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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9803 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24214/2025, avente ad oggetto: subappalti
TRA
), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta Parte_1 P.IVA_1 e difesa dall'avv. Daniela Cristina Cultrera del Foro di Milano ATTRICE OPPONENTE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Gianluca Maleci del Foro di Milano CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.12.2025:
L'attrice opponente, riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso introduttivo, così concludeva:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 7380/2025 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Anna Bellesi, in data 3 maggio 2025 e depositato in data 8 maggio 2025 qui opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente a CP_1 per le causali agli atti e, per l'effetto,
[...] respingere e/o rigettare le domande dell'opposta;
1 in via subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 7380/2025 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Anna Bellesi, in data 3 maggio 2025 e depositato in data 8 maggio 2025 qui opposto e, previa riduzione del credito vantato dall'opposta all'importo complessivo di euro 5.104,00 in ragione degli acconti già versati dall'opponente, porre in compensazione detto credito di euro 5.104,00 con quello che, all'esito dell'istruttoria, risulterà dovuto da a per CP_1 Parte_1
l'inadempimento contrattuale dell'opposta; in via ulteriormente subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 7380/2025 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Anna Bellesi, in data 3 maggio 2025 e depositato in data 8 maggio 2025 qui opposto e, in ogni caso, ridurre il credito dell'opposta all'importo complessivo di euro 5.104,00, in ragione degli acconti già versati dall'opponente. In ogni caso, Voglia Codesto Tribunale dichiarare che parte opposta ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo con mala fede e colpa grave ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'odierna opponente, da quantificarsi in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per
Legge.
In via istruttoria:
Si produce copia dei seguenti documenti:
All. 1 Delega;
All. 2 Notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso;
All. 3 Bonifico del 21.04.2022 per l'importo di euro 5.000,00;
All. 4 Assegno del 30.06.2023 per l'importo di euro 6.000,00;
All. 5 Fattura 137/001 del 31.08.2022 di CP_1
All. 6 Pec del 28.08.2024 di al legale di Parte_1 CP_1
*** Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni: 1) Vero che l'installazione della pergola nel suo giardino sito in Bollate, via degli Alpini 4/8, da lei commissionata a ed eseguita Parte_1 materialmente da lo è stata solo in parte, senza essere portata a CP_1 termine;
2) Vero che, a causa di tale incompleta installazione, ha mantenuto la disponibilità della somma di euro 5.368,00, inizialmente destinata a
[...]
Parte_1
Si indica a teste la sig.ra , residente in [...] Alpini 4/8.”. L'attrice opponente, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, chiedeva ammettersi il documento da essa prodotto telematicamente in data 17.12.2025.
La riportandosi alle conclusioni rese nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: vista la rinuncia integrale al decreto ingiuntivo opposto, emettere in favore di (C.F. CP_1 P.IVA_2 ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. o in subordine ex art.
2 186ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 5.104,00 in sorte capitale, oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal
31/08/2022, data di emissione della fattura n. 137/2022 immediatamente esigibile, sino al soddisfo effettivo, oltre alle spese;
IN VIA PRINCIPALE: previo integrale rigetto dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare che la società C.F. , è creditrice nei CP_1 P.IVA_2 confronti della società (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 della somma di € 5.104,00 in sorte capitale, oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 31/08/2022, data di emissione della fattura n. 137/2022 immediatamente esigibile, sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso della il Tribunale ingiungeva alla CP_1 [...] il pagamento della somma di € 10.104,00, oltre interessi e spese, a Parte_1 titolo di residuo corrispettivo relativo all'esecuzione di opere su incarico della medesima . Parte_1
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole, Parte_1 deducendo, in sintesi: a) che, in relazione alla fattura di € 16.104,00 posta a sostegno della domanda monitoria, essa opponente aveva già versato alla oltre all'acconto di € 6.000,00 già considerato in detrazione dalla CP_1 ricorrente in monitorio, un precedente acconto di € 5.000,00 in data 21.4.2022; b) che, pertanto, il residuo credito teoricamente esistente in capo alla era pari ad € 5.104,00; c) che, tuttavia, neppure tale minor credito CP_1 era effettivamente sussistente, atteso che la non aveva mai portato a CP_1 termine i lavori ad essa commissionati e che conseguentemente essa opponente non aveva potuto incassare dalla propria cliente finale, sig.ra
, “presso la cui abitazione dovevano essere svolti i lavori”, Testimone_1 il saldo dell'importo da quest'ultima dovuto pari ad € 5.368,00, così subendo un danno di pari valore.
L'attrice opponente rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) di CP_1 aver, in relazione alla fattura posta a sostegno della domanda monitoria, effettivamente ricevuto dalla controparte entrambi gli acconti da essa indicati, i quali, in precedenza, non erano stati correttamente “rilevati per un mero problema del” proprio “software contabile”; b) che, pertanto, il proprio residuo credito era effettivamente di € 5.104,00, oltre interessi;
c) che i subappalti in relazione ai quali essa opposta aveva agito in monitorio per il pagamento del residuo dovuto erano diversi da quello oggetto delle difese della , trattandosi dei subappalti relative ad opere vendenti Parte_1 quali clienti finali, non già l'indicata sig.ra , ma l'arch. Testimone_1 di Desio ed il sig. di Milano;
d) che il diverso Per_1 Persona_2 subappalto vedente quale cliente finale la sig.ra Controparte_2
(al pari di quelli effettivamente oggetto della domanda monitoria) era stato regolarmente eseguito da esso opposta;
e) che, in relazione al medesimo diverso subappalto vedente quale cliente finale la sig.ra , la Controparte_2
3 relativa diversa fattura emessa da essa opposta era stata, peraltro, già integralmente saldata dalla , la quale, in precedenza, non aveva Parte_1 mosso alcuna contestazione con conseguente decadenza della stessa dalla garanzia per i vizi dell'opera e prescrizione della relativa azione.
La rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate. CP_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in appresso.
La decisione non può che prendere le mosse dal rilievo che la stessa convenuta opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente ammesso che, in relazione alla fattura posta a sostegno della domanda monitoria, ha effettivamente già ricevuto, oltre all'acconto di € 6.000,00 già considerato in detrazione nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'ulteriore acconto di € 5.000,00 indicato dall'opponente.
Alcun dubbio può, dunque, sorgere circa la fondatezza della proposta opposizione sul punto, dovendosi al riguardo ulteriormente rilevare, anche ai fini del successivo governo delle spese di lite, unicamente: a) che il predetto ulteriore acconto di € 5.000,00 è stato corrisposto in data 21.4.2022 e, dunque, ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) che risulta ex actis (cfr. n. 5 in produzione della stessa convenuta opposta) che la Pt_1
a fronte della richiesta stragiudiziale di pagamento dell'importo di €
[...]
10.104,00 (oltre interessi e spese) avanzata dalla in data 8.8.2024, con CP_1 apposita comunicazione pec del 28.8.2024, aveva (tra l'altro) già compiutamente “segnalato” alla stessa l'avvenuto pagamento CP_1 dell'ulteriore acconto di € 5.000,00 in data 21.4.2022, allegando, altresì, gli estratti delle proprie scritture contabili.
Quanto, invece, agli ulteriori motivi di opposizione concernenti il dedotto mancato completamento dei lavori subappalti alla da eseguirsi in CP_1
Bollate e vedenti quale committente iniziale la sig.ra (in Testimone_1 disparte, per il momento, ogni considerazione sulla genericità delle relative allegazioni fattuali – sul punto si tornerà in appresso), deve, in primo luogo, rilevarsi come l'attrice opponente, a fronte delle compiute deduzioni della convenuta opposta in ordine alla diversità di tale subappalto rispetto a due in relazione ai quali ha agito in monitorio (deduzioni che, peraltro, trovano pieno riscontro nell'oggetto della fattura posta a sostegno della domanda monitoria facente, appunto, riferimento a due diversi cantieri in Desio ed in Milano) non ha minimamente preso posizione sul punto.
Conseguentemente le difese di parte opponente ora in esame non possono valutarsi quale eccezione di (parziale) inadempimento, atteso che, come è noto, “l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso”, certamente non ricorrente nella specie, “in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati” (cfr., ex multis, Cass., ord., n. 21070/2024).
4 Quanto, poi, all'eccezione riconvenzionale di compensazione con il presunto credito risarcitorio di € 5.368,00 che – in tesi – l'opponente avrebbe maturato sempre in relazione al dedotto mancato completamento dell'opera vedente quale committente iniziale la sig.ra deve Controparte_3 osservarsi come l'esistenza di tale credito risarcitorio non possa, in alcun modo, ritenersi dimostrata in ragione della genericità delle allegazioni fattuali avanzate al riguardo dalla . Parte_1
Deve, infatti, rilevarsi che l'attrice opponente si è limitata a dedurre (del tutto genericamente, appunto) che la non avrebbe portato a termine i lavori CP_1 ad essa subappaltati vedenti quali committente iniziale la sig.ra e che CP_3 quest'ultima conseguentemente avrebbe rifiutato il pagamento del saldo del prezzo d'appalto pari ad € 5.368,00, senza, tuttavia, minimamente precisare né quale fosse l'esatto oggetto (anche in termini quantitativi) dell'appalto intercorso con la predetta committente iniziale né quale fosse il relativo corrispettivo complessivo pattuito né (soprattutto) quali specifiche lavorazioni subappaltate alla sarebbero rimaste ineseguite, ecc.; così impedendo CP_1
(già solo in astratto) qualsivoglia possibilità di positivo apprezzamento dell'effettiva esistenza, in relazione all'adombrata vicenda di cui si discute, di un danno riconducibile, in termini eziologici e secondo un criterio di adeguatezza causale, all'agere esecutivo della convenuta opposta.
Pertanto, in definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la Pt_1 va condannata al pagamento, in favore della della residua
[...] CP_1 somma di € 5.104,00, oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal 31.8.2022 (data di scadenza indicata nella fattura n. 137/2002 prodotta in atti)
e fino al soddisfo.
Nell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento soltanto parziale della domanda avanzata in monitorio in ragione dell'accoglimento dello specifico motivo d'opposizione relativo all'avvenuto pagamento di un ulteriore acconto, si ravvisa una situazione di reciproca parziale soccombenza che, in una ai precedenti rilievi circa il momento in cui è avvenuto il pagamento di tale ulteriore acconto nonché circa il contenuto delle comunicazioni intervenute tra le parti al riguardo nell'agosto 2024 (rilievi rilevanti in relazione al principio di causalità sotteso a quello di soccombenza), induce all'integrale compensazione tra le parti medesime delle spese di lite.
Va, infine, respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice opponente, presupponendo la stessa la soccombenza integrale della controparte non sussistente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata in monitorio e sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7380/2025 e condanna la
[...] al pagamento, in favore della della Parte_1 CP_1
5 somma di € 5.104,00, oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal 31.8.2022 e fino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla
Parte_1
Così deciso in Milano addì 18.12.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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