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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4648/2022 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo che, quale coniuge superstite, a CP_ decorrere dal 1.2.2013 percepisce la pensione di reversibilità; di aver presentato domanda all' in data 30.7.2021 per ottenere l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.lgs. 13 marzo 1988 n.
69, ritenendo di avere i requisiti in quanto impossibilità a svolgere un proficuo lavoro;
che con provvedimento del 16.8.2021, l'ente resistente rigettava la domanda non riscontrando la sussistenza dell'inabilità in capo alla ricorrente. Chiede quindi il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1.8.2016 e per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre CP_1 interessi.
2. Si è costituito l resistente eccependo la mancanza delle condizioni di inabilità, e chiedendo CP_2 quindi il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. La causa è stata istruita mediante la nomina del consulente medico legale e discussa all'udienza odierna. 4. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. L'art. 2 co. 8 del D.l. 69/1988 prevede che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
6. Pertanto, l'assegno del nucleo familiare può essere erogato anche quando il nucleo è costituito unicamente dal coniuge superstite sempre che lo stesso si trovi nell'assoluta o permanete impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
7. Incontroversa l'esistenza degli altri presupposti, a fronte della contestazione da parte dell'Ente resistente si è reso quindi necessario nominare un consulente d'ufficio al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
8. Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato ogni singola malattia alla stregua delle tabelle per fascia invalidante di cui al D.M. del
5 febbraio 1992 ravvisando una percentuale di invalidità pari al 77%. Ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti utili per beneficiare dell'assegno unico familiare, non sussistendo l'assoluta e permanente incapacità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
9. La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
10. Pertanto, la mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
11. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 4648/2022 r.g.:
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 10.6.2025
Il Giudice
SI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4648/2022 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo che, quale coniuge superstite, a CP_ decorrere dal 1.2.2013 percepisce la pensione di reversibilità; di aver presentato domanda all' in data 30.7.2021 per ottenere l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.lgs. 13 marzo 1988 n.
69, ritenendo di avere i requisiti in quanto impossibilità a svolgere un proficuo lavoro;
che con provvedimento del 16.8.2021, l'ente resistente rigettava la domanda non riscontrando la sussistenza dell'inabilità in capo alla ricorrente. Chiede quindi il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1.8.2016 e per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre CP_1 interessi.
2. Si è costituito l resistente eccependo la mancanza delle condizioni di inabilità, e chiedendo CP_2 quindi il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. La causa è stata istruita mediante la nomina del consulente medico legale e discussa all'udienza odierna. 4. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. L'art. 2 co. 8 del D.l. 69/1988 prevede che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
6. Pertanto, l'assegno del nucleo familiare può essere erogato anche quando il nucleo è costituito unicamente dal coniuge superstite sempre che lo stesso si trovi nell'assoluta o permanete impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
7. Incontroversa l'esistenza degli altri presupposti, a fronte della contestazione da parte dell'Ente resistente si è reso quindi necessario nominare un consulente d'ufficio al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
8. Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato ogni singola malattia alla stregua delle tabelle per fascia invalidante di cui al D.M. del
5 febbraio 1992 ravvisando una percentuale di invalidità pari al 77%. Ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti utili per beneficiare dell'assegno unico familiare, non sussistendo l'assoluta e permanente incapacità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
9. La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
10. Pertanto, la mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
11. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 4648/2022 r.g.:
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 10.6.2025
Il Giudice
SI OT