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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1372/2023 R.G., avverso la sentenza n.1143/2023 emessa il
31.3.23 dal Tribunale di Bari tra in persona del legale rappresentante p.t., e , entrambi Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Michele De Marzo, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti
e
a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari CP_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Messina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ranieri e
Alessandro Avola come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Bari presso l' Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Baldi come da procura speciale allegata alla comparsa
[...] di costituzione in appello
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e la anno adìto il Tribunale di Bari per esporre: Parte_2 Parte_1
- che il 22.10.22 il aveva concordato con la per sé o per persona da Pt_2 Controparte_4 nominare, di subentrare, in via temporanea e sperimentale, nell'attività commerciale che la svolgeva CP_4 in Bari all'interno del complesso immobiliare denominato , ma che non intendeva più proseguire CP_1 per via di una pesante situazione debitoria e di un contenzioso insorto con il gestore;
CP_1
- che il 13.5.13, all'esito di un positivo periodo di sperimentazione, lo stesso aveva concluso, quale Pt_2
a.u. della costituenda poi formalmente costituita il 30.5.13), un contratto con Parte_1 CP_1
[...
in virtù del quale quest'ultima società, a partire dall'1.6.13 e per anni 6+6, concedeva in locazione alla
, a fronte di un canone annuale di € 18.000+iva per i primi tre anni e di € 30.000+iva per i successivi, i Pt_1 locali – indicati nelle allegate planimetrie – e le attrezzature necessari a svolgere una serie di attività di ristorazione all'interno del complesso immobiliare in discorso;
1 - che il 20.5.13, al fine di rimuovere ogni ostacolo al subentro nell'attività, il era anche intervenuto Pt_2 in una transazione tra e impegnandosi a pagare a quest'ultima € 40.000,00 a tacitazione CP_1 CP_4 delle sue pretese verso , importo poi pagato per metà da lui e per metà dalla neocostituita Food;
CP_1
- che il 20.6.13, poiché la non le aveva più trasferito le licenze e le autorizzazioni relative all'attività da CP_4 svolgere (tra cui l'autorizzazione del n.14/12 alla somministrazione in via permanente di CP_2 alimenti e bevande del tipo “A” e “B”, il cui rilascio in favore della pure il aveva avuto modo CP_4 Pt_2 di verificare prima di stipulare la locazione), la aveva presentato alla Ripartizione Sviluppo Economico Pt_1 del una SCIA finalizzata al rilascio di una nuova autorizzazione del medesimo tipo di quella già CP_2 emessa in favore della ma l'autorizzazione richiesta non gli era stata rilasciata in quanto – come CP_4 emerso a seguito di interlocuzioni anche con la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune – i locali ricevuti in locazione avevano destinazioni d'uso (soggiorno, servizi igienici, spogliatoio, deposito, disimpegno, cucina) riferite ad un centro polivalente per studenti universitari e non ad un'attività commerciale, per cui non erano compatibili con la SCIA così come proposta, potendo semmai venire autorizzata, in caso di attivazione entro 60 gg. da parte di o di della procedura di modifica Pt_1 CP_1 dell'attuale destinazione d'uso ex art.6 DPR 380/01, una somministrazione limitata a determinati soggetti
(studenti e personale universitario, fornitori di prestazioni e servizi connesse alle strutture universitarie, operatori coinvolti in attività universitarie, fruitori delle attrezzature previste dalle NTA); somministrazione che entro i predetti limiti soggettivi, in pendenza del suddetto termine, il aveva effettivamente CP_2 autorizzato a proseguire, ma che poi, dopo l'esame di ulteriore documentazione prodotta da , aveva CP_1 definitivamente vietato con ordinanza del 28.5.15;
- che dalla suddetta vicenda emergeva la responsabilità del er avere rilasciato a suo tempo CP_2 alla l'autorizzazione n.14/12, perché delle due l'una: se tale autorizzazione era stata legittimamente CP_4 rilasciata, illegittimo era il diniego opposto alla richiesta della di identico provvedimento ampliativo;
Pt_1 mentre, se tale autorizzazione era stata rilasciata senza che ne ricorressero i presupposti, come il CP_2 sosteneva, lo stesso era responsabile per avere così indotto la a confidare su di una circostanza (la Pt_1 natura commerciale dei locali, presupposto per continuare a svolgere l'attività di somministrazione di cibi e bevande già in corso) rivelatasi falsa e decisiva nella sua scelta di concludere la locazione;
- che anche era responsabile per avere approfittato dell'affidamento della controparte negoziale CP_1 in quanto, pur sapendo che i locali erano inidonei alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e che la continuazione di quest'ultima attività era il solo interesse che spingeva la a stipulare la locazione, Pt_1 le aveva taciuto colpevolmente tale determinante circostanza.
Tanto premesso il e la anno evocato e innanzi al Pt_2 Parte_1 CP_2 CP_1
Tribunale di Bari per sentire da un lato accertare la non debenza dei canoni di locazione per il periodo giugno
2013-giugno 2015 (al cui pagamento frattanto la era stata condannata dal Tribunale di Bari nella misura Pt_1 di € 51.856,7), dall'altro lato condannare il a risarcire, ciascuno per le rispettive CP_2 CP_1 responsabilità, i danni cagionati, da individuarsi: nella somma di € 40.000,00 versata in sede transattiva;
nei danni da lucro cessante (i mancati incassi sino alla scadenza contrattuale); nei danni da danno emergente (le spese sostenute per costituire la società e per rendere i locali adatti all'attività di ristorazione e bar); nonché, per il solo Comune, anche nell'importo dei canoni insoluti oggetto della condanna giudiziale sopra indicata;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi ai difensori anticipatari.
2. Si è costituito il ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e condanna delle CP_2 controparti ex art.96 co.3 cpc, a tal fine deducendo:
-che le autorizzazioni nn.14-15 del 2.2.12, per l'apertura di un pubblico esercizio di tipo “A” (ristorante) e “B”
(bar), erano state rilasciate dal Comune, ai sensi dell'allora vigente art.3 co.1 L.278/91, sulla base di un'autodichiarazione del legale rappresentante della in cui si certificava, tra l'altro, la Controparte_4 destinazione urbanistico-edilizia per uso commercio dell'immobile oggetto dell'attività;
-che però gli approfondimenti operati dal a seguito della nuova richiesta autorizzativa da parte della CP_2
(non corredata da un'autodichiarazione del suo legale rappresentante circa la Parte_1
2 destinazione d'uso dei locali) avevano fatto emergere quanto già dedotto dagli attori, e cioè che l'immobile e i locali interessati alla locazione avevano destinazioni d'uso (cucina, soggiorno ecc. all'interno di centro polivalente per studenti universitari) suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art.6 DPR 380/01, soltanto ai fini di una somministrazione limitata alla struttura universitaria e quindi ai soli fruitori delle attrezzature previste dalle NTA (residenze, impianti sportivi, alloggi di servizio), mentre mai avrebbe potuto procedersi utilmente ad una sanatoria in vista di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, trattandosi di destinazione incompatibile, sul piano urbanistico, con le norme di piano, le cui previsioni non aprivano – in assenza di modifiche del quadro regolamentare e pianificatorio da parte della p.a. – ad attività produttive di libero esercizio al pubblico;
-che in tale quadro, mentre la on aveva tempestivamente provveduto alla suddetta Parte_1 sanatoria e dunque le era stata inibita dal Comune in data 28.5.15 la somministrazione di alimenti e bevande anche solo limitatamente ai fruitori della struttura, la con CIL tardiva del 20.10.15, aveva CP_1 regolarizzato la destinazione d'uso dei locali in discorso a caffetteria bar e mensa/ristorante, con esercizio delle relative attività limitato ai soli fruitori della struttura;
-che analoga vicenda aveva riguardato, nello stesso periodo, la presentazione da parte di , in data CP_1
27.7.12, di una SCIA per l'apertura di un albergo all'interno del complesso in discorso;
poiché anche rispetto a tale istanza il Comune aveva rilevato che si trattava di “struttura integrata polivalente per studenti universitari” insistente su area la cui specifica destinazione urbanistica ammetteva la costruzione di attrezzature ed edifici per l'insegnamento, la ricerca, la residenza di docenti e studenti, gli impianti sportivi, nonché i relativi alloggi per la custodia e il servizio, mentre l'uso foresteria era ammesso soltanto in via accessoria e correlata all'attività principale di residenza universitaria, per definizione non aperta al pubblico in maniera indiscriminata (donde i provvedimenti, assunti dal nei confronti di nell'ambito CP_2 CP_1 di quel procedimento, dapprima di revoca immediata dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività alberghiera;
poi di divieto di prosecuzione dell'attività; infine di immediata cessazione del reiterato esercizio abusivo dell'attività alberghiera in struttura ricettiva riservata a studenti, docenti, ricercatori e assimiliati);
- che quindi, fermo restando il difetto di interesse e di legittimazione ad agire in proprio da parte di Parte_2
rispetto ad un contratto di locazione intercorso tra altri soggetti, nel merito la domanda di
[...] quest'ultimo era infondata: a) perchè l'art.73 DPR 445/00 solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, per atti emessi sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità da parte dell'interessato o di terzi, sicchè le autorizzazioni n.14-15/22 erano state adottate in presenza di un'esimente ex lege; b) perchè era conosciuta e comunque ben conoscibile da parte del , come del Pt_2 resto desumibile dal contratto da lui sottoscritto quale a.u. della , l'effettiva destinazione a residenza Pt_1 universitaria del complesso immobiliare, ciò recidendo ogni nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dell'Amministrazione; c) perchè gli atti emanati dal mai impugnati, dovevano ritenersi legittimi, CP_2 sicchè mancava anche il requisito dell'ingiustizia del danno;
- che analoghi rilievi di infondatezza riguardavano la domanda della , considerato che il suo legale Pt_1 rappresentante – anche per mezzo di tecnici (tra cui lo stesso progettista del complesso residenziale) – aveva certamente preso cognizione della situazione di fatto e di diritto dell'immobile, nè le parti del contratto di locazione avevano fatto riferimento ad un'attività commerciale, anche perché all'epoca la già era CP_1 stata destinataria di un provvedimento interdittivo proprio per incompatibilità dell'apertura al pubblico di un albergo con la situazione urbanistica.
3. Si è costituita anche la e, nel dedurre in via preliminare la litispendenza rispetto alla domanda CP_1 di accertamento negativo circa la debenza dei canoni di locazione giugno 2013-giugno 2015, nel merito ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda – in quanto infondata nell'an e nel quantum – con vittoria di spese,
a tal fine deducendo:
- che, per costante insegnamento della S.C. in materia di locazioni commerciali, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene locato siano adeguate allo svolgimento dell'attività da esercitare e al rilascio delle relative autorizzazioni, con conseguente inconfigurabilità di un inadempimento del locatore;
3 - che, del resto, non vi era alcuna clausola del contratto di locazione che ponesse a carico di CP_1
l'obbligo di ottenere licenze o autorizzazioni in favore della , ed anzi nel testo vi era l'espresso richiamo Pt_1 ad una destinazione d'uso di “residenze per studenti universitari”, così come si dava atto che la costituenda aveva preso cognizione del complesso e della relativa documentazione progettuale e si impegnava ad Pt_1 esercitare le attività commerciali indicate nei progetti di costruzione, nelle allegate planimetrie, nelle licenze e nelle autorizzazioni relative ai locali, questi ultimi espressamente valutati da idonei al servizio pattuito;
Pt_1
-che, comunque, l'esito negativo della nuova richiesta di autorizzazione era attribuibile ad errori compiuti dal e dalla nel corso del relativo procedimento amministrativo;
CP_2 Pt_1
4. In corso di causa gli attori hanno rinunciato, nei confronti della sola alla domanda di CP_1 accertamento negativo circa la debenza dei canoni giugno 2013-giugno 2015 e a quella di condanna di tale società al risarcimento del danno emergente costituito dal valore di beni e opere presenti nei locali della insistendo invece nelle restanti domande. CP_1
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della e prove CP_1 testimoniali, con la sentenza appellata il Tribunale di Bari ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alle domande oggetto di rinuncia, con compensazione delle relative spese, mentre ha rigettato le restanti domande con condanna degli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese in favore di CP_2
[...] CP_1
Avverso tale pronuncia hanno interposto appello gli attori soccombenti per chiedere l'accoglimento delle pretese risarcitorie rigettate dal primo giudice.
Si è costituito il e in via preliminare, oltre a riproporre le eccezioni in rito già svolte in primo CP_2 grado, ha eccepito da un lato la novità della domanda ex art.2043 c.c. proposta in appello nei suoi confronti rispetto a quella di natura contrattuale avanzata in primo grado, dall'altro lato la mancata specifica impugnazione delle parti della sentenza riguardanti la posizione del (con conseguente formazione CP_2 del giudicato sul punto).
Nel merito, ha ribadito l'infondatezza delle domande degli attori nei suoi confronti, comunque qualificate, concludendo per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
Si è costituita anche per eccepire a sua volta l'infondatezza dell'avverso gravame e chiederne il CP_1 rigetto con vittoria di spese e condanna della controparte ex art.96 co.1 e 3 c.p.c..
All'udienza del 21.5.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
***
5. Con riguardo alle domande proposte nei confronti del deve anzitutto rilevarsi CP_2
l'infondatezza dell'eccezione dell'appellato secondo cui le controparti, nel concentrare ogni loro doglianza sulle parti della sentenza relative al rapporto di locazione, cui l'ente è estraneo, avrebbero omesso di censurare i capi della decisione riferibili alla posizione del con conseguente formazione di un CP_2 giudicato su tali punti;
e ciò in quanto dal complessivo tenore dell'atto di gravame risulta un'indicazione sufficientemente chiara dei capi impugnati, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate, anche con specifico riguardo alle domande proposte nei confronti del (cfr. in particolare pag.16 CP_2 dell'atto di appello), tenuto conto che la vicenda contrattuale costituisce comunque il perno centrale di tutte le questioni sorte nel giudizio, sicchè non può sorprendere che le argomentazioni degli appellanti si richiamino alla locazione anche quando si riferiscono ad una parte estranea a tale contratto.
Risulta del pari infondata la doglianza del appellato secondo cui e nel CP_2 Pt_2 Parte_1 richiamare esplicitamente nella presente sede l'art.2043 c.c. quale fondamento della pretesa di danni nei suoi confronti, avrebbero avanzato una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c., atteso che in primo grado avrebbero piuttosto avanzato una diversa domanda di responsabilità di natura
4 contrattuale da contatto sociale qualificato, come reso evidente dal richiamo, nelle loro memorie ex art.183 co.6 c.p.c. di primo grado, alla giurisprudenza di legittimità che tale forma di responsabilità civile riconosce in capo alla p.a..
La valutazione di infondatezza di tale eccezione discende dal rilievo che, nell'atto introduttivo della lite, gli attori hanno inequivocabilmente e chiaramente invocato la sola responsabilità extracontrattuale del CP_2
(per avere rilasciato a l'autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande in assenza dei
[...] CP_4 presupposti di legge, così creando un falso affidamento in danno della ) e non già una responsabilità Pt_1
“relazionale” del per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale qualificato, CP_2 nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza in materia (cfr. SS.UU. 1567/23); né il mero richiamo a quest'ultima nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c. può avere comportato la proposizione di una domanda nuova da sanzionare con l'inammissibilità per violazione del divieto di mutatio libelli.
Del pari, deve escludersi che gli attori, al di là di un astratto richiamo a tale ipotesi, abbiano inteso lamentare i danni cagionati dalla mancata adozione in favore della , da parte del delle autorizzazioni a Pt_1 CP_2 suo tempo rilasciate alla fermo restando che una siffatta pretesa, nell'evocare una lesione di interessi CP_4 pretensivi rispetto all'adozione di provvedimenti ampliativi da parte della p.a., rientrerebbe senz'altro nella sfera di giurisdizione del G.A. (cfr. SS.UU. 3755/24).
E' vero, invece, che nell'atto di appello e hanno fatto per la prima volta esplicito richiamo, con Pt_2 Pt_1 riguardo alla posizione del anche agli artt.1337-1338 c.c. in tema di responsabilità c.d. CP_2 precontrattuale;
ma, anche a voler ritenere tale richiamo compatibile con il divieto di domande nuove (in considerazione della natura comunque extracontrattuale di tale forma di responsabilità), esso risulta del tutto eccentrico rispetto alla posizione del ove si consideri che quest'ultimo non ha mai partecipato CP_2 alle trattative per concludere la locazione né, tanto meno, è parte di quest'ultimo contratto.
Per le ragioni sin qui illustrate, la domanda nei confronti del per come formulata, deve dunque CP_2 essere ricondotta in via esclusiva all'ordinario paradigma della responsabilità risarcitoria per fatto illecito ex
2043 c.c..
Una volta assunto tale inquadramento giuridico, devono ritenersi senz'altro sussistenti la legittimazione e l'interesse ad agire anche del in proprio, per i quali è sufficiente che egli abbia prospettato, nella Pt_2 sua domanda, di essere titolare di un diritto al risarcimento di danni derivatigli da un fatto illecito del CP_2
(cfr. Cass.27766/24).
Nel merito, tuttavia, la domanda risulta infondata e va rigettata sulla base del decisivo rilievo – già svolto dal giudice di prime cure in adesione alla tesi difensiva del – che il legale rappresentante della CP_2 precedente conduttrice al fine di essere autorizzato alla somministrazione al pubblico di cibi e CP_4 bevande, aveva a suo tempo autocertificato, ai sensi del DPR 445/00, una destinazione d'uso commerciale dei locali oggetto di locazione in realtà insussistente;
per cui nessuna responsabilità può essere ascritta al posto che ai sensi dell'art.73 del suddetto DPR le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, CP_2 salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per atti emanati in conseguenza, tra l'altro, di false dichiarazioni dell'interessato o di terzi.
Rispetto a tale motivazione, gli appellanti si sono limitati a lamentare genericamente che il non CP_2 avrebbe proceduto in tempi ragionevoli a verificare il contenuto di tali autodichiarazioni, senza però indicare il fondamento e i termini dell'invocato obbligo dell'ente e, comunque, senza chiarire in che termini quest'ultimo consentirebbe il superamento degli effetti esimenti dell'art.73 DPR 445/00 così come richiamati dalla sentenza appellata.
Del resto, neppure trova in atti riscontro la circostanza fattuale su cui si fonda la doglianza degli appellanti, ossia l'inerzia ingiustificata del risultando anzi che quest'ultimo ente, sollecitato ad approfondire la CP_2 questione a seguito della nuova richiesta di autorizzazione avanzata dalla , ha avviato articolate Pt_1 interlocuzioni tra gli uffici interessati, così non soltanto pervenendo a chiarire in modo definitivo la complessa
5 situazione del complesso immobiliare sotto il duplice profilo commerciale e urbanistico-edilizio, ma anche curando di segnalare agli interessati la possibilità di una sanatoria, sia pure parziale, delle domande avanzate.
L'appello nei confronti del è dunque infondato e va rigettato. CP_2
6. Destituiti di fondamento sono pure i motivi di appello – da esaminare unitariamente – che e Pt_2 Pt_1 rivolgono alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la loro pretesa risarcitoria nei confronti della CP_1
In particolare gli appellanti, nel condividere la decisione del primo giudice di inquadrare la pretesa risarcitoria verso la locatrice nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale, richiamano, al fine di superare gli argomenti svolti nella sentenza appellata per sostenere l'infondatezza della loro domanda, la disposizione dell'art.1578 c.c. in tema di vizi della cosa locata, rimarcando in modo esplicito che sarebbe proprio questa la norma cardine a cui fare riferimento per inquadrare il caso in esame, caratterizzato appunto dalla scelta della di tacere maliziosamente alla controparte, in sede di trattative, l'esistenza di un CP_1 grave vizio della cosa locata, ossia l'inidoneità dei locali all'esercizio dell'attività di somministrazione che la era già stata autorizzata a svolgere, e che la era intenzionata a proseguire attraverso la stipula CP_4 Pt_1 della locazione e la voltura delle relative autorizzazioni e licenze.
L'argomento svolto degli appellanti per demolire il percorso motivazionale della sentenza appellata non trova conforto, tuttavia, nella più recente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte intende condividere, secondo la quale, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della cosa è questione che deve risolversi integralmente sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti, mentre non incide sulla validità del negozio, né tanto meno costituisce vizio della cosa locata agli effetti dell'art.1578 c.c. (come pure ritenuto in passato da un orientamento della giurisprudenza), in quanto quest'ultimo si connota peculiarmente per il fatto di inerire in via diretta alla struttura materiale del bene, compromettendone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, e così alterando l'equilibrio delle prestazioni corrispettive (cfr. Cass.17557/20).
Una volta disattesa la tesi degli appellanti volta a inquadrare la mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei vizi della cosa, e ricondotta la vicenda in esame alla materia contrattuale, non residuano altre censure che possano demolire il percorso motivazionale che la sentenza appellata svolge all'interno di tale materia, fondato sul consolidato principio di diritto secondo cui , in materia di locazione di immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato;
sicchè la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga a specifiche licenze amministrative) diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto, o infine quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore di garantire il pacifico godimento dell'immobile, solo se abbia fornito oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (cfr. Cass.14731/18; 14067/23).
Nella specie, fermo il regime legale descritto dalla suddetta giurisprudenza, neppure risulta l'assunzione, da parte di , di specifici obblighi contrattuali, sicchè non è dato ravvisare in capo a tale società alcuna CP_1 responsabilità da inadempimento delle obbligazioni assunte quale locatrice.
Alla luce di quanto sopra, dunque, anche gli appelli nei confronti di vanno rigettati perché infondati, CP_1 con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
6 7. In virtù del criterio della soccombenza, e anno condannati, in Parte_2 Parte_1 solido, a rifondere a e e spese del presente grado di giudizio nella misura indicata CP_1 CP_2 nel dispositivo.
8. Non ricorrono, infine, i presupposti per accogliere la domanda della di condanna degli appellanti CP_1 ai sensi degli artt.96 co.1 e 3 c.p.c..
8. Si dà altresì atto che sussistono invece i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante p.t. e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.1143/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 31.3.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda della di condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 co.1 e 3 c.p.c.; CP_1
3) condanna , in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio, che liquida in favore del nella misura di € 22.000,00 e in CP_2 favore di nella misura di € 22.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
CP_1
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 18.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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