinistro e poiché, considerato che lo stesso si trovava di spalle, non può aver visto che l'attore frenava in quanto la caduta di è avvenuta prima e non in prossimità dell'attraversamento pedonale. Parte_1
Deduceva inoltre che l'attraversamento della minore è stato del tutto improvviso e inaspettato, dunque non prevedibile dall'attore e che la contestazione allo stesso ex art. 141, commi 1 e 11, cds per aver circolato ad una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada è stata effettuata da agenti che non erano presenti sul luogo al momento del sinistro. Contestava inoltre la quantificazione della pretesa risarcitoria formulata da parte convenuta in via riconvenzionale per i danni patiti da CP
. L'attore chiedeva in via pregiudiziale di essere autorizzato a chiamare in causa
[...] [...]
di RO per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria CP_5
formulata dalla minore, in virtù della polizza n. 212 301.50.2070255 con vigenza dal 29.06.2016 al
29.06.2017 sottoscritta con la predetta Compagnia.
Dunque, così concludeva: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ED IN ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA RICONVEZIONALE, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della sig. , e, per l'effetto, condannarla a risarcire la somma complessiva di € 6.190,00, Controparte_1 in favore dell'attore per tutti i danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi ed il rimborso delle spese di ctu pari ad € 634,40 'per la ctu tecnica ed € 502,00 per quella medica. NEL MERITO,
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui il Giudice adito ritenesse fondate, anche in parte od in concorso, le richieste di controparte, Voglia condannare la Compagnia di RO al Controparte_5 pagamento dell'importo residuo, tenuto conto dell'offerta già effettuata, dovuto in solido all'esponente in virtù del contratto assicurativo citato e, contestualmente, la sig.ra , Controparte_1
a risarcire il danno subito, in entrambi i casi, in proporzione al grado di colpa che verrà accertato.
Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente procedimento”.
e si riportavano integralmente alla comparsa di costituzione e Parte_2 Controparte_4
risposta depositata nel giudizio dinanzi al giudice di pace e contestavano la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall'attore, eccependo che la minore in data 8 novembre CP
2016, alle ore 7.15 circa, veniva investita dal motociclo AT, targato DV13867, di proprietà e condotto da garantito per la RCA dalla Compagnia, che percorreva Viale Palmiro Parte_1
Togliatti, proveniendo da Via Tuscolana direzione Via Casilina, a elevata velocità sul manto stradale bagnato. Eccepivano in particolare che ben prima dell'attraversamento pedonale posto in Parte_1
prossimità del palo della luce 742, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo rovinando a terra e, a seguito della caduta, scarrocciava per circa 30 metri e travolgeva la minore che stava attraversando a piedi Viale Palmiro Togliatti, sull'apposito attraversamento pedonale, con lanterna semaforica che proiettava luce verde per i pedoni e rosso per i veicoli in transito, secondo quanto risulta dal verbale d'incidente stradale. Deducevano che il motociclo AT terminava la propria corsa a ben 50 metri dal punto di investimento e, a seguito del violento impatto, la minore riportava gravi lesioni fisiche, così che veniva trasportata d'urgenza con autoambulanza presso il Pronto
Soccorso del Policlinico Casilino e trasferita nella medesima data preso l'Ospedale Bambino Gesù, come da referti in atti. Le convenute deducevano che al sinistro assistevano dei testimoni tra cui e che dal verbale della Polizia di RO Capitale, intervenuta sul luogo del sinistro, Controparte_6 risulta la esclusiva responsabilità del nella causazione dell'investimento. Concludeva, Tes_1
dunque, chiedendo in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa di OP
, quale impresa assicuratrice del motociclo condotto e di proprietà di
[...] [...]
così da accertare la responsabilità solidale della stessa, in caso di condanna dell'attore al Parte_1 risarcimento dei danni patiti da . Dunque, così concludeva: “Voglia, l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. NEL MERITO, PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA
DEL SIG. EI CONFRONTI DEGLI ESPONENTI ( genitori esercenti la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore ), rigettare la domanda spiegata nei confronti degli Controparte_1
esponenti, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
3. SEMPRE NEL MERITO E
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE e/o AUTONONOMA DEGLI
ESPONENTI , statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del sig. , quale proprietario e conducente il veicolo AT, targato Parte_1
DV13867 e per l'effetto condannarlo, anche in solido alla compagnia assicuratrice
[...] a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalla minore Controparte_8
come indicati negli scritti difensivi. Il tutto nella somma di € 500.000,00, Controparte_1
comprensivi di interessi maturati e maturandi e della rivalutazione sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del giudice adito.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura in favore del sottoscritto Avvocato Beatrice Valle, dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva (di qui in avanti anche solo Controparte_9 [...]
), che contestava la dinamica ricostruita da parte convenuta, in quanto OP
contrastante con le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro e con le dichiarazioni rese dal testimone presente al momento del fatto rilasciate alle Autorità intervenute nell'immediatezza dell'evento. La Compagnia procedeva, dunque, a ricostruire la dinamica del sinistro, deducendo che in data 8 novembre 2016, alle ore 7.15, la minore si trovava ad impegnare Controparte_1
l'attraversamento pedonale di Viale Palmiro Togliatti, in prossimità del palo della luce n. 742 e in dette circostanze di tempo e di luogo alla guida del motoveicolo AT, tg. Parte_1
DV13867, giungeva all'intersezione con Viale Palmiro Togliatti, con il semaforo proiettante luce verde per il proprio senso di marcia, allorquando il veicolo che lo precedeva sterzava deviando la marcia verso destra poiché la minore attraversava improvvisamente la strada, senza Controparte_1
prestare attenzione ai veicoli in marcia regolare su detta carreggiata che sopraggiungevano, né alla luce rossa dell'impianto semaforico che inibiva la marcia per i pedoni;
dunque l'attore, avvedendosi del pedone che attraversava repentinamente nonostante la luce semaforica rossa per i pedoni, azionava il sistema frenante del motoveicolo e scarrocciava in terra, circa 26 metri prima del semaforo, andando ad urtare il pedone medesimo. La Compagnia deduceva che tale ricostruzione trova fondamento nella dichiarazione rilasciata ai verbalizzanti dall'unico testimone oculare presente,
e nella Relazione di incidente redatta dagli Agenti di Polizia di RO Capitale. Testimone_2
Rilevava inoltre che, come accertato dagli agenti, l'unico testimone oculare del sinistro è Tes_2
e contestava, dunque l'attendibilità della dichiarazione di rilasciata
[...] Testimone_1 successivamente al sinistro in data 7.02.2017. Deduceva, dunque, che l'evento è stato causato dalla condotta negligente della minore, che procedeva con fare distratto e neppure è stata allertata dal rumore dello scarrocciamento della moto. Né risulta provata una responsabilità di Parte_1
per una condotta di guida negligente o imprudente;
eccepiva, dunque, l'assenza di prova del nesso di causalità e della colpa esclusiva dell'attore, contestando la configurabilità di qualsivoglia responsabilità dello stesso sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. Rilevava inoltre che sono intercorse trattative con la controparte nella fase stragiudiziale, che la minore veniva sottoposta a visita medico-legale e che, in virtù dell'esito della stessa e alla luce della documentazione probatoria acquisita, veniva formulata un'offerta e successivamente corrisposto a parte convenuta l'importo di Euro 46.028,00 da ritenersi satisfattivo, calcolando il 30% di responsabilità a carico dell'assicurato. La Compagnia rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dalla i poiché infondata sia in fatto che in diritto Controparte_1 per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ accertare e dichiarare la congruità dell'importo di Euro 46.028 CP_ corrisposto da a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria e comunque ogni inerente estinzione del credito, e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'Attrice poiché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1 e 2 c.c., il concorso di colpa assorbente e in subordine parziale della nella verificazione del sinistro nella misura che verrà accertata in CP
corso di causa, con decurtazione della somma di Euro 46.028 liquidata stragiudizialmente. Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Si costituiva , divenuta maggiorenne, la quale si riportava a tutti i precedenti scritti Controparte_1
difensivi depositati da e , nella qualità di esercenti la Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. NEL MERITO E IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DELLA SIG.RA
PADUANO: statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva del sig. , quale proprietario e conducente il veicolo AT, targato Parte_1
DV13867 e per l'effetto condannarlo, anche in solido alla compagnia assicuratrice
[...]
a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalla minore Controparte_8
come indicati negli scritti difensivi. Il tutto nella somma di € 250.000,00, Controparte_1 comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'attività stragiudiziale, del lucro cessante, degli interessi maturati e maturandi e della rivalutazione sulla somma liquidata, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito della competenza del giudice adito, previa decurtazione dell'offerta di € 46.028,00 percepita a titolo di acconto .
2. NEL MERITO, PER
QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DEL SIG. rigettare la domanda spiegata nei Parte_1
confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
In ogni CP
caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura in favore del sottoscritto
Avvocato Beatrice Valle, dichiaratosi antistatario, come da nota spese allegata( doc.2)”.
All'udienza del 13.04.2021 rendeva l'interrogatorio formale deferito sul seguente Parte_1
articolato:
1. Vero che, in data 8 novembre 2016, alle ore 7.15 circa, in ROMA, al viale P. Togliatti, il motoveicolo tg DV13867 - DUCATI, di proprietà e condotto dall'esponente, garantito per i rischi civili dalla Compagnia di Assicurazioni LE ASSICURAZIONI DI ROMA s.p.a., veniva coinvolto nel sinistro causato dal comportamento della minore, nata a [...], il 19 settembre Controparte_1
2002; 2. Vero che il veicolo dell'attore percorreva via P. Togliatti, con direttrice di marcia via
Tuscolana – via Casilina;
3. Vero che, giunto all'intersezione semaforizzata situata all'altezza del
“palo luce 742”, segnalando il semaforo luce verde, l'attore, alla guida del motoveicolo di sua proprietà, attraversava l'incrocio;
4. Vero che, nel frattempo, la minore attraversava via P. Togliatti, da destra verso sinistra, nonostante la luce rossa del semaforo;
5. Vero che il per evitare Parte_1
l'impatto con la minore, frenava ma cadeva in terra in una al motoveicolo. Così rispondeva: “Sul Cap.
1 : “Si è vero”; Sul cap. 2: “Si è vero, però manto stradale bagnato si ma alta velocità no”; sul cap.
3:”Si è vero, nel momento in cui andavo a frenare per evitare la ragazza”; sul cap. 4: “Non è vero, il semaforo era verde per le auto e rosso per i pedoni. Io ho frenato perché la ragazza correva per prendere l'autobus e la moto quando ho frenato è caduta ed ha scarrocciato prendendo la ragazza che ormai stava al centro della carreggiata e che stando girata neanche si è resa conto”; sul cap. 5: “Non lo so, io le misure non le ho prese certamente il motociclo continuava a scivolare non avendo alcun punto di attrito ed accompagnato anche dalla forza della ruota che continuava a girare”; ADR: “Non ricordo a quanti metri dalla ragazza sono caduto, comunque ho fatto la mia dichiarazione all'epoca alle autorità intervenute. La ragazza ha attraversato senza guardare, preciso che all'epoca vi era all'altezza delle strisce un secchione dei rifiuti che poi è stato tolto”.
All'udienza del 21.06.2021 è stato escusso il testimone il quale, sui medesimi Testimone_1 capitoli sopra riportati dichiarava come segue. Sul capitolo 1: “Sì è vero, ma la targa ed il modello della moto non li ricordo. Era una moto di grossa cilindrata, bianca e rossa. Non sono a conoscenza del nominativo del conducente della moto mentre per la ragazza ho lasciato i miei dati al padre, il signor , padre di ”. A.D.R. Io provenivo da Via Palmiro Togliatti alla guida Pt_2 Controparte_1
della mia macchina direzione Casilina. Stavo tornando a casa, alla Magliana. Ho assistito all'incidente. Mi accingevo a fermarmi al semaforo che era diventato rosso. La moto mi è passata sulla destra, ha frenato dopo di me, ha perso l'equilibrio ed è caduta e poi la moto, proseguendo da sola, ha falciato la ragazza che stava attraversando sulle strisce”. Sul cap. 2: “Si è vero in quel momento non pioveva ma penso che avesse piovuto la sera, in quel momento il manto stradale era bagnato”; Sul cap.3 “Sì, come ho già detto”; Sul cap. 4: “Sì, è vero come già riferito”; Sul cap. 5: “la moto dopo aver preso la ragazza ha continuato a scivolare per un altro tratto, ma non so dire se fossero
50 metri”. A.D.R. “Io ho prestato i primi soccorsi alla ragazza, che ha chiamato il padre con il suo cellulare che mi ha detto che stava lì vicino, infatti il padre è arrivato subito. Saranno passati non più di cinque minuti. Gli ho lasciato il mio numero e sono andato via. Tutto quello che è successo dopo non lo so”; A.D.R. “Io stavo nella corsia tutta a sinistra, subito prima della corsia preferenziale. La ragazza attraversava le strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla mia posizione. Era alla mia destra la ragazza è stata investita”; A.D.R. “Davanti a me non ricordo se ci fosse un veicolo Pt_3
ma a destra della mia macchina mi sembra che non ci fossero veicoli”; A.D.R. “Quando ho soccorso la ragazza c'erano anche altre persone”; A.D.R. “Come ho già detto non ero fermo ma mi stavo fermando per il semaforo rosso”; […]A.D.R. “Penso che il semaforo fosse verde per la ragazza in quanto noi avevamo il rosso”.
All'udienza del 11.10.2021 è stato escusso il testimone il quale, sui medesimi Testimone_2 capitoli sopra riportati, dichiarava: “E' vero quanto mi si legge. Nel giorno e l'ora indicati ero alla guida del mio scooter, percorrevo Via P. Togliatti, in direzione Casilina, da Via Tuscolana. Voglio precisare che al semaforo precedente a quello dove è accaduto il fatto ero ripartito, più o meno affiancato al motoveicolo del quale mi si legge;
giunti al semaforo dove è accaduto il sinistro, io ero più spostato sulla destra, il semaforo era verde per i veicoli;
io mi sono accorto della ragazza che attraversava da destra alla sinistra per il nostro senso di marcia e sono riuscito a spostarmi sulla destra in modo da evitare di investire la ragazza che attraversava nonostante il semaforo rosso per i pedoni.
L'attore, invece, ha frenato e poiché a terra era bagnato è caduto e la moto in scivolata ha colpito la ragazza. Non so precisare se il conducente era ancora in sella quando la moto ha colpito la ragazza.
Ricordo che la ragazza, mentre attraversava, guardava il cellulare che aveva in mano. Preciso che c'erano i secchi della spazzatura in prossimità del semaforo. Tali secchi impedivano ai veicoli in transito di percepire in tempo i pedoni che si accingevano ad attraversare la strada”. Interrogato sui capitoli formulati dalla Compagnia il testimone dichiarava: “E' parzialmente vero quanto mi si legge, in quanto io, come ho detto, mi trovavo con il mio scooter alla destra dell'attore precedendolo di 2/3 metri. Non è vero che la minore correva ma certo attraversava con il rosso per i pedoni. E' vero che l'attore ha frenato e a causa dell'asfalto bagnato a causa della pioggia, che però al momento era cessata, scarrocciava e così andava ad urtare il pedone ma mi sembra eccessivo che la moto abbia percorso in scivolata 26 metri. Preciso che eravamo ripartiti insieme dal semaforo precedente che da rosso era diventato verde, anzi io ero partito un po' prima […]. A.D.R. Io e l'attore stavamo impegnando l'attraversamento pedonale con luce verde per i veicoli. E' la ragazza che ha attraversato con il semaforo rosso e con la testa abbassata a guardare il cellulare”. Interrogato in prova contraria sui capitoli articolati dalla convenuta, il testimone dichiarava: “E' parzialmente vero quanto mi si legge, nel senso che è vero che io viaggiavo più avanti rispetto all'attore, spostato sulla destra rispetto a lui;
è vero che l'attore ha frenato bruscamente prima dell'attraversamento pedonale dove è accaduto il fatto e, di conseguenza, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra ma la sua frenata è iniziata circa 5 metri prima dell'attraversamento pedonale […]”. A.D.R. Preciso che mentre io frenavo e mi spostavo sulla destra sentivo l'altro motociclista frenare e cadere;
giratomi ho visto la moto scivolare ed andare a colpire la ragazza che si trovava al entro della carreggiata”. A.D.R. “Dopo
l'impatto della moto – non ricordo se con ancora il conducente in sella – con la ragazza, la moto ha continuato a scarrocciare”. […] A.D.R. “Io come detto viaggiavo nella corsia di destra, l'attore viaggiava al centro della corsia di sinistra. La strada a quel punto è a senso unico con doppia corsia e a destra e a sinistra delle corsie c'è il marciapiede. Oltre il marciapiede di sinistra c'è una ciclabile”.
A.D.R. “Al momento del fatto sul posto non c'era nessun altro oltre me, e la ragazza Parte_1 investita. Io e l'attore abbiamo chiamato i genitori della ragazza, visto che lei era cosciente anche se dolorante e ci ha dato le indicazioni per farlo. Mi sembra di ricordare di aver chiamato io i vigili, di sicuro io ho reso una dichiarazione ai vigili nell'immediatezza; sono andato via solo quando i vigili mi hanno detto che potevo farlo e sono stato l'unico a rendere dichiarazione sul sinistro ai vigili, nell'immediatezza del fatto, almeno come testimone”. [..] A.D.R. “Dietro di noi c'erano altri veicoli in transito, ma nessuno si è fermato mentre non c'erano altri pedoni che attendevano che il semaforo diventasse verde per attraversare” […].
All'udienza del 13.12.2021 rendeva l'interrogatorio formale deferito sul seguente Controparte_1
articolato: 1) Vero che in data 8 novembre 2016, alle ore 07.15, la minore si trovava Controparte_1 ad impegnare l'attraversamento pedonale di Viale Palmiro Togliatti, in prossimità del palo della luce n. 742; 2) Vero che in dette circostanze di tempo e luogo il Signor alla guida del Parte_1 motoveicolo AT, tg. DV13867, giungeva all'intersezione con Viale Togliatti, con il semaforo proiettante luce verde per il suo senso di marcia e il veicolo che lo precedeva sterzava deviando la marcia verso destra poichè la minore attraversava improvvisamente la strada;
3) Controparte_1
Vero che la minore attraversava la strada correndo e con la luce rossa dell'impianto Controparte_1
semaforico per i pedoni;
4) Vero che il avvedendosi della presenza del pedone che Parte_1
attraversava correndo la strada e con luce semaforica rossa per i pedoni, azionava il sistema frenante del motoveicolo e scarrocciava in terra, circa 26 metri, prima del semaforo, andando ad urtare il pedone medesimo. Rispondeva come di seguito. Sul 1° capitolo: “E' vero, l'8 novembre 2016, alle ore 7,15, attraversavo sulle strisce pedonali presenti in viale Palmito Togliatti, all'altezza del palo della luce n. 742”; Sul 2° capitolo: “Non era vero, il semaforo proiettava luce verde per i pedoni, perciò io non ho attraversato la strada improvvisamente, ma solo quando il semaforo verde lo consentiva;
aggiungo inoltre che non c'era alcun veicolo che avesse sterzato sulla destra”; Sul 3° capitolo: “Non attraversavo la strada con il semaforo rosso per i pedoni e non correvo”; Sul 4° capitolo: “Non sono in grado di riferire nulla circa la manovra eseguita dal posso solo dire Parte_4
che, mentre attraversavo regolarmente sulle strisce pedonali, ho sentito il rumore di qualcosa di pesante che cadeva a terra, e poi sono stata colpita dalla motocicletta”. Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Tenuto conto di quanto sopra descritto è possibile rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Magistrato come segue: 1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
Le modalità dell'evento subito, e la coerente storia clinica depositata agli atti, giustificano il trauma de quo, e non si ravvisano elementi tali da escludere una interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno subito. Nulla osta pertanto al riconoscimento del nesso di causalità in senso medico legale nelle sue componenti di idoneità qualitativa, quantitativa, cronologica e modale fra il sinistro di cui trattasi e gli esiti permanenti in discussione. A seguito dell'evento traumatico, il paziente ha riportato un: - Trauma contusivo distorsivo della caviglia sinistra con interessamento legamentoso e sul trauma di cui è causa non hanno inciso eventi successivi. 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. A cagione dell'evento traumatico del giorno 08.11.2016 l'incapacità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 10 (dieci), l'incapacità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni
15 (quindici). 3) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva integrità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il baréme edito dalla . Al momento del sinistro in oggetto CP1
il periziando presentava una buona condizione psico-fisica, in assenza di patologie in qualche modo influenti sulla sua validità. Pertanto il danno alla validità biologica, può essere valutato nella misura del 2% (due per cento) in riferimento alla tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità – Decreto Ministero della Salute del 3.07.2003. 4) In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Non sono necessari interventi atti ad attenuare o eliminare i postumi con protesi operative ad hoc. 5) Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del Ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
Non sono residuate menomazioni all'integrità estetica. 6)
Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione ecc); I postumi sopra accertati non influiscono sulle attività lavorative svolte dal periziando. 7) Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. In atti sono documentate spese mediche sostenute dal periziando relative al sinistro in discussione, ritenute congrue e necessarie, per un totale di Euro 216,00 e nello specifico: - Fattura n° 12127/2016 del giorno 16.12.2016 emessa dal Centro “Fisiocard” per Risonanza Magnetica caviglia sinistra di
Euro 152,00. - Fattura n° 10780 del giorno 09.11.2016 emessa da “Ceremal” per acquisto di cavigliera di Euro 64,00. Agli atti è presente la Fattura n° 12-2017-623 del giorno 28.03.2017 emessa dal Dott. per relazione clinica ai fini medico-legali, di Euro 244,00 da rimborsare a Persona_1 discrezione dell'Ill.mo Sig. Giudice. Data la stabilizzazione degli esiti non sono prevedibili spese future in relazione al sinistro in discussione”. (cfr. CTU a firma Dott.ssa depositata Persona_2
in data 6.10.2022).
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale sulla persona della convenuta. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Tenuto conto di quanto sopra descritto è possibile rispondere ai quesiti formulati dall'Ill.mo Magistrato come segue: 1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
Le modalità dell'evento subito, e la coerente storia clinica depositata agli atti, giustificano il trauma de quo, e non si ravvisano elementi tali da escludere una interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno subito. Nulla osta pertanto al riconoscimento del nesso di causalità in senso medico legale nelle sue componenti di idoneità qualitativa, quantitativa, cronologica e modale fra il sinistro di cui trattasi e gli esiti permanenti in discussione. A seguito dell'evento traumatico, la paziente ha riportato un: - Valido trauma contusivo della spalla sinistra con frattura del III mediodiafisario della clavicola sinistra e frattura composta della scapola sinistra. - Trauma contusivo di gamba sinistra con frattura di tibia e perone, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, e riferita rimozione. - Trauma contusivo con frattura del V metatarso del piede destro. - Minima falda di pneumotorace sinistro. - Disturbo post traumatico da stress. 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata. A cagione dell'evento traumatico del giorno 08.11.2016 l'incapacità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 70 (settanta ), l'incapacità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni 80 (ottanta). 3) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva integrità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il baréme edito dalla . Al momento del sinistro in oggetto CP1
la perizianda presentava una buona condizione psico-fisica, in assenza di patologie in qualche modo influenti sulla sua validità. Pertanto il danno alla validità biologica, può essere valutato nella misura del 30% (trenta per cento) in riferimento alle tabelle SIMLA (Giuffrè Editore 2016). 4) In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
Non sono necessari interventi atti ad attenuare o eliminare i postumi con protesi operative ad hoc. 5) Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del Ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
Sono residuati esiti cicatriziali localizzati all'arto inferiore sinistro, conglobati nella valutazione totale della Invalidità Permanente. 6) Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione ecc); I postumi sopra accertati non influiscono sulle attività lavorative svolte dalla perizianda. 7) Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere. Agli atti non sono documentate spese mediche sostenute dalla perizianda relative al sinistro in discussione. Data la stabilizzazione degli esiti non sono prevedibili spese future in relazione al sinistro de quo”. (cfr. CTU
a firma Dott.ssa depositata in data 6.10.2022). Persona_2
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU tecnica per la stima dei danni al motociclo AT, tg.
DV13867. Nella relazione depositata il consulente ha così concluso: “Risposta al quesito Letti gli atti di causa e i documenti, compiuto ogni altro utile accertamento, visionato il mezzo , dovrà accertare:
“ i danni subiti dalla motocicletta DUCATI tg. DV13867 direttamente riconducibili al sinistro per cui
è causa, determinando l'importo necessario per la riparazione degli stessi, nonché il valore commerciale del mezzo all'epoca dell'evento dannoso. Il motociclo DUCATI non è stato messo a disposizione del collegio peritale in quanto oggetto di furto, i danni sono stati indicativamente stimati sulla base di quanto accertato dalla PG. non sono state prodotte fotografie raffiguranti gli stessi. Vista la documentazione fotografica effettuata dalla PG sul luogo dell'evento e la dinamica accertata dalla stessa, i danni sono in nesso causale con l'evento, gli stessi sono conseguenti al sinistro;
il nesso eziologico tra i danni stimati e l'evento è confermabile per i criteri modali, temporali e di efficienza lesiva. Il costo del ripristino dei danni a regola d'arte (ricambi, materiali, mano d'opera è stato stimato, in €uro €uro 2.601, 99 iva compresa (€uro 2.132,78 oltre iva per €uro 469,21 se dovuta) , il motociclo presentava al momento dell'evento un valore commerciale di circa €uro 5.000,00- Risposta alle note
Il Ctp per la parte convenuta osserva, nelle pervenute note, che i danni del motociclo sono Per_3
quantificabili in via ipotetica in quanto non documentati. Il CTU Ribadisce quanto sopra riportato :
“i danni sono stati stimati sulla base di quanto accertato dalla PG, nelle fotografie effettuate dagli agenti operanti sul campo del sinistro la raffigurata in terra senza che se ne possano vedere Pt_5
e/o dedurre i relativi danneggiamenti”. Nelle pervenute note viene esposta una ricostruzione della dinamica dell'incidente, che se pur condivisibile non rientra nell'ambito del quesito posto al
Consulente d'Ufficio” (cfr. CTU a firma Dott. depositata in data 18.10.2022). Persona_4
All'udienza del 6.05.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c, ma tale proposta non veniva accettata né dall'attore né dalla convenuta.
2. Dell'accertamento della responsabilità in merito all'investimento dell'attrice
In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro. Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche: Cassazione civile sez.
III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti”
(Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17418). Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza
(Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3,
04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140). Nella specie, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria al fine di rendere chiarezza sulla dinamica del sinistro in contestazione tra le parti.
E' necessario innanzitutto individuare ove transitasse , unico testimone oculare la Testimone_3
cui presenza è stata registrata dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro. Dalla relazione di incidente stradale risulta, in virtù della dichiarazione resa da , che il motociclo dell'attore Tes_3
lo seguiva e si trovava dietro di lui, ovvero dietro la sua moto, sulla sinistra. In sede di esame testimoniale lo stesso ha dichiarato che conduceva il proprio scooter alla destra dell'attore, precedendolo di due/tre metri. Dunque, a fronte di una dichiarazione generica e non precisa resa a verbale, in sede di esame testimoniale viene specificato e risulta con chiarezza che e l'attore Tes_3
viaggiavano in carreggiate parallele, il primo a destra e il secondo al centro di quella di sinistra, con uno scarto di due/tre metri.
Il testimone riferisce inoltre con certezza, sia nella dichiarazione resa agli agenti verbalizzanti sia nel corso della deposizione testimoniale, in merito alla condotta del pedone . Nel corso CP dell'escussione afferma infatti: “giunti al semaforo dove è accaduto il sinistro, io ero più spostato sulla destra, il semaforo era verde per i veicoli;
io mi sono accorto della ragazza che attraversava, da destra alla sinistra per il nostro senso di marcia e sono riuscito a spostarmi sulla destra in modo da evitare di investire la ragazza che attraversava nonostante il semaforo rosso per i pedoni [..]” e ha aggiunto “ricordo che la ragazza mentre attraversava guardava il cellulare che aveva in mano”. La descrizione della condotta di risulta conforme anche a quanto dichiarato dall'attore Controparte_1 nel corso dell'interrogatorio formale, in quanto lo stesso dice che “la ragazza ha attraversato la strada senza guardare”.
Questo giudice ritiene invece che non fornisca elementi chiari la deposizione del testimone Tes_1
il quale peraltro non è stato in grado di rispondere o di rispondere con certezza relativamente ad alcuni punti rilevanti al fine della ricostruzione dell'evento ovvero: a) l'indicazione quanto meno del modello della moto che ha investito la minore se non della targa;
b) la circostanza che l'impianto semaforico proiettasse luce verde per il pedone. Dalla deposizione del testimone non risulta, dunque, con certezza che la moto che procedeva alla destra di fosse proprio quella condotta da Tes_1
Non vi è dunque certezza del fatto che, se pure il semaforo proiettasse luce rossa per Parte_1
vi fosse luce rossa anche per al quale peraltro non è stata elevata sanzione al Tes_1 Parte_1
riguardo. Si consideri inoltre che tale testimone non ha fornito le proprie generalità ai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro ma ha reso spontanee dichiarazioni presso gli uffici di polizia del gruppo Casilino circa tre mesi dopo il sinistro.
Si deve invece ritenere provato che la velocità a cui viaggiava non fosse commisurata Parte_6
allo stato della strada ove è avvenuto il sinistro, il cui asfalto era peraltro ancora umido a seguito della pioggia, in virtù di quanto emerge dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dagli agenti di polizia.
Come sopra chiarito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo. Dunque il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
La responsabilità del conducente non è esclusa neppure quando il pedone abbia attraversato la strada in corrispondenza di un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico che proiettava luce rossa se il comportamento imprudente del pedone era oggettivamente prevedibile in base alle circostanze di tempo e di luogo, se non riveste dunque i caratteri della atipicità e della abnormità della condotta. La responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. è esclusa soltanto quando è dimostrato che non vi era alcuna possibilità per quest'ultimo di prevenire lo scontro, pur adottando una condotta conforme alle norme del codice della strada e di normale prudenza (inter alia Cass.
9683/2011; Cass. 3964/2014).
Dall'istruttoria svolta emerge che il pedone attraversava distrattamente, senza guardare la strada, bensì guardando il telefonino, secondo quanto dichiarato dal testimone oculare che ha avuto visuale piena della condotta del pedone e verbalizzato dagli agenti di polizia. Non risulta invece provato che il pedone corresse mentre attraversava la strada, in quanto, se pure dichiarato in sede di interrogatorio formale dall'attore, ciò non è confermato dal testimone oculare.
D'altro lato, con riguardo alla condotta del si osserva che: a) il tratto di strada era rettilineo;
Parte_1
b) il sinistro è avvenuto nelle ore diurne;
c) la visibilità era buona;
d) avuto riguardo alle condizioni di traffico e al fatto che l'asfalto era bagnato a seguito della pioggia, risulta provato che il motoveicolo viaggiava ad una velocità non conforme allo stato dei luoghi. Non può dunque essere esclusa la responsabilità in capo all'attore, il quale non ha ottemperato a tutti gli obblighi di diligenza ed è stato sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, cds.
Conformandosi, dunque, all'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato volto a garantire la massima tutela all'utente debole della strada, ma tenuto conto del comportamento imprudente del pedone, si ritiene di riconoscere un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 60% in capo ad e del 40% in capo ad . Parte_1 Controparte_1
3. In merito alla liquidazione del danno non patrimoniale di . Controparte_1
3.1 Utilizzo delle tabelle del Tribunale di RO
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di RO, aggiornate al 2023. Al riguardo non si ignora che con sentenza n.
12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di RO garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di NO assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di NO senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di NO è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Tanto premesso le tabelle di RO non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di
“sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di RO, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046; Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”
(Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
3.2 Danno da inabilità temporanea
Questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal consulente, che sono scevre di vizi logici e metodologici.
Pertanto il danno biologico per l'invalidità temporanea assoluta deve essere liquidato in Euro 8.964,9
(euro 128,07x70 giorni), in Euro 5.122,4 per il periodo di invalidità parziale al 50% (euro 64,03 x
80).
3.3. Danno biologico, danno morale
Si rileva che, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (14 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (30%), appare equo liquidare in Euro 138.024,36 il danno da compromissione permanente dell'integrità psicofisica, somma che comprende il danno fisiognomico.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno morale, si ravvisa una sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza delle gravi lesioni, alla luce dell'intervento chirurgico cui l'attrice si è dovuta sottoporre, il periodo di ricovero presso la struttura ospedaliera e la difficoltà nel deambulare che ha generato un'alterazione delle abitudini di vita della stessa.
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di RO, questo giudice ritiene di liquidare il danno morale in Euro 31.600,00. Dunque, tenuto conto del concorso di responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_1
oggetto del giudizio nella misura del 40%, deve essere condannato in solido con Parte_1
al pagamento dell'importo complessivo del danno biologico liquidato in OP
Euro 110.227,00 a favore di . Controparte_1
In merito alla richiesta del risarcimento per il danno esistenziale, questo Giudice ritiene di condividere il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “è priva di fondamento concettuale
e substrato fenomenologico la doglianza che ipotizza un pregiudizio esistenziale diverso e suscettibile di essere distintamente risarcito dal danno biologico, che di per sé definisce e racchiude le conseguenze dannose di tipo dinamico relazionale derivanti dalla lesione del diritto alla salute (v.
Cass., 11/03/2020, n.7024; Cass., 11/11/2019, n. 28989; il principio era stato posto da Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26972)” (Cass. 13444/2024).
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co.
1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre poi tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di € 46.028,00. Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez.
III, 07/08/2023, n.23927). Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
3.4 Danno patrimoniale
Non risultano documentate spese mediche sostenute da in conseguenza del sinistro, Controparte_1
conformandosi alle conclusioni del CTU.
In merito alla richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute da , Controparte_1 questo giudice si conforma all'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. SS.
UU. 16990/2017; Cass. 17209/2015; Cass. 2644/2018), in virtù del quale le spese legali stragiudiziali hanno natura di danno emergente e, dunque, ne va riconosciuto il rimborso purchè siano documentate e in quanto l'attività stragiudiziale svolta sia stata in effetti preordinata ad una definizione del contenzioso, essendone riscontrabile una concerta utilità.
Nel caso di specie si ritiene che l'importo pari ad Euro 10.566,00 oltre oneri di legge richiesto per il rimborso delle spese stragiudiziali sia eccessivo in considerazione dell'assistenza legale espletata prima dell'avvio del giudizio e anche superiore ai parametri massimi previsti per l'attività stragiudiziale.
Tale somma risulta inoltre documentata soltanto mediante un preavviso di parcella, ma non vi è la prova dell'esborso.
Questo giudice ritiene, dunque, di riconoscere per l'attività stragiudiziale prestata l'importo di Euro
5.000,00.
Trattandosi di liquidazione del danno, anche su quanto dovuto a titolo di danno emergente sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo il criterio innanzi indicato, oltre che gli interessi dal deposito della motivazione al saldo, come innanzi chiarito in relazione al danno non patrimoniale.
4. In merito alla liquidazione del danno non patrimoniale di Parte_1
4.1. Utilizzo delle tabelle del Tribunale di RO.
4.2. Danno da inabilità temporanea. Si richiama innanzitutto quanto indicato sopra sull'applicabilità delle tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di RO, aggiornate al 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal consulente, che sono scevre di vizi logici e metodologici.
Pertanto il danno biologico per l'invalidità temporanea assoluta deve essere liquidato in Euro 1.280,7
(euro 128,07x10giorni), in Euro 960,45 per il periodo di invalidità parziale al 50% (euro 64,03 x 15).
4.3 Danno biologico, danno morale
Si rileva che, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (39 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (2%), appare equo liquidare in Euro 2.356,79 il danno da compromissione permanente dell'integrità psicofisica.
Non si ritiene di riconoscere il danno morale, che non risulta provato.
Tenuto conto dell'importo complessivo del danno biologico così come liquidato in Euro 4.597,94, tenuto conto della percentuale di responsabilità imputabile all'attore nella misura del 60% parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro 1.839,18 in favore di
[...]
Pt_7
4.4 Danno patrimoniale
Si ritiene di riconoscere all'attore il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute per un importo pari ad Euro 216,00 secondo quanto ritenuto dal CTU al quale deve essere aggiunto l'importo di Euro 244,00, documentato con fattura n. 12/2017, relativo alla consulenza medico-legale di parte resa dal Dott. Per_5
Tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del giudizio nella misura del 60%, il danno patrimoniale complessivo da liquidare a favore dell'attore è pari ad Euro 184,00.
Trattandosi di liquidazione del danno, anche su quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo il criterio innanzi indicato, oltre che gli interessi dal deposito della motivazione al saldo, come innanzi chiarito in relazione al danno non patrimoniale.
4.5 Danni materiali al veicolo
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati al veicolo a seguito del sinistro formulata dall'attore, questo giudice ritiene di conformarsi alle conclusioni del CTU per quanto attiene al riconoscimento del nesso di causalità tra i danni e l'evento, ma di discostarsi parzialmente per quanto attiene il quantum risarcitorio, considerato che la valutazione dei danni è stata effettuata dal CTU in via presuntiva, se pure in virtù dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ma non sul veicolo in quanto oggetto di furto e basandosi, dunque, su fotografie che ritraggano i danni.
Si ritiene pertanto di liquidare la soma di Euro 1.600,00 oltre IVA se dovuta per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo.
Tenuto conto del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro oggetto del giudizio nella misura del 60%, il danno materiale sul veicolo da liquidare a favore dell'attore è pari ad Euro 640,00.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in virtù della soccombenza reciproca.
Le spese delle consulenze tecniche espletate nel giudizio sono poste definitivamente a carico dell'attore e del terzo chiamato nella misura del 60% e a carico della convenuta nella misura del 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: ACCERTA la responsabilità del sinistro occorso in data 8.11.2016 nella misura del 60% in capo ad e nella misura Parte_1
del 40% in capo ad;
Controparte_1
CONDANNA e in solido Parte_1 Controparte_9
al risarcimento del danno in favore di che liquida in Euro 115.227,00 oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione, da cui va detratto l'acconto ricevuto pari ad Euro 46.028,00 come indicato in motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA al risarcimento del danno in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1
in Euro 2.663,18 oltre interessi e rivalutazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE le spese delle consulenze tecniche espletate nel giudizio definitivamente a carico di
[...]
e di nella misura del 60% e a Parte_1 Controparte_12
carico di nella misura del 40%. Controparte_1
Così deciso in RO il 14/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)